Sentenza 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/07/2022, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01313/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2019, proposto da
NA RE, AL RO RE, AU RE, RA RE, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, Comune di Vernole, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego, prot. n. 5986/1279 del 07.10.1993 dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste della Regione Puglia, pervenuto in data 29.1.2019 per il tramite del Comune di Vernole, al rilascio del nulla-osta del vincolo forestale-idrogeologico in sanatoria, ai sensi della legge n.47/1985, dell'immobile sito in agro di Vernole (NCEU fg. 2, p.lla 161) di proprietà dei ricorrenti;
- ove occorra della nota prot. n. 1018 del 28.1.2019, comunicata in data 29.1.2019, con cui il Comune di Vernole ha trasmesso il menzionato diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – proprietari di immobile ubicato nel territorio del Comune di Vernole, in catasto al foglio n.2, p.lla 161 ex Zona Lecciso – hanno impugnato il provvedimento prot. n. 5986/1279, di diniego di rilascio del nulla-osta in relazione al vincolo forestale-idrogeologico in sanatoria.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 32 e 33 l. n. 47/85, 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 21.7.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti profili di gravame, è fondato.
Rileva il Collegio che il diniego in esame è motivato con esclusivo riferimento al fatto che “ la costruzione ricade in zona boscata ”.
Orbene, come condivisibilmente affermato da questo TAR con sentenza n. 935/22: “ il predetto inciso motivazionale ha carattere meramente descrittivo e non consente di individuare le specifiche prescrizioni vincolistiche oggetto di applicazione, né le norme di riferimento, né tantomeno consente di comprendere le concrete esigenze di tutela che si oppongono al rilascio del nulla osta; Considerato altresì che la giurisprudenza di questo TAR ha recentemente osservato che, in sede di valutazione circa i presupposti per il rilascio del nulla osta, l’Amministrazione non può limitarsi a generici rilievi circa lo stato dei luoghi e le astratte direttrici di tutela che interessano l’area di riferimento, ma deve compiere una “concreta e analitica verifica circa l’incidenza delle opere sul vincolo ” (TAR Puglia Lecce, Sez. II, 17.11.2021 n. 1660)”.
Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio sussistente il dedotto deficit istruttorio e motivazionale.
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impugnato, cui dovrà far seguito la riedizione del potere all’esito del riesame dell’istanza di parte ricorrente.
4. dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Dichiara l’irripetibilità delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO