Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7670/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06/05/1979, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Elena Curletto (C.F. ) e Simone Poggi C.F._2
(C.F. ), che la rappresentano e la difendono, anche disgiuntamente C.F._3
fra di loro, come da procura in atti e
C.F. , nato a [...], il [...], ed CP_1 C.F._4
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
Maria Ciaramella (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._5
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/11/2024 e del 29/01/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Visto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti con cui hanno chiesto che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore (C.F. ) nata a Persona_1 C.F._6
Genova, il 14/02/2012, avuta nel corso della loro relazione sentimentale e convivenza more uxorio, e regolarmente riconosciuti da entrambe i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano al dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e l'art. 473 bis.51 c.p.c.
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della figlia, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I ricorrenti continueranno a vivere negli immobili di rispettiva residenza.
2. La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ai genitori e manterrà la Per_1
residenza anagrafica presso la casa della madre, in Genova, Via Luigi Canepa 10
Nero/TER.
3. Le decisioni di maggiore importanza che riguardano la figlia continueranno ad essere assunte dai genitori di comune accordo.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati, nella giornata di domenica, dalle ore 16:00 fino a dopo cena, con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 21:30 e un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, nelle giornate di lunedì o giovedì dalle ore
14.00 fino alle 19.00, allorquando riaccompagnerà la minore presso la casa materna;
per le principali festività si seguirà il criterio dell'alternanza; nel periodo delle vacanze estive
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Quanto determinato costituisce la misura minima della frequentazione e potrà essere modificato su accordo delle parti.
5. Il Sig. verserà un assegno mensile di € 250,00 (euro CP_1
duecentocinquanta/00), a titolo di concorso al mantenimento della figlia, che verrà versato,
a mezzo bonifico bancario in favore della Sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese, sul c/c avente IBAN [...]. L'assegno verrà annualmente rivalutato, secondo l'indice Istat. L'assegno unico per la figlia minore verrà interamente percepito dalla Sig.ra che, altresì, beneficerà interamente delle Parte_1
detrazioni fiscali per la figlia . Per_1
6. Il Sig. provvederà il pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1
sostenute per la figlia minore, da ripartirsi sulla base del Protocollo del 15/09/2016, redatto dal Tribunale di Genova, che le parti dichiarano di conoscere.
7. I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Patrizia Suriano
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