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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1596/2022promossa da:
(CF con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Giustini ( CodiceFiscale_2
Appellante
Contro
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Roberto Lazzini (CF C.F._3
Appellata- appellante incidentale avverso la sentenza n. 740/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
30.6.2022 RG 4127/2018
CONCLUSIONI
In data 8.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla adita Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame e dei motivi sopra delineati: in via istruttoria ammettere la seguente prova per testi: 11) VC il mandato alla Casa
d'Aste che Le si mostra (a carte 12 fascicolo di parte attrice) e la Per_1 relativa stima operata per €. 180.000,00 furono richieste alla Casa da Parte_1
e dal padre il 28/03/18; 12) VC l'orologio consegnato ad
[...] Per_2
era costruito in oro 18 karati;
indicandosi a testi su entrambi i capitoli: Pt_2
, domiciliata in LI AR (FI), Via W. Tobagi n. 32; Testimone_1 [...]
, domiciliata in S. Giovanni V.no (AR), Corso Italia n. 121; CP_2 CP_3
, domiciliata in EL (FI), Loc. Cascia, Via P. Nenni n. 86; nel merito,
[...]
e con riferimento al proposto appello principale, riformare, dichiarare nulla, annullare e comunque dichiarare di nessun effetto in partis quibus la impugnata sentenza n. 740/2022 del Tribunale di Arezzo del 30/06/22 e la relativa ordinanza istruttoria 04/12/19, sopra richiamate;
per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della appellata nel fatto di cui è CP_1 causa, condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti nella specie da
, e quindi al pagamento a tale titolo della complessiva somma Parte_1 di €. 75.000,00 oltre spese di negoziazione del titolo risultato falso, pari ad €.
14,00, o di quella comunque diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Con gli interessi e la rivalutazione monetaria medio tempore intervenuti dal fatto;
con riferimento all'avverso appello incidentale dichiarare la sua inammissibilità ex arrt. 348 bis c.p.c. e comunque respingerlo stante la sua infondatezza in fatto ed in diritto. Con condanna alla controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, ivi compresi compensi e spese generali.”.
Per la parte appellata- appellante incidentale:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis: rigettare in toto l'appello e le domande tutte proposte dall'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con integrale con-ferma della sentenza n.
740.2022 del Tribunale Civile di Arezzo;
in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere i motivi di appello incidentale e, per l'effetto, rigettare in ogni caso le domande avanzate dal sig. nei Pt_1 confronti di perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e non CP_4 provate;
sempre in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande di parte appellante ed anche alla luce dei motivi di appello incidentale, tenere conto nella determinazione del risarcimento della responsabilità di Parte_3 nonché del concorso di colpa del sig. ex art. 1227 c.c.; in ogni
[...] Pt_1 caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre IVA, CPA e spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 740/2022 pubblicata il 30.6.2022, ha così deciso: “Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di
[...] Parte_1 [...] delle spese di giudizio, che liquida in euro Controparte_1
11.810,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di chiedendo che, accertata la Controparte_1 responsabilità della banca per aver svolto con leggerezza e negligenza il servizio di “bene emissione” richiesto, venisse condannata al risarcimento dei danni subiti e quantificati in €. 75.000,00, oltre € 14,00 per spese di negoziazione del titolo risultato falso, o in quella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Aveva a tal fine dedotto di avere venduto ad un Parte_4 orologio di sua proprietà, in oro giallo 18 carati, con cinturino in pelle di coccodrillo, di marca Rolex modello Daytona 6241 matricola n. 14776228
(rectius n. 1476228), in cambio dell'importo di euro 75.000,00, corrisposto dal compratore con assegno circolare;
la consegna dell'orologio era avvenuta in data 11 agosto 2018, solo a seguito dell'apposizione nell'assegno di circolare della dichiarazione “bene emissione”, effettuata da Controparte_1
dopo contatto telefonico con la filiale dell'intermediario emittente
[...]
Contr
il giorno successivo alla consegna dell'orologio banca Parte_3 aveva comunicato all' attore che il titolo era falso, le informazioni circa il bene emissione erano state fornite da soggetti terzi che avevano abusivamente intercettato la linea telefonica di . Parte_3
Si era costituita in giudizio contestando la Controparte_1 pretesa avanzata nei propri confronti e chiedendone il rigetto, perché infondata e non provata. Eccepiva di avere proceduto diligentemente alla negoziazione dell'assegno su richiesta di parte attrice, il concorso del fatto colposo del per aver messo in vendita un orologio di grande valore su un sito Pt_1 online consegnandolo ad un soggetto sconosciuto prima di avere evidenza dell'accredito dell'importo, la mancata prova del danno.
La causa, rigettate le richieste istruttorie, veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
(di seguito o anche APPELLANTE) con atto di citazione Parte_1 Pt_1 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello Contr la (di seguito o anche APPELLATA) Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
Primo motivo: omessa considerazione del danno derivato dai costi di negoziazione del titolo.
Secondo motivo: mancata ricostruzione del danno secondo importo facciale del titolo.
Terzo motivo: vizio di rappresentazione dei fatti processuali e vizio conseguente della decisione fondata su questi elementi. Error in judicando.
Quarto motivo: sulla esistenza del danno e sulla mancata ammissione di mezzi istruttori volti a offrirne la prova.
Quinto motivo: infondatezza della soccombenza dichiarata.
Sesto motivo: la infondatezza e la ingiustizia della condanna alle spese in favore della banca in ragione delle responsabilità a questa riconosciute nel fatto. Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma, proponendo appello incidentale subordinato.
In data 8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Per comodità espositiva si riporta un estratto della sentenza impugnata:
<
2. Parte attrice ha agito in giudizio sostenendo la responsabilità contrattuale dell'odierna convenuta per aver operato in totale assenza della diligenza qualificata richiesta al banchiere ex art. 1176, comma 2 c.c., non essendosi quest'ultima premurata di ottenere una conferma scritta circa le informazioni ricevute, tramite conversazione telefonica, dalla banca emittente dell'assegno circolare ed avendo tale condotta arrecatole un danno.
In termini generali, giova, innanzitutto evidenziare che l'intermediario che sia richiesto dal prenditore della conferma di bene emissione dell'assegno mediante contatto telefonico con la filiale dell'intermediario emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza;
e può anche fornire tale assistenza senza incorrere in responsabilità, purché dichiari contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco, che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine della operazione. Ma ove la banca semplicemente acceda alla richiesta del cliente, il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza della banca negoziatrice nel controllare la genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., dovendo quindi essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, la quale esige che la richiesta all'emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta, restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell'assegno (cfr. Collegio di Coordinamento ABF n.7283/2018;
Collegio ABF di Torino n.10545/2019; Collegio ABF di Roma n.
20544/4.9.2019). E tale affidamento deve reputarsi particolarmente elevato perché, trattandosi appunto di un assegno circolare, il bene fondi, dichiarato dalla banca negoziatrice come proveniente dalla banca emittente, dà certezza sull'autenticità del titolo e del suo importo, a differenza del bene fondi di un assegno bancario che attesta semplicemente che, nel momento dato, c'è la provvista di denaro sul conto di traenza, ma non può ovviamente escludere che il titolo sia contraffatto ovvero che nelle more tale disponibilità venga meno e
l'assegno resti così insoluto.
Ne discende che, in caso di mancato incasso del titolo, la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, non accompagnata dalle indicate cautele e riserve, frustrando l'aspettativa del portatore, non può non comportare la responsabilità della banca negoziatrice, su cui grava il già menzionato principio di autoresponsabilità per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., n.10492/2011; Cass., 24084/2008).
Va inoltre ricordato che la responsabilità concorrente del cliente ex art. 1227
c.c. non può configurarsi per il solo fatto di avere consegnato l'orologio a uno sconosciuto contatto via internet senza attendere l'accredito effettivo dell'assegno quando la consegna del bene è avvenuta solo a seguito della dichiarazione di bene emissione da parte della banca negoziatrice, con la quale ha intrattenuto il rapporto contrattuale e alla quale, per le modalità di svolgimento della vicenda, sarebbe semmai spettato di identificare il terzo, dovendo altrimenti svuotarsi del tutto il valore che l'ordinamento attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio degli assegni circolari come mezzi di pagamento di massima affidabilità, a fronte del generale principio di contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche.
Proprio per questo, il rifiuto del creditore di ricevere un assegno circolare come mezzo di pagamento è generalmente ritenuto contrario a correttezza e buona fede (ex plurimis, v. Cass.SU, 18.12.2007, n.26617; Cass., 7.7.2003,
n.10695), a meno che, ovviamente, non sussista un motivo giustificato
(Collegio di Coordinamento ABF n. 20978/2020).
3. Ciò premesso, occorre, tuttavia, sottolineare che parte attrice non ha fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa risarcitoria.
È noto che, secondo le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza
– e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Va inoltre ricordato che in tema di responsabilità contrattuale l'allegazione, da parte del creditore, dell'inadempimento del debitore convenuto non è di per sé sufficiente a fondare il diritto dell'attore di ottenere il risarcimento del danno, in quanto una simile domanda presuppone anche la prova, da fornirsi a cura ed onere del danneggiato, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. (Cfr. Cass. sez. III, 26 aprile 2010,
n.9917), In quest'ottica, come costantemente chiarito dalla Corte di
Cassazione, l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Così, tra le tante, Cass. sez. III, 18 marzo
2005, n. 5960; Id., sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21140). Il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve inoltre comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta.
Di conseguenza, gravava sulla parte attrice non solo l'onere di allegare
l'inadempimento della parte convenuta, ma anche di allegare e dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra il predetto e l'inadempimento allegato.
3.1. Tale onere probatorio non risulta, tuttavia, esaustivamente assolto dalla parte attrice.
Ed infatti, il non ha innanzitutto allegato documentazione in grado di Pt_1 dimostrare l'effettiva sussistenza delle caratteristiche dell'orologio descritte nei propri atti, nonché il suo reale valore.
Parte attrice, in particolare, ha riferito di aver venduto un Rolex daytona 6241 matricola n. 14776228 in oro giallo con cinturino in coccodrillo, ma, nel presente giudizio, si è limitato ad allegare una prima immagine in cui è visibile solo la cassa di un orologio Rolex, priva di cinturino, di numero di matricola e di attestazione di conformità (all. 2) ed una seconda immagine nella quale si vedono solamente gli ingranaggi interni della cassa (all. 11).
L'odierno attore non ha, invece, allegato né la referenza dell'orologio, ossia quel codice numerico o alfanumerico che fornisce informazioni sull'affiliazione di serie corrispondente di un modello, sui materiali utilizzati e sul colore, né la garanzia in cui vengono usualmente riportati sia il numero di matricola che quello di referenza, documenti in base ai quali, tuttavia, sarebbe stato possibile accertare la corrispondenza di quanto descritto nei propri atti dal Pt_1
Lo stesso attore, poi, non ha neppure fornito alcuna attestazione e stima circa il valore di tale orologio.
Al riguardo non possono, difatti, ritenersi sufficienti a comprovare il valore dell'orologio gli ulteriori documenti allegati da parte attrice con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
Ed infatti, non avendo l'attore allegato in giudizio la referenza dell'orologio, non
è in alcun modo possibile verificarne la coincidenza con l'orologio indicato nel mandato a vendere conferito dal a d'Aste (all.12). Tale Pt_1 Controparte_5 documento, del resto, non solo è inidoneo a comprovare che l'orologio ivi indicato sia quello effettivamente indicato nel presente procedimento, ma anche è privo di qualsiasi stima del valore dell'orologio. Alla luce di tali elementi, non è possibile, pertanto, accertare l'effettivo valore dell'orologio e, dunque, la sussistenza e l'entità del presunto danno patito dall'odierno attore.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono la domanda di parte attrice deve, pertanto, essere respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 8 marzo 2018, n. 37, ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida nei valori minimi alla luce della natura documentale della controversia.>
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (omessa considerazione del danno derivato dai costi di negoziazione del titolo) è fondata.
L'appellante sostiene che il giudice avrebbe respinto a priori la possibilità di considerare la valutazione del danno, avendo ignorato la richiesta di un altro danno, provato e non contestato, di €. 14,00 per spese di negoziazione del titolo, pretese dalla banca con addebito sul conto corrente del Pt_1
Contr eccepisce che le spese di negoziazione del titolo € 14,00 non possono essere considerate quale danno conseguenza immediata e diretta della dichiarazione di bene emissione, essendo ricollegabili alla negoziazione del titolo, la cui contraffazione non era rilevabile dalla banca.
La sentenza non contiene una pronuncia sul detto danno minore.
A norma dell'art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere la perdita subita ed il mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta.
E' pacifico che solo dopo l'apposizione del “bene emissione” mise Pt_1 all'incasso l'assegno falso, subendo così l'addebito delle correlate spese di negoziazione;
queste ultime, sussistendo il nesso causale inadempimento- spesa, sono conseguenza diretta ed immediata dell'erronea informazione fornita dalla Banca e vanno risarcite.
Ne consegue il diritto dell'appellante al rimborso richiesto di € 14,00.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (Secondo motivo: mancata ricostruzione del danno secondo importo facciale del titolo) è infondata.
L'appellante sostiene che la liquidazione del danno in ragione dell'equivalente del valore facciale del titolo sarebbe il metodo più semplice e diretto, corrispondente al prezzo di mercato del bene riconosciuto in una trattativa;
per la banca l'assegno sarebbe uno strumento rappresentativo di valori a prescindere dalla esistenza dei rapporti sottostanti ed il danno sarebbe riferibile alla astrattezza del titolo quale risultante dall'importo facciale;
con sentenza penale n. 574/22 del Tribunale di Arezzo, emessa il 24/03/22 nel dispositivo ma depositata con parte motiva solo il 20/06/22 e potuta estrarre in copia solo in data successiva alla sentenza, sarebbe stata ritenuta la CP_ responsabilità penale dell (alias ) nel reato di truffa aggravata in Pt_2 danno di e l'esistenza di un danno patrimoniale in favore di questi Pt_1 pari alla somma di €. 75.000,00. Precisa inoltre che non ha inteso e non intende chiedere l'annullamento del contratto con per vizio della Pt_2 volontà, sicché il contratto continua ad esistere ed a produrre i suoi effetti compresa la determinazione del prezzo o del valore di scambio del bene.
Contr eccepisce che l'importo facciale dell'assegno rappresenterebbe un lucro cessante solo sperato poiché non sarebbe stato in alcun caso percepito stante la contraffazione, mentre per la perdita dell'orologio non sarebbe stata fornita alcuna prova del controvalore;
contesta la tardiva produzione della sentenza penale depositata il 20.6.2022 e la sua inammissibilità ex art. 345, terzo comma, c.p.c, atteso che la produzione sarebbe potuta avvenire in primo grado, essendo fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c l'udienza del 30 giugno 2022, con termine sino a cinque giorni prima per il deposito di memorie;
la sentenza penale non avrebbe comunque effetto nei confronti della banca, avendo il Tribunale quantificato il danno nella misura del credito insoddisfatto senza compiere alcuna valutazione dell'orologio. Contr L'eccezione sollevata da di inammissibilità, ex art. 345 comma 3 c.p.c., della produzione in sede di appello della sentenza penale n. 574/22 del
Tribunale di Arezzo, emessa il 24/03/22 nel dispositivo e depositata con parte motiva il 20/06/22, è fondata.
Parte appellante non ha offerto alcun supporto probatorio all'affermazione di averne potuto estrarre copia solo in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, né in primo grado aveva menzionato il dispositivo emesso il 24.3.2022: non ha pertanto dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado la pronuncia penale per causa a sé non imputabile.
L'assunto di parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno in ragione dell'equivalente del valore facciale del titolo non può essere accolto.
Si rileva infatti che il valore facciale del titolo non può costituire prova del danno realmente subito, trattandosi di contrattazione viziata dal reato di truffa ad opera della parte acquirente.
La decisione di di non chiedere l'annullamento del contratto non Pt_1 comporta il diritto al risarcimento di un prezzo non riscuotibile né attesta il valore del bene, non essendo frutto di una vera trattativa. La quantificazione indicata nell'assegno è frutto di un accordo tra il venditore ed il truffatore, in cui il primo può aver indicato a sua discrezione un prezzo non corrispondente al valore di mercato del bene ed il secondo non aveva alcuna necessità di ottenere un giusto prezzo, eventualmente avrebbe trattato sul prezzo solo per rendersi credibile.
Il primo Giudice ha evidenziato, con motivazione chiara ed esaustiva, la mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza delle caratteristiche dell'orologio descritte nei propri atti ed il reale valore del bene;
l'allegazione di aver venduto un Rolex Daytona 6241 matricola n. 14776228 in oro giallo con cinturino in coccodrillo non è stata supportata dalla relativa prova, essendo stata prodotta una prima immagine in cui è visibile solo la cassa di un orologio Rolex, priva di cinturino, di numero di matricola e di attestazione di conformità, una seconda immagine nella quale si vedono solamente gli ingranaggi interni della cassa;
non è stata allegata la referenza dell'orologio, ossia il codice numerico o alfanumerico che fornisce informazioni sull'affiliazione di serie corrispondente di un modello, sui materiali utilizzati e sul colore, né la garanzia in cui vengono riportati il numero di matricola e di referenza;
in mancanza di tali elementi non è stato possibile verificare la coincidenza dell'orologio venduto con quello indicato nel mandato a vendere prodotto, senza allegazione di foto, conferito dall'attore e dal padre a . Controparte_7
III.I motivi terzo (Terzo motivo: vizio di rappresentazione dei fatti processuali
e vizio conseguente della decisione fondata su questi elementi. Error in judicando) e quarto (Quarto motivo: sulla esistenza del danno e sulla mancata ammissione di mezzi istruttori volti a offrirne la prova) vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
L'appellante contesta la sentenza perché non avrebbe valutato tutta la documentazione importante prodotta, erroneamente non avrebbe ammesso le prove testimoniali ed avrebbe ritenuto necessarie “le referenze” ai fini della quantificazione del danno, mentre il valore dell'orologio avrebbe potuto essere ricavato aliunde, accertando in sede testimoniale se il bene fosse stato costruito in oro e fosse eventualmente lo stesso oggetto della stima della casa d'AS insiste pertanto nell'ammissione delle richieste istruttorie Per_1 articolate.
Contr ribadisce la mancanza di prova che l'orologio avesse le caratteristiche descritte, evidenzia alcune divergenze tra le allegazioni in citazione ed il mandato alla casa d'AS (conferito anche dal padre dell'attore, il cinturino descritto in pelle anziché in coccodrillo) e sostiene che il prezzo in esso indicato non fosse una stima, deducendo inoltre che le richieste istruttorie non condurrebbero alla prova della corrispondenza tra l'orologio descritto e quello consegnato né del valore.
Le censure mosse alla sentenza non sono fondate.
Tutta la documentazione prodotta risulta essere stata esaminata attentamente del Tribunale e correttamente ritenuta non idonea a supportare le allegazioni attoree, sia relativamente alle caratteristiche dell'orologio che al reale valore del bene.
Come già rilevato nell'esame del precedente motivo di appello, il primo giudice ha correttamente evidenziato una serie di manchevolezze;
tuttavia l'attore non offerto alcuna spiegazione né sulla mancanza del cinturino né sulla carenza della documentazione rilevate dal Tribunale e determinanti ai fini della decisione.
Riguardo il capitolo di prova <11) VC il mandato alla ste che CP_7 Per_1
Le si mostra (a carte 12 fascicolo di parte attrice) e la relativa stima operata per €. 180.000,00 furono richieste alla Casa da e dal padre Parte_1 il 28/03/18;>, quand'anche ammesso e confermato potrebbe Per_2 attestare la veridicità del documento prodotto, ma non consentirebbe affatto di ritenere che il Rolex oggetto del mandato alla casa d'AS fosse lo stesso orologio oggetto del giudizio.
Quanto al secondo capitolo di prova <12) VC l'orologio consegnato ad Pt_2 era costruito in oro 18 karati si tratta di una valutazione tecnica specialistica che richiede un esame materiale dell'oggetto da parte di un esperto autorevole, esame non esperibile su fotografie o riferimento di testi, tra l'altro senza l'esibizione di certificati di autenticità che richiamano la matricola nr.1476228 indicata dall'appellante.
IV.I motivi quinto (Quinto motivo: infondatezza della soccombenza dichiarata) e sesto (Sesto motivo: la infondatezza e la ingiustizia della condanna alle spese in favore della in ragione delle responsabilità a CP_1 questa riconosciute nel fatto.) vengono esaminati congiuntamente. auspica la riforma della decisione ed una diversa valutazione della Pt_1 soccombenza e sostiene che la sentenza, avendo riconosciuto senza riserve le responsabilità della banca in ordine all'adempimento dei propri obblighi informativi, avrebbe dovuto almeno disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Contr eccepisce che sarebbe stato correttamente applicato il principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione delle spese. Le censure dell'appellante sono fondate.
La declaratoria di responsabilità della seppure seguita dal rigetto della CP_1 domanda attorea per mancata prova-quantificazione del danno, esclude la soccombenza totale di parte attrice.
Ne consegue la riforma della pronuncia nella parte in cui ha posto a totale carico di le spese del giudizio. Pt_1
V.L'APPELLO INCIDENTALE.
Contr lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la banca responsabile per aver apposto il “bene emissione” sull'assegno rivelatosi falso.
Sostiene che la richiesta telefonica di “bene-emissione” sarebbe stata eseguita a titolo di cortesia in favore del cliente su sua richiesta e che sarebbe effettuata con tali modalità dalle banche per prassi, salvo la sussistenza di ragioni di seguire modalità più rigorose e che sarebbe stato onere di Pt_1 dimostrare;
inoltre nella sentenza del Tribunale penale prodotta da Pt_1 risulterebbe che anche i bancari della Unipol Banca avrebbero confermato il bene emissione dopo una telefonata alla filiale;
il Tribunale avrebbe dovuto ritenere gravemente negligente la condotta di priva dei requisiti Pt_1 minimi di prudenza e tale da recidere il nesso causale tra il danno subito e l'eventuale condotta negligente della banca. eccepisce l'infondatezza dell'assunto avversario, contesta la prassi Pt_1 indicata dalla banca, ribadisce la responsabilità nell'esecuzione di una prestazione contrattualmente disciplinata e rileva che eventuali responsabilità di terzi comporterebbero solo una loro responsabilità solidale.
L'appello incidentale non è fondato.
Il Tribunale, con motivazione chiara e condivisibile, ha dato ampia spiegazione della ritenuta responsabilità della CP_1
In conformità alla costante giurisprudenza ed alle pronunce del Collegio ABF, ha evidenziato che la diligenza della banca va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., commisurandola a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere;
la richiesta all'emittente di bene emissione dovrebbe quindi essere effettuata con cautela ed essere almeno accompagnata da una conferma scritta;
in difetto la negoziatrice rimane responsabile, per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale, avendo ingenerato nel cliente il legittimo ed elevato affidamento di genuinità dell'assegno circolare, atteso che il bene fondi dichiarato dalla banca negoziatrice come proveniente dalla banca emittente dà certezza sull'autenticità del titolo e del suo importo. Il Tribunale ha inoltre correttamente escluso la responsabilità concorrente del cliente ex art. 1227
c.c., rilevando che sarebbe semmai spettato alla banca, per le modalità di svolgimento della vicenda, di identificare il terzo apparente corresponsore dell'assegno circolare.
Nessun rilievo può avere la circostanza risultante dalla sentenza penale di cui la ha eccepito l'inammissibilità contestandone la produzione perché CP_1 tardiva che anche la Unipol Banca avrebbe comunicato il bene emissione a seguito di una telefonata alla filiale emittente. La mancanza di diligenza anche Contr da parte dell'altro istituto non potrebbe esonerare da responsabilità ma eventualmente si aggiungerebbe alla stessa.
Dal verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri dal dipendente della banca risulta che chiese se prima di negoziare il Controparte_8 Pt_1 titolo fosse possibile verificare che l'assegno fosse stato emesso e fosse valido;
Contr per tale motivo un'altra dipendente di consultato l'elenco di pagine bianche, telefonò alla sede della banca emittente, ricevendo dall'interlocutore dichiaratosi Iovine il bene emissione e a quel punto provvide a versare Pt_1
l'assegno sul conto;
il giorno successivo, contattata nuovamente la filiale emittente per avere notizie dell'assegno, è stato comunicato che non vi erano dipendenti a nome e che l'informazione di bene emissione su assegni Pt_5 circolari veniva rilasciata solo dietro ricezione di una email;
dopo aver ricevuto via email la scansione dell'assegno la filiale ha dichiarato che lo stesso risultava inesistente e mai emesso.
L'invio alla filiale emittente di email con la scansione dell'assegno avrebbe dunque consentito di smascherare immediatamente la truffa ed evitare il danno. Il canale utilizzato per assolvere all'incarico ricevuto dal cliente di verificare il bene emissione, quindi, non era idoneo a consentire l'assolvimento della prestazione secondo i canoni della diligenza professionale ex art. 1176, comma
2, c.c., la quale esige che la richiesta all'emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta. (C.App. Firenze n.
2873/2022).
VI. Tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, sussistendo gravi motivi, le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 740/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Arezzo e pubblicata il 30.6.2022 RG 4127/2018, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
Contr
-condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
14,00;
-compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1596/2022promossa da:
(CF con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Giustini ( CodiceFiscale_2
Appellante
Contro
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Roberto Lazzini (CF C.F._3
Appellata- appellante incidentale avverso la sentenza n. 740/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
30.6.2022 RG 4127/2018
CONCLUSIONI
In data 8.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla adita Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame e dei motivi sopra delineati: in via istruttoria ammettere la seguente prova per testi: 11) VC il mandato alla Casa
d'Aste che Le si mostra (a carte 12 fascicolo di parte attrice) e la Per_1 relativa stima operata per €. 180.000,00 furono richieste alla Casa da Parte_1
e dal padre il 28/03/18; 12) VC l'orologio consegnato ad
[...] Per_2
era costruito in oro 18 karati;
indicandosi a testi su entrambi i capitoli: Pt_2
, domiciliata in LI AR (FI), Via W. Tobagi n. 32; Testimone_1 [...]
, domiciliata in S. Giovanni V.no (AR), Corso Italia n. 121; CP_2 CP_3
, domiciliata in EL (FI), Loc. Cascia, Via P. Nenni n. 86; nel merito,
[...]
e con riferimento al proposto appello principale, riformare, dichiarare nulla, annullare e comunque dichiarare di nessun effetto in partis quibus la impugnata sentenza n. 740/2022 del Tribunale di Arezzo del 30/06/22 e la relativa ordinanza istruttoria 04/12/19, sopra richiamate;
per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della appellata nel fatto di cui è CP_1 causa, condannare la medesima al risarcimento dei danni subiti nella specie da
, e quindi al pagamento a tale titolo della complessiva somma Parte_1 di €. 75.000,00 oltre spese di negoziazione del titolo risultato falso, pari ad €.
14,00, o di quella comunque diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Con gli interessi e la rivalutazione monetaria medio tempore intervenuti dal fatto;
con riferimento all'avverso appello incidentale dichiarare la sua inammissibilità ex arrt. 348 bis c.p.c. e comunque respingerlo stante la sua infondatezza in fatto ed in diritto. Con condanna alla controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, ivi compresi compensi e spese generali.”.
Per la parte appellata- appellante incidentale:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis: rigettare in toto l'appello e le domande tutte proposte dall'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con integrale con-ferma della sentenza n.
740.2022 del Tribunale Civile di Arezzo;
in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere i motivi di appello incidentale e, per l'effetto, rigettare in ogni caso le domande avanzate dal sig. nei Pt_1 confronti di perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e non CP_4 provate;
sempre in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande di parte appellante ed anche alla luce dei motivi di appello incidentale, tenere conto nella determinazione del risarcimento della responsabilità di Parte_3 nonché del concorso di colpa del sig. ex art. 1227 c.c.; in ogni
[...] Pt_1 caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre IVA, CPA e spese come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 740/2022 pubblicata il 30.6.2022, ha così deciso: “Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: - rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di
[...] Parte_1 [...] delle spese di giudizio, che liquida in euro Controparte_1
11.810,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di chiedendo che, accertata la Controparte_1 responsabilità della banca per aver svolto con leggerezza e negligenza il servizio di “bene emissione” richiesto, venisse condannata al risarcimento dei danni subiti e quantificati in €. 75.000,00, oltre € 14,00 per spese di negoziazione del titolo risultato falso, o in quella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Aveva a tal fine dedotto di avere venduto ad un Parte_4 orologio di sua proprietà, in oro giallo 18 carati, con cinturino in pelle di coccodrillo, di marca Rolex modello Daytona 6241 matricola n. 14776228
(rectius n. 1476228), in cambio dell'importo di euro 75.000,00, corrisposto dal compratore con assegno circolare;
la consegna dell'orologio era avvenuta in data 11 agosto 2018, solo a seguito dell'apposizione nell'assegno di circolare della dichiarazione “bene emissione”, effettuata da Controparte_1
dopo contatto telefonico con la filiale dell'intermediario emittente
[...]
Contr
il giorno successivo alla consegna dell'orologio banca Parte_3 aveva comunicato all' attore che il titolo era falso, le informazioni circa il bene emissione erano state fornite da soggetti terzi che avevano abusivamente intercettato la linea telefonica di . Parte_3
Si era costituita in giudizio contestando la Controparte_1 pretesa avanzata nei propri confronti e chiedendone il rigetto, perché infondata e non provata. Eccepiva di avere proceduto diligentemente alla negoziazione dell'assegno su richiesta di parte attrice, il concorso del fatto colposo del per aver messo in vendita un orologio di grande valore su un sito Pt_1 online consegnandolo ad un soggetto sconosciuto prima di avere evidenza dell'accredito dell'importo, la mancata prova del danno.
La causa, rigettate le richieste istruttorie, veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
(di seguito o anche APPELLANTE) con atto di citazione Parte_1 Pt_1 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello Contr la (di seguito o anche APPELLATA) Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
Primo motivo: omessa considerazione del danno derivato dai costi di negoziazione del titolo.
Secondo motivo: mancata ricostruzione del danno secondo importo facciale del titolo.
Terzo motivo: vizio di rappresentazione dei fatti processuali e vizio conseguente della decisione fondata su questi elementi. Error in judicando.
Quarto motivo: sulla esistenza del danno e sulla mancata ammissione di mezzi istruttori volti a offrirne la prova.
Quinto motivo: infondatezza della soccombenza dichiarata.
Sesto motivo: la infondatezza e la ingiustizia della condanna alle spese in favore della banca in ragione delle responsabilità a questa riconosciute nel fatto. Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma, proponendo appello incidentale subordinato.
In data 8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Per comodità espositiva si riporta un estratto della sentenza impugnata:
<
2. Parte attrice ha agito in giudizio sostenendo la responsabilità contrattuale dell'odierna convenuta per aver operato in totale assenza della diligenza qualificata richiesta al banchiere ex art. 1176, comma 2 c.c., non essendosi quest'ultima premurata di ottenere una conferma scritta circa le informazioni ricevute, tramite conversazione telefonica, dalla banca emittente dell'assegno circolare ed avendo tale condotta arrecatole un danno.
In termini generali, giova, innanzitutto evidenziare che l'intermediario che sia richiesto dal prenditore della conferma di bene emissione dell'assegno mediante contatto telefonico con la filiale dell'intermediario emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza;
e può anche fornire tale assistenza senza incorrere in responsabilità, purché dichiari contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco, che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine della operazione. Ma ove la banca semplicemente acceda alla richiesta del cliente, il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza della banca negoziatrice nel controllare la genuinità di un assegno va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., dovendo quindi essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, la quale esige che la richiesta all'emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta, restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la genuinità dell'assegno (cfr. Collegio di Coordinamento ABF n.7283/2018;
Collegio ABF di Torino n.10545/2019; Collegio ABF di Roma n.
20544/4.9.2019). E tale affidamento deve reputarsi particolarmente elevato perché, trattandosi appunto di un assegno circolare, il bene fondi, dichiarato dalla banca negoziatrice come proveniente dalla banca emittente, dà certezza sull'autenticità del titolo e del suo importo, a differenza del bene fondi di un assegno bancario che attesta semplicemente che, nel momento dato, c'è la provvista di denaro sul conto di traenza, ma non può ovviamente escludere che il titolo sia contraffatto ovvero che nelle more tale disponibilità venga meno e
l'assegno resti così insoluto.
Ne discende che, in caso di mancato incasso del titolo, la dichiarazione di bene emissione dell'assegno circolare, non accompagnata dalle indicate cautele e riserve, frustrando l'aspettativa del portatore, non può non comportare la responsabilità della banca negoziatrice, su cui grava il già menzionato principio di autoresponsabilità per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., n.10492/2011; Cass., 24084/2008).
Va inoltre ricordato che la responsabilità concorrente del cliente ex art. 1227
c.c. non può configurarsi per il solo fatto di avere consegnato l'orologio a uno sconosciuto contatto via internet senza attendere l'accredito effettivo dell'assegno quando la consegna del bene è avvenuta solo a seguito della dichiarazione di bene emissione da parte della banca negoziatrice, con la quale ha intrattenuto il rapporto contrattuale e alla quale, per le modalità di svolgimento della vicenda, sarebbe semmai spettato di identificare il terzo, dovendo altrimenti svuotarsi del tutto il valore che l'ordinamento attribuisce negli scambi tra i privati al rilascio degli assegni circolari come mezzi di pagamento di massima affidabilità, a fronte del generale principio di contestualità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali sinallagmatiche.
Proprio per questo, il rifiuto del creditore di ricevere un assegno circolare come mezzo di pagamento è generalmente ritenuto contrario a correttezza e buona fede (ex plurimis, v. Cass.SU, 18.12.2007, n.26617; Cass., 7.7.2003,
n.10695), a meno che, ovviamente, non sussista un motivo giustificato
(Collegio di Coordinamento ABF n. 20978/2020).
3. Ciò premesso, occorre, tuttavia, sottolineare che parte attrice non ha fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della propria pretesa risarcitoria.
È noto che, secondo le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza
– e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Va inoltre ricordato che in tema di responsabilità contrattuale l'allegazione, da parte del creditore, dell'inadempimento del debitore convenuto non è di per sé sufficiente a fondare il diritto dell'attore di ottenere il risarcimento del danno, in quanto una simile domanda presuppone anche la prova, da fornirsi a cura ed onere del danneggiato, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. (Cfr. Cass. sez. III, 26 aprile 2010,
n.9917), In quest'ottica, come costantemente chiarito dalla Corte di
Cassazione, l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Così, tra le tante, Cass. sez. III, 18 marzo
2005, n. 5960; Id., sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21140). Il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve inoltre comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta.
Di conseguenza, gravava sulla parte attrice non solo l'onere di allegare
l'inadempimento della parte convenuta, ma anche di allegare e dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra il predetto e l'inadempimento allegato.
3.1. Tale onere probatorio non risulta, tuttavia, esaustivamente assolto dalla parte attrice.
Ed infatti, il non ha innanzitutto allegato documentazione in grado di Pt_1 dimostrare l'effettiva sussistenza delle caratteristiche dell'orologio descritte nei propri atti, nonché il suo reale valore.
Parte attrice, in particolare, ha riferito di aver venduto un Rolex daytona 6241 matricola n. 14776228 in oro giallo con cinturino in coccodrillo, ma, nel presente giudizio, si è limitato ad allegare una prima immagine in cui è visibile solo la cassa di un orologio Rolex, priva di cinturino, di numero di matricola e di attestazione di conformità (all. 2) ed una seconda immagine nella quale si vedono solamente gli ingranaggi interni della cassa (all. 11).
L'odierno attore non ha, invece, allegato né la referenza dell'orologio, ossia quel codice numerico o alfanumerico che fornisce informazioni sull'affiliazione di serie corrispondente di un modello, sui materiali utilizzati e sul colore, né la garanzia in cui vengono usualmente riportati sia il numero di matricola che quello di referenza, documenti in base ai quali, tuttavia, sarebbe stato possibile accertare la corrispondenza di quanto descritto nei propri atti dal Pt_1
Lo stesso attore, poi, non ha neppure fornito alcuna attestazione e stima circa il valore di tale orologio.
Al riguardo non possono, difatti, ritenersi sufficienti a comprovare il valore dell'orologio gli ulteriori documenti allegati da parte attrice con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
Ed infatti, non avendo l'attore allegato in giudizio la referenza dell'orologio, non
è in alcun modo possibile verificarne la coincidenza con l'orologio indicato nel mandato a vendere conferito dal a d'Aste (all.12). Tale Pt_1 Controparte_5 documento, del resto, non solo è inidoneo a comprovare che l'orologio ivi indicato sia quello effettivamente indicato nel presente procedimento, ma anche è privo di qualsiasi stima del valore dell'orologio. Alla luce di tali elementi, non è possibile, pertanto, accertare l'effettivo valore dell'orologio e, dunque, la sussistenza e l'entità del presunto danno patito dall'odierno attore.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono la domanda di parte attrice deve, pertanto, essere respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 8 marzo 2018, n. 37, ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida nei valori minimi alla luce della natura documentale della controversia.>
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (omessa considerazione del danno derivato dai costi di negoziazione del titolo) è fondata.
L'appellante sostiene che il giudice avrebbe respinto a priori la possibilità di considerare la valutazione del danno, avendo ignorato la richiesta di un altro danno, provato e non contestato, di €. 14,00 per spese di negoziazione del titolo, pretese dalla banca con addebito sul conto corrente del Pt_1
Contr eccepisce che le spese di negoziazione del titolo € 14,00 non possono essere considerate quale danno conseguenza immediata e diretta della dichiarazione di bene emissione, essendo ricollegabili alla negoziazione del titolo, la cui contraffazione non era rilevabile dalla banca.
La sentenza non contiene una pronuncia sul detto danno minore.
A norma dell'art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere la perdita subita ed il mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta.
E' pacifico che solo dopo l'apposizione del “bene emissione” mise Pt_1 all'incasso l'assegno falso, subendo così l'addebito delle correlate spese di negoziazione;
queste ultime, sussistendo il nesso causale inadempimento- spesa, sono conseguenza diretta ed immediata dell'erronea informazione fornita dalla Banca e vanno risarcite.
Ne consegue il diritto dell'appellante al rimborso richiesto di € 14,00.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (Secondo motivo: mancata ricostruzione del danno secondo importo facciale del titolo) è infondata.
L'appellante sostiene che la liquidazione del danno in ragione dell'equivalente del valore facciale del titolo sarebbe il metodo più semplice e diretto, corrispondente al prezzo di mercato del bene riconosciuto in una trattativa;
per la banca l'assegno sarebbe uno strumento rappresentativo di valori a prescindere dalla esistenza dei rapporti sottostanti ed il danno sarebbe riferibile alla astrattezza del titolo quale risultante dall'importo facciale;
con sentenza penale n. 574/22 del Tribunale di Arezzo, emessa il 24/03/22 nel dispositivo ma depositata con parte motiva solo il 20/06/22 e potuta estrarre in copia solo in data successiva alla sentenza, sarebbe stata ritenuta la CP_ responsabilità penale dell (alias ) nel reato di truffa aggravata in Pt_2 danno di e l'esistenza di un danno patrimoniale in favore di questi Pt_1 pari alla somma di €. 75.000,00. Precisa inoltre che non ha inteso e non intende chiedere l'annullamento del contratto con per vizio della Pt_2 volontà, sicché il contratto continua ad esistere ed a produrre i suoi effetti compresa la determinazione del prezzo o del valore di scambio del bene.
Contr eccepisce che l'importo facciale dell'assegno rappresenterebbe un lucro cessante solo sperato poiché non sarebbe stato in alcun caso percepito stante la contraffazione, mentre per la perdita dell'orologio non sarebbe stata fornita alcuna prova del controvalore;
contesta la tardiva produzione della sentenza penale depositata il 20.6.2022 e la sua inammissibilità ex art. 345, terzo comma, c.p.c, atteso che la produzione sarebbe potuta avvenire in primo grado, essendo fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c l'udienza del 30 giugno 2022, con termine sino a cinque giorni prima per il deposito di memorie;
la sentenza penale non avrebbe comunque effetto nei confronti della banca, avendo il Tribunale quantificato il danno nella misura del credito insoddisfatto senza compiere alcuna valutazione dell'orologio. Contr L'eccezione sollevata da di inammissibilità, ex art. 345 comma 3 c.p.c., della produzione in sede di appello della sentenza penale n. 574/22 del
Tribunale di Arezzo, emessa il 24/03/22 nel dispositivo e depositata con parte motiva il 20/06/22, è fondata.
Parte appellante non ha offerto alcun supporto probatorio all'affermazione di averne potuto estrarre copia solo in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, né in primo grado aveva menzionato il dispositivo emesso il 24.3.2022: non ha pertanto dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado la pronuncia penale per causa a sé non imputabile.
L'assunto di parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno in ragione dell'equivalente del valore facciale del titolo non può essere accolto.
Si rileva infatti che il valore facciale del titolo non può costituire prova del danno realmente subito, trattandosi di contrattazione viziata dal reato di truffa ad opera della parte acquirente.
La decisione di di non chiedere l'annullamento del contratto non Pt_1 comporta il diritto al risarcimento di un prezzo non riscuotibile né attesta il valore del bene, non essendo frutto di una vera trattativa. La quantificazione indicata nell'assegno è frutto di un accordo tra il venditore ed il truffatore, in cui il primo può aver indicato a sua discrezione un prezzo non corrispondente al valore di mercato del bene ed il secondo non aveva alcuna necessità di ottenere un giusto prezzo, eventualmente avrebbe trattato sul prezzo solo per rendersi credibile.
Il primo Giudice ha evidenziato, con motivazione chiara ed esaustiva, la mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza delle caratteristiche dell'orologio descritte nei propri atti ed il reale valore del bene;
l'allegazione di aver venduto un Rolex Daytona 6241 matricola n. 14776228 in oro giallo con cinturino in coccodrillo non è stata supportata dalla relativa prova, essendo stata prodotta una prima immagine in cui è visibile solo la cassa di un orologio Rolex, priva di cinturino, di numero di matricola e di attestazione di conformità, una seconda immagine nella quale si vedono solamente gli ingranaggi interni della cassa;
non è stata allegata la referenza dell'orologio, ossia il codice numerico o alfanumerico che fornisce informazioni sull'affiliazione di serie corrispondente di un modello, sui materiali utilizzati e sul colore, né la garanzia in cui vengono riportati il numero di matricola e di referenza;
in mancanza di tali elementi non è stato possibile verificare la coincidenza dell'orologio venduto con quello indicato nel mandato a vendere prodotto, senza allegazione di foto, conferito dall'attore e dal padre a . Controparte_7
III.I motivi terzo (Terzo motivo: vizio di rappresentazione dei fatti processuali
e vizio conseguente della decisione fondata su questi elementi. Error in judicando) e quarto (Quarto motivo: sulla esistenza del danno e sulla mancata ammissione di mezzi istruttori volti a offrirne la prova) vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
L'appellante contesta la sentenza perché non avrebbe valutato tutta la documentazione importante prodotta, erroneamente non avrebbe ammesso le prove testimoniali ed avrebbe ritenuto necessarie “le referenze” ai fini della quantificazione del danno, mentre il valore dell'orologio avrebbe potuto essere ricavato aliunde, accertando in sede testimoniale se il bene fosse stato costruito in oro e fosse eventualmente lo stesso oggetto della stima della casa d'AS insiste pertanto nell'ammissione delle richieste istruttorie Per_1 articolate.
Contr ribadisce la mancanza di prova che l'orologio avesse le caratteristiche descritte, evidenzia alcune divergenze tra le allegazioni in citazione ed il mandato alla casa d'AS (conferito anche dal padre dell'attore, il cinturino descritto in pelle anziché in coccodrillo) e sostiene che il prezzo in esso indicato non fosse una stima, deducendo inoltre che le richieste istruttorie non condurrebbero alla prova della corrispondenza tra l'orologio descritto e quello consegnato né del valore.
Le censure mosse alla sentenza non sono fondate.
Tutta la documentazione prodotta risulta essere stata esaminata attentamente del Tribunale e correttamente ritenuta non idonea a supportare le allegazioni attoree, sia relativamente alle caratteristiche dell'orologio che al reale valore del bene.
Come già rilevato nell'esame del precedente motivo di appello, il primo giudice ha correttamente evidenziato una serie di manchevolezze;
tuttavia l'attore non offerto alcuna spiegazione né sulla mancanza del cinturino né sulla carenza della documentazione rilevate dal Tribunale e determinanti ai fini della decisione.
Riguardo il capitolo di prova <11) VC il mandato alla ste che CP_7 Per_1
Le si mostra (a carte 12 fascicolo di parte attrice) e la relativa stima operata per €. 180.000,00 furono richieste alla Casa da e dal padre Parte_1 il 28/03/18;>, quand'anche ammesso e confermato potrebbe Per_2 attestare la veridicità del documento prodotto, ma non consentirebbe affatto di ritenere che il Rolex oggetto del mandato alla casa d'AS fosse lo stesso orologio oggetto del giudizio.
Quanto al secondo capitolo di prova <12) VC l'orologio consegnato ad Pt_2 era costruito in oro 18 karati si tratta di una valutazione tecnica specialistica che richiede un esame materiale dell'oggetto da parte di un esperto autorevole, esame non esperibile su fotografie o riferimento di testi, tra l'altro senza l'esibizione di certificati di autenticità che richiamano la matricola nr.1476228 indicata dall'appellante.
IV.I motivi quinto (Quinto motivo: infondatezza della soccombenza dichiarata) e sesto (Sesto motivo: la infondatezza e la ingiustizia della condanna alle spese in favore della in ragione delle responsabilità a CP_1 questa riconosciute nel fatto.) vengono esaminati congiuntamente. auspica la riforma della decisione ed una diversa valutazione della Pt_1 soccombenza e sostiene che la sentenza, avendo riconosciuto senza riserve le responsabilità della banca in ordine all'adempimento dei propri obblighi informativi, avrebbe dovuto almeno disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Contr eccepisce che sarebbe stato correttamente applicato il principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione delle spese. Le censure dell'appellante sono fondate.
La declaratoria di responsabilità della seppure seguita dal rigetto della CP_1 domanda attorea per mancata prova-quantificazione del danno, esclude la soccombenza totale di parte attrice.
Ne consegue la riforma della pronuncia nella parte in cui ha posto a totale carico di le spese del giudizio. Pt_1
V.L'APPELLO INCIDENTALE.
Contr lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la banca responsabile per aver apposto il “bene emissione” sull'assegno rivelatosi falso.
Sostiene che la richiesta telefonica di “bene-emissione” sarebbe stata eseguita a titolo di cortesia in favore del cliente su sua richiesta e che sarebbe effettuata con tali modalità dalle banche per prassi, salvo la sussistenza di ragioni di seguire modalità più rigorose e che sarebbe stato onere di Pt_1 dimostrare;
inoltre nella sentenza del Tribunale penale prodotta da Pt_1 risulterebbe che anche i bancari della Unipol Banca avrebbero confermato il bene emissione dopo una telefonata alla filiale;
il Tribunale avrebbe dovuto ritenere gravemente negligente la condotta di priva dei requisiti Pt_1 minimi di prudenza e tale da recidere il nesso causale tra il danno subito e l'eventuale condotta negligente della banca. eccepisce l'infondatezza dell'assunto avversario, contesta la prassi Pt_1 indicata dalla banca, ribadisce la responsabilità nell'esecuzione di una prestazione contrattualmente disciplinata e rileva che eventuali responsabilità di terzi comporterebbero solo una loro responsabilità solidale.
L'appello incidentale non è fondato.
Il Tribunale, con motivazione chiara e condivisibile, ha dato ampia spiegazione della ritenuta responsabilità della CP_1
In conformità alla costante giurisprudenza ed alle pronunce del Collegio ABF, ha evidenziato che la diligenza della banca va valutata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c., commisurandola a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere;
la richiesta all'emittente di bene emissione dovrebbe quindi essere effettuata con cautela ed essere almeno accompagnata da una conferma scritta;
in difetto la negoziatrice rimane responsabile, per le informazioni inesatte rese nello svolgimento del rapporto contrattuale, avendo ingenerato nel cliente il legittimo ed elevato affidamento di genuinità dell'assegno circolare, atteso che il bene fondi dichiarato dalla banca negoziatrice come proveniente dalla banca emittente dà certezza sull'autenticità del titolo e del suo importo. Il Tribunale ha inoltre correttamente escluso la responsabilità concorrente del cliente ex art. 1227
c.c., rilevando che sarebbe semmai spettato alla banca, per le modalità di svolgimento della vicenda, di identificare il terzo apparente corresponsore dell'assegno circolare.
Nessun rilievo può avere la circostanza risultante dalla sentenza penale di cui la ha eccepito l'inammissibilità contestandone la produzione perché CP_1 tardiva che anche la Unipol Banca avrebbe comunicato il bene emissione a seguito di una telefonata alla filiale emittente. La mancanza di diligenza anche Contr da parte dell'altro istituto non potrebbe esonerare da responsabilità ma eventualmente si aggiungerebbe alla stessa.
Dal verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri dal dipendente della banca risulta che chiese se prima di negoziare il Controparte_8 Pt_1 titolo fosse possibile verificare che l'assegno fosse stato emesso e fosse valido;
Contr per tale motivo un'altra dipendente di consultato l'elenco di pagine bianche, telefonò alla sede della banca emittente, ricevendo dall'interlocutore dichiaratosi Iovine il bene emissione e a quel punto provvide a versare Pt_1
l'assegno sul conto;
il giorno successivo, contattata nuovamente la filiale emittente per avere notizie dell'assegno, è stato comunicato che non vi erano dipendenti a nome e che l'informazione di bene emissione su assegni Pt_5 circolari veniva rilasciata solo dietro ricezione di una email;
dopo aver ricevuto via email la scansione dell'assegno la filiale ha dichiarato che lo stesso risultava inesistente e mai emesso.
L'invio alla filiale emittente di email con la scansione dell'assegno avrebbe dunque consentito di smascherare immediatamente la truffa ed evitare il danno. Il canale utilizzato per assolvere all'incarico ricevuto dal cliente di verificare il bene emissione, quindi, non era idoneo a consentire l'assolvimento della prestazione secondo i canoni della diligenza professionale ex art. 1176, comma
2, c.c., la quale esige che la richiesta all'emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta. (C.App. Firenze n.
2873/2022).
VI. Tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, sussistendo gravi motivi, le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 740/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Arezzo e pubblicata il 30.6.2022 RG 4127/2018, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
Contr
-condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
14,00;
-compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.