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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1682/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via La Marmora n. 364, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Russotto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via Della Resistenza n. 25
RESISTENTE -contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
19.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario contratto con a TO il 19.06.1992, matrimonio Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 93, Parte II, Serie A, dell'anno
1992; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 18.06.1996) e (TO, Per_1 Persona_2
24.02.2000);
che la ricorrente ha dichiarato che non vi è stata alcuna riconciliazione con il coniuge successivamente alla separazione personale giusta decreto di omologa del 16.11.2019, reso dal Tribunale in intestazione;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso alla suddetta udienza, il ricorrente ha precisato e la causa all'udienza di decisione del 19.03.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che il resistente è rimasto contumace;
che quindi va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi, risulta dimostrato oltre che dal suddetto decreto di omologazione, anche dai certificati di stato di famiglia e residenza relativo ad entrambe le parti in causa prodotti da parte ricorrente, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti in causa;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo la ricorrente insistito con le note del 18.03.2025, sulla sola pronuncia di divorzio, mentre entrambi i due figli della coppia sono maggiorenni;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
pagina 2 di 3 -pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a TO (RG) in data 19.06.1992 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile di TO (RG) al n. 93, Parte II, Serie A, dell'anno 1992;
-Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TO (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1682/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via La Marmora n. 364, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Russotto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via Della Resistenza n. 25
RESISTENTE -contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
19.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario contratto con a TO il 19.06.1992, matrimonio Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 93, Parte II, Serie A, dell'anno
1992; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 18.06.1996) e (TO, Per_1 Persona_2
24.02.2000);
che la ricorrente ha dichiarato che non vi è stata alcuna riconciliazione con il coniuge successivamente alla separazione personale giusta decreto di omologa del 16.11.2019, reso dal Tribunale in intestazione;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso alla suddetta udienza, il ricorrente ha precisato e la causa all'udienza di decisione del 19.03.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che il resistente è rimasto contumace;
che quindi va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi, risulta dimostrato oltre che dal suddetto decreto di omologazione, anche dai certificati di stato di famiglia e residenza relativo ad entrambe le parti in causa prodotti da parte ricorrente, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti in causa;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo la ricorrente insistito con le note del 18.03.2025, sulla sola pronuncia di divorzio, mentre entrambi i due figli della coppia sono maggiorenni;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
pagina 2 di 3 -pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a TO (RG) in data 19.06.1992 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile di TO (RG) al n. 93, Parte II, Serie A, dell'anno 1992;
-Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di TO (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
12.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3