TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa NI RE Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13633/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosa Cozza, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Mestre (VE), Via Paruta 31/A;
ricorrente
contro
, CP_1
resistente-contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, adiva il Tribunale di Venezia chiedendo fosse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04.10.2019 in
Venezia, con il sig. ed esponeva che dall'unione non erano nati figli;
che i coniugi erano CP_1 economicamente autosufficienti;
che con decreto n. cronol. 1563/2023 del 07.02.2023 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 04.10.2019 a Parte_1 CP_1
Venezia atto n. 109 parte 2 serie A anno 2019.
Con trasmissione della sentenza all'Ufficio di stato civile al fine di procedere alle annotazioni.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il Sig. non si costitutiva in giudizio e restava contumace. CP_1
All'udienza di comparizione del 28.11.2024 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e il
Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva in giudizio e con nota del 09.12.2024 chiedeva l'accoglimento del ricorso.
****
Il ricorso promosso da è meritevole di accoglimento. Parte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, sig. che nonostante il regolare CP_1 perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, tenuto conto della volontà manifestata dalla ricorrente di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che alla data del deposito del ricorso introduttivo i coniugi erano legalmente separati, e che dalla data di pronuncia della separazione personale sono ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa, attese le dichiarazioni della ricorrente, la convivenza, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La natura della causa e il fatto che sia stata proposta dalla ricorrente solo la domanda di pronuncia sullo status, alla quale non si è opposto il resistente-contumace giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 13633/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
l 04.10.2019 in Venezia, trascritto nel registro Atti di matrimonio del Comune di Venezia,
[...] al n. 109, parte II, serie A, anno 2019, Ufficio 8; - ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 14.01.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa NI RE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa NI RE Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13633/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosa Cozza, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Mestre (VE), Via Paruta 31/A;
ricorrente
contro
, CP_1
resistente-contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, adiva il Tribunale di Venezia chiedendo fosse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04.10.2019 in
Venezia, con il sig. ed esponeva che dall'unione non erano nati figli;
che i coniugi erano CP_1 economicamente autosufficienti;
che con decreto n. cronol. 1563/2023 del 07.02.2023 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 04.10.2019 a Parte_1 CP_1
Venezia atto n. 109 parte 2 serie A anno 2019.
Con trasmissione della sentenza all'Ufficio di stato civile al fine di procedere alle annotazioni.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il Sig. non si costitutiva in giudizio e restava contumace. CP_1
All'udienza di comparizione del 28.11.2024 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e il
Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva in giudizio e con nota del 09.12.2024 chiedeva l'accoglimento del ricorso.
****
Il ricorso promosso da è meritevole di accoglimento. Parte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, sig. che nonostante il regolare CP_1 perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, tenuto conto della volontà manifestata dalla ricorrente di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che alla data del deposito del ricorso introduttivo i coniugi erano legalmente separati, e che dalla data di pronuncia della separazione personale sono ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa, attese le dichiarazioni della ricorrente, la convivenza, osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La natura della causa e il fatto che sia stata proposta dalla ricorrente solo la domanda di pronuncia sullo status, alla quale non si è opposto il resistente-contumace giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 13633/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
l 04.10.2019 in Venezia, trascritto nel registro Atti di matrimonio del Comune di Venezia,
[...] al n. 109, parte II, serie A, anno 2019, Ufficio 8; - ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 14.01.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa NI RE