TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IZ VA
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
IZ VA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4.2.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 23.4.2006.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (21.12.2022) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia, allo stato, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno in data 23.4.2006 tra trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006
Parte 1 n. 64.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La sig.ra e la figlia nata a [...] il 25 Controparte_1 Persona_1 agosto 2006 abiteranno in via Giuseppe Orosi n. 5 presso l'abitazione della madre della sig.ra , mentre il sig. continuerà a Controparte_1 Parte_1 vivere nella abitazione coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Livorno via
Giorgio La Pira 4 (ex casa popolare) a lui assegnata;
2) Il sig corrisponderà alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia Per_1 tramite bonifico bancario da versare alla sig.ra il giorno 23 di Controparte_1
2 ogni mese;
verserà inoltre alla sig.ra il 50% delle spese Controparte_1 mediche, scolastiche e sportive che si rendessero necessarie per la figlia, previamente documentate e concordate;
3)Il sig. percepirà l'intero importo dell'assegno unico di euro Parte_1
103,00 spettante per la figlia;
4)La sig.ra avendo definito ogni rapporto patrimoniale con il Controparte_1 coniuge si impegna a non avanzare altre pretese.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/4/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IZ VA
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
IZ VA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4.2.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 23.4.2006.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente Delegato (21.12.2022) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia, allo stato, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno in data 23.4.2006 tra trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006
Parte 1 n. 64.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La sig.ra e la figlia nata a [...] il 25 Controparte_1 Persona_1 agosto 2006 abiteranno in via Giuseppe Orosi n. 5 presso l'abitazione della madre della sig.ra , mentre il sig. continuerà a Controparte_1 Parte_1 vivere nella abitazione coniugale, di sua esclusiva proprietà, sita in Livorno via
Giorgio La Pira 4 (ex casa popolare) a lui assegnata;
2) Il sig corrisponderà alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia Per_1 tramite bonifico bancario da versare alla sig.ra il giorno 23 di Controparte_1
2 ogni mese;
verserà inoltre alla sig.ra il 50% delle spese Controparte_1 mediche, scolastiche e sportive che si rendessero necessarie per la figlia, previamente documentate e concordate;
3)Il sig. percepirà l'intero importo dell'assegno unico di euro Parte_1
103,00 spettante per la figlia;
4)La sig.ra avendo definito ogni rapporto patrimoniale con il Controparte_1 coniuge si impegna a non avanzare altre pretese.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/4/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3