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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 433 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(breviter in Controparte_1 CP_2 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore , CP_3 Controparte_4
codice fiscale e partita IVA con sede in S. Giovanni Teatino P.IVA_1 P.IVA_2
(CH), via Aldo Moro n..114, rappresentata e difesa dall' avv. Arcangelo Finocchi, indirizzo di posta elettronica certificata giusta mandato Email_1
allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine di appartenenza di Pescara;
-Appellante-
Contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_5
, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_3
L'Aquila, C.F. domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. P.IVA_4
Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila; per quanto previsto all'art. 176 c.p.c. u.c., si comunica il fax n. 0862 410918; e-mail PEC Email_2
Email_3 - 2 -
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 761/2022 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 16.11.2022.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: voglia l'On. Corte di Appello adita, in riforma dell' impugnata sentenza, a) in via principale respingere l' opposizione ex adverso proposta con atto notificato il 24.04.2017, siccome inammissibile e/o infondata, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto, con gli interessi di mora successivamente maturati e maturandi sulla somma ingiunta ed il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, codice civile;
b) in via subordinata condannare la al pronto ed immediato pagamento in favore Controparte_5
della della somma di €.32.488,00 determinata quale importo spettante all' CP_2 azienda appellante per l' anno 2016 - a titolo di contributi regionali a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranvieri - nelle conclusioni assunte dal CTU dr.
[...]
a pag. 20 della relazione peritale depositata il 24.06.2020, oltre interessi ex art.1284, Per_1
quarto comma, codice civile e maggior danno ex art.1224, secondo comma, codice civile;
c) in via di estremo subordine condannare la al pronto ed immediato Controparte_5 pagamento in favore della della somma di €.9.398,41 determinata quale CP_2 importo spettante all' azienda appellante per l' anno 2016, al netto di ogni contribuzione percepita dalla Società a copertura dei maggiori oneri per i rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, ivi pertanto compresa la quota parte ordinaria di esercizio ex L.R. n.
62/1983 riferita al personale, nelle conclusioni assunte dal CTU dr. a pag.21 della Per_1
relazione peritale depositata il 24.06.2020, oltre interessi ex art.1284, quarto comma, codice civile e maggior danno ex art.1224, secondo comma, codice civile. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
Respingersi il proposto appello perché infondato, rigettandosi tutte le domande e pretese avanzate da controparte nei confronti della perché infondate. Con vittoria di Controparte_5
spese, diritti ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 761/2022, pubblicata in data 16.11.2022 il Tribunale di L'Aquila pronunciandosi sulla domanda di opposizione promossa dalla avverso il Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 168/2017 del 11.03.2017 emesso in favore di Controparte_6 [...]
(d'ora in poi , società esercente il Trasporto Pubblico
[...] CP_2
Locale, per il pagamento della somma di €. 31.336,76, oltre interessi legali e maggior danno, oltre alle spese e competenze della fase monitoria, vantata nei confronti della P_
quale credito spettante per l'anno 2016 a titolo di rifusione dei maggiori oneri e costi
[...]
derivanti dai rinnovi dei CCNL del settore autoferrotranvieri siglati il 20.12.2003, il
14.12.2004 ed il 14.12.2006 e dell'accordo del 30.04.2009, calcolata in acconto sulla base della nota a preventivo circa il fabbisogno previsionale inviata alla in data P_
17.05.2016 e sulla successiva nota contenente la richiesta di corresponsione del contributo inviata il 23.05.16, accoglieva la spiegata opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettava altresì la domanda principale di condanna al pagamento della somma pari ad €. 32.488,00, oltre interessi, nonché la domanda subordinata per il pagamento della minor somma di € 9.398,41, oltre interessi, avanzate da nei confronti della CP_2 P_
e condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] P_
, ponendo infine definitivamente a carico della società le spese della
[...] CP_2
espletata C.t.u tecnico-contabile.
1.1 A sostegno della spiegata opposizione la eccepiva l'assenza dei Controparte_5 presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo sul rilievo che in assenza della produzione del bilancio 2016 da cui desumere i maggiori costi, il credito azionato non fosse né certo né liquido né esigibile, eccepiva inoltre che le somme richieste dalla società opposta per l'anno in contestazione sarebbero state già compensate in sede di corresponsione della contribuzione spettante ai sensi della L.R. n. 62/1983, rappresentando a tal fine di aver provveduto ad erogare alla società opposta le somme necessarie per il T.P.L. per l'anno 2016 per un importo complessivo di pagamenti pari ad €. 207.461,52 - di cui 54,78%, pari a € 113.647,42, relativo al personale – sulla base delle Determine Dirigenziali adottate e prodotte, evidenziando sul punto che il contributo per i rinnovi CCNL sarebbe da ritenere compreso nella somma omnicomprensiva stanziata dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale istituito per effetto dell'art. 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135/2012. Contestava da ultimo il quantum richiesto sul rilievo che solo la produzione del bilancio di esercizio al 2016 avrebbe potuto consentire di valutare se i contributi già concessi fossero sufficienti per compensare il costo del personale sostenuto dalla opposta.
1.2 Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando l'avversa opposizione e CP_2
chiedendone il rigetto con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e competenze di lite. In particolare, rappresentava come per l'anno 2015 la Regione - 4 -
Abruzzo con determina dirigenziale n. DPE001/05 del 20 ottobre 2015 avesse provveduto a liquidare in suo favore la somma di €. 31.734,85 a titolo di acconto al netto della quota del
16,3818% sul maggiore onere finanziario derivante dall'accordo del 14 dicembre 2006 (legge
295/2006) che rimaneva a carico dell'azienda. Per l'anno 2016, invece, nulla era stato liquidato dalla sebbene la ricorrente-opposta avesse provveduto ad inviare alla P_
in data 17.05.16 la modulistica relativa al fabbisogno previsionale e in data 23.05.16 P_
la formale richiesta di corresponsione dei relativi contributi. Insisteva per la spettanza delle somme richieste, rilevando come l'artt. 16 bis comma 2 della L. 135/2012 avesse abrogato i commi 295 e seguenti dell'art. 1 della L. 244/2007, facendo confluire nel Fondo Nazionale
Trasporti le risorse, ormai fiscalizzate, ma, non aveva disposto nulla sulle leggi n. 47/2004,
58/2005 e 296/2006 sui contributi relativi ai rinnovi per i CCNL, ancora vigenti per le
Regioni a statuto speciale e per le Provincie autonome;
pertanto, le citate leggi avrebbero dovuto ritenersi di nuovo vigenti anche per le Regioni a statuto ordinario, stante la mancata espressa abrogazione. Di conseguenza, dal 01.01.2003 la quota del Fondo Nazionale Trasporti erogata alla avrebbe dovuto essere costituita in quota parte da un importo Controparte_5
pari alle risorse finanziarie erogate sino al 2012 per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale.
1.3 Acquisite le prove documentali, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la Ctu tecnico-contabile finalizzata a quantificare l'importo spettante all'opposta per l'anno 2016 a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL del settore autoferrotranvieri del 20 dicembre 2003 (ai sensi della l. 47/2004), del 14 dicembre 2004 ( ai sensi della l. 58/2005) e del 14 dicembre 2006 (ai sensi della l. 295/06), all'udienza del 26.04.2022, tenuta con la modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione il primo giudice rilevava come la pretesa economica azionata dalla opposta non avesse trovato un adeguato fondamento normativo tale da giustificare l'erogazione del richiesto contributo da parte della . In Controparte_5
particolare, premessa una ricognizione storico-cronologica sulla normativa dettata in materia di oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti il settore del trasporto pubblico locale, statuiva che a decorrere dall'anno 2013 con l'istituzione per effetto dell'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, del
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario e che è alimentato da una - 5 -
compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, fossero da ritenere venuti meno i contributi statali destinati specificamente ai rinnovi contrattuali per il personale in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale e per tale motivo le Regioni ordinarie - non applicandosi la disciplina in esame a quelle a statuto speciale – attualmente e da allora riceverebbero solo le risorse per la compartecipazione senza alcuna distinzione di sorta e senza alcuno specifico vincolo di destinazione, se non quello di devolvere le somme al servizio di trasporto pubblico locale. In sostanza, anche attraverso richiami giurisprudenziali dei tribunali amministrativi (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I,
15.12.2017, n. 5914), ritiene che la novella normativa citata abbia adeguato il meccanismo della compartecipazione dello Stato con l'obiettivo di indirizzare le Regioni verso comportamenti sempre più virtuosi sotto il profilo dell'efficienza dei servizi resi, non essendo casuale l'abrogazione delle disposizioni che prevedevano, a regime, un contributo statale ai rinnovi contrattuali, attesa appunto la finalità di fiscalizzare la quota delle risorse da destinare al trasporto pubblico locale e di far confluire in un unico fondo tutte le risorse per la gestione dei servizi che, invece e in precedenza, erano sparse in diversi provvedimenti normativi (cfr.
Sez. I, 15.12.2017, n. 5914). Ne derivava la conseguenza per cui in forza Controparte_7 dell'attuale legislazione vigente la pretesa della società opposta alla corresponsione in via separata del contributo statale destinato ai rinnovi contrattuali da commisurare al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende del trasporto pubblico locale fosse da ritenere priva di ogni fondamento normativo. Al contrario, la diversa tesi prospettata dalla società opposta secondo cui la mancata abrogazione formale delle disposizioni che avevano introdotto l'obbligo di contribuzione oggetto di causa (D.L. n. 355/2003; D.L. n. 16/2005; L. n.
296/2006) ne avrebbe comportato la reviviscenza anche per le Regioni a statuto ordinario, secondo il primo giudice non meritava di essere condivisa, in quanto con il citato D.L. n.
95/2012 il legislatore aveva inteso unificare tutte le forme di finanziamento dello Stato destinate al trasporto pubblico locale facendole confluire nel fondo nazionale di cui all'art. 16 bis, con la conseguenza che le risorse erogate non possono essere più dettagliate per specifici sotto costi (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. V, 23.08.2019, n. 5804). E ancora il primo giudice riteneva non decisivo ai fini della persistenza del diritto a percepire i contributi in esame neppure il richiamo operato in sede di comparsa conclusionale alla modifica integrativa dell'art. 56 della L.R. n. 62/1983 da parte dell'art. 10, comma I, lett. b) della L.R. n. 38/2017, secondo cui “Il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”, ritenuto che tale disposizione, lungi dal poter fondare il diritto - 6 -
reclamato dall'opposta, appare piuttosto introdotta al diverso fine di fornire un'indicazione di metodo per il calcolo delle somme a saldo per i contributi con riferimento alle Pt_1
situazioni pregresse. In ogni caso, tale finalità era stata successivamente frustrata dall'art. 1, comma 6 della L.R. n. 64/2017 che aveva eliminato l'effetto retroattivo della disposizione
(cfr. “Gli articoli 49 e 56 della L.R. 62/1983, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai rapporti pendenti con le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale”), rendendola di conseguenza priva di effettiva utilità applicativa.
Osservava che i contributi richiesti per i maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva non avrebbero potuto essere riconosciuti nemmeno per effetto del principio del legittimo affidamento, richiamato dalla opposta nella comparsa conclusionale del 22.06.2022, sul rilevo che l'affidamento tutelabile in sede amministrativa richiederebbe necessariamente l'esistenza di un provvedimento formale da parte dell'Amministrazione che possa legittimare la conservazione di un beneficio ottenuto dal privato, mentre nel caso di specie mancava qualsiasi provvedimento formale da parte della che potesse giustificare Controparte_5
l'ottenimento di contributi, peraltro unilateralmente determinati nel quantum, per cui l'affidamento da tutelare dovrebbe essere collegato, ma in maniera impropria, ad una mera prassi nella concessione dei contributi per i rinnovi CCNL.
Infine, il primo giudice riteneva di non riconoscere all'opposta neppure il minor importo di €
9.398,41 richiesto in sede di precisazione delle conclusioni in via subordinata, in quanto dall'esame della C.t.u. depositata dal dott. in data 24.06.2020 si evince che tale Per_1
somma costituirebbe la differenza tra i contributi complessivamente percepiti per il
'personale' ed i costi effettivamente sostenuti dall'azienda opposta nel periodo in esame, come risultanti dal bilancio del 2016 (pag. 15 perizia definitiva dott. . Come Persona_2
sottolineato dalla stessa opposta, tuttavia, l'importo comprendeva anche la quota parte ordinaria di esercizio ex L.R. n. 62/1983 riferita al personale e considerato, da un lato, che l'impresa opposta non aveva mai richiesto nel presente giudizio la corresponsione di somme a titolo di saldo ai sensi della L.R. n. 62/1983 e dall'altro che per il riconoscimento dei saldi per le diverse annualità, ivi compreso l'anno 2016, le aziende di trasporto pubblico locale, tra cui la , avevano agito con separati giudizi nei confronti della , ne CP_2 Controparte_5
conseguiva come la parte opposta non avesse provato di non aver già percepito l'importo richiesto in altro e diverso giudizio.
2. Nel proprio atto di impugnazione contesta la decisione del Tribunale di CP_2
L'Aquila chiedendone la riforma integrale, rilevandone l'erroneità sotto diversi profili di seguito sintetizzati. - 7 -
2.1 Rileva in primo luogo l'erronea interpretazione normativa secondo cui vi sarebbe stata l'abrogazione tacita delle disposizioni che prevedevano il contributo regionale per i rinnovi dei CCNL per le aziende di tpl e di cui alle leggi 47/2004, n. 16/2005 e n. 296/2006. Tali normative sarebbero state tutte abrogate dall'art. 1, comma 295 e seguenti, della legge
244/2007 che aveva escluso il trasferimento di dette risorse dallo Stato alle Regioni prevedendo una compartecipazione delle Regioni al gettito fiscale derivante dalle accise sul gasolio;
il comma 297, in particolare, prevedeva che la suddetta compartecipazione sostituiva ed integrava le risorse per trasferimenti per rinnovi dei contratti di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale. Successivamente, tuttavia, l'art. 16 bis della L. 135/2012 aveva abrogato espressamente i commi 295 e seguenti della predetta legge, istituendo il Fondo nazionale trasporti ove confluivano le risorse ormai fiscalizzate.
Tuttavia, contesta l'appellante, tale normativa non aveva disposto nulla per le disposizioni contenute nei d.l. 47/2004, 16/2005 e 296/2006, sicché le stesse dovevano e devono ritenersi ancora vigenti, non solo per le Regioni a statuto speciale, per le quali erano rimaste in vigore, ma anche per le Regioni ordinarie, atteso che l'abrogazione tacita cui si riferisce il primo giudice, stante il disposto di cui all'art. 15 delle disposizioni sulla legge, come chiarito in sede di giurisprudenza di legittimità, potrebbe aversi solo in caso di incompatibilità ontologica tra la nuova e la vecchia normativa, incompatibilità che tuttavia non si rileva e non sussiste affatto nel caso in esame, considerato inoltre che le norme di cui ai d.l. 47/2004, 16/2005 e
296/2006 erano ricettive di accordi sindacali in materia di rinnovi di CCNL, avendo una natura e una finalità contributiva particolare e speciale, quindi, del tutto compatibili con la disciplina generale contenuta nella legge n. 135/2012 ,che aveva fatto confluire nel nuovo
Fondo nazionale trasporti le risorse fiscalizzate.
2.2 Con il secondo motivo, parte appellante evidenzia come, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, si ha una conferma della spettanza delle somme richieste alla luce dell'art. 56 della l.r. n. 62/1983, come integrata dall'art. 10 comma 1 lett. b) della l.r. n.
38/2017 la quale, nel prevedere la detrazione dai conguagli dovuti delle somme di cui al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, pur valendo solo per gli anni successivi al 2016, confermerebbe appunto che per gli anni pregressi tale contributo era dovuto e non doveva essere decurtato dal conguaglio dovuto per il settore del tpl, altrimenti il menzionato precetto normativo non avrebbe senso logico né tantomeno ragion d' essere.
2.3 L'appellante si duole inoltre della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto sussistente il potere discrezionale della nella assegnazione delle P_
risorse previste dal Fondo, con particolare riferimento alla destinazione ai rinnovi CCNL, non - 8 -
avendo dimostrato la che vi fossero stati maggiori trasferimenti statali per il trasporto CP_2
pubblico locale o incrementi della disponibilità di risorse proprie della per i Controparte_5
servizi resi, rilevando come invece, dagli atti di causa, risultasse fornita la prova richiesta e pertanto dovuto il contributo richiesto ed oggetto di ingiunzione.
2.4 Rappresenta infine l'appellante l'erroneità della decisione sia nella parte in cui ha ritenuto la domanda indeterminata nel quantum, sia nella parte in cui ha negato la sussistenza del legittimo affidamento dell'azienda appellante sul diritto al contributo richiesto. Al riguardo evidenzia come la scansione temporale dei provvedimenti amministrativi posti in essere dalla nel 2016 e culminata nella nota direttoriale inviata via PEC solo in data Controparte_5
14.02.2017 alle aziende esercenti il t.p.l. in , testimoni in modo evidente il legittimo P_
affidamento che le aziende avevano fatto circa la sicura percezione anche per il 2016 dei contributi oggetto della presente causa, sia alla luce degli accadimenti pregressi che, soprattutto, in conseguenza dell'assenza di qualsivoglia comunicazione di segno contrario in data anteriore al 14.02.2017, una volta che l'anno di riferimento era abbondantemente trascorso. Pertanto, argomenta che è certamente meritevole di tutela il legittimo affidamento ingenerato dal predetto comportamento tenuto (a legislazione invariata) dalla P_
- sulla base del quale l'azienda appellante aveva improntato la propria gestione
[...] economica nell'anno 2016 e operato le sue scelte aziendali - la cui violazione rende di per sé illegittima ed ingiustificata, a prescindere da ogni altra considerazione, qualsiasi diversa determinazione regionale assunta a posteriori.
2.5 Infine, parte appellante contesta il ragionamento seguito dal primo giudice al fine di negare la spettanza alla anche del minor importo di €. 9.398,41 che era stato CP_2
oggetto di separato accertamento da parte del Ctu. Ne rileva due profili di erroneità: innanzitutto i contributi erogati ai sensi delle leggi n.47/2004, n.58/2005 e n.296/2006, hanno
– come già evidenziato - ratio e finalità ben diverse dai contributi di esercizio di cui alla legge regionale n. 62 del 9.9.1983; inoltre, perchè non spettava certo alla P_ CP_2
dare la prova di un fatto negativo, come richiesta dal Giudice di primo grado, ricadendo tale onere ex art. 2697 c.c., sull' opponente . Controparte_5
2.6 Per tali motivi chiedeva la riforma della sentenza impugnata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della Regione Abruzzo al pagamento delle somme richieste, come rideterminate in sede di CTU per l'anno 2016 a titolo di contributi regionali a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranvieri, oltre interessi ex art. 1284 e maggior danno ex art. 1224 c.c. - 9 -
3. Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto dedotto, affermato ed Controparte_5
eccepito nell'atto di impugnazione, chiedendo il rigetto del proposto appello con la conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di lite, aderendo nella sostanza all'impostazione ed al percorso decisionale seguito dal primo giudice in tema di interpretazione delle norme succedute nel tempo ed evidenziando che in senso contrario si avrebbe peraltro una sovracompensazione del servizio richiesto, vietata ai sensi del Regolamento CE n. 1370/07.
Infatti, per effetto dell'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a Statuto Ordinario, le risorse che prima finanziavano i rinnovi contrattuali erano state definitivamente fiscalizzate, rientrando tra le risorse proprie su cui la Regione esercitava le proprie funzioni decisionali, senza che le stesse fossero finalizzate ex lege.
4. All'udienza tenutasi in data 12 novembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello, secondo un orientamento seguito da questa corte sulle medesime questioni
(sentenza n. 341/2024 e n. 1597/2024), è da ritenere fondato nel merito per i motivi di seguito indicati.
5.1 La causa in oggetto verte sostanzialmente sul riconoscimento o meno del contributo per l'anno 2016 a copertura dei maggiori costi sopportati da un'azienda esercente l'attività di trasporto pubblico locale dipendente dal rinnovo dei CCNL di settore per il periodo 2004 –
2007, contributo quantificato e determinato nella somma oggetto di decreto ingiuntivo opposto come accertato in sede di Ctu eseguita in primo grado, calcolato al netto della quota del 16,3818% prevista a carico dell'azienda stessa. La normativa del settore è ispirata alla finalità diretta a tutelare l'esigenza delle società esercenti in regime di concessione il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, di ottenere un contributo in misura sufficiente a colmare la differenza tra i costi e i ricavi determinato dalla remunerazione del servizio che, per ovvi motivi, non è basata sulle ordinarie regole di mercato, ma risulta vincolata dal rispetto di obblighi di servizio legati alle necessità dell'utenza e relativi anche alla fissazione di tariffe per il servizio svolto da parte dell'ente regionale. Per tale ragione, non essendo in grado le aziende di sopportare tale onere, sia la legislazione nazionale che quella regionale prevedono l'erogazione di contributi in favore delle imprese concessionarie per - 10 -
assicurare e garantire l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico. Sotto tale profilo, per la determinazione dei criteri relativi ai suddetti contributi occorre fare riferimento alla legge quadro nazionale n. 151/1981 e, per quanto attiene la Regione Abruzzo, alla legge Regionale
n. 62/1983.
Dall'esame della citata normativa si evidenzia come l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare in favore delle aziende esercenti il servizio del trasporto pubblico locale debba essere determinato e calcolato in base alla differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto, e i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla considerando tra gli altri elementi nel P_
computo i chilometri di percorrenza ed il costo del personale. A decorrere dall'anno 2003, in occasione dei rinnovi contrattuali del settore del TPL è intervenuto dapprima lo Stato e successivamente le Regioni che si sono fatti carico dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali risultati troppo gravosi per le aziende del settore che, essendo impossibilitate a gestire i servizi, sono state aiutate e supportate nell'espletamento dell'attività da contribuzioni annuali pari ai maggiori costi e oneri previsti da appositi e specifici interventi legislativi ed in particolare dai D.L. 47/2004, 16/2005 e 296/2006 per CCNL negli anni 2004 – 2007. I contributi relativi ai suddetti maggiori oneri per i CCNL relativamente all'annualità 2016 rappresentano la materia del contendere della presente causa, oggetto del decreto ingiuntivo emesso in favore di e opposto dalla . CP_2 Controparte_5
5.2 Premesso il quadro di riferimento, si deve osservare che con la legge finanziaria n.
244/2007 all'art. 1, commi 295 e seguenti, sia stata prevista a decorrere dal 2011 la sostituzione e integrazione delle risorse previste per i rinnovi dei contratti di lavoro dai citati d.l. 47/2004, 16/2005 e 296/2006 attraverso la compartecipazione delle Regioni al gettito dei tributi erariali, in particolare al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione.
Successivamente, però, l'art. 16 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L.
135/2012, ebbe ad abrogare i commi 295 e seguenti dell'art. 1 della citata Legge finanziaria
244/2007, in tal modo travolgendo il meccanismo previsto dalla legge finanziaria, e provvedendo a istituire a decorrere dal 2013 un Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione delle Regioni al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Il menzionato art. 16 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, nulla ha disposto in via espressa riguardo alle disposizioni normative di cui ai D.L. 47/2004, 16/2005 e 296/2006. - 11 -
5.3 Al riguardo, occorre osservare come questa Corte, in adesione ad altre precedenti pronunce del medesimo tenore, dai quali non intende discostarsi (sent.341/24) non ritenga di condividere le conseguenze logiche e giuridiche che dalla citata evoluzione normativa ha deciso di trarre il primo giudice con la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ormai eliminato e dunque inesistente l'obbligo di contribuzione statale/regionale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali, come conseguenza derivante dall'abrogazione dei commi 295 e segg. dell'art. 1 della legge finanziaria 244/2007. In effetti, come rilevato dall'appellante, la normativa di cui alla legge 135/2012 istitutiva del Fondo Nazionale non ha disposto nulla in ordine ai d.l. 47/2004, 16/2005 e 296/2006 relativi alle somme stanziate da destinare per la contribuzione agli oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL negli anni 2004-2007, che erano peraltro rimasti ancora in vigore per le Regioni a statuto speciale. Ebbene, da tale mancata indicazione non può di certo indursi e dedursi, come invece sostiene il primo giudice,
l'abrogazione tacita di tali discipline che invece e al contrario devono ritenersi ancora in vigore e operanti anche per le Regioni a Statuto ordinario.
In primo luogo, nel caso in esame non è possibile individuare una ipotesi di abrogazione tacita in quanto in base all'art. 15 delle disposizioni sulla legge, come interpretato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la abrogazione tacita ricorre in caso di incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (in particolare, Cass. Civ. sez. Lavoro n. 760/1995, la suddetta incompatibilità si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza delle nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra) o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, ipotesi che non si ravvedono nella fattispecie in oggetto, atteso che le disposizioni normative di cui ai d.l. 47/2004, 16/2005 e 296/2006, richiamando accordi sindacali, perseguono una finalità contributiva particolare e speciale, dunque risultano pienamente compatibili con quelle di carattere generale di cui alla normativa (Legge
135/2012) che ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL da attuare mediante la compartecipazione delle Regioni al gettito fiscale derivante dalla accise sul gasolio che, appunto, deve ritenersi una norma di carattere generale, come tale del tutto compatibile con le normative speciali di settore sopra indicate e più volte citate che prevedono una particolare e speciale forma di contribuzione per attutire i costi derivanti dalla contrattazione collettiva del settore del trasporto pubblico locale. Pertanto, deve ritenersi ancora sussistente e operativa tale forma di contribuzione che è sottratta alla discrezionalità della la quale, quindi, è tenuta a contribuire ai maggiori costi sostenuti dalle aziende P_ - 12 -
concessionarie del settore TPL secondo il sistema normativo delineato dai d.l. già citati, dalla legge quadro originaria n. 151/1981 e, per la , dalla L.R. n. 62/1983. Controparte_5
5.4 Per quanto attiene, infatti, la citata legge regionale occorre rammentare come l'art. 49 della L.R. n. 62/1983 abbia inteso disciplinare le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e le somme dovute a titolo di contributi di esercizio, prevedendo il costo standard ed i costi ai sensi degli artt. 49 e 50. L'art. 56 della citata legge regionale prevede inoltre che i programmi finanziari annuali di esercizio stabiliscano un acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo ed un conguaglio del contributo di esercizio per l'anno precedente.
Nelle determinazioni di cui agli artt. 49 e 50 devono considerarsi anche i contributi ricevuti dall'impresa per i rinnovi CCNL di settore. Part 5.5 La vigenza attuale e operativa dei contributi per i rinnovi contrattuali del settore emerge in modo chiaro dalla normativa regionale appena richiamata, la L.R. n. 62/1983, come integrata dalla L.R. n. 38/2017. Infatti, per effetto di tale integrazione, l'art. 56 ultimo comma della L.R. 62/1983 statuisce che “il conguaglio di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri”. Tale comma aggiunto dalla l.
r. 38/2017 era originariamente applicabile anche ai rapporti pendenti secondo quanto disposto dalla stessa normativa all'art. 10 comma 2, tuttavia tale effetto retroattivo risulta eliminato dall'abrogazione di tale comma intervenuto a seguito dell'art. 1 comma 6 della L.R. 64/2017.
Pertanto, deve confermarsi l'irretroattività dell'art. 56 ultimo comma della L. 62/1983, come integrato dalla L.R. 38/2017, dovendosi conseguentemente ritenere che l'aver dovuto il legislatore stabilire la decurtazione dal conguaglio delle erogazioni disposte al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotramvieri, oltre a valere per il periodo successivo al 2016, evidenzia con chiarezza la sussistenza ed esistenza di tali contributi per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL, come contributi autonomi da conteggiare come dovuti dalla secondo le indicazioni di legge, che non possono P_ ritenersi abrogate dall'intervento del Fondo Nazionale, non potendo di certo attribuire all'art. 56 sopra citato natura meramente ricognitiva.
5.6 A tale riguardo si deve segnalare una specifica ordinanza della Corte Suprema di
Cassazione (n. 9203/2023) che, in linea con quanto stabilito in recenti e precedenti decisioni assunta da questa Corte d'Appello di L'Aquila (sentenza n. 341/2024 e n. 1597/2024), che aveva già ritenuto la natura irretroattiva dell'art. 56 ultimo comma della L. 62/1983, escludendo quindi la decurtazione dal conguaglio dovuto dalla dei contributi P_ - 13 -
spettanti per i maggiori oneri relativi ai rinnovi dei CCNL del settore, ha avuto modo di precisare come la suddetta disposizione non avesse alcuna natura ricognitiva, né fosse in contrasto con i principi comunitari, come sostenuto, in vicenda analoga dalla P_
. Segnatamente la Corte di Cassazione ha precisato in parte motiva che: “La
[...] circostanza che l'impresa abbia ottenuto, sulla base della legislazione regionale, ulteriori contributi per il personale assunto non può incidere, in assenza di una specifica previsione normativa, sul deficit standard da considerare come dovuto all'impresa, attenendo a voce totalmente estranea alla disciplina normativa regionale sopra ricordata, tuttora vigente per le concessioni dei trasporti locali in essere. Né la corresponsione in favore dell'impresa di contributi per ragioni diverse da quelle funzionali al riequilibrio fra costi e ricavi al quale si ispira la legislazione comunitaria e quella nazionale relativa al trasporto locale consente di attribuire valore ricognitivo alla disposizione regionale introdotta nell'anno 2017, di chiara portata innovativa rispetto alla incoerenza rappresentata da discipline normative che offrivano all'impresa di trasporto concessionaria provvidenze correlate, per un verso, all'obbligo di servizio sotteso al rapporto concessorio e, per altro verso, in favore delle imprese che rinnovavano i contratti di lavoro con gli autoferrotranvieri. Non poteva quindi ritenersi, come rettamente affermato dal giudice di appello, che il riconoscimento dell'un contributo andasse ad incidere su quello disposto in via autonoma da altra normativa”. La
Corte di Cassazione ha anche escluso ogni violazione con la disciplina comunitaria risultando rispettato l'equilibrio tra costi standard e ricavi secondo il principio del “minimo costo” di cui all'art. 3 par. 1 Reg. 1191/1969. In particolare osserva la Suprema Corte come “allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività – poi regolamentando il sistema delle compensazioni in modo coerente a tale prospettiva, ancora una volta facendo riferimento, quanto ai costi, ad un sistema efficiente di gestione-artt.10 e 11 reg.CE ult-.cit.”.
6. Conclusivamente, per i motivi espressi l'appello deve essere ritenuto fondato nel merito e pertanto devono ritenersi spettanti alla società le somme relative ai contributi CP_2
previsti per legge per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi CCNL di cui alle normative 2004
– 2007 (d.l. 47/2004, 16/2005 e 296/2006) per l'annualità 2016. La determinazione del quantum appare correttamente individuata dalla CTU svolta in primo grado con metodo coerente, che è da ritenere privo di contraddizioni logiche e giuridiche, approfondito nel contenuto e, quindi, totalmente condivisa da questa Corte. - 14 -
7. Va, pertanto, dichiarata dovuta a tale titolo e per l'annualità 2016 la somma di €. 32.488,00, oltre ad interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo e il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 c.c. corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi di mora.
8. Per effetto dell'accoglimento dei motivi richiamati, resta assorbita ogni altra doglianza.
9. Le spese di lite, stante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, vanno interamente compensate tra le parti in causa per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n.
433/2023 vertente tra le parti indicate in epigrafe,
1) accoglie l'appello;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, n. 761/2022 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 16.11.2022, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 168/2017 del
11.03.2017 e condanna la al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_1
CP_ (breviter Satam) in persona dell'Amministratore e legale
[...]
rappresentante protempore della somma di €. 32.488,00 determinata quale importo spettante all'azienda appellante per l'anno 2016, a titolo di contributi regionali a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranvieri nelle conclusioni assunte dal Ctu, dott.
[...]
nella relazione depositata il 24.06.2020, oltre interessi ex art.1284, quarto comma, c.c. e Per_1
maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi di mora;
3) compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di lite di primo e di secondo grado;
4) pone definitivamente a carico della appellata, , le spese della C.t.u. svolta Controparte_5
in primo grado e già liquidate con provvedimento del 03.08.2020.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono