Sentenza 17 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/10/2023, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 02363/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2023, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6- bis d.l. 387/1997 e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei maggiori importi a tale titolo dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi i difensori delle Amministrazioni resistenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato e collocato in quiescenza a domanda, ha lamentato l’erroneità del calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) allo stesso riconosciuto in quanto non comprensivo della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del Decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472), come modificato dalla l. 232/1990.
Ha esposto, in particolare, che - contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS - il diritto de quo spetterebbe non soltanto nell’ipotesi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per sopravvenuta inabilità allo svolgimento del servizio o decesso, ma anche al dipendente congedatosi a domanda, in presenza dei due requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 6- bis d.l. citato, ossia: i) il compimento dei 55 anni di età; ii) lo svolgimento di un servizio utile ai fini contributivi superiore a 35 anni.
Con l’odierno ricorso ha, pertanto, chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e, per l'effetto, la condanna delle Amministrazioni resistenti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, oltre rivalutazione e interessi.
1.1 Regolarmente evocato in giudizio, si è costituito l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (nel prosieguo, per brevità, INPS), eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, chiedendo la reiezione nel merito del ricorso sulla scorta di un duplice ordine di motivi: inapplicabilità del beneficio in esame al dipendente congedatosi a domanda e omessa dimostrazione, da parte del ricorrente, della avvenuta presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il termine decadenziale previsto dall’art. 21 d.l. 232/1990.
1.2 Si è costituito, altresì, il Ministero dell’Interno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso avversario in quanto destituito di fondamento.
1.3 All’udienza del giorno 11 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
2. Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le Amministrazioni resistenti.
2.1 Soccorre sul punto l’insegnamento giurisprudenziale consolidato, condiviso dal Collegio, secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n.1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329), nei cui esclusivi confronti, quindi, la controversia de qua avrebbe dovuto essere instaurata (v. in tal senso: T.A.R. Lombardia, n. 2386/2023; T.A.R. Lazio, n. 8619/2023; T.A.R. Lombardia, n. 2011/2023; T.A.R. Lombardia n. 2172/2023).
Ne consegue che, nel caso di specie, l’INPS risulta essere l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva, mentre deve essere disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno.
2.2 Passando a esaminare il merito del ricorso, lo stesso è fondato.
2.2.1 L’art. 6- bis d.l. 387/1987 prevede che: «1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
La più recente giurisprudenza (si veda, ex multis , Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844) è costante nel riconoscere il beneficio in questione anche agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare, collocati in congedo a domanda.
Invero, come già evidenziato da questo Tribunale con considerazioni dalle quali il Collegio ritiene di non doversi discostare, la norma in esame deve essere interpretata “nel senso che nel calcolo dell'indennità di buonuscita per coloro che hanno compiuto 55 anni ed hanno 35 anni di servizio utile (…) devono computarsi i sei scatti di cui al comma 1 del citato art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987 (in tal senso: T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 maggio 2021 n. 1184; ibidem, 28 ottobre 2021, n. 2386; 28 gennaio 2022, n. 193; cfr.: Consiglio di Stato, III, 22 febbraio 2019, n. 1231)” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 7.04.2022, n. 782).
2.2.2 Al riconoscimento di detta attribuzione economica non osta, del resto, la circostanza che, nel caso di specie, il ricorrente non abbia dimostrato di aver presentato domanda di collocamento in quiescenza entro il termine contemplato dall’art. 21 d.l. 232/19990 (ossia 30 giugno dell'anno in cui sono maturati i presupposti di anzianità anagrafica e lavorativa).
Il preteso carattere decadenziale del suddetto termine è stato, infatti, escluso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda per tutte Sez. III, sentenza n. 1231/2019), condivisa dal Collegio, in ossequio alla quale “l’art. 3 bis D.L. n. 387/1987, nell’estendere ai dirigenti della carriera prefettizia i benefici de quibus alla condizione che si tratti di personale “che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2”, fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in quanto il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti”.
Pertanto, il termine del 30 giugno sopra richiamato non integra un termine di decadenza, ma rappresenta un (mero) onere per l'interessato, idoneo a incidere sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo (in tal senso, Cons. Stato, 4844/2023 cit.).
2.3 In conclusione, l’odierno ricorso deve essere accolto, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all’art. 6- bis d.l. 387/1987 e conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita allo stesso spettante, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla norma anzidetta.
Trattandosi di debito di valuta, in assenza di prova del maggior danno ex art. 1224, co. 2 c.c., sulla somma così ricalcolata sono dovuti gli interessi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo, ma non la rivalutazione monetaria.
2.4 Tenuto conto della natura delle parti coinvolte e della novità delle questioni, anche processuali, sollevate in giudizio, ritiene il Collegio che sussistano ragioni idonee a giustificare la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, fatta salva la rifusione da parte dell’INPS del contributo unificato versato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio, fatta salva la rifusione da parte dell’INPS del contributo unificato versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO