Ordinanza collegiale 28 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 28/09/2023, n. 14354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14354 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2023
N. 14354/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12123/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12123 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Baldassarrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare adottato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione di -OMISSIS- il 14.6.2021;
Considerato che il Ministero dell’Interno, Ufficio Immigrazione, facendo seguito all’ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Collegio, ha concluso positivamente la nuova istruttoria effettuata sulla pratica in oggetto, tanto che il legale, con nota del 25.9.2023, ha chiesto venisse dichiarata la cessata materia del contendere;
Ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto un provvedimento integralmente satisfattivo;
Ritenuto, in ragione della peculiarità della situazione della ricorrente, di poter compensare le spese;
Ritenuto, altresì, di accogliere il reclamo avverso il diniego al gratuito patrocinio, questo alla luce dei documenti prodotti il 1.5.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Accoglie il reclamo proposto avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Raffaello Scarpato, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.