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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Segue al verbale di udienza del 10.04.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, all'esito della discussione orale tenutasi nel corso dell'odierna udienza, e dello scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, ha deciso la controversia dando integrale lettura, in udienza, della presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3850/2022 del Ruolo Generale, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Via Criniti n. 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Menzica (C.F.: ), dal quale C.F._2
è altresì rappresentato e difeso, giusto mandato reso in calce al “Ricorso” introduttivo del giudizio;
- Ricorrente Opponente -
E
(C.F.: , “in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, autorizzata a stare in giudizio con deliberazione n. 43 del 21.02.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Persico (C.F.: ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, in Catanzaro
P.zza Rossi, in virtù di procura” rilasciata in calce alla “Memoria di costituzione” del 12.09.2023;
- Resistente Opposta -
Avente ad oggetto : opposizione avverso ordinanza ingiunzione, ex art. 6 e ss. D.lgs. n. 150/2011, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza di discussione, i difensori delle parti, per come individuati nel separato e contestuale verbale, hanno precisato le rispettive conclusioni e, all'esito di breve discussione orale della causa, hanno concluso come da verbale in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, notificati all Controparte_1
in data 08.02.2023 (giusto provvedimento di rinnovo emesso da questo Tribunale
[...] all'esito dell'udienza cartolare del 7.02.2023), l'epigrafato ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 147 del 5.09.2022, emessa dall' in esito al Controparte_1 verbale di contestazione n. 16/2019 del 2.02.2019 elevato dalla Regione Calabria Parte_2
1 – Stazione di Taverna, per la violazione dell'art. 5 co. 1 D. lgs 209/03 perché “in pari, …..alle ore
11,10 era stato accertato che in località “Tre Arie” in agro di Gimigliano all'interno di una proprietà privata del sig. , vi era una carcassa d'auto priva di targa e di numero di telaio avente Parte_1 caratteristica di rifiuto in evidente stato di abbandono in quanto veicolo non più idoneo allo scopo per il quale era stato originariamente costruito, assenza di parti essenziali del motore, forte presenza di ruggine e ammaccature in quasi tutta la carrozzeria”, con conseguente applicazione della sanzione per un ammontare di € 1.666,67.
Adduceva al riguardo, parte ricorrente :
- la propria “assoluta carenza di legittimazione passiva”, poiché, per come già evidenziato e documentato in sede di redazione di memoria difensiva inoltrata nei confronti della suddetta
, a seguito della ricevuta notifica del predetto verbale, “né il terreno sul Controparte_1 quale l'auto era parcheggiata, né tantomeno l'autovettura stessa erano di proprietà dello Parte_1
”, il quale, peraltro, non “ne aveva neppure la disponibilità, né a titolo personale né in qualità
[...] di erede del de cuius padre, avendo provveduto alla rinuncia di eredità del predetto bene…”;
- la non corretta descrizione dell'auto e dello stato dei luoghi, assolutamente diversa dalla realtà, per come tra l'altro era possibile evincere dalla allegata documentazione fotografica allegata”, visto che il mezzo in oggetto, qualificato come rifiuto, parcheggiato “in un terreno privato era in attesa di essere reimmatricolato come auto storica…”.
Alla luce di tali considerazioni, concludeva, quindi, domandando :
- L'accertamento e la dichiarazione della “nullità dell'Ordinanza ingiunzione emessa per erronea ed illegittima valutazione in ordine ai presupposti di legge e per le motivazioni addotte in narrativa e per difetto di legittimazione passiva del ricorrente”;
- L'accertamento e la dichiarazione della “nullità dell'Ordinanza ingiunzione e dell'atto presupposto anche nel merito per le motivazioni addotte”;
- L'accertamento e la dichiarazione dell'assoluta nullità dell'Ordinanza ingiunzione…per la sua assoluta genericità……”.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore costituito, ex art. 93
c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'Ente pubblico resistente, il quale, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, instava per il rigetto integrale del ricorso che era da considerarsi anche inammissibile ed improcedibile.
Nello specifico, ribadiva, quanto all'addotta rappresentazione dello stato del veicolo che ci occupa e del relativo stato dei luoghi, che quanto descritto nel redatto verbale di contestazione era da intendersi coperto da pubblica fede ex art. 2699 e ss. del c.c.., ragion per cui ogni relativa contestazione avrebbe dovuto esprimersi attraverso lo strumento della querela di falso (cfr. Cass. n. 28149 del 2022.
Quanto, poi, all'ulteriore doglianza, afferente al sostenuto difetto di legittimazione passiva in capo alla parte opponente, ne confutava ogni fondatezza attraverso il richiamo del “dettato normativo di cui al
D.Lgs. 209/03”, mettendo in evidenza come nel caso di specie “l'opponente era stato individuato come
2 autore/obbligato solidale della condotta illecita atteso che in data 02.02.2019, gli Ufficiali della
Regione Carabinieri…contestato immediatamente mediante consegna a mani proprie al sig.
[...]
, poiché redigevano sommario processo verbale……”. Parte_3
Orbene, ritenendo che ai “fini della responsabilità fosse sufficiente una condotta omissiva (derivante dal mancato rispetto dei precetti normativi sul corretto smaltimento), da parte del soggetto obbligato a prescindere dal fatto che vi sia dolo o colpa”, parte resistente rilevava che “la prova della condotta positiva di adempimento di un obbligo attivo spettasse, a fronte della contestata omissione, al soggetto tenuto ad attivarsi, anche secondo il principio della vicinanza della prova……”.
Ciò che la induceva a concludere, quindi, come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'odierna udienza, dopo breve discussione orale, è stata decisa mediante pronuncia di contestuale Sentenza che è stata letta integralmente in udienza a seguito dello scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio.
***
L'opposizione è fondata e, per le ragioni che seguono, merita di essere favorevolmente apprezzata.
In limine litis, occorre anzitutto rilevare che, per costante orientamento giurisprudenziale registrato in materia, il termine prescritto per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, nell'ambito dell'opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma7, del
D.Lgs n. 150 del 2011, in difetto di espressa previsione, non è perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (cfr. ex multis Cass. n. 16853/2016).
Ciò che lascia, quindi, del tutto irrilevante ogni eventuale contestazione di parte ricorrente in ordine ad una eventuale tardiva costituzione della controparte, visto che la documentazione all'uopo prodotta dall'ente provinciale è risultata strettamente connessa al provvedimento sanzionatorio che ci occupa.
Sempre in via preliminare, devesi poi evidenziare che il sindacato del Giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione che ci occupa si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr., Cass. civ. Sez. Un. n. 1786/2010); in tale giudizio, l'accertamento mira non già alla verifica della legittimità degli atti amministrativi ma all'effettiva sussistenza dell'illecito.
In altri termini, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario che afferisce al fondamento della pretesa dell'amministrazione, la quale, anche ai fini dell'onere probatorio, assume le vesti sostanziali di attore-creditore; conseguentemente, ove l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della legge n. 689 del 1981, non venga adempiuto,
l'opposizione dovrà essere accolta (come previsto anche dall'art. 6 comma 11 del D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; sul punto, v. Cass. civ. Sez. I, 26.05.1999, n. 5095; nello stesso senso Cass. civ. Sez.
III, 15.04.1999, n. 3741, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, il citato
3 art. 23, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi, tuttavia i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, e Cass. civ. Sez. I, 07.03.2007, n. 5277; cfr. anche Trib. Modena, sentenze n. 347 del 6.03.2013 e n. 269 del 21.02.2013).
Si precisa, inoltre, sempre in via preliminare che, quanto alle contestazioni e al thema probandum del giudizio, si ritiene ammessa solo la contestazione e la prova delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua intrinseca, irrisolvibile, contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso - nel quale non sussistono limiti di prova e che è finalizzato anche ad accertare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale -
, la proposizione e l'esame di ogni questione riguardante l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. II, 14.02.2013, n. 3705; v. anche Cass. civ. S.U. 24.07.2009, n. 17355 e
Cass. civ. Sez. II, ord. 21.02.2011, n. 4219).
Ebbene, venendo al caso di specie, devesi rilevare che parte opposta, in qualità di Ente irrogante il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, avrebbe dovuto dimostrare, attraverso specifica documentazione, che il fondo dove era stata rinvenuta l'auto che ci occupa fosse di effettiva proprietà dell'odierno ricorrente (dato che tale circostanza è stata inserita nel verbale di contestazione) e che lo stesso avesse avuto, quantomeno, la proprietà dello veicolo de quo (sì da poter essere individuato quale parte obbligata, in solido, col proprietario dell'area dove lo stesso insisteva).
Tutte circostanze non verificabili, né verificate a mezzo di specifica documentazione, dagli agenti accertatori, che, preso atto della presenza in loco dell'opponente, si sono limitati ad evidenziare (per come peraltro, ribadito anche nella Nota del 18.06.2019) :
- “…Che al momento dell'accertamento, l'auto è stata trovata priva di targa, di numero di telaio di parte meccanica e parte della carrozzeria, nella località denominata “Tre Arie” del Comune di
Gimigliano”;
- “…..che nella fase di contestazione della sanzione amministrativa non è stato trattato il fatto di essere o non erede proprietario”;
- “…che nella fase e durante la contestazione della sanzione amministrativa, è risultato che il terreno, dove era presente la vecchia carcassa di autovettura, era regolarmente recintato e tenuto in coltura dallo stesso ”, dando per presupposto, così, che la proprietà del fondo de quo fosse di Parte_1 spettanza dello stesso ricorrente.
4 Aggiungasi, poi, ad ulteriore dimostrazione della fondatezza di quanto sopra illustrato, che risulta in atti l'avvenuta rinuncia, da parte dello , posta in essere in epoca non sospetta, Parte_1 dell'intera eredità del di lui padre , indicato (e documentato, attraverso prove Persona_1 indiziarie, dallo stesso ricorrente) come effettivo proprietario sia dell'area dove era stata rinvenuta l'auto in questione, che di quest'ultima (cfr. foto in atti).
Del tutto, inconferenti, appaiono infine, le contestazioni mosse, questa volta dallo stesso ricorrente, ricollegate alla non veritiera rappresentazione delle caratteristiche del mezzo in oggetto, che a dire dello stesso non avrebbe assunto la qualità di “rifiuto” e sarebbe stato “in attesa di Pt_1 reimmatricolazione come auto storica”, dovendosi al riguardo, anche alla luce del corredo fotografico presente in atti, concordare con le contrarie deduzioni provenienti dal difensore dell'ente opposto, in riferimento alla mancanza di alcuna querela di falso sul punto.
Aggiungasi, poi, per mera completezza di indagine, che, secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza del Supremo Consesso (per tutte, Corte di Cassazione, Sez. III, 23 giugno 2005 n.
33789), a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, con il quale è stata recepita la Direttiva
2000/53/CE, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si sia disfatto o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. (Corte di Cassazione, Sez. III,
8 giugno 2009, n. 23701).
Ne deriva, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, l'accoglimento, in parte qua, dell'avanzata opposizione, con conseguenziale annullamento del provvedimento ingiuntivo, applicativo della sanzione oggetto di impugnazione.
Quanto, poi, al regime delle spese, il tenore dell'assunta decisione, che ha visto altresì confutare anche alcune delle doglianze contenute nella promossa odierna opposizione, per come espresse in premessa, ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la promossa opposizione e, per l'effetto, annulla la Ordinanza di ingiunzione oggetto del giudizio;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.04.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, all'esito della discussione orale tenutasi nel corso dell'odierna udienza, e dello scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, ha deciso la controversia dando integrale lettura, in udienza, della presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3850/2022 del Ruolo Generale, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Via Criniti n. 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Menzica (C.F.: ), dal quale C.F._2
è altresì rappresentato e difeso, giusto mandato reso in calce al “Ricorso” introduttivo del giudizio;
- Ricorrente Opponente -
E
(C.F.: , “in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, autorizzata a stare in giudizio con deliberazione n. 43 del 21.02.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Persico (C.F.: ), ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale, in Catanzaro
P.zza Rossi, in virtù di procura” rilasciata in calce alla “Memoria di costituzione” del 12.09.2023;
- Resistente Opposta -
Avente ad oggetto : opposizione avverso ordinanza ingiunzione, ex art. 6 e ss. D.lgs. n. 150/2011, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza di discussione, i difensori delle parti, per come individuati nel separato e contestuale verbale, hanno precisato le rispettive conclusioni e, all'esito di breve discussione orale della causa, hanno concluso come da verbale in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, notificati all Controparte_1
in data 08.02.2023 (giusto provvedimento di rinnovo emesso da questo Tribunale
[...] all'esito dell'udienza cartolare del 7.02.2023), l'epigrafato ricorrente impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 147 del 5.09.2022, emessa dall' in esito al Controparte_1 verbale di contestazione n. 16/2019 del 2.02.2019 elevato dalla Regione Calabria Parte_2
1 – Stazione di Taverna, per la violazione dell'art. 5 co. 1 D. lgs 209/03 perché “in pari, …..alle ore
11,10 era stato accertato che in località “Tre Arie” in agro di Gimigliano all'interno di una proprietà privata del sig. , vi era una carcassa d'auto priva di targa e di numero di telaio avente Parte_1 caratteristica di rifiuto in evidente stato di abbandono in quanto veicolo non più idoneo allo scopo per il quale era stato originariamente costruito, assenza di parti essenziali del motore, forte presenza di ruggine e ammaccature in quasi tutta la carrozzeria”, con conseguente applicazione della sanzione per un ammontare di € 1.666,67.
Adduceva al riguardo, parte ricorrente :
- la propria “assoluta carenza di legittimazione passiva”, poiché, per come già evidenziato e documentato in sede di redazione di memoria difensiva inoltrata nei confronti della suddetta
, a seguito della ricevuta notifica del predetto verbale, “né il terreno sul Controparte_1 quale l'auto era parcheggiata, né tantomeno l'autovettura stessa erano di proprietà dello Parte_1
”, il quale, peraltro, non “ne aveva neppure la disponibilità, né a titolo personale né in qualità
[...] di erede del de cuius padre, avendo provveduto alla rinuncia di eredità del predetto bene…”;
- la non corretta descrizione dell'auto e dello stato dei luoghi, assolutamente diversa dalla realtà, per come tra l'altro era possibile evincere dalla allegata documentazione fotografica allegata”, visto che il mezzo in oggetto, qualificato come rifiuto, parcheggiato “in un terreno privato era in attesa di essere reimmatricolato come auto storica…”.
Alla luce di tali considerazioni, concludeva, quindi, domandando :
- L'accertamento e la dichiarazione della “nullità dell'Ordinanza ingiunzione emessa per erronea ed illegittima valutazione in ordine ai presupposti di legge e per le motivazioni addotte in narrativa e per difetto di legittimazione passiva del ricorrente”;
- L'accertamento e la dichiarazione della “nullità dell'Ordinanza ingiunzione e dell'atto presupposto anche nel merito per le motivazioni addotte”;
- L'accertamento e la dichiarazione dell'assoluta nullità dell'Ordinanza ingiunzione…per la sua assoluta genericità……”.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore costituito, ex art. 93
c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'Ente pubblico resistente, il quale, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, instava per il rigetto integrale del ricorso che era da considerarsi anche inammissibile ed improcedibile.
Nello specifico, ribadiva, quanto all'addotta rappresentazione dello stato del veicolo che ci occupa e del relativo stato dei luoghi, che quanto descritto nel redatto verbale di contestazione era da intendersi coperto da pubblica fede ex art. 2699 e ss. del c.c.., ragion per cui ogni relativa contestazione avrebbe dovuto esprimersi attraverso lo strumento della querela di falso (cfr. Cass. n. 28149 del 2022.
Quanto, poi, all'ulteriore doglianza, afferente al sostenuto difetto di legittimazione passiva in capo alla parte opponente, ne confutava ogni fondatezza attraverso il richiamo del “dettato normativo di cui al
D.Lgs. 209/03”, mettendo in evidenza come nel caso di specie “l'opponente era stato individuato come
2 autore/obbligato solidale della condotta illecita atteso che in data 02.02.2019, gli Ufficiali della
Regione Carabinieri…contestato immediatamente mediante consegna a mani proprie al sig.
[...]
, poiché redigevano sommario processo verbale……”. Parte_3
Orbene, ritenendo che ai “fini della responsabilità fosse sufficiente una condotta omissiva (derivante dal mancato rispetto dei precetti normativi sul corretto smaltimento), da parte del soggetto obbligato a prescindere dal fatto che vi sia dolo o colpa”, parte resistente rilevava che “la prova della condotta positiva di adempimento di un obbligo attivo spettasse, a fronte della contestata omissione, al soggetto tenuto ad attivarsi, anche secondo il principio della vicinanza della prova……”.
Ciò che la induceva a concludere, quindi, come in epigrafe.
La causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'odierna udienza, dopo breve discussione orale, è stata decisa mediante pronuncia di contestuale Sentenza che è stata letta integralmente in udienza a seguito dello scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio.
***
L'opposizione è fondata e, per le ragioni che seguono, merita di essere favorevolmente apprezzata.
In limine litis, occorre anzitutto rilevare che, per costante orientamento giurisprudenziale registrato in materia, il termine prescritto per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, nell'ambito dell'opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma7, del
D.Lgs n. 150 del 2011, in difetto di espressa previsione, non è perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (cfr. ex multis Cass. n. 16853/2016).
Ciò che lascia, quindi, del tutto irrilevante ogni eventuale contestazione di parte ricorrente in ordine ad una eventuale tardiva costituzione della controparte, visto che la documentazione all'uopo prodotta dall'ente provinciale è risultata strettamente connessa al provvedimento sanzionatorio che ci occupa.
Sempre in via preliminare, devesi poi evidenziare che il sindacato del Giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione che ci occupa si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr., Cass. civ. Sez. Un. n. 1786/2010); in tale giudizio, l'accertamento mira non già alla verifica della legittimità degli atti amministrativi ma all'effettiva sussistenza dell'illecito.
In altri termini, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario che afferisce al fondamento della pretesa dell'amministrazione, la quale, anche ai fini dell'onere probatorio, assume le vesti sostanziali di attore-creditore; conseguentemente, ove l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della legge n. 689 del 1981, non venga adempiuto,
l'opposizione dovrà essere accolta (come previsto anche dall'art. 6 comma 11 del D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; sul punto, v. Cass. civ. Sez. I, 26.05.1999, n. 5095; nello stesso senso Cass. civ. Sez.
III, 15.04.1999, n. 3741, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, il citato
3 art. 23, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi, tuttavia i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, e Cass. civ. Sez. I, 07.03.2007, n. 5277; cfr. anche Trib. Modena, sentenze n. 347 del 6.03.2013 e n. 269 del 21.02.2013).
Si precisa, inoltre, sempre in via preliminare che, quanto alle contestazioni e al thema probandum del giudizio, si ritiene ammessa solo la contestazione e la prova delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua intrinseca, irrisolvibile, contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso - nel quale non sussistono limiti di prova e che è finalizzato anche ad accertare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale -
, la proposizione e l'esame di ogni questione riguardante l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. II, 14.02.2013, n. 3705; v. anche Cass. civ. S.U. 24.07.2009, n. 17355 e
Cass. civ. Sez. II, ord. 21.02.2011, n. 4219).
Ebbene, venendo al caso di specie, devesi rilevare che parte opposta, in qualità di Ente irrogante il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, avrebbe dovuto dimostrare, attraverso specifica documentazione, che il fondo dove era stata rinvenuta l'auto che ci occupa fosse di effettiva proprietà dell'odierno ricorrente (dato che tale circostanza è stata inserita nel verbale di contestazione) e che lo stesso avesse avuto, quantomeno, la proprietà dello veicolo de quo (sì da poter essere individuato quale parte obbligata, in solido, col proprietario dell'area dove lo stesso insisteva).
Tutte circostanze non verificabili, né verificate a mezzo di specifica documentazione, dagli agenti accertatori, che, preso atto della presenza in loco dell'opponente, si sono limitati ad evidenziare (per come peraltro, ribadito anche nella Nota del 18.06.2019) :
- “…Che al momento dell'accertamento, l'auto è stata trovata priva di targa, di numero di telaio di parte meccanica e parte della carrozzeria, nella località denominata “Tre Arie” del Comune di
Gimigliano”;
- “…..che nella fase di contestazione della sanzione amministrativa non è stato trattato il fatto di essere o non erede proprietario”;
- “…che nella fase e durante la contestazione della sanzione amministrativa, è risultato che il terreno, dove era presente la vecchia carcassa di autovettura, era regolarmente recintato e tenuto in coltura dallo stesso ”, dando per presupposto, così, che la proprietà del fondo de quo fosse di Parte_1 spettanza dello stesso ricorrente.
4 Aggiungasi, poi, ad ulteriore dimostrazione della fondatezza di quanto sopra illustrato, che risulta in atti l'avvenuta rinuncia, da parte dello , posta in essere in epoca non sospetta, Parte_1 dell'intera eredità del di lui padre , indicato (e documentato, attraverso prove Persona_1 indiziarie, dallo stesso ricorrente) come effettivo proprietario sia dell'area dove era stata rinvenuta l'auto in questione, che di quest'ultima (cfr. foto in atti).
Del tutto, inconferenti, appaiono infine, le contestazioni mosse, questa volta dallo stesso ricorrente, ricollegate alla non veritiera rappresentazione delle caratteristiche del mezzo in oggetto, che a dire dello stesso non avrebbe assunto la qualità di “rifiuto” e sarebbe stato “in attesa di Pt_1 reimmatricolazione come auto storica”, dovendosi al riguardo, anche alla luce del corredo fotografico presente in atti, concordare con le contrarie deduzioni provenienti dal difensore dell'ente opposto, in riferimento alla mancanza di alcuna querela di falso sul punto.
Aggiungasi, poi, per mera completezza di indagine, che, secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza del Supremo Consesso (per tutte, Corte di Cassazione, Sez. III, 23 giugno 2005 n.
33789), a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, con il quale è stata recepita la Direttiva
2000/53/CE, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si sia disfatto o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. (Corte di Cassazione, Sez. III,
8 giugno 2009, n. 23701).
Ne deriva, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, l'accoglimento, in parte qua, dell'avanzata opposizione, con conseguenziale annullamento del provvedimento ingiuntivo, applicativo della sanzione oggetto di impugnazione.
Quanto, poi, al regime delle spese, il tenore dell'assunta decisione, che ha visto altresì confutare anche alcune delle doglianze contenute nella promossa odierna opposizione, per come espresse in premessa, ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la promossa opposizione e, per l'effetto, annulla la Ordinanza di ingiunzione oggetto del giudizio;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.04.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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