Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8502/2021 R.G., avente per oggetto:
“opposizione a ordinanza di ingiunzione”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Dario Sammartino, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Di Primo, P.IVA_1
giusta procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marletta, P.IVA_2
giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
all'udienza dell'11 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Controparte_1
e al fine di sentire dichiarare la nullità e/o Controparte_2
l'annullamento e/o l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 2020
0382 1234061809923222 del 23/12/2020, della complessiva somma di euro 20.316,61, emessa a seguito del provvedimento della Direzione
Urbanistica e Gestione del territorio n. URB/29 del 26/2/2020
conseguente alla mancata demolizione di opere abusive realizzate dall'attrice.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 20.12.2021, si è costituito il il Controparte_1
quale ha dedotto la legittimità del provvedimento impugnato e la carenza dei vizi evidenziati da parte attrice;
ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
Con atto del 22.12.2021, si è costituita, altresì, Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione promossa, ritenuta tardiva, e il difetto di legittimazione passiva, in ragione dell'estraneità al giudizio dell'ente riscossore. Nel merito, ritenendo corretta l'azione amministrativa, ha contestato la pretesa attorea chiedendone il rigetto.
Attesa la natura documentale della causa, all'udienza dell'11 marzo
2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione in questa sede promossa, formulata da per l'inutile decorso del Controparte_2 termine di trenta giorni per l'opposizione decorrente dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione.
È incontestato tra le parti che la notifica dell'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierna attrice si sia perfezionata in data
27.5.2021, di talché la proposizione dell'azione giudiziaria mediante atto di citazione notificato ai convenuti in data 26.6.2021 risulta validamente esperita nel termine di trenta giorni previsto dalla medesima normativa vigente in materia e invocata dalla stessa parte convenuta.
Il rilievo è, pertanto, infondato.
Parimenti infondata appare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente riscossore, Controparte_2
Infatti, nella specie è accaduto che l'ente impositore non ha provveduto direttamente alla riscossione delle sue entrate patrimoniali,
ma la ha appalta a terzi.
Indi, il soggetto obbligato, qualora impugni il provvedimento di pagamento emesso dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità
dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (cfr. in questo senso
Cass. n.27737/2024).
Pertanto, l'eccezione è infondata potendo il debitore agire nei confronti anche dell'ente di riscossione.
Quanto al merito, la domanda è infondata. Parte attrice, proprietaria dell'immobile sito in , via CP_1
Maccarello n. 12, ha infatti impugnato l'ingiunzione di pagamento ex
r.d. n. 639/2010 n. 202003821234061809923222 del 23.12.2020, recante l'irrogazione della sanzione pecuniaria di complessivi
20.316,61, ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/01, determinata in misura massima trattandosi di costruzione situata in area vincolata a riserva naturale (Oasi del Simeto), conseguente all'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. Urb 405 del 18.5.2016.
In seno all'atto introduttivo ha ripercorso le articolate vicende che hanno portato l'amministrazione all'adozione dapprima della predetta ordinanza di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo e successivamente all'irrogazione della sanzione pecuniaria, in ragione del mancato ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge.
In particolare, ha evidenziato che al fine di recuperare Parte_1
l'originaria condizione dell'immobile ha eseguito, seppur tardivamente, plurimi interventi di demolizione conclusi con l'eliminazione degli abusi nell'anno 2022, ragione per la quale ha chiesto, in seno alla memoria ex art. 183 c.p.c., dichiararsi cessata la materia del contendere.
A sostegno della domanda, è stata eccepita con l'incoato giudizio la sussistenza di vizi di notifica dell'originaria ordinanza di demolizione quale atto presupposto della successiva ordinanza di ingiunzione, in questa sede effettivamente opposta.
Per quanto sinora esposto, va in primis precisato che, a fronte della domanda attorea, sì come formulata, il thema decidendum attiene al provvedimento con cui il concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del ( ha ingiunto Controparte_1 Controparte_2
all'istante il pagamento della sanzione pecuniaria conseguente alla mancata ottemperanza alla presupposta ordinanza di demolizione di opere abusivamente realizzate, che non risulta essere stata tempestivamente impugnata.
Ne consegue che, così definito l'oggetto del contendere, non è
possibile proporre censure di alcun tipo rispetto all'ordinanza di demolizione i cui effetti risultano, dunque, cristallizzati.
A tal uopo, asserisce l'attrice di avere avuto conoscenza dell'ordinanza di demolizione solo nell'ambito del procedimento penale (n. 10361/2011 r.g.n.r.- tribunale di Catania) ove la stessa risultava imputata del reato di abusivismo edilizio, concluso con sentenza di condanna n. 2022/2013 del 24.6.2013, oggi irrevocabile.
Lamenta, dunque, la mancata conoscenza dell'iter procedimentale avviato dalla p.a. nei suoi riguardi.
Questi i fatti;
va tuttavia osservato che la censura relativa alla mancata notifica riguarda l'atto prodromico (provvedimento demolitorio) che, evidentemente, è rimasto inoppugnato giacché la possibilità di impugnativa da parte del destinatario a partire dal momento dell'effettiva conoscenza, non è stata validamente esperita dall'avete diritto, limitatasi esclusivamente a impugnare, mediante la presente azione, il successivo atto (ingiunzione).
Sul punto, mette conto rilevare l'ormai costante e pacifica esegesi giurisprudenziale, peraltro, condivisa da questo Tribunale, per la quale le conseguenze della mancata notifica dell'atto presupposto – nella specie dell'ordine di demolizione – non involgono la validità dell'atto,
costituendo la notificazione una mera condizione legale di efficacia dell'ordinanza demolitoria. La mancata o irrituale comunicazione o notifica dell'ingiunzione di demolizione non concreta un vizio di legittimità di quel provvedimento amministrativo, ma semmai la sua inefficacia nei confronti del destinatario, nel senso che non cominciano a decorrere – fino a quando non risulti l'effettiva conoscenza dell'atto – sia il termine entro il quale va effettuata la demolizione, decorso il quale si verifica l'acquisto ipso iure del bene da parte del sia il termine per impugnare il CP_1
provvedimento.
Dall'effettiva conoscenza decorrono anche gli altri termini connessi ai provvedimenti e sanzioni conseguenti come l'acquisizione gratuita e l'inottemperanza (Cons. di Stato n. 8632/2019, n. 345/2018).
In sostanza, il proprietario del fondo in cui è stato realizzato l'abuso
è destinatario dell'ordine di demolizione e per tale via è in grado di impugnarlo, ma ove la notifica non sia eseguita, ciò non vizia l'atto, ma ne consente piuttosto l'impugnativa tardiva da parte del proprietario a partire da quando ne sia venuto a conoscenza.
Da tale termine, indi, decorrono le conseguenze dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, avente natura afflittiva, presupponendo,
altresì, l'imputabilità dell'illecito omissivo a colui che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario in virtù del suo diritto dominicale sulla res che gli consente di intervenire per porre fine all'abuso e/o, sussistendone valide ragioni,
a contrastarne gli effetti nelle opportune sedi.
Per le anzidette considerazioni, dalla cognizione dell'ordine di demolire le opere abusive asseritamente acquisita, per stessa ammissione dall'attrice (cfr. atto di citazione) durante la pendenza del procedimento penale a suo carico, hanno ripreso a decorrere i termini connessi all'iter amministrativo avviato in suo danno, il quale, in mancanza di impugnazione, ha conservato immutato il suo carattere efficacia e validità.
Peraltro, anche a voler ritenere una completa conoscenza dell'atto di demolizione solo con la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, neanche con l'impugnazione de qua sono stati dedotti vizi propri dell'atto, ma solo la sua mancata notificazione.
Ogni ulteriore doglianza espressa in ordine alla nullità del provvedimento n. Urb 29 del 26.2.2020 (verbale di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione) per carenza di potere, quale conseguenza dell'illegittimità contestata al presupposto provvedimento di demolizione, è parimenti inammissibile, in ragione della circostanza che il medesimo è rimasto, come detto, inoppugnato.
Allo stesso modo l'avvenuta demolizione delle opere non è motivo ostativo all'applicazione dell'irrogata sanzione pecuniaria.
In sostanza, l'avvenuta successiva demolizione delle opere, fuori termine, non inficia di per sé la legittimità della misura repressiva originariamente disposta;
né l'adempimento tardivo fa venir meno la sanzione applicata. Infatti, con l'entrata in vigore della legge n. 164 del
2014, l'art. 31 è stato integrato con i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater: l'art. 31, comma 4-bis, dispone che: “L'autorità competente, constatata
l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria”; esso ha dunque previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione: alla tradizionale previsione dell'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della 'area ulteriore', la riforma del 2014 ha aggiunto la doverosa irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta senza indugio (col medesimo atto di accertamento dell'inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo).
La ratio di tale ulteriore previsione si basa anch'essa sull'esigenza di salvaguardare i valori tutelati dagli articoli 9, 41, 42 e 117 Cost.; poiché il responsabile dell'illecito ha cagionato un vulnus al paesaggio, all'ambiente ed all'ordinato assetto del territorio, in contraddizione con la funzione sociale della proprietà, il legislatore ha inteso sanzionarlo –
oltre che con la perdita della proprietà – anche con una sanzione pecuniaria, qualora non abbia ottemperato all'ordinanza di demolizione.
D'altra parte, l'applicazione della sanzione pecuniaria non fa venire meno l'obbligo di demolizione.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice, in favore delle parti convenute, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (valore della causa da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00), per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 8502/2021
R.G.:
rigetta la domanda promossa da . Parte_1
Condanna parte attrice alla refusione, in favore del CP_1
e delle spese processuali che liquida per
[...] Controparte_2
ciascuna delle due parti in complessivamente in euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, ed euro
1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 10 maggio 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)