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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2548/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2548 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, aventi ad oggetto: "lesione personale"
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Sparagna, giusta procura in Parte_1
atti attore
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Vincenzo La Brocca, giusta procura in atti
convenuto
NONCHE'
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Pascarella, giusta procura in atto Controparte_2
convenuta
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Pascarella, giusta procura in atto Controparte_3
terzo interventore
NONCHE'
pagina 1 di 9 , quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_4
alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rapp.te p.t. terza chiamata in causa-contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore in epigrafe indicato conveniva in giudizio e la , per sentirli condannare al risarcimento Controparte_2 Controparte_5
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 20 aprile 2017, in Sant'Agata de' Goti (BN), tra il proprio motociclo e l'autovettura Fiat Punto targata DE633XE, di proprietà della sig.ra e condotta da . Controparte_2 CP_6
In particolare, parte attrice deduceva che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità del conducente il veicolo FIAT che, volendo svoltare alla propria sinistra, ometteva di dare la precedenza al motociclo e lo travolgeva, urtandolo nella parte laterale;
precisava che, a seguito del sinistro, riportava gravissime lesioni per le quali veniva trasportato prima presso il nosocomio di Sant'Agata de' Goti e poi trasferito presso l'opsedale di Caserta;
evidenziava di aver trattenuto le somme offerte dall'assicurazione a titolo di acconto e chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista, il risarcimento di tutti i danni subiti, vinte le spese.
La , costituitasi in giudizio, contestava la domanda deducendo la Controparte_5 responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, atteso che lo stesso viaggiava a velocità sostenuta. Chiedeva in ogni caso dichiararsi satisfattiva la somma offerta stragiudizialmente.
e , quest'ultimo nella qualità di interventore, contestavano Controparte_2 Controparte_3
la ricostruzione dei fatti sostenuta dall'attore e deducevano l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinitro. Chiamavano in causa la , quale Parte_1 Controparte_4
impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS,
e formulavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedevano di essere pagina 2 di 9 manlevati dalla compagnia assicuratrice con condanna della stessa al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate.
La , quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione Controparte_4
dei sinistri a carico del FGVS, non si costituiva in giudizio e pertanto con provvedimento del
5 marzo 2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto dell'efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso della condotta di uno dei conducenti.
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo e di luogo.
In ogni caso, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Ancora, è stato da ultimo precisato che, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (così, fra le altre, Cass. Civ., sez. III, Sent. n. 124 dell'8.1.2016).
Ciò premesso in diritto, nella specie, in applicazione dei principi innanzi illustrati, non può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui al citato articolo.
pagina 3 di 9 Depone in tal senso proprio l'accertamento effettuato dal ctu all'uopo nominato che, nel determinare la dinamica del sinistro, ha precisato che, da un lato, il conducente il veicolo non si avvedeva o si avvedeva in ritardo che dall'opposta corsia sopraggiungeva un motocicolo, omettendo di fatto di dargli la precedenza e, dall'altro, il centauro non adeguava la sua andatura alle particolari condizioni del luogo teatro del sinistro (centro urbano ad alta densità, presenza di strisce e di incorocio).
Evidenziava l'evitabilità del sinistro in caso di osservanza della velocità conforme allo stato dei luoghi da parte del centauro e del diritto di precedenza da parte del veicolo antagonista, pur attribuendo una incidenza maggiore al conducente la Fiat.
Deve tuttavia rilevarsi che l'accertata coesistenza di una duplice condotta (da parte di entrambi i conducenti), sufficientemente in grado di contribuire al verificarsi del sinistro, non consente di ritenere superata la pari responsabilità, in assenza di elementi da cui evincere in concreto l'idoneità - secondo il principio del più probabile che non - di una condotta rispetto all'altra ad imporsi come prevalente sulle altre nella causazione dell'evento.
E' appena il caso di rilevare che “in materia di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. n. 18479/15).
Né parte attrice ha offerto elementi sul punto, non potendosi quindi ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa.
Parimenti non rileva ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità
l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS, posto che, comunque, in assenza di prova da parte dell'attore di aver avuto un comportamento di guida consono allo stato dei luoghi e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto, non può attribuirsi efficienza causale assorbente al comportamento di guida dell'altro conducente.
Pertanto, alla luce degli atti di causa e delle risultanze probatorie, non può ritenersi superata la presunzione di pari colpa né può concretamente stabilirsi l'incidenza di una condotta rispetto all'altra, essendo piuttosto emerso un contegno imprudente e poco consono allo stato dei luoghi da parte di entrambi i conducenti, considerate le circostanze di fatto in cui è
pagina 4 di 9 avvenuto il sinistro, e deve pertanto concludersi per un concorso in pari misura nella causazione dell'evento.
Venendo al quantum debeatur, reputa il Giudicante di dover far riferimento alla relazione depositata dal C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico.
In particolare, il C.T.U. ha confermato la compatibilità tra la dinamica dell'evento e la produzione delle lesioni personali così come accertate nei certificati agli atti allegati, concludendo, quale diagnosi, per “postumi di frattura biossea della gamba sx trattata con fissatore esterno, esiti di frattura al terzo medio della clavicola sx allo stato ben consolidata, esiti di frattura diafisaria tibiale di sx trattata con mezzo di osteoseintesi endomidollare in situ e con apposizione osso sintetico, frattura del terzo diafisario distale del perone ” .
In particolare, quanto all'esame dell'incidenza dei postumi ai fini della determinazione del danno biologico, il ctu ha riconosciuto il danno biologico nella misura del 19%, accertando, inoltre, una sofferta I.T.T. valutata in giorni 110, una I.T.P. nella misura del 50% valutata in giorni 120 e in giorni 100 nella misura del 25%.
Con riferimento alla liquidazione dei danni, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (cfr. Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006,
Cass. Sez. 6 - 3, 19/02/2019, n. 4878; Cass. Sez. 3, 27/03/2018 n. 7513;).
Va al riguardo ribadito che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico- relazionali della vita individuale (in tal senso, Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28989).
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità temporanea e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di ricorrere alla tecnica di “appesantire” il punto percentuale corrispondente pagina 5 di 9 all'invalidità del 19% comunque accertata dal CTU e dunque di ricorrere alle recentissime tabelle di Milano che prevedono un aumento percentuale del danno biologico.
Pertanto, riconosciuta un'invalidità nella misura del 19%, ne consegue che, avendo il all'epoca del fatto dannoso l'età di 22 anni, il danno complessivo risulta pari ad € Parte_1
84.721,00.
Va precisato che detto importo è comprensivo non soltanto del danno biologico ma, altresì, della componente di pregiudizio non patrimoniale comunemente denominata come danno cd. morale, inteso quale turbamento dell'animo e dolore intimo sofferti, il tutto nei limiti dell'aumento percentuale rispetto al danno biologico, così come previsto, ancora una volta, nella citata tabella in uso al Tribunale di Milano.
Ed invero, come innanzi precisato, con riguardo alla descritta componente di danno non patrimoniale, ritiene il Tribunale di dover richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26972 del 11/11/2008, laddove, nell'esaminare la questione del cd. danno morale, ha ribadito che trattasi di una componente dell'unitaria figura del danno non patrimoniale, e che laddove venga invocato in relazione ad un'ipotesi in cui vi sia stata anche una lesione dell'integrità psicofisica, può essere riconosciuto mediante l'incremento del valore della liquidazione di tale posta di danno, nei limiti in cui è consentito dalle tabelle utilizzate.
Va aggiunto che, come comunemente affermato in giurisprudenza e come ribadito anche dalle Sezioni Unite innanzi richiamate, la prova di detto danno non patrimoniale ben potrà essere offerta sulla base di indici presuntivi destinati ad assumere particolare rilievo anche come unica fonte di convincimento del Giudice, come normalmente avviene in presenza di un pregiudizio attinente ad un bene immateriale.
Nel caso di specie, tenuto conto della natura e dell'entità delle lesioni riportate, come evidenziate nella consulenza, ricorrono senz'altro i presupposti per ritenere provata, attraverso idonei e convincenti elementi presuntivi, la sussistenza del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerato. In tal caso, è evidente come la liquidazione di tale specifica sofferenza risponda all'esigenza di riconoscere al danneggiato un effettivo ed integrale ristoro che deve essere assicurato nella sua massima ampiezza.
Sempre in forza delle citate tabelle milanesi, l'invalidità temporanea assoluta va liquidata entro un minimo di € 115,00 (con possibile aumento in presenza di comprovate peculiarità), sicché nella specie, tenuto conto di una valutazione globale circa l'effettiva intensità delle pagina 6 di 9 sofferenze patite dall'attore, nonché della durata stessa dell'invalidità, appare congrua una liquidazione di detta componente del danno non patrimoniale in ragione di € 115,00 al giorno.
Ne consegue che va liquidato, in relazione all'invalidità temporanea totale e a quella parziale, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 12.650,00 per la totale, ad € 6.900,00 per la parziale al 50%, ad € 2.875,00 al 25%, il tutto per un totale di € 22.425,00.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta, in assenza di alcun elemento probatorio offerto da parte attrice.
In particolare nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno esistenziale come voce autonoma, essendo stato già liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo anche della sofferenza soggettiva e in assenza di alcuna specifica prova sul punto.
E' appena il caso di evidenziare che, rispetto infatti al danno esistenziale, al fine di ottenere integrale ristoro del danno non patrimoniale patito, è onere della parte indicare con chiarezza quali diritti costituzionalmente garantiti, ontologicamente diversi tra loro, sono stati violati e con quale intensità e gravità.
Del tutto generica sul punto è la prova orale articolata dall'attore.
In definitiva, il danno sofferto dal è pari alla somma di € 107.146,00. Parte_1
Trattandosi di credito risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass.
Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo innanzi indicato, “devalutato” alla data del fatto, 20.4.2017, risulta pari ad € 89.437,40, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad €
9.583,76 senza ulteriori interessi, per un totale di € 116.729,76, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
La somma dovuta deve ridursi, alla stregua della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., in misura pari al 50% (cinquanta percento), così, dunque, pervenendosi all'importo di € 58.364,88, da cui va detratto l'importo già trattenuto a titolo di acconto di euro 30.000,00, per un totale di 28.364,88.
pagina 7 di 9 In definitiva, la , e in solido vanno Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
condannati al pagamento, in favore di , della somma di euro 28.364,88, Parte_1
pari al 50% in ragione della concorrente responsabilità innanzi accertata nella causazione del sinistro.
La in accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a tenere CP_5
indenne e da tutte le somme che gli stessi sono tenuti a Controparte_2 Controparte_3
corrispondere in favore di parte attrice per le causali in commento, ivi comprese le spese di ctu.
Parimenti va accolta la domanda formulata dalla e dal in relazione ai danni CP_2 CP_3
subiti dalla propria autovettura, avendo il ctu ritenuto congrua la stima effettuata ed avendo accertato le intervenute riparazioni.
Pertanto, la , quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_4
liquidazione dei sinistri a carico del FGVS e vanno condannati in solido Parte_2
al pagamento della somma di euro 1.980,55, pari al 50% in ragione della accertata pari responsabilità.
Atteso l'esito della lite, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di ctu restano a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la , e , in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di , della somma di euro 28.364,88 a titolo di Parte_1
risarcimento danni, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna e la , quale impresa designata per la Parte_1 Controparte_4
Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in solido al pagamento nei confronti di e della somma di euro Controparte_2 Controparte_3
1.980,55, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separati decreti, a carico di tutte le parti in quota uguale ed in solido;
- accoglie la domanda di manleva spiegata da e nei Controparte_2 Controparte_3
confronti della e, per l'effetto, condanna la citata Società a tenerli Controparte_5
pagina 8 di 9 indenni della somma complessiva che e sono tenuti a corrispondere CP_2 CP_3
all'attore in ragione del presente giudizio, comprese le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, in data 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2548 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, aventi ad oggetto: "lesione personale"
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Sparagna, giusta procura in Parte_1
atti attore
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Vincenzo La Brocca, giusta procura in atti
convenuto
NONCHE'
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Pascarella, giusta procura in atto Controparte_2
convenuta
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Pascarella, giusta procura in atto Controparte_3
terzo interventore
NONCHE'
pagina 1 di 9 , quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_4
alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rapp.te p.t. terza chiamata in causa-contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attore in epigrafe indicato conveniva in giudizio e la , per sentirli condannare al risarcimento Controparte_2 Controparte_5
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 20 aprile 2017, in Sant'Agata de' Goti (BN), tra il proprio motociclo e l'autovettura Fiat Punto targata DE633XE, di proprietà della sig.ra e condotta da . Controparte_2 CP_6
In particolare, parte attrice deduceva che l'incidente si verificava per esclusiva responsabilità del conducente il veicolo FIAT che, volendo svoltare alla propria sinistra, ometteva di dare la precedenza al motociclo e lo travolgeva, urtandolo nella parte laterale;
precisava che, a seguito del sinistro, riportava gravissime lesioni per le quali veniva trasportato prima presso il nosocomio di Sant'Agata de' Goti e poi trasferito presso l'opsedale di Caserta;
evidenziava di aver trattenuto le somme offerte dall'assicurazione a titolo di acconto e chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista, il risarcimento di tutti i danni subiti, vinte le spese.
La , costituitasi in giudizio, contestava la domanda deducendo la Controparte_5 responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, atteso che lo stesso viaggiava a velocità sostenuta. Chiedeva in ogni caso dichiararsi satisfattiva la somma offerta stragiudizialmente.
e , quest'ultimo nella qualità di interventore, contestavano Controparte_2 Controparte_3
la ricostruzione dei fatti sostenuta dall'attore e deducevano l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinitro. Chiamavano in causa la , quale Parte_1 Controparte_4
impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS,
e formulavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda, chiedevano di essere pagina 2 di 9 manlevati dalla compagnia assicuratrice con condanna della stessa al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate.
La , quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione Controparte_4
dei sinistri a carico del FGVS, non si costituiva in giudizio e pertanto con provvedimento del
5 marzo 2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Ciò posto, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
Com'è noto, in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto dell'efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso della condotta di uno dei conducenti.
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo e di luogo.
In ogni caso, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Ancora, è stato da ultimo precisato che, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (così, fra le altre, Cass. Civ., sez. III, Sent. n. 124 dell'8.1.2016).
Ciò premesso in diritto, nella specie, in applicazione dei principi innanzi illustrati, non può ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui al citato articolo.
pagina 3 di 9 Depone in tal senso proprio l'accertamento effettuato dal ctu all'uopo nominato che, nel determinare la dinamica del sinistro, ha precisato che, da un lato, il conducente il veicolo non si avvedeva o si avvedeva in ritardo che dall'opposta corsia sopraggiungeva un motocicolo, omettendo di fatto di dargli la precedenza e, dall'altro, il centauro non adeguava la sua andatura alle particolari condizioni del luogo teatro del sinistro (centro urbano ad alta densità, presenza di strisce e di incorocio).
Evidenziava l'evitabilità del sinistro in caso di osservanza della velocità conforme allo stato dei luoghi da parte del centauro e del diritto di precedenza da parte del veicolo antagonista, pur attribuendo una incidenza maggiore al conducente la Fiat.
Deve tuttavia rilevarsi che l'accertata coesistenza di una duplice condotta (da parte di entrambi i conducenti), sufficientemente in grado di contribuire al verificarsi del sinistro, non consente di ritenere superata la pari responsabilità, in assenza di elementi da cui evincere in concreto l'idoneità - secondo il principio del più probabile che non - di una condotta rispetto all'altra ad imporsi come prevalente sulle altre nella causazione dell'evento.
E' appena il caso di rilevare che “in materia di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento (Cass. n. 18479/15).
Né parte attrice ha offerto elementi sul punto, non potendosi quindi ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa.
Parimenti non rileva ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità
l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al CDS, posto che, comunque, in assenza di prova da parte dell'attore di aver avuto un comportamento di guida consono allo stato dei luoghi e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto, non può attribuirsi efficienza causale assorbente al comportamento di guida dell'altro conducente.
Pertanto, alla luce degli atti di causa e delle risultanze probatorie, non può ritenersi superata la presunzione di pari colpa né può concretamente stabilirsi l'incidenza di una condotta rispetto all'altra, essendo piuttosto emerso un contegno imprudente e poco consono allo stato dei luoghi da parte di entrambi i conducenti, considerate le circostanze di fatto in cui è
pagina 4 di 9 avvenuto il sinistro, e deve pertanto concludersi per un concorso in pari misura nella causazione dell'evento.
Venendo al quantum debeatur, reputa il Giudicante di dover far riferimento alla relazione depositata dal C.T.U., la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché improntata a corretti canoni logici e tecnici e, quindi, immune da ogni rilievo critico.
In particolare, il C.T.U. ha confermato la compatibilità tra la dinamica dell'evento e la produzione delle lesioni personali così come accertate nei certificati agli atti allegati, concludendo, quale diagnosi, per “postumi di frattura biossea della gamba sx trattata con fissatore esterno, esiti di frattura al terzo medio della clavicola sx allo stato ben consolidata, esiti di frattura diafisaria tibiale di sx trattata con mezzo di osteoseintesi endomidollare in situ e con apposizione osso sintetico, frattura del terzo diafisario distale del perone ” .
In particolare, quanto all'esame dell'incidenza dei postumi ai fini della determinazione del danno biologico, il ctu ha riconosciuto il danno biologico nella misura del 19%, accertando, inoltre, una sofferta I.T.T. valutata in giorni 110, una I.T.P. nella misura del 50% valutata in giorni 120 e in giorni 100 nella misura del 25%.
Con riferimento alla liquidazione dei danni, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (cfr. Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n. 9006,
Cass. Sez. 6 - 3, 19/02/2019, n. 4878; Cass. Sez. 3, 27/03/2018 n. 7513;).
Va al riguardo ribadito che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico- relazionali della vita individuale (in tal senso, Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28989).
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità temporanea e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di ricorrere alla tecnica di “appesantire” il punto percentuale corrispondente pagina 5 di 9 all'invalidità del 19% comunque accertata dal CTU e dunque di ricorrere alle recentissime tabelle di Milano che prevedono un aumento percentuale del danno biologico.
Pertanto, riconosciuta un'invalidità nella misura del 19%, ne consegue che, avendo il all'epoca del fatto dannoso l'età di 22 anni, il danno complessivo risulta pari ad € Parte_1
84.721,00.
Va precisato che detto importo è comprensivo non soltanto del danno biologico ma, altresì, della componente di pregiudizio non patrimoniale comunemente denominata come danno cd. morale, inteso quale turbamento dell'animo e dolore intimo sofferti, il tutto nei limiti dell'aumento percentuale rispetto al danno biologico, così come previsto, ancora una volta, nella citata tabella in uso al Tribunale di Milano.
Ed invero, come innanzi precisato, con riguardo alla descritta componente di danno non patrimoniale, ritiene il Tribunale di dover richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26972 del 11/11/2008, laddove, nell'esaminare la questione del cd. danno morale, ha ribadito che trattasi di una componente dell'unitaria figura del danno non patrimoniale, e che laddove venga invocato in relazione ad un'ipotesi in cui vi sia stata anche una lesione dell'integrità psicofisica, può essere riconosciuto mediante l'incremento del valore della liquidazione di tale posta di danno, nei limiti in cui è consentito dalle tabelle utilizzate.
Va aggiunto che, come comunemente affermato in giurisprudenza e come ribadito anche dalle Sezioni Unite innanzi richiamate, la prova di detto danno non patrimoniale ben potrà essere offerta sulla base di indici presuntivi destinati ad assumere particolare rilievo anche come unica fonte di convincimento del Giudice, come normalmente avviene in presenza di un pregiudizio attinente ad un bene immateriale.
Nel caso di specie, tenuto conto della natura e dell'entità delle lesioni riportate, come evidenziate nella consulenza, ricorrono senz'altro i presupposti per ritenere provata, attraverso idonei e convincenti elementi presuntivi, la sussistenza del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerato. In tal caso, è evidente come la liquidazione di tale specifica sofferenza risponda all'esigenza di riconoscere al danneggiato un effettivo ed integrale ristoro che deve essere assicurato nella sua massima ampiezza.
Sempre in forza delle citate tabelle milanesi, l'invalidità temporanea assoluta va liquidata entro un minimo di € 115,00 (con possibile aumento in presenza di comprovate peculiarità), sicché nella specie, tenuto conto di una valutazione globale circa l'effettiva intensità delle pagina 6 di 9 sofferenze patite dall'attore, nonché della durata stessa dell'invalidità, appare congrua una liquidazione di detta componente del danno non patrimoniale in ragione di € 115,00 al giorno.
Ne consegue che va liquidato, in relazione all'invalidità temporanea totale e a quella parziale, un risarcimento pari, rispettivamente, ad € 12.650,00 per la totale, ad € 6.900,00 per la parziale al 50%, ad € 2.875,00 al 25%, il tutto per un totale di € 22.425,00.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta, in assenza di alcun elemento probatorio offerto da parte attrice.
In particolare nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno esistenziale come voce autonoma, essendo stato già liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo anche della sofferenza soggettiva e in assenza di alcuna specifica prova sul punto.
E' appena il caso di evidenziare che, rispetto infatti al danno esistenziale, al fine di ottenere integrale ristoro del danno non patrimoniale patito, è onere della parte indicare con chiarezza quali diritti costituzionalmente garantiti, ontologicamente diversi tra loro, sono stati violati e con quale intensità e gravità.
Del tutto generica sul punto è la prova orale articolata dall'attore.
In definitiva, il danno sofferto dal è pari alla somma di € 107.146,00. Parte_1
Trattandosi di credito risarcitorio, sono inoltre dovuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass.
Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo innanzi indicato, “devalutato” alla data del fatto, 20.4.2017, risulta pari ad € 89.437,40, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad €
9.583,76 senza ulteriori interessi, per un totale di € 116.729,76, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
La somma dovuta deve ridursi, alla stregua della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ., in misura pari al 50% (cinquanta percento), così, dunque, pervenendosi all'importo di € 58.364,88, da cui va detratto l'importo già trattenuto a titolo di acconto di euro 30.000,00, per un totale di 28.364,88.
pagina 7 di 9 In definitiva, la , e in solido vanno Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
condannati al pagamento, in favore di , della somma di euro 28.364,88, Parte_1
pari al 50% in ragione della concorrente responsabilità innanzi accertata nella causazione del sinistro.
La in accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a tenere CP_5
indenne e da tutte le somme che gli stessi sono tenuti a Controparte_2 Controparte_3
corrispondere in favore di parte attrice per le causali in commento, ivi comprese le spese di ctu.
Parimenti va accolta la domanda formulata dalla e dal in relazione ai danni CP_2 CP_3
subiti dalla propria autovettura, avendo il ctu ritenuto congrua la stima effettuata ed avendo accertato le intervenute riparazioni.
Pertanto, la , quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_4
liquidazione dei sinistri a carico del FGVS e vanno condannati in solido Parte_2
al pagamento della somma di euro 1.980,55, pari al 50% in ragione della accertata pari responsabilità.
Atteso l'esito della lite, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di ctu restano a carico di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la , e , in solido tra loro, Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di , della somma di euro 28.364,88 a titolo di Parte_1
risarcimento danni, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna e la , quale impresa designata per la Parte_1 Controparte_4
Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in solido al pagamento nei confronti di e della somma di euro Controparte_2 Controparte_3
1.980,55, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separati decreti, a carico di tutte le parti in quota uguale ed in solido;
- accoglie la domanda di manleva spiegata da e nei Controparte_2 Controparte_3
confronti della e, per l'effetto, condanna la citata Società a tenerli Controparte_5
pagina 8 di 9 indenni della somma complessiva che e sono tenuti a corrispondere CP_2 CP_3
all'attore in ragione del presente giudizio, comprese le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, in data 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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