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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1087/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
IA EL, CE
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 2476/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 873/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2
e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033686004000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033686004000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento relativa alla TARSU/TIA degli anni 2006 e 2007, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.
Non si costituiva l'ATO ME1 regolarmente intimata.
All'udienza odierna, sentito il difensore del contribuente che prestava il suo assenso, la causa veniva trattenuta per la decisione in forma semplificata.
***
L'appello, tempestivamente proposto, è parzialmente fondato.
Premesso che la prassi dell'ATO ME1, seguita nel caso di specie, era quella di inviare ai contribuenti le fatture di pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con raccomandata priva di ricevuta di ritorno, alla quale faceva seguito in caso di omesso pagamento di un sollecito di pagamento inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno, al quale erano allegate le fatture precedentemente inviate.
Deve, pertanto, ritenersi che l'accertamento dell'omessa denuncia od omesso versamento del tributo locale sia costituito dall'invio del sollecito di pagamento, l'unico del quale si abbia certezza giuridica della spedizione ai fini del controllo del rispetto del termine decadenziale, ove il contribuente eccepisca il mancato invio previo delle fatture, come nel caso di specie.
Dopo decorre la prescrizione e, precisamente, il termine iniziale scatta dalla data di conoscenza della fattura, ovvero dal valido ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario del plico contenente il sollecito di pagamento ovvero ancora, in caso contrario, sempre dalla data di spedizione del detto plico.
Una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento così formato sarà possibile formare il ruolo e consegnarlo all'agente della riscossione per la formazione del titolo esecutivo ed il successivo prosieguo dell'esecuzione esattoriale.
Nel caso di specie l'ATO ME1 ha dato prova unicamente dell'invio del sollecito di pagamento del 1° acconto dell'anno 2006 per euro 5.233,00 oltre accessori (ruolo 2024/000134, nn. 1, 2, 3), deve quindi affermarsi la decadenza per tutte le altre pretese, con conseguente rideterminazione della pretesa tributaria oggetto della cartella di pagamento impugnata nei termini appena descritti.
Nel caso di specie il sollecito che funge da atto di accertamento è stato notificato in data 29/12/2018 al contribuente e non è stato tempestivamente impugnato, quindi non è più possibile eccepire alcunché rispetto alla debenza del tributo, ivi compresa la decadenza dalla potestà impositiva. Rispetto a tale data, la notifica della cartella di pagamento in data 16/01/2024 risulta comunque tempestiva rispetto alla prescrizione quinquennale, dovendosi tenere conto della sospensione di 85 giorni per l'emergenza sanitaria (cfr. Cass. n. 960/2025).
Il contribuente lamenta la nullità della notificazione, ma il motivo è nuovo e come tale inammissibile, dal momento che doveva essere contestato con motivi aggiunti in primo grado.
In ogni caso è infondato, perché lamenta che l'indirizzo di residenza del contribuente sarebbe altro, ma trascura il fatto che l'indirizzo e l'intestazione dell'atto notificato è l'impresa individuale del contribuente, al quale era riferibile l'utenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani oggetto del tributo richiesto. Era, pertanto, certamente un indirizzo ricollegabile alla sfera di conoscibilità del contribuente in quanto imprenditore. Ogni altra doglianza sulla legittimazione passiva andava, pertanto, svolta in sede di impugnazione dell'accertamento, restando una questione interna ai rapporti fra il contribuente ed il conduttore dell'azienda la corretta individuazione del legittimato passivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio in considerazione del parziale accoglimento dell'originario ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, ridetermina la pretesa tributaria di cui alla cartella impugnata meglio indicata in epigrafe nei termini indicati in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG TR
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
IA EL, CE
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 2476/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 873/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2
e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033686004000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033686004000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento relativa alla TARSU/TIA degli anni 2006 e 2007, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente.
Non si costituiva l'ATO ME1 regolarmente intimata.
All'udienza odierna, sentito il difensore del contribuente che prestava il suo assenso, la causa veniva trattenuta per la decisione in forma semplificata.
***
L'appello, tempestivamente proposto, è parzialmente fondato.
Premesso che la prassi dell'ATO ME1, seguita nel caso di specie, era quella di inviare ai contribuenti le fatture di pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con raccomandata priva di ricevuta di ritorno, alla quale faceva seguito in caso di omesso pagamento di un sollecito di pagamento inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno, al quale erano allegate le fatture precedentemente inviate.
Deve, pertanto, ritenersi che l'accertamento dell'omessa denuncia od omesso versamento del tributo locale sia costituito dall'invio del sollecito di pagamento, l'unico del quale si abbia certezza giuridica della spedizione ai fini del controllo del rispetto del termine decadenziale, ove il contribuente eccepisca il mancato invio previo delle fatture, come nel caso di specie.
Dopo decorre la prescrizione e, precisamente, il termine iniziale scatta dalla data di conoscenza della fattura, ovvero dal valido ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario del plico contenente il sollecito di pagamento ovvero ancora, in caso contrario, sempre dalla data di spedizione del detto plico.
Una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento così formato sarà possibile formare il ruolo e consegnarlo all'agente della riscossione per la formazione del titolo esecutivo ed il successivo prosieguo dell'esecuzione esattoriale.
Nel caso di specie l'ATO ME1 ha dato prova unicamente dell'invio del sollecito di pagamento del 1° acconto dell'anno 2006 per euro 5.233,00 oltre accessori (ruolo 2024/000134, nn. 1, 2, 3), deve quindi affermarsi la decadenza per tutte le altre pretese, con conseguente rideterminazione della pretesa tributaria oggetto della cartella di pagamento impugnata nei termini appena descritti.
Nel caso di specie il sollecito che funge da atto di accertamento è stato notificato in data 29/12/2018 al contribuente e non è stato tempestivamente impugnato, quindi non è più possibile eccepire alcunché rispetto alla debenza del tributo, ivi compresa la decadenza dalla potestà impositiva. Rispetto a tale data, la notifica della cartella di pagamento in data 16/01/2024 risulta comunque tempestiva rispetto alla prescrizione quinquennale, dovendosi tenere conto della sospensione di 85 giorni per l'emergenza sanitaria (cfr. Cass. n. 960/2025).
Il contribuente lamenta la nullità della notificazione, ma il motivo è nuovo e come tale inammissibile, dal momento che doveva essere contestato con motivi aggiunti in primo grado.
In ogni caso è infondato, perché lamenta che l'indirizzo di residenza del contribuente sarebbe altro, ma trascura il fatto che l'indirizzo e l'intestazione dell'atto notificato è l'impresa individuale del contribuente, al quale era riferibile l'utenza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani oggetto del tributo richiesto. Era, pertanto, certamente un indirizzo ricollegabile alla sfera di conoscibilità del contribuente in quanto imprenditore. Ogni altra doglianza sulla legittimazione passiva andava, pertanto, svolta in sede di impugnazione dell'accertamento, restando una questione interna ai rapporti fra il contribuente ed il conduttore dell'azienda la corretta individuazione del legittimato passivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio in considerazione del parziale accoglimento dell'originario ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, ridetermina la pretesa tributaria di cui alla cartella impugnata meglio indicata in epigrafe nei termini indicati in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG TR