Sentenza 14 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 14/08/2023, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/08/2023
N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Bilanci, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso difensore in Genova, via Roma, 11/1;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Rocca, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Torchia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per l’annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica -OMISSIS- n. -OMISSIS- relativa alla ristrutturazione con ampliamento volumetrico di -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, nessuno escluso, ivi compreso il parere vincolante della Soprintendenza -OMISSIS- e lo sconosciuto permesso di costruire, se ed in quanto rilasciato;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
del permesso di costruire -OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS-, conosciuto in data -OMISSIS-, avente ad oggetto ristrutturazione con ampliamento volumetrico contenuto nel 15%, recupero di una loggia al piano primo, il cambio di destinazione d'uso di locali al piano terreno, modifiche esterne alla corte del fabbricato denominato -OMISSIS-, sito in via -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, nessuno escluso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, del Ministero della cultura e del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di una villa ubicata nella frazione -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-.
La villa del controinteressato, articolata su due livelli (un piano seminterrato e un piano fuori terra), sorge di fronte all’immobile della ricorrente e a quota leggermente più bassa.
I due immobili ricadono in area assoggettata a vincolo paesaggistico specifico, imposto con d.m. del 28 gennaio 1953 a tutela delle visuali panoramiche accessibili al pubblico, nonché a vincolo paesaggistico generico ex art. 142, d.lgs. n. 42/2004, siccome distanti meno di 300 metri dalla linea di battigia.
In data -OMISSIS-, il controinteressato chiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia comportante l’ampliamento in parziale sopraelevazione dell’immobile di proprietà onde ricavare un’ulteriore camera da letto e un bagno.
Previo parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, il Comune di -OMISSIS- ha trasmesso gli elaborati progettuali alla Soprintendenza che, con nota del -OMISSIS-, comunicava un preavviso di parere negativo per motivi inerenti (i) all’eliminazione delle coperture estradossate che rappresentano un elemento costruttivo caratterizzante l’edilizia del borgo, (ii) all’introduzione di pannelli fotovoltaici sulla porzione in ampliamento che, aumentando la percezione in altezza del nuovo corpo edilizio, incidono sulle visuali protette e (iii) alla violazione delle norme del PTCP le quali vietano interventi idonei a pregiudicare quelle testimonianze dell’assetto preesistente che contribuiscono a determinare la qualità dell’attuale struttura urbana.
Quindi, con l’avversato atto del -OMISSIS-, ritenendo che le osservazioni medio tempore presentate dal richiedente avessero consentito di superare detti motivi ostativi, la Soprintendenza esprimeva parere favorevole, con prescrizioni relative ai pannelli fotovoltaici e alle strutture di ombreggiamento, in quanto: (i) trattandosi di immobile realizzato nei primi anni ’60, le coperture estradossate presenti non costituiscono elementi storici, ma una soluzione costruttiva a probabile imitazione di quelle presenti nel borgo; (II) i pannelli fotovoltaici sono costituiti da elementi orizzontali totalmente integrati nella copertura piana dell’ampliamento in sopraelevazione e non emergono dalla sagoma dell’edificio.
Lamentando la perdita di vista panoramica cagionata dal contestato intervento, l’interessata ha impugnato il parere soprintendentizio e la conseguente autorizzazione paesaggistica con ricorso notificato il 10 maggio 2022 e depositato il 24 maggio successivo.
Questi i motivi di gravame:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Difetto assoluto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità”.
Posto che la progettata sopraelevazione incide profondamente sulla visuale panoramica tutelata dal vincolo, sarebbe illogico e contraddittorio far dipendere la valutazione di compatibilità paesaggistica dall’esistenza o meno dell’ulteriore ingombro costituito dai pannelli fotovoltaici poggiati sulla copertura del corpo edilizio aggiunto.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche in relazione all’art. 35 N.A. del PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6. Difetto assoluto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità”.
La progettata eliminazione della copertura “a botte” dell’attuale costruzione si porrebbe in contrasto con il regime normativo di mantenimento previsto dal PTCP.
III) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche in relazione all’art. 35 N.A. del PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e della disciplina paesistica di livello puntuale del PTCP, contenuta nel PUC. Difetto assoluto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Illogicità”.
Sarebbe violata anche la disciplina paesistica di livello puntuale del PUC che, nello specifico Ambito, impone di conservare le coperture tipiche “a botte”.
IV) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Illegittimità derivata e/o propria”.
Il permesso di costruire, qualora già rilasciato, sarebbe illegittimo per gli stessi vizi che inficiano la presupposta autorizzazione paesaggistica.
Si costituivano formalmente in giudizio il Comune di -OMISSIS-, il Ministero della cultura e il controinteressato -OMISSIS-.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 dicembre 2022 e depositato il 2 gennaio 2023, l’interessata ha impugnato il permesso di costruire rilasciato in data 30 settembre 2022 e trasmessole dal Comune con nota del -OMISSIS-, deducendo quanto segue:
V) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla disciplina dell’Ambito di conservazione e riqualificazione n. 4 ACR4 (-OMISSIS-) del PUC di -OMISSIS-, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 12 luglio 2006 e modificato con deliberazioni consiliari 28 novembre 2006, n. 80 e 15 maggio 2007, n. 41. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Il Comune non avrebbe reso conto del rispetto dei limiti volumetrici previsti dal PUC, in particolare del limite del 15% della volumetria residenziale esistente che sarebbe superato dal contestato ampliamento.
VI) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla disciplina dell’Ambito di conservazione e riqualificazione n. 4 ACR4 (-OMISSIS-) del PUC di -OMISSIS-, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 12 luglio 2006 e modificato con deliberazioni consiliari 28 novembre 2006, n. 80 e 15 maggio 2007, n. 41. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Sarebbe violata la norma del PUC che non consente di destinare al residenziale locali al piano terreno prospicienti aree o spazi pubblici.
VII) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla disciplina dell’Ambito di conservazione e riqualificazione n. 4 ACR4 (-OMISSIS-) del PUC di -OMISSIS-, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 12 luglio 2006 e modificato con deliberazioni consiliari 28 novembre 2006, n. 80 e 15 maggio 2007, n. 41, sotto un ulteriore profilo. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Sarebbe altresì violata la norma del PUC che non consente di aumentare l’altezza degli edifici esistenti nell’Ambito.
VIII) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla disciplina dell’Ambito di conservazione e riqualificazione n. 4 ACR4 (-OMISSIS-) del PUC di -OMISSIS-, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 12 luglio 2006 e modificato con deliberazioni consiliari 28 novembre 2006, n. 80 e 15 maggio 2007, n. 41, sotto altro profilo. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Non sarebbe rispettata la distanza minima di 5 metri dal confine prevista dal PUC.
IX) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione alla disciplina dell’Ambito di conservazione e riqualificazione n. 4 ACR4 (-OMISSIS-) del PUC di -OMISSIS-, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 12 luglio 2006 e modificato con deliberazioni consiliari 28 novembre 2006, n. 80 e 15 maggio 2007, n. 41, sotto altro profilo. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Stante il mancato assentimento del progettato accesso carrabile, l’immobile del controinteressato sarebbe privo della prescritta dotazione di parcheggi pertinenziali.
Con articolate memorie difensive, le parti resistenti si opponevano all’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti siccome infondati nel merito.
Ulteriori memorie, anche in replica, sono state presentate in prossimità dell’udienza di trattazione.
La causa, quindi, è stata chiamata alla pubblica udienza del 14 giugno 2023 e trattenuta in decisione all’esito della discussione orale.
DIRITTO
1) La ricorrente si oppone all’intervento di ristrutturazione del limitrofo fabbricato residenziale di proprietà del controinteressato, comportante un ampliamento volumetrico in parziale sopraelevazione che pregiudica la vista panoramica godibile dalla sua abitazione: in concreto, è prevista la realizzazione di un corpo edilizio alto tre metri circa, con un volume di 100 mc, sulla copertura dell’edificio del controinteressato.
Con il ricorso principale, l’interessata ha impugnato il parere favorevole vincolante della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica conseguentemente rilasciata dal Comune di -OMISSIS-; l’impugnazione è stata estesa, con il ricorso per motivi aggiunti, al permesso di costruire rilasciato nelle more del giudizio.
2) Sono fondate le censure sollevate con il primo motivo di gravame avverso il parere soprintendentizio.
Come anticipato nelle premesse, la Soprintendenza aveva originariamente comunicato un preavviso di diniego con cui rilevava, tra l’altro, che “ l’introduzione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del nuovo ampliamento aumenta la percezione in altezza di tale corpo edilizio andando ad incidere sulle visuali protette ” dal decreto istitutivo del vincolo.
Quindi, sulla base delle osservazioni e dei documenti presentati dal richiedente, l’organo periferico ha conclusivamente formulato un parere favorevole in quanto i pannelli fotovoltaici, costituiti da “ elementi orizzontali totalmente integrati nella copertura piana dell’ampliamento ”, non emergono dalla sagoma dell’edificio.
Premesso che la riduzione delle visuali tutelate e suscettibili di essere godute dalla generalità dei consociati non comporta necessariamente un giudizio negativo di compatibilità paesaggistica, le valutazioni suddette rivelano, tuttavia, un’intrinseca contraddittorietà dell’operato amministrativo idonea ad inficiare il parere positivo della Soprintendenza.
Il radicale mutamento di avviso dell’organo consultivo, infatti, non può essere giustificato dal fatto che i pannelli voltaici siano contenuti nella copertura della sopraelevazione, poiché l’impatto sulle visuali panoramiche di tali elementi, aventi uno spessore di pochi centimetri, è del tutto irrilevante rispetto all’incidenza del nuovo corpo edilizio che si svilupperà in altezza per tre metri circa.
Ne consegue l’illogicità della valutazione che attribuisce valenza decisiva alla dimostrata assenza del limitatissimo incremento in altezza provocato dai pannelli installati sulla copertura o, se si preferisce, alla sommatoria della sopraelevazione e dello spessore dei pannelli fotovoltaici.
Del resto, non risulta che il progetto fosse stato modificato proprio per eliminare l’ulteriore incremento inizialmente contestato, essendosi la Soprintendenza limitata, come si evince dallo stesso tenore letterale dell’atto impugnato, a prendere atto dell’integrazione dei pannelli fotovoltaici nella copertura piana del nuovo corpo edilizio.
Sono altresì fondate le censure di carenza di istruttoria e di motivazione, stante la mancata esplicitazione delle ragioni sulla base delle quali l’organo consultivo ha ritenuto che, a prescindere dagli elementi aggiunti sulla copertura, la sopraelevazione fosse di per sé compatibile con il vincolo posto a tutela delle visuali panoramiche godibili, come riconosciuto nella memoria partecipativa del controinteressato, pure da alcuni affacci accessibili al pubblico, precisamente da quelli che si aprono lungo il sentiero a monte dell’abitato.
Ne consegue l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica fondata sul parere vincolante favorevole della Soprintendenza e, come denunciato con il ricorso aggiuntivo, l’illegittimità derivata del permesso di costruire rilasciato sulla base di tale atto presupposto.
3) Per completezza, si rileva l’infondatezza delle ulteriori censure sollevate nei confronti del parere e dell’autorizzazione predetti, con riguardo alla prevista eliminazione della copertura “a botte” che, secondo la tesi di parte ricorrente, costituirebbe un elemento architettonico caratterizzante il paesaggio tutelato nonché una testimonianza dell’assetto preesistente la cui conservazione è imposta dalle norme del PTCP e del PUC.
Anche in questo caso, l’apporto partecipativo del controinteressato ha indotto la Soprintendenza a superare l’originaria valutazione negativa, dando atto che, alla luce della recente edificazione dell’edificio da ristrutturare, le coperture estradossate ivi presenti non possono costituire elementi storici, ma verosimile imitazione delle soluzioni costruttive rinvenibili nel borgo di -OMISSIS-.
Tale giudizio, frutto di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, non può essere considerato illogico o contradditorio, poiché la salvaguardia degli elementi che determinano le caratteristiche architettoniche del luogo non può certo estendersi a costruzioni successive, costituenti mera imitazione degli edifici storici, nonché realizzate in epoca successiva all’imposizione del vincolo specifico ex d.m. 28 gennaio 1953.
4) In conclusione, per le ragioni esposte sub 2), il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati e, previo assorbimento delle ulteriori censure intese a denunciare pretesi vizi propri del titolo edilizio, devono essere accolti.
In ragione della assoluta particolarità della vicenda controversa, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO