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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/07/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina NIcolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MIGLIORATI GIULIANO
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ROSSI VALERIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio alle “condizioni di cui ai numeri
1, 2, 4 e 5 della memoria conclusiva congiunta depositata in data 27.09.2024 nell'ambito del giudizio di separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20.8.2020, a Spoleto (PG),
trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TO (alla Parte
I, atto n. 14, anno 2020). Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione, pubblicata in data 25/03/2025.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Dever riscontrarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel giudizio di separazione (16.4.2024) senza che la separazione sia stata interrotta.
Su questa scorta e in ragione del contegno delle parti deve escludersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita.
Le citate conclusioni congiunte, dunque, meritano accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di TO (alla Parte I, atto n. 14, anno 2020), contratto tra e , in data 20/08/2020; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
03/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina NIcolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MIGLIORATI GIULIANO
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ROSSI VALERIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio alle “condizioni di cui ai numeri
1, 2, 4 e 5 della memoria conclusiva congiunta depositata in data 27.09.2024 nell'ambito del giudizio di separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20.8.2020, a Spoleto (PG),
trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TO (alla Parte
I, atto n. 14, anno 2020). Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione, pubblicata in data 25/03/2025.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Dever riscontrarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel giudizio di separazione (16.4.2024) senza che la separazione sia stata interrotta.
Su questa scorta e in ragione del contegno delle parti deve escludersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita.
Le citate conclusioni congiunte, dunque, meritano accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di TO (alla Parte I, atto n. 14, anno 2020), contratto tra e , in data 20/08/2020; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del
03/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti