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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3978/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
d'Enza (RE) il 23 novembre 1962; rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Fava come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Della Veza n. 3
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Mantova (MN) il 24 luglio 1954;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis,
1-Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a San Polo d'Enza Parte_1 Controparte_1
(Re) in data 20 giugno 1981 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Polo D'Enza, atti di matrimonio, al n. 13, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle comunicazioni di legge.
2- Dichiarare che le parti sono economicamente autonome e che nulla
è reciprocamente dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con , dal quale era giudizialmente separata Controparte_1 in forza della sentenza n. 1543/2023 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 14 dicembre 2023, esponendo, in particolare, che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 23 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, nei cui confronti la notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto veniva regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la sua accertata irreperibilità, non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del 29 maggio 2025, alla quale, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia del convenuto e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice come in epigrafe trascritte ed
2 di 4 a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c., con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a San Polo
d'Enza (RE) in data 20 giugno 1981.
3 di 4 La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 1543/2023 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 14 dicembre 2023 (pubblicata in data 19 dicembre 2023).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che, seppure comparso di persona alla prima udienza, non si è costituito in giudizio, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Trattandosi di pronuncia costitutiva, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e , nata a [...] il [...], Parte_1 celebrato con rito concordatario a San Polo d'Enza (RE) in data 20 giugno 1981 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto
Comune dell'anno 1981 parte II serie A numero 13;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Stefano Rago Damiano Dazzi
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3978/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
d'Enza (RE) il 23 novembre 1962; rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Fava come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Della Veza n. 3
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Mantova (MN) il 24 luglio 1954;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis,
1-Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a San Polo d'Enza Parte_1 Controparte_1
(Re) in data 20 giugno 1981 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Polo D'Enza, atti di matrimonio, al n. 13, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle comunicazioni di legge.
2- Dichiarare che le parti sono economicamente autonome e che nulla
è reciprocamente dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con , dal quale era giudizialmente separata Controparte_1 in forza della sentenza n. 1543/2023 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 14 dicembre 2023, esponendo, in particolare, che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 23 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, nei cui confronti la notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto veniva regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la sua accertata irreperibilità, non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del 29 maggio 2025, alla quale, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia del convenuto e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice come in epigrafe trascritte ed
2 di 4 a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c., con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a San Polo
d'Enza (RE) in data 20 giugno 1981.
3 di 4 La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 1543/2023 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 14 dicembre 2023 (pubblicata in data 19 dicembre 2023).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che, seppure comparso di persona alla prima udienza, non si è costituito in giudizio, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Trattandosi di pronuncia costitutiva, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e , nata a [...] il [...], Parte_1 celebrato con rito concordatario a San Polo d'Enza (RE) in data 20 giugno 1981 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto
Comune dell'anno 1981 parte II serie A numero 13;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 29 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Stefano Rago Damiano Dazzi
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