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Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1132
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Legge 24 dicembre 1959, n. 1132
Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1132
Versione
23 gennaio 1960
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1960
Vedi fonte istituzionale
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