Articolo 15 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 agosto 1956
Art. 15.
L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, per le esigenze degli Uffici all'estero, personale a tempo determinato con contratto di diritto privato secondo le leggi a gli usi locali. Tali assunzioni devono essere contenute nel limite dei posti che, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili sia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento sia nel contingente del personale degli impiegati locali il cui rapporto d'impiego continua ad essere regolato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 .
Il personale a contratto di diritto privato deve essere assunto esclusivamente sul posto e non puo' essere trasferito. Esso deve conoscere almeno una lingua d'uso nel Paese e avere la residenza nel Paese stesso.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956
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