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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1035/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Caponi, giusta procura in calce al ricorso ex art. 630 c.p.c.
APPELLANTE
E
nella qualità di mandataria di Controparte_1 Parte_2
c.f.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Mannocchi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÉ
pagina 1 di 5 nella qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
- Agente della riscossione per la Provincia di Roma - AGENZIA Controparte_2
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
APPELLATE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1676/2024, R.G. 2430/2024, pubblicata in data 25.7.2024, il Tribunale di
Velletri in composizione collegiale accoglieva il reclamo proposto da
[...] nella qualità di mandataria di e revocava il Controparte_1 Parte_2 provvedimento del 23.4.2024 emesso dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 581/2011 (riunita alle procedure R.G.E. nn. 625/2012, 826/2012 e 374/2021), condannando a corrispondere a parte reclamante le spese di lite. Parte_1
***
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, ha proposto appello la , chiedendo, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, di: ‹‹accertare e dichiarare : 1) inammissibilità del reclamo in quanto identico al reclamo n 3444/ 23 deciso con sentenza 430/24 giudicato;
2) inammissibile il reclamo ex art 630 cpc per carenza di interesse e autosufficienza dei motivi essendo il credito soddisfatto;
3) Inammissibilità del reclamo essendo l'ordinanza di estinzione della procedura 625/12 rge atipica;
3) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per illogicità manifesta ed errore percettivo e per l'effetto accertata la legittimità dell'ordinanza reclamata , quale atto complesso estintivo di più procedure voglia confermarla e confermare la estinzione delle procedure esecutive 581/11 e 826/12 per rinuncia agli atti del creditore ( estinzione tipica), dichiarare che l'esecuzione 374/21 attinente ad altro cespite e già separata con ordinanza 30.5.24 sub 4 non reclamata estinta di diritto per difetto di titolo esecutivo ( estinzione atipica) e l'esecuzione 625/15 improcedibile e quindi estinta ex lex specialis n. 157/19 art 41 bis modificato dall'art. 40 ter L. 69/21 salva casa o salva suicidi .(estinzione atipica non impugnabile ex art 630 cpc); 4) accertare e dichiarare la temerarietà del reclamo e che la condotta persecutoria ha prodotto un patimento psicofisico nella debitrice e per l'effetto condannare la reclamante al risarcimento del danno biologico e morale da liquidarsi in via equitativa.
Con il favore delle spese del doppio grado››.
***
Con decreto presidenziale del 27.2.2025, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti del 3.7.2025 ed è stato assegnato alla ricorrente termine fino al 27.3.2025 per la notifica.
***
Con comparsa di costituzione depositata il 9.6.2022, si è costituita Controparte_1 nella qualità di mandataria di chiedendo di dichiarare
[...] Parte_2 inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o rigettare l'appello.
pagina 2 di 5 ***
All'udienza camerale del 3.7.2025, la Corte, sentite le parti, ha dichiarato la contumacia di quale mandataria di e di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 ha trattenuto la causa in decisione.
***
L'appello è inammissibile per tardività dell'impugnazione (che può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio: cfr. Cass. n. 7356 del 07/03/2022).
***
Giova premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso la sentenza che ha provveduto sul reclamo ex art. 630 c.p.c. è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell'impugnazione, che va perciò introdotta con ricorso da depositare in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (cfr. Cass. S.U.
8.10.2013 n. 22848;
Cass. 18.7.2016 n. 14646).
L'art. 327 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine “lungo” scade con lo spirare del giorno corrispondente a quello in cui la sentenza è stata pubblicata (cfr. Cass. n. 17313/2015: “Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e
2963, comma 4 c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere”).
La sentenza è stata pubblicata il 25.7.2024, sicché il termine per proporre appello scadeva il lunedì 27.1.2025.
La ha invece depositato il ricorso il 24.2.2025, quindi tardivamente. Pt_1
È pacifico che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice (cfr., tra le tante, Cass. n. 9269 del
04/04/2023; Cass. n. 21568 del 18/09/2017; Cass. n. 12250 del 25/05/2007).
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della pagina 3 di 5 legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione (cfr. Cass. n. 22484 del 22/10/2014).
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività dell'impugnazione (Cass. n.
9269/2023 citata).
A siffatta inoperatività non si sottrae il reclamo ex art. 630 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2847/2005;
Cass. n. 20349/2020).
Va poi detto che la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96
c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria e l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande (Cass. n. 10661 del
05/06/2020).
Pertanto, in applicazione dei descritti principi di diritto, il deposito del ricorso in appello effettuato in data 24.2.2025, quando era ormai scaduto il termine di sei mesi dal 25.7.2024, è tardivo, sicché va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.
***
Nella presente decisione in rito rimangono assorbite tutte le questioni, eccezioni e richieste formulate dalle parti.
***
Alla inammissibilità dell'impugnazione consegue che l'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alla parte appellata costituita le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 52.001,00
- € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
***
Nulla per spese nei confronti delle appellate contumaci.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020). pagina 4 di 5
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri in composizione collegiale n. 1676/2024, R.G. 2430/2024, pubblicata in data 25.7.2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di mandataria di delle spese del secondo
[...] Parte_2 grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- nulla per spese nei confronti di nella qualità di Controparte_1 mandataria di e di - Agente della Controparte_2 Controparte_2 riscossione per la Provincia di Roma - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1035/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Caponi, giusta procura in calce al ricorso ex art. 630 c.p.c.
APPELLANTE
E
nella qualità di mandataria di Controparte_1 Parte_2
c.f.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Mannocchi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
NONCHÉ
pagina 1 di 5 nella qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
- Agente della riscossione per la Provincia di Roma - AGENZIA Controparte_2
DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
APPELLATE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1676/2024, R.G. 2430/2024, pubblicata in data 25.7.2024, il Tribunale di
Velletri in composizione collegiale accoglieva il reclamo proposto da
[...] nella qualità di mandataria di e revocava il Controparte_1 Parte_2 provvedimento del 23.4.2024 emesso dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 581/2011 (riunita alle procedure R.G.E. nn. 625/2012, 826/2012 e 374/2021), condannando a corrispondere a parte reclamante le spese di lite. Parte_1
***
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, ha proposto appello la , chiedendo, in Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza, di: ‹‹accertare e dichiarare : 1) inammissibilità del reclamo in quanto identico al reclamo n 3444/ 23 deciso con sentenza 430/24 giudicato;
2) inammissibile il reclamo ex art 630 cpc per carenza di interesse e autosufficienza dei motivi essendo il credito soddisfatto;
3) Inammissibilità del reclamo essendo l'ordinanza di estinzione della procedura 625/12 rge atipica;
3) accertare e dichiarare la nullità della sentenza per illogicità manifesta ed errore percettivo e per l'effetto accertata la legittimità dell'ordinanza reclamata , quale atto complesso estintivo di più procedure voglia confermarla e confermare la estinzione delle procedure esecutive 581/11 e 826/12 per rinuncia agli atti del creditore ( estinzione tipica), dichiarare che l'esecuzione 374/21 attinente ad altro cespite e già separata con ordinanza 30.5.24 sub 4 non reclamata estinta di diritto per difetto di titolo esecutivo ( estinzione atipica) e l'esecuzione 625/15 improcedibile e quindi estinta ex lex specialis n. 157/19 art 41 bis modificato dall'art. 40 ter L. 69/21 salva casa o salva suicidi .(estinzione atipica non impugnabile ex art 630 cpc); 4) accertare e dichiarare la temerarietà del reclamo e che la condotta persecutoria ha prodotto un patimento psicofisico nella debitrice e per l'effetto condannare la reclamante al risarcimento del danno biologico e morale da liquidarsi in via equitativa.
Con il favore delle spese del doppio grado››.
***
Con decreto presidenziale del 27.2.2025, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti del 3.7.2025 ed è stato assegnato alla ricorrente termine fino al 27.3.2025 per la notifica.
***
Con comparsa di costituzione depositata il 9.6.2022, si è costituita Controparte_1 nella qualità di mandataria di chiedendo di dichiarare
[...] Parte_2 inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o rigettare l'appello.
pagina 2 di 5 ***
All'udienza camerale del 3.7.2025, la Corte, sentite le parti, ha dichiarato la contumacia di quale mandataria di e di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 ha trattenuto la causa in decisione.
***
L'appello è inammissibile per tardività dell'impugnazione (che può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio: cfr. Cass. n. 7356 del 07/03/2022).
***
Giova premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso la sentenza che ha provveduto sul reclamo ex art. 630 c.p.c. è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell'impugnazione, che va perciò introdotta con ricorso da depositare in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. (cfr. Cass. S.U.
8.10.2013 n. 22848;
Cass. 18.7.2016 n. 14646).
L'art. 327 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine “lungo” scade con lo spirare del giorno corrispondente a quello in cui la sentenza è stata pubblicata (cfr. Cass. n. 17313/2015: “Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e
2963, comma 4 c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere”).
La sentenza è stata pubblicata il 25.7.2024, sicché il termine per proporre appello scadeva il lunedì 27.1.2025.
La ha invece depositato il ricorso il 24.2.2025, quindi tardivamente. Pt_1
È pacifico che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice (cfr., tra le tante, Cass. n. 9269 del
04/04/2023; Cass. n. 21568 del 18/09/2017; Cass. n. 12250 del 25/05/2007).
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della pagina 3 di 5 legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione (cfr. Cass. n. 22484 del 22/10/2014).
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività dell'impugnazione (Cass. n.
9269/2023 citata).
A siffatta inoperatività non si sottrae il reclamo ex art. 630 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2847/2005;
Cass. n. 20349/2020).
Va poi detto che la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96
c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria e l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande (Cass. n. 10661 del
05/06/2020).
Pertanto, in applicazione dei descritti principi di diritto, il deposito del ricorso in appello effettuato in data 24.2.2025, quando era ormai scaduto il termine di sei mesi dal 25.7.2024, è tardivo, sicché va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.
***
Nella presente decisione in rito rimangono assorbite tutte le questioni, eccezioni e richieste formulate dalle parti.
***
Alla inammissibilità dell'impugnazione consegue che l'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alla parte appellata costituita le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 52.001,00
- € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
***
Nulla per spese nei confronti delle appellate contumaci.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020). pagina 4 di 5
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri in composizione collegiale n. 1676/2024, R.G. 2430/2024, pubblicata in data 25.7.2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di mandataria di delle spese del secondo
[...] Parte_2 grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- nulla per spese nei confronti di nella qualità di Controparte_1 mandataria di e di - Agente della Controparte_2 Controparte_2 riscossione per la Provincia di Roma - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 5 di 5