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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 02/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in funzione di GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 757/2023 R.L.P.A.
promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso Parte_1 lo studio dell'avv. PERRIA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/08/2023, ritualmente notificato,
[...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , Parte_1 CP_1 affermando di essere affetto da malattia invalidante (tendinite bilaterale calcifica cuffia rottori-morbo Duplay- epicondilite epitrocleite -tunnel carpale), di cui
1 sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore CP_3 resistente all'indennizzo del danno biologico dalle stesse derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che le malattie erano state determinate, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 2 aprile 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la Parte_1 patologia successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal
2 ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“....... risulta essere affetto da Condizione bilaterale di Parte_1 tendinosi microcalcifica del sovraspinato, del sottoscapolare e del CLBB con tenosinovite a destra, flogosi bilaterale della borsa SAD, Epicondilite cronica calcifica bilaterale e epitrocleite cronica calcifica dx, Sindrome del Tunnel Carpale bilaterale di grado lieve;
tali patologie sono eziologicamente riconducibili almeno in parte all'attività lavorativa svolta dal medesimo, e determinano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle
Menomazioni secondo l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con
Danno Biologico Unitario in misura del 005%, secondo la voce tabellare applicata con codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi = 3%) e 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), con Danno Biologico Unitario in misura del
003%, secondo la voce tabellare applicata con codice 232 (esiti di epicondilite, epitrocleite e patologie muscolotendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale a seconda della mono o bilateralità = fino a 5%), con Danno Biologico Unitario in misura del
002%, secondo la voce tabellare applicata con codice 267 (esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano apprezzabili strumentalmente a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale = fino a 4%), tutte con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.04.2021); inoltre il
Danno Biologico Complessivo, dedotto dall'associazione del danno biologico già riconosciuto dall al ricorrente (zoppia di fuga, accorciamento di 1 cm CP_1 dell'arto inferiore dx, limitata mobilità di tibio-tarsica dx, ingrossata, zoppia di fuga, cicatrici chirurgiche dolenti adesa ai piani ossei in regione malleolare interna ed esterna destra, presenza di tre viti metalliche in tibio-tarsica destra;
grado accertato = 008%; esiti ben evoluti di frattura della 10ª costa dell'emitorace destro;
grado accertato = 002%; danno biologico complessivo = 10%) e di quella nuova sopra riportata, è valutabile in una percentuale pari al 018%.”
3 La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico subito da sulla base delle ragioni indicate Parte_1 nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita richiesta, CP_1 unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell'articolo art. 7 della Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto alla corresponsione della Parte_1 rendita prevista dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 18%, e condanna l CP_1 resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spee generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 2 aprile 2025
IL GIUDICE
4 Dott. ssa Elisabetta Sanna
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