Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di conSIlio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista ConSIliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 550 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
( , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( ), tutti nella qualità di eredi di C.F._3 Parte_4 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Quarta, presso il cui studio in Carmiano (Lecce) alla Persona_1
via G. Garibaldi n. 102, sono tutti elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Fortunato e Paola Fortunato, presso il cui studio - in
Presicce (Lecce) alla via Rossini n. 18 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Taurino, presso Controparte_2 CodiceFiscale_5
il cui studio, in Trepuzzi (Lecce) al c.so Umberto I n. 171, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
1
[...]
( ), in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Controparte_3 C.F._6
sui figli minori ( ) e Persona_2 C.F._7 Persona_3
( ), C.F._8
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 18.10.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce con l'impugnata sentenza n. 759/2021 del 16 marzo 2021, pubblicata il successivo 17 marzo: “Con atto di citazione ritualmente notificato, , , in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
la potestà genitoriale sui figli minorenni, e tutti in proprio e nella Persona_2 Persona_3 Controparte_3
qualità di eredi di convenivano in giudizio la e per Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
sentirli condannare - previo accertamento della esclusiva responsabilità di quest'ultima, conducente dell'autovettura FIAT
“500” tg. DV575CZ, nella causazione del sinistro dell'8.8.2014 che portava al decesso di per le Persona_1
conseguenze delle lesioni - al risarcimento di tutti i danni (in tutte le sue componenti) subiti dal congiunto ed in proprio.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano che quel giorno verso le ore 17:15, percorreva la strada Persona_1
di fronte all'ingresso del supermercato LIDL di Campi Salentina e allorquando giunto all'incrocio con la SS 7 ter, gravata da segnale verticale di dare precedenza ed in assenza di veicoli che sopraggiungevano da entrambi i lati, attraversando la carreggiata a bordo della vespa Piaggio “50” tg. X56DNK, veniva attinto dall'autovettura condotta dalla convenuta, proveniente dalla direzione Lecce.
Gli attori sostenevano che, a causa della condotta di guida imprudente, la convenuta non si avvedeva dell'attraversamento in atto impattando violentemente con la propria autovettura sulla vespa, condotta da e sbalzandolo in Persona_1
avanti, dopo averlo imbarcato sul cofano/parabrezza per poi farlo cadere a terra a parecchi metri di distanza dal punto d'urto.
Sul posto, intervenivano i sanitari del servizio 118 per il primo soccorso a beneficio della vittima, i quali hanno solo potuto constatare il decesso del nonché i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina per gli accertamenti di rito. Per_1
1.2. La si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni avversarie sia in punto di Controparte_1
2 responsabilità esclusiva del proprio assicurato e sia in relazione al quantum della pretesa risarcitoria di controparte.
In particolare, la convenuta sosteneva che il sinistro per cui è causa era avvenuto per la responsabilità esclusiva di Per_1
per aver attraversato repentinamente l'incrocio, gravato dal segnale di dare precedenza, senza consentire a
[...] [...]
di avere il tempo di reazione necessario per evitare ovvero quanto meno ridurre le conseguenze dell'imminente CP_2
impatto.
Inoltre, la compagnia evidenziava che il procedimento penale a carico di veniva definito con decreto di Controparte_2
archiviazione attesa l'insussistenza dell'ipotesi di reato ex art. 589 c.p. in quanto all'esito della consulenza tecnica, tesa a ricostruire la dinamica del sinistro, emergeva che la condotta di guida della conducente della FIAT “500” non era oggetto di censura.
1.3. Si costituiva la quale sostanzialmente svolgeva le medesime difesa della Controparte_2 Controparte_1
2. La causa veniva istruita con produzione documentale.”
Con la suddetta sentenza n° 759/2021, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda e compensava le spese di lite, così motivando “Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Campi Salentina, intervenuti per i rilievi di rito, unitamente all'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento n.8456/2014 R.G.N.R., hanno consentito di stabilire l'insussistenza di colpa nei confronti di in relazione al sinistro verificatosi il giorno 8.8.2014, all'incrocio tra la SS 7 ter e la stradina Controparte_2
di fronte al supermercato LIDL di Campi Salentina.” E ancora “Perciò, le conclusioni a cui giunge l'ausiliario – condivise totalmente dal Giudicante - escludono la possibilità di stabilire una responsabilità, neppure in via concorsuale della convenuta, poiché la condotta di guida di il quale ha omesso sia di concedere la prescritta precedenza e sia Persona_1
effettuato una manovra di svolta a sinistra vietata dalla segnaletica orizzontale (linea di mezzeria continua), in uno alla repentinità della manovra stessa, non ha permesso alla convenuta di reagire in alcun modo al fine di evitare ovvero attenuare le conseguenze dell'impatto”.
Avverso detta sentenza, i SIg.ri e hanno proposto appello, cui hanno resistito la Pt_1 Per_1 [...]
e la SI.ra . CP_1 CP_2
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 18.10.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. In ordine logico va esaminata e rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata e dalla CP_1
SI.ra . CP_2
3 La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
B. I motivi di appello, per la loro stretta connessione vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano “VIOLAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C.
PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE NEL RIGETTO DI AMMISSIONE DI C.T.U” in particolare,
“censurano la statuizione nella parte in cui il Tribunale non ha disposto la c.t.u. “...specie a fronte di una domanda di parte in tal senso ...” costituendo, così secondo l'avversa prospettazione, “....una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza...”
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti lamentano che “LA CONSULENZA DEL P.M. NEL
PROCESSO PENALE PUO' ESSERE UNA PROVA ATIPICA IN QUELLO CIVILE A
CONDIZIONE CHE SIA RISPETTATO IL PRINICIPIO DEL CONTRADDITTORIO.”
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELL'AUTONOMIA (O SEPARAZIONE) DEI GIUDIZI”, assumono che il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile.
4 Con il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano “IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
NON PRECLUDE L'AUTONOMA VALUTAZIONE DEL GIUDICE IN SEDE CIVILE,
STANTE L'INDIPENDENZA DELLE AZIONI PENALI E CIVILI E L'USO DI UN CRITERIO
ILLOGICO NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE”
I motivi sono infondati.
Invero, la ricostruzione del sinistro effettuata dal primo giudice trova un supporto probatorio nel verbale redatto dai Carabinieri di Campi Salentina, intervenuti per i rilievi di rito, e nell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce nel procedimento n.8456/2014 R.G.N.R..
E invero, è stato accertato che la viaggiava rispettando i limiti di velocità, mentre il a CP_2 Per_1
bordo del ciclomotore Piaggio Vespa 50, proveniente da una strada secondaria, gravata dal segnale di
“Dare la Precedenza” si immetteva “repentinamente” (secondo i Verbalizzanti) sulla predetta Strada
Statale effettuando una manovra di svolta a sinistra, violando così la segnaletica orizzontale: tale comportamento imprudente del de cuius ha causato il sinistro. Come correttamente sottolineato dal primo giudice, che ha fatto propri i risultati dell'elaborato peritale svolto in sede penale, la SI.ra CP_2
non ha avuto il tempo di effettuare alcuna manovra d'emergenza al fine di evitare l'impatto.
La ctu in sede penale ha rilevato: “la viaggiava ad una velocità nei limiti di quella consentita di 50 km/h e CP_2
che avrebbe dovuto avvistare l'ostacolo circa 39 metri prima di giungere all'intersezione per poter arrestare il suo veicolo ed evitare la collisione ….. si ha la conferma che la non ha avuto a sua disposizione un intervallo di tempo maggiore CP_2
a quello psico-tecnico per effettuare una qualsiasi manovra d'emergenza”. Il ctu conclude che “alla luce di quanto sopra e attraverso la verifica diretta dei mezzi e del luogo del sinistro, emerge che le cause del sinistro vanno ricercate nella condotta di guida del ciclomotorista per non aver concesso la dovuta precedenza all'autovettura, così come prescritto Persona_1
da apposita segnaletica (art. 145/4° comma N.C.D.S.) e per aver effettuato una manovra di svolta a sinistr violando la segnaletica orizzontale (art. 146 N.C.D.S.). Nessuna responsabilità va addebitata all'indagata , in Controparte_2
quanto non ha avuto tempi e spazi a sua disposizione per evitare la collisione”
Tra l'altro, come accertato dai Carabinieri intervenuti sul luogo, il a bordo del ciclomotore Per_1
“Piaggio Vespa 50 proveniva da via Mortaretto, giunto in prossimità dell'intersezione si immetteva sulla S.S. 7 Ter omettendo di arrestare la marcia al segnale di dare precedenza ed entrava in collisione con l'autovettura Fiat 500 che proveniva da Lecce e procedeva in direzione di Campi Salentina.”
Inoltre i verbalizzanti accertavano anche che il non indossava il casco. Per_1
5 E lo stesso GIP di Lecce ha archiviato il procedimento penale nei confronti della SI.ra ritenendo CP_2
che “il sinistro avvenne per esclusiva colpa della vittima: l'eventuale successiva collisione da parte dell fu un fatto per Pt_5
questi inevitabile”.
Va osservato che nel vigente ordinamento processuale, avuto riguardo alla valutazione della prova, opera il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie - comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o per istanza della quale hanno ingresso nel processo - concorrono indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass. n. 2285 del 2006; Cass. n. 15162 del 2008).
Orbene, se è vero che il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e dall'altro il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, è pur vero che nel processo civile opera il principio del libero convincimento, che consente al giudice di prendere in considerazione anche prove atipiche non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze processuali (tra le altre Cass. 13229/15).
Come precisato dalla Suprema Corte, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass. n.
1593/2017); e ancora, “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (Cass.
n. 20335/2014).
L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, può anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione. Ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in
6 sede penale (Cass. n. 5317/2017; Cass. n. 132/2008; Cass. n. 11013/2004; Cass. Ord. 21-09-2021, n.
25503).
Quindi, il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come prove atipiche e fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale.
E, invero, le risultanze istruttorie del procedimento penale, sono state attentamente vagliate dal primo giudice e supportate dalla ricostruzione del sinistro fatta dalla Polizia.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio richiesta sarebbe meramente esplorativa, in assenza di alcun elemento di prova.
La corte, pertanto, ritiene corretta la decisione del primo giudice ampiamente motivata.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Anche in questo grado non si riconoscono le spese a favore della SI.ra , in quanto l'appello le è CP_2
stato solo notificato in qualità di litisconsorte necessario, ma non vi sono conclusioni nei suoi confronti e, come correttamente rilevato dal primo giudice “la costituzione in giudizio di si appalesa inutile Controparte_2
alla luce della partecipazione al giudizio della e del compendio probatorio disponibile prima dell'instaurazione CP_1
del giudizio e proprio per tale ragione l'odierna costituzione in giudizio della convenuta non le ha arrecato alcun vantaggio e di conseguenza non giustifica l'esposizione dell'assicuratore all'onere di rifondere all'assicurato spese avventatamente sostenute.”
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 759/2021 del 16 marzo 2021, pubblicata il successivo 17 marzo, rigetta l'appello.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellata liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso CP_1
forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per
7 l'impugnazione.
Lecce, 28.1.2025
Il Giudice Ausiliario est.
(avv. Clemi Tinto)
Il Presidente
(dott. Maurizio Petrelli)
8