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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 876/2022 R.G. (cui sono riuniti i procedimenti nn.
878 e 897 del 2022) e promossa da
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Foligno, Via Oberdan n.27, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Salari del Foro di Spoleto (c.f. – fax 0742356248 PEC C.F._1
(indirizzi, questi ultimi, presso i quali dichiara voler ricevere le Email_1
comunicazioni e notificazioni di rito relative al presente giudizio), dal quale è rappresentata e difesa giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta 12/6/2016 nel procedimento di primo grado n. 7752/2015 R.G. dinanzi al Tribunale di Ancona
APPELLANTE (proc. n. 876.2022)
(CF. rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. P. Mario Tigano CP_1 P.IVA_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Jesi Via CodiceFiscale_2
dell'Orfanotrofio n.3
Non costituita in appello - CONTUMACE
pagina 1 di 18
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore sig. (c.f. ) ed (c.f. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_2 C.F._3
in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della Controparte_2
entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio presso la Corte di
[...]
Appello di Ancona, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Riccardo Leonardi(C.F.:
) del Foro di Ancona e dall'Avv. Luca PASCUCCI(C.F.: CodiceFiscale_4 C.F._5
) del Foro di Macerata, giusta procura alle liti telematica, e tutti elettivamente domiciliati presso
[...]
lo studio dell'Avv. Riccardo Leonardi, in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1, indicando per eventuali comunicazioni e/o notificazioni l'indirizzo di posta certificata: Email_2
e/o il numero di fax 0733/271017 -071/52851 - Email_3
APPELLANTE (proc. n. 878.2022)
, rapppresentato e difeso dall'Avv. Arianna Sorbellini Via Vecchia Fornace n.9 – 60027 CP_3
Osimo (AN) Tel. 071/7231849 – Fax 071/7235245 Pec: Email_4 [...]
Email_5
APPELLATO
(C.F. ) quale titolare dell'omonima impresa individuale CP_4 C.F._6
(p.iva ), (C.F. ), (C.F. P.IVA_4 Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
), (C.F. ), (C.F. C.F._8 Controparte_7 C.F._9 Controparte_8
) (C.F. ), in qualità di eredi della C.F._10 Controparte_9 C.F._11
sig.ra (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._12 Controparte_10 [...]
) e (C.F. ), presso e nello studio dell'Avv. Enrico C.F._13 CP_11 C.F._14
Maria Stramigioli (C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi e presso il CodiceFiscale_15 quale potranno essere inviate comunicazioni al fax n. 071.7235245 o all'indirizzo PEC:
Email_6
APPELLATI
con sede ad Ancona. Via Piave 17presso lo Studio del Dott. Controparte_12
(P. IVA: ), in persona del liquidatore prò tempore CP_13 P.IVA_5 Parte_2
pagina 2 di 18 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Cantarini (CF: , tel. e fax CodiceFiscale_16
071/54955, Pec ed elettivamente domiciliata Email_7 presso il suo studio ad Ancona, Corso Mazzini n°107
APPELLANTE (proc. n. 897.2022)
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona pubblicata il 05/02/2021 in materia di appalto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – Cenni al procedimento di primo grado
, e convenivano in giudizio la CP_4 Persona_1 CP_10 CP_11
società in accomandita semplice ed il suo socio accomandatario, per il risarcimento dei CP_2
danni ai sensi dell'articolo 1669 codice civile o, in subordine, ai sensi dell'articolo 2043 codice civile, in relazione a vizi esistenti negli immobili di loro rispettiva proprietà.
CP_1 Veniva autorizzata la chiamata in causa di e della ditta nelle loro CP_12 Parte_1
rispettive qualità di impresa che aveva realizzato la posa in opera del pavimento e fornitrice del materiale.
Nel costituirsi, eccepiva come ad essa non opponibile l'atp espletata prima del giudizio di Parte_1
merito.
Contestava, del resto, ogni richiesta nei suoi confronti, così come tutte le altre ditte, convenute o chiamate in causa, declinavano la responsabilità loro ascritta.
Il primo giudice emetteva sentenza non definitiva, con la quale provvedeva a pronunciarsi su alcune questioni, mentre riteneva necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del direttore dei lavori, geometra CP_3
pagina 3 di 18 In sintesi, la decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi in fatto in diritto:
1) sussisteva la responsabilità solidale di e di , avendo quest'ultima non solo CP_2 Parte_1
aveva fornito il materiale, ma anche assunto un ruolo attivo nella realizzazione dei manufatti, come accertato nell'accertamento tecnico preventivo, ma anche successivamente nella c.t.u. disposta nel corso del giudizio di merito
2) Nei confronti del direttore dei lavori, nonostante evocato in giudizio nelle modalità come sopra richiamate “…Nessuna delle parti sembra aver coltivato la richiesta di risarcimento danni……. nonostante l'evidente responsabilità ad esso addebitabile.1Pertanto non essendo emerso che siano stati
effettuati adeguati atti interruttivi nei suoi confronti della prescrizione, non potrà che procedersi alla declaratoria di sopraggiunta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per ciò che concerne il suo operato”.
3) La domanda nei confronti di , terzo chiamato in causa dalla va Parte_3 CP_12
dichiarata inammissibile. Difatti già dall'analisi della polizza stessa (polizza n. 76946402 Multirischi dell'Impresa In Azienda corredata del relativo fascicolo informativo, documenti prodotti da detta parte in allegato all'atto di costituzione), emerge chiaramente sia il fatto che la polizza sia stata stipulata in data 27.04.2011 sia che non v'erano clausole relative alla eventuale retroattività della copertura assicurativa, quanto ai lavori contestati nell'anno 2009.
4) Sia l'ATP, sia il supplemento di perizia dell'Ing. ha rilevato per tutti gli appartamenti per Per_2
cui è causa i lamentati difetti, quantificando i lavori necessari per la demolizione, il rifacimento del massetto autolivellante, della pavimentazione, della guaina coibente e dei battiscopa, e complessivamente in € 81.421,41 la somma necessaria all'effettuazione delle dovute riparazioni, e per le singole proprietà immobiliari per gli importi seguenti: proprietà € 14.377,95 (un Parte_4 appartamento); proprietà € 12.626,04 (un appartamento); proprietà € 54.417,47 Per_1 CP_4
(quattro appartamenti). 5) Non si poteva liquidare il c.d. danno figurato, per un somma pari ad un canone di locazione di
€.600 per ciascun appartamento, in quanto dall' ATP in poi le parti si sarebbero potute attivare per ripristinare i vizi riscontrati, che in realtà non hanno impedito ai proprietari di abitarvi per anni.
6) Le spese di lite relative alla posizione del Geom. andavano compensate alla luce del fatto CP_3
che è stata riconosciuta l'evidente responsabilità dello stesso, ma la contestuale prescrizione del diritto delle controparti a esigerlo. Vanno altresì compensate le spese di lite della stante la Controparte_17
formulazione di conclusioni nei suoi confronti da parte della le rimanenti spese di CP_12
lite seguono la soccombenza e sono comprensive delle spese della fase di ATP.
§ 2 – L'appello di Parte_1
L' ha proposto appello senza specifica indicazione dei motivi, ma limitandosi a censurare vari Parte_1
passaggi della sentenza di primo grado con varie argomentazioni, per cui innanzitutto occorre porsi le seguenti domande :
1) Se sia possibile, da parte di questa Corte, enucleare i motivi d'appello, direttamente dalle argomentazioni che vengono esposte nell'atto d'appello stesso.
2) Fino a che punto possano spingersi i poteri del giudice d'appello nel fare tale tipo di operazione.
Il primo quesito deve avere risposta affermativa, alla luce del vecchio testo dell'articolo 342 del codice di procedura civile. Vale a dire prima dell'intervento della riforma Cartabia, la cui ultima novella non interessa il presente procedimento, e che sicuramente restringe ulteriormente la valenza dell'appello come mezzo di gravame “a critica libera” : il n. 2) del vecchio testo viene sostituito e si articola nella nuova formulazione dello stesso e dell'aggiunta dell'ulteriore n 3) .
Dal momento, però, che la modifica si applica alle impugnazioni proposte successivamente alla data del 28 Febbraio 2023, occorre tener fermo l'orientamento di questa Corte, che sottolinea come i giudici di legittimità propendano per un'interpretazione elastica dell'articolo 342 cpc, nel senso che, ad esempio, per Cass. n. 2681/2022 (ordinanza)
“l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico.”
pagina 5 di 18 Sulla stessa linea, ad esempio, Cass. 7675/2019, secondo la quale non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
In disparte restando, ovviamente, altre questioni quali quelle dell'incidenza sulla liquidazione del quantum delle spese processuali, segnatamente in caso di vittoria della parte che ha scarsamente articolato i propri motivi di appello.
Il secondo quesito merita una risposta che tenga conto del fatto che, in un certo senso, anche solo quale
“estrazione” dei motivi d'appello al fine di rendere conto dell'iter logico-giuridico attraverso il quale la decisione viene raggiunta dal giudice di II grado, l'enucleazione dei motivi di appello va condotto tramite criteri di massima obiettività.
Il che, tra l'altro, impone che, delle argomentazioni proposte dall'appellante, debbano essere tenute in considerazione solamente quelle che non comportino un'integrazione, da parte del Giudice, dei motivi stessi, anche solo al fine di rendere più comprensibile quanto è inespresso, che dunque resterà fuori dal perimetro di quanto deve essere esaminato.
Tale integrazione, infatti, comporterebbe, in ultima analisi, l'esercizio di poteri officiosi incompatibili col sistema processuale.
Date queste premesse, i motivi possono così sintetizzarsi
1) Illogicità e contraddittorietà e, in parte, invalidità della ctu su cui si è fondata la sentenza
2) Mancata idonea prova che sia stata proprio la fornitura di componenti effettuata da ad Parte_1
essere stata utilizzata per realizzare il massetto difettoso
3) Mancata verifica se le opere di realizzazione del massetto siano state eseguite da
[...]
secondo la regola d'arte e, in particolare, seguendo le indicazioni contenute nelle CP_12
schede tecniche del prodotto MG 710 fornito da – errata reiezione della prova Parte_1 richiesta dall'appellante
4) Prescrizione e decadenza del diritto alla garanzia per il materiale acquistato – erronea ricomprensione nell'alveo della normativa in materia di appalto, anziché in quello della compravendita, per ciò che concerne la posizione dell'appellante;
5) Mancata valutazione, in ogni caso, della diversa e minore incidenza nella causazione del danno da parte di Parte_1 pagina 6 di 18 6) Errata ed immotivata reiezione di richieste istruttorie
Nel procedimento relativo, il n. 876.22, si costituivano CP_4 Controparte_5 CP_7
e , in qualità di eredi della sig.ra , nonché
[...] Controparte_8 Controparte_9 Persona_1
e chiedendo il rigetto dell'appello . Controparte_10 CP_11
§ 3 – L'appello di CP_2
Presentava appello pure incorrendo nch'essa, almeno in parte, nella stessa CP_2 genericità/discorsività dell'atto d'appello non sempre incardinato su specifici motivi, che comunque si possono così riassumere:
7) Decadenza dell'azione del committente ex artt. 1667 e/o 1669 del codice civile
8) Insussistenza dei vizi e/o difetti denunciati – insussistenza di una responsabilità' ex art. 1669
c.c. e/o art. 2043 c.c.
9) Carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva della Controparte_2
in riferimento ai vizi lamentati, riconducibili non alla realizzazione dei lavori svolti
[...]
dalla ma alla qualità del materiale utilizzato CP_2
10) Errata quantificazione dei danni
11) Violazione dell'art. 112 cpc in quanto la parte attrice ha chiesto la condanna solamente dell'impresa appaltatrice ovvero dell' (non richiedendo quindi alcuna condanna in CP_2
solido tra le parti del giudizio), mentre il Giudice di Primo Grado ha invece condannato in solido tutte le parti, non pronunciandosi sulla domanda di manleva dell' CP_2
12) Erronea declaratoria di responsabilità solidale dell'appellante, la quale, ex art. 1669 c.c. andrebbe riconosciuta solo tra appaltatore e progettista e/o direttore dei lavori e non anche tra appaltatore ed altre figure che fossero intervenute – conseguente vizio di ultrapetizione
13) Erroneo accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del chiamato in causa CP_3
§ 4 – L'appello di Parte_5
, ha impugnato la sentenza con atto d'appello che presenta le maggiori criticità in
[...] CP_12
punto di specificità dei motivi, soffermandosi diffusamente sugli accertamenti dei consulenti tecnici d'ufficio succedutisi, con osservazioni che occupano le prime 15 pagg. dell'appello (e poi ancora pagg.
19-20-21). pagina 7 di 18 Per quanto può essere considerato minimamente specifico, i motivi sono
14) Mancato rilievo della decadenza ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.
§ 5 – La posizione delle altre parti processuali
Negli appelli così riuniti, gli attori originari, proprietari degli appartamenti o aventi causa, hanno chiesto il rigetto degli appelli stessi.
Il Geometra ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti nel merito, ma prima CP_3
ancora per motivi di rito.
non si è costituita, peraltro che l'aveva chiamata in giudizio in primo grado, CP_1 CP_12 non ha presentato appello contro la statuizione del primo giudice favorevole all'impresa di assicurazione.
§ 6 – I danni dichiarati dal primo giudice, la loro denuncia, la tempestività
Tutte le censure che, dal punto di vista tecnico, vengono mosse alle ccttuu espletate sono infondate.
Innanzitutto, non può essere considerata tardiva una denuncia, proprio per il tipo di vizi accertato, se non a seguito di quanto in un primo tempo rilevato in corso di atp .
La conoscenza dei gravi difetti non può riguardare, infatti, solamente la loro probabile esistenza, ma anche le cause dei difetti stessi. La stessa Cassazione civile sez. II, con la sentenza n. 27693 del
29/10/2019, tra le tante, circa il termine per la denunzia, osserva che esso “…non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause…”.
Ciò, ovviamente, è valido sia per il discorso dell'appalto sia nel caso si trattasse di sola vendita, come prospetta il motivo d'appello di cui sopra, sub 4).
§ 7 – L'origine dei danni e la loro imputabilità
pagina 8 di 18 Nonostante le parti abbiano scritto sin troppo, e spesso in maniera tutt'altro che chiara e sintetica, i danni sono stati accertati come derivanti da una cattiva esecuzione, da un cattivo controllo (del dir.
Lavori, su cui peraltro si dovrà ritornare separatamente ) e da una cattiva qualità del materiale utilizzato
.
Sul punto il primo giudice osserva, con argomentazione sostanzialmente da condividere :
“Nei confronti del costruttore sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale non può essere superata con la generica prova di diligenza, ma deve allegare fatti positivi, precisi e concordanti (C. Cass 12106/98; 2123/91), non emersi nel caso di specie. Risponde altresì qualora l'opera sia realizzata, in tutto o in parte da un terzo su proprio incarico, nei cui confronti potrà agire in via di regresso ai sensi dell'art. 1670 c.c. sulla responsabilità dei subappaltatori (C. Cass.
8109/97).
E altresì responsabile ai sensi dell'art. 1669 ce. nei casi in cui ha provveduto direttamente alla costruzione dell'immobile con gestione diretta di uomini e mezzi, sia quando ha affidato la realizzazione dei lavori a specifiche figure professionali
(progettista, direttore dei lavori), sia nei casi l'opera sia stata eseguita da un terzo ed egli abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza, cosicché risulti ad egli comunque riferibile la realizzazione dell'opera (C. Cass
18891/17; 2238/12; 4249/10 tra le altre).
Nel caso concreto, la convenuta ditta esecutrice dei lavori risulta legittimata alla chiamata in causa delle imprese che con essa hanno collaborato alla costruzione dell'immobile, sebbene l'iniziale
contratto di appalto non sia stato dal committente con quest'ultima stipulato…”.
I motivi d'appello n. 11 e 12 vanno esaminati a questo punto, in quanto consentono di bene inquadrare il tipo di responsabilità, che conduce necessariamente a dichiarare una loro infondatezza, già in diritto.
Sul punto è necessario richiamare l'attenta giurisprudenza che afferma, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, che la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio2.
Si ricollega, poi, a tale problematica il motivo d'appello avanzato da e trascritto sub 5) Parte_1
Mancata valutazione, in ogni caso, della diversa e minore incidenza nella causazione del danno da parte di . Una volta statuita una responsabilità solidale, colui che, nel caso di sua declaratoria Parte_1
di responsabilità in solido, abbia interesse a vedere dichiarata – ma, si badi, sempre e solo nei rapporti 2 App. Napoli 14 febbraio 2019, in www.Judicium.it . I commentatori non mancano di rilevare che ciò sia in continuità al costante orientamento di legittimità secondo il quale nell'ipotesi in cui il convenuto in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di una espressa dichiarazione in tal senso dell'attore. pagina 9 di 18 interni agli obbligati, dal momento che non può parcellizzarsi in maniera diversa la responsabilità nei confronti del creditore, ex art. 1294 c.c., salvo ipotesi eccezionali che qui non rilevano – una sua minore responsabilità, deve farne specifica domanda, il che non ha fatto. Parte_1
Del pari condivisibile il rilievo, in punto di fatto, avanzato dal primo giudice sui rispettivi comportamenti rilevanti per tale responsabilità solidale :
“Da entrambi gli atti sopra richiamati [ATP reso all'esito di apposito procedimento e della successiva CTU integrativa redatta dall'Ing. ] (e di quanto premesso) condivisibili entrambi e privi di vizi logico Persona_3 giuridici, si può affermare che appare riscontrabile la responsabilità solidale imputabile in capo alla convenuta
e del suo socio , la cui attività è consistita si nel concedere Controparte_2 Controparte_2 in "subappalto" la realizzazione del massetto alla , che ha fornito e posato il massetto e la ditta CP_12 che ha fornito il materiale sfuso e premiscelato per il massetto, ma anche Parte_1 collaborando con dette quanto all'attività di posa in opera delle mattonelle, assumendo un ruolo attivo nella realizzazione dei manufatti per cui è causa, successivamente risultati errati e difettosi. Pertanto sussiste nesso causale tra i danni patiti dagli attori ed il comportamento della ditta appaltatrice si ritiene che la stessa debba essere dichiarata responsabile dei danni patiti dalle parti attrici, i solido con le altre due ditte incaricate della realizzazione dei lavori de-quo….” .
§ 8 – Le ulteriori censure alla ricostruzione tecnica resa nella sentenza di primo grado
Non sussiste alcuna invalidità della ctu come affermato nell'atto di Appello , che sul punto Parte_1 afferma
“il Direttore e Responsabile Scientifico del “
[...]
“, al quale, come evidenziato, il Parte_6
CTU ha, di fatto, demandato la risposta al quesito postogli dal Giudicante, è l'Ing. di Persona_4
Ancona, tecnico di parte della società (sic!)…”. Controparte_2
Appare evidente che la questione si può porre solo in termini di opportunità, in quanto è una struttura tecnica in sé, non il suo responsabile giuridico, della quale il ctu si è avvalso per esami strumentali.
In ogni caso, appare assorbente sopra ogni altra considerazione il fatto che successivamente si è avuta una ctu a cognizione piena, nel giudizio di merito e che il risultato finale, anche dal versante più strettamente tecnico, appare ugualmente sfavorevole tanto a che ad . Controparte_2 Parte_1
Del tutto generiche sono poi le investigazioni sollecitate circa il fatto che il materiale utilizzato sarebbe
CP_1 stato preso da altrove (non si capisce il perché, visto che la fornitura edilcalce era stata pagata ed il relativo materiale non risulta essere stato in alcun modo dismesso).
Si tratta di sollecitazioni esplorative che pretenderebbero, a distanza di oltre 10 anni, di verificare una realtà fattuale non altrimenti verificabile. Dello stesso tipo appare la lagnanza circa la mancata visione, da parte del ctu, di uno degli appartamenti, avendo visitato tutti gli altri, quasi che il massetto, comune pagina 10 di 18 a tutti i locali , per qualche particolare motivo, fosse regolare proprio nell'appartamento non visionato
.
§ 9 – sulla quantificazione del danno
Le quantificazioni operate dai tecnici d'ufficio circa il danno vengono considerate “eccessive” ma con un mero ed aspecifico richiamo a quanto contestato in primo grado , in una maniera così generica che non può rendere possibile neppure l'esame del nucleo effettivo di censura .
§ 10 – La posizione del direttore dei lavori CP_3
La sola insiste nella domanda nei confronti del CP_2 CP_3
In proposito, lo stesso avanza varie eccezioni, ma preliminare e potenzialmente assorbente sarebbe la verifica della validità o meno del motivo d'appello svolto contro di lui .
Sul punto giova trascrivere le censure circa la dichiarata prescrizione :
“Sul punto la difesa di parte appellante fa rilevare che la prescrizione è stata interrotta con le lettere stragiudiziali e/o gli atti relativi alle azioni giudiziale sia il procedimento per a.t.p. che il giudizio di merito) notificati nei confronti delle altre parti in causa, che hanno interrotto la prescrizione anche nei confronti del Geom. in applicazione di quanto CP_3 previsto dall'art. 1310 c.c.
Pertanto, anche nel voler applicare alla fattispecie, come dedotto da controparte, l'art. 1669 c.c. sussiste una responsabilità solidale, del Direttore dei Lavori( sul punto: "Il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente genera a suo carico l'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola
d'arte" (v., da ultimo, Cass. n. 3855/2020).
Trattasi quindi, in ogni caso, sia che si tratti di una responsabilità contrattuale e/o di una responsabilità extra-contrattuale, di una responsabilità di natura solidale del D.L. con conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 1310 c.c.
Il termine decadenziale (eccepito dalla difesa del Geom. vale solo ed esclusivamente nel rapporto tra committente CP_3 e appaltatore(in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, con sentenza n. 15781 del 28 luglio 2005, la Corte di Cassazione ha affermato l'inapplicabilità delle eccezioni di decadenza e della prescrizione dell'azione di garanzia alle prestazioni d'opera del progettista e del direttore dei lavori - si vedano anche le sentenze della
Corte di Cassazione: 20 dicembre 2013, n. 28575; 22 giugno 2015, n. 12871).
Inoltre al professionista che abbia assunto l'onere della redazione di un progetto di ingegneria, o della direzione dei lavori
o dell'uno o dell'altro compito non si applica l'art. 2226 del Codice civile che - genericamente per i casi di lavoro autonomo consistente nella realizzazione di un "opus" - prevede che i vizi possano essere fatti rilevare entro un anno dalla consegna dell'opus e comunque entro otto giorni dalla scoperta. Si applicano pertanto (a prescindere che l'obbligazione possa essere definita "di mezzi" o "di risultato"), le norme generali sull'inadempimento contrattuale e sulle relative conseguenze
(articolo 1218 del Codice civile) e l'ordinaria prescrizione decennale (articolo 2946 del Codice civile);
pagina 11 di 18 E' quindi evidente come nella fattispecie possa sussistere una responsabilità di natura "omissiva" del D.L. per una carente attività di controllo nell'operato delle varie ditte e quindi si chiede, sul punto, una modifica della sentenza impugnata in accoglimento della domanda proposta con la comparsa di costituzione e risposta da parte della ”. CP_18
La censura è, sostanzialmente, condivisibile.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata le SU della Cassazione hanno ritenuto che poiché gli articoli 1667 e 1668 c.c. nulla dispongono sulla posizione del progettista
e del direttore dei lavori, la responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti, da quelle sulle professioni intellettuali e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d'opera;
In altre parole
“dev'essere privilegiata l'interpretazione secondo cui sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 del Codice civile”,
trovando al contrario applicazione le norme generali sull'inadempimento contrattuale e sulle relative conseguenze (articolo 1218 del Codice civile) e l'ordinaria prescrizione decennale (articolo 2946 del
Codice civile): v. Cass. SU n. 15781 del 28 luglio 2005; Cass. n. 28575 del 20 dicembre 2013).
Orbene, nella fattispecie in esame il direttore dei lavori avrebbe ben dovuto rilevare l'inesattezza/erroneità del progetto e/o dell'esecuzione, per tale ragione l'erroneità ed inadeguatezza della direzione dei lavori, costituisce inadempimento dell'incarico professionale da parte del direttore lavori stesso e tale inadempimento di natura contrattuale, non risulta regolato dagli articoli 1667 e
1668 c.c., bensì dalle norme generali sull'inadempimento dei contratti, da quelle sulle professioni intellettuali e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d'opera.(Cass. SU n. 15781 del 28 luglio 2005).
Sul punto dunque, deve correttamente ricondursi la prescrizione dell'azione di responsabilità verso il progettista e direttore lavori alla disciplina prevista dalle norme civilistiche relative alla violazione di un'obbligazione contrattuale, facendo decorrere il termine di prescrizione ordinario decennale dal momento in cui si è verificato il danno o da quando si è avuta contezza del vizio fino a quel momento sconosciuto.
pagina 12 di 18 A questo punto, è giocoforza esaminare le ulteriori difese del che sono, oltre la già esaminata CP_3 questione della prescrizione, l'eccepita nullità insanabile della sua chiamata in causa per maturate preclusioni processuali a carico della – mancata instaurazione di un valido contraddittorio. CP_2
Precisamente il eccepisce CP_3
“….la dopo la iniziale richiesta di chiamata in garanzia del medesimo che veniva respinta dal Giudice CP_2 originariamente assegnatario della causa (cf. ordinanze del 17/03 e 23/06 del 2016 ddott.ssa Mari), rinunciava alla chiamata del terzo dal momento che non reiterava tale richiesta né nelle note conclusive autorizzate dal Giudice in CP_3 vista dell'udienza di precisazione della conclusioni, né in sede di udienza di p.c. (udienza del 18/10/2021).
La stessa impresa appaltatrice non si è neppure fatta parte diligente dell'integrazione del contraddittorio nei CP_2 confronti del geom. che il nuovo Giudice assegnatario della causa dott. (succeduto alla dott.ssa Mari) ha CP_3 Per_5 disposto dopo che era terminata la fase istruttoria con lo svolgimento della CTU integrativa e la causa era andata a p.c. (si era resa infatti parte diligente nella notifica dell'atto chiamata in causa la la quale ha poi rinunciato ad CP_12 ogni domanda nei confronti del D.L.), non avendo notificato al medesimo alcun atto di citazione, né avanzato nei suoi confronti alcuna domanda neanche alla prima udienza ex art. 183 cpc tenutasi in data 02/02/2022 (avendo formulato domanda di manleva nei riguardi del predetto geometra solo con la prima memoria istruttoria, peraltro rinviando alle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta depositata all'indomani dell'originaria citazione in giudizio nel 2015 ad opera degli attori, in una fase temporale procedurale in cui il geom. non era parte in causa ed al CP_3 medesimo mai notificata), dimostrando pertanto con il suo comportamento processuale di non aver alcun reale interesse alla chiamata in causa del geom. non avendo concretamente fatto e/o rivolto a lui, ex art. 269 cpc, nei termini CP_3 processuali legislativamente previsti alcuna domanda e quindi non avendo instaurato alcun valido contraddittorio nei suoi riguardi.
Né può essere ritenuta ammissibile e valida, proceduralmente, la formulazione della domanda da parte della convenuta in primo grado (appellante) nei riguardi del geom. con la prima memoria istruttoria, atteso che il thema decidendum CP_3 deve essere definito all'esito della (e non oltre la) prima udienza (con la prima memoria di cui all'art. 183, VI co, cpc sono infatti ammesse precisazioni di domande già proposte e/o avanzate); al contrario, se cioè si ammettesse la regolarità e
l'ammissibilità procedurale della domanda proposta da nei confronti del geom. nella prima memoria CP_2 CP_3 istruttoria, si creerebbe una macroscopica violazione delle norme che presiedono l'instaurazione del contraddittorio ed una evidente e grave violazione del diritto di difesa del terzo chiamato in causa (ex art. 24 Cost.).”
Le questioni che rimangono coinvolte da una posizione difensiva così richiamata, sono sostanzialmente due, e sono tra loro ben differenti:
a) La ha mostrato disinteresse rispetto ad una iniziale richiesta nei confronti del CP_2
ed ovviamente, si può aggiungere, tale disinteresse si è giuridicamente consolidato CP_3
tanto da equivalere ad una vera e propria rinuncia alla domanda b) La non ha correttamente instaurato il contraddittorio necessario alla delibazione CP_2
della sua domanda, originariamente contenuta nella chiamata in garanzia, disattesa dal primo giudice istruttore, coltivata dal Giudice poi subentrato, con rimessione in istruttoria, con ordine pagina 13 di 18 CP_1 cui ha fatto seguito la notifica, non già di , bensì di , che peraltro non ha poi Parte_1
svolto più domande nei confronti del CP_3
La prima questione è di più facile risoluzione, atteso che il comportamento di una parte deve essere ben altrimenti “vestito” per provocare le conseguenze postulate dalla difesa del . CP_3
La seconda questione si trova a scontare alcune singolarità : la richiesta viene fatta, tempestivamente, in limine da , viene disattesa dal primo g.i., viene disposta l'integrazione del contraddittorio, Parte_1 ottemperata, con la rituale notifica da altra “parte diligente”.
Ma, a questo punto, il entra a pieno titolo nel processo, tanto che si difende e fa le sue attività CP_3 processuali. Ora, delle due l'una : o il comportamento di è significativo nel senso della Parte_1
rinuncia implicita, e si è detto che così non è, o la domanda collegata alla richiesta – si ripete, tempestiva – rimane da delibare ed è in effetti delibata dal primo giudice, sia pure con l'immediato (ed erroneo, come si è visto) arresto alla prescrizione.
In altre parole, per il rispetto del contraddittorio è irrilevante la modalità con la quale il è stato CP_3
evocato in giudizio, per la semplice ragione che, una volta entrato nel processo, è a conoscenza di tutto quello che nei suoi confronti viene proposto.
Né appare corretto il dire che , per così dire, “si svegli tardi ” ribadendo la sua domanda Parte_1
contro il con la memoria istruttoria. La domanda è già stata formulata : o è rinunciata, o è CP_3
modificata, o rimane tale .
Si è già detto sopra di quale tipo di domanda si tratti e come vada intesa : v. § 7 e nota 2.
§ 11 – La regolamentazione delle spese processuali
CP_1
, ed soccombono contro Parte_1 CP_2 CP_4 Controparte_5 CP_7
e , in qualità di eredi della sig.ra , nonché
[...] Controparte_8 Controparte_9 Persona_1
e mentre tra queste tre imprese vengono disattese le richieste Controparte_10 CP_11
reciproche.
Quindi debbono pagare in solido secondo i seguenti criteri.
l'aumento percentuale per il numero delle parti vittoriose ( ed altri), che in questo caso sono 7, CP_4
per le prestazioni concluse dopo il 23 ottobre 2023, deve essere necessariamente applicato, e nella pagina 14 di 18 misura di regolamento, senza alcuna facoltà per il Giudice di disattenderlo. Ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b), 6 e 7 d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Sul punto è perspicuo l'arresto costituito da Cass. Ord. 10367/2024, che fra l'altro afferma “…
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche…”.Conforme Cassazione anche più recente.
Giova richiamare il (vecchio) testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 : Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Con novella introdotta dal DM 147/2022 che, rispetto al dato letterale, non è affatto precisa, ma non può comunque dare luogo a diversa interpretazione, specificamente viene detto all'art. 2, come in moltissimi altri luoghi, che c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
ciò nell'ambito di una forte limitazione delle varie discrezionalità, già previste nel pregresso dm, che invece caratterizza proprio il dm 147.22. Pertanto, è evidente che il testo attualmente, e per le prestazioni professionali concluse (anche qui per espressa previsione normativa ) dopo il 23.10.23 è
Nuovo testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 : Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Occorre, tuttavia, sempre muovendo dalla citata decisione della Cassazione, che risolve varie questioni, osservare la rilevanza della distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, variando di conseguenza la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14: - se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per pagina 15 di 18 una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
- se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come sopra;
- sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
Cosicchè, applicandosi tali regole si avrà
Valore della domanda più elevata = quella relativa proprietà € 54.417,47. - Parti 7 - Dim 30 % CP_4
identità questioni
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 180 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
€ 25.770,60
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 40.087,60
RIDUZIONI ( in % sul compenso maggiorato )
Riduzione del 30 % su € 40.087,60 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -12.026,28
pagina 16 di 18 Compenso al netto delle riduzioni € 28.061,32
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.317,00
Totale variazioni in aumento + € 25.770,60
Totale variazioni in diminuzione - € 12.026,28
Compenso totale € 28.061,32
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 4.209,20
COMPENSO € 32.270,52 oltre cpa ed iva
è vittoriosa nella sua domanda di manleva, da intendersi come più volte specificato, nei CP_2
confronti del : contro di lui vi sono le spese del doppio grado. CP_3
Non vi sono altri rapporti da regolare in tema di spese processuali.
CP_1 Sussiste il presupposto per il raddoppio del CU limitatamente all'appello di e Parte_1
p.q.m.
La Corte, ogni diversa domanda disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide
1) condanna e del suo socio , Controparte_2 Controparte_2
e , in solido CP_12 Parte_1 CP_3 tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 14.377,95 per l'appartamento proprietà
[...]
e € 12.626,04 per l'appartamento proprietà (e Controparte_10 CP_11 Persona_6 aventi causa); € 54.417,47 per i quattro appartamenti di proprietà , oltre interessi CP_4
al tasso legale su dette somme dalla data della messa in mora ed alla rivalutazione monetaria per la parte in cui supera gli interessi legali e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna e del suo socio , Controparte_2 Controparte_2
ed in solido fra loro, al CP_12 Parte_1 pagamento delle spese del grado d'appello in favore di CP_4 Controparte_5 [...]
, e , in qualità di eredi della sig.ra CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Per_1
pagina 17 di 18 nonché e spese che si liquidano in € Per_1 Controparte_10 CP_11
28.061,32 oltre rimborso for 15 %, iva e cpa
3) Condanna alle spese processuali del doppio grado in favore di CP_3 CP_2 spese che si liquidano, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, in €
2.552,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00, per la Fase istruttoria in €
5.670,00, per Fase decisionale, in € 4.253,00 e quando al grado d'appello, per la Fase di studio della controversia, in € 2.977,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911,00, per la Fase di trattazione, in € 4.326,00, per la Fase decisionale, in € 5.103, oltre rimborso for 15 %, iva e cpa
CP_1 4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU riguardo agli appelli di ed
Parte_1
Così deciso in Ancona li 12.5.2025
Il cons. est
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta peraltro, di affermazione evidentemente errata in punto di fatto. Come si evince dalla trascrizione delle conclusioni, in primo grado richiede “… n mento anche parziale delle domande CP_2 C proposte da nere e dichiarare che la società , in persona del legale rappresentante CP_14 pro-tempore, la società in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 ed il GEOM. nella qualità di Direttore dei Lavori, terzi chiamati in causa…”. CP_3
Parimenti formulava le seguenti conlusioni: "Pi ale Ill.mo - contrariis reiectis: In via CP_12 prelimina re la chiamata in causa del Geom. con studio in Castelfidardo, Via IV CP_3
Novembre n°36, quale soggetto responsabile sia solidalmente, che parzialmente e/o totalmente in via alternativa ed escludente, rispetto alle altre parti in causa, dei lamentati danni, al fine di manlevare e/o tenere totalmente o parzialmente indenne la n ogni ipotesi di soccombenza nel presente giudizio…” CP_16 pagina 4 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 876/2022 R.G. (cui sono riuniti i procedimenti nn.
878 e 897 del 2022) e promossa da
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Foligno, Via Oberdan n.27, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Salari del Foro di Spoleto (c.f. – fax 0742356248 PEC C.F._1
(indirizzi, questi ultimi, presso i quali dichiara voler ricevere le Email_1
comunicazioni e notificazioni di rito relative al presente giudizio), dal quale è rappresentata e difesa giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta 12/6/2016 nel procedimento di primo grado n. 7752/2015 R.G. dinanzi al Tribunale di Ancona
APPELLANTE (proc. n. 876.2022)
(CF. rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. P. Mario Tigano CP_1 P.IVA_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Jesi Via CodiceFiscale_2
dell'Orfanotrofio n.3
Non costituita in appello - CONTUMACE
pagina 1 di 18
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore sig. (c.f. ) ed (c.f. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_2 C.F._3
in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile della Controparte_2
entrambi rappresentati e difesi nel presente giudizio presso la Corte di
[...]
Appello di Ancona, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Riccardo Leonardi(C.F.:
) del Foro di Ancona e dall'Avv. Luca PASCUCCI(C.F.: CodiceFiscale_4 C.F._5
) del Foro di Macerata, giusta procura alle liti telematica, e tutti elettivamente domiciliati presso
[...]
lo studio dell'Avv. Riccardo Leonardi, in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1, indicando per eventuali comunicazioni e/o notificazioni l'indirizzo di posta certificata: Email_2
e/o il numero di fax 0733/271017 -071/52851 - Email_3
APPELLANTE (proc. n. 878.2022)
, rapppresentato e difeso dall'Avv. Arianna Sorbellini Via Vecchia Fornace n.9 – 60027 CP_3
Osimo (AN) Tel. 071/7231849 – Fax 071/7235245 Pec: Email_4 [...]
Email_5
APPELLATO
(C.F. ) quale titolare dell'omonima impresa individuale CP_4 C.F._6
(p.iva ), (C.F. ), (C.F. P.IVA_4 Controparte_5 C.F._7 Controparte_6
), (C.F. ), (C.F. C.F._8 Controparte_7 C.F._9 Controparte_8
) (C.F. ), in qualità di eredi della C.F._10 Controparte_9 C.F._11
sig.ra (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._12 Controparte_10 [...]
) e (C.F. ), presso e nello studio dell'Avv. Enrico C.F._13 CP_11 C.F._14
Maria Stramigioli (C.F. ) dal quale sono rappresentati e difesi e presso il CodiceFiscale_15 quale potranno essere inviate comunicazioni al fax n. 071.7235245 o all'indirizzo PEC:
Email_6
APPELLATI
con sede ad Ancona. Via Piave 17presso lo Studio del Dott. Controparte_12
(P. IVA: ), in persona del liquidatore prò tempore CP_13 P.IVA_5 Parte_2
pagina 2 di 18 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Cantarini (CF: , tel. e fax CodiceFiscale_16
071/54955, Pec ed elettivamente domiciliata Email_7 presso il suo studio ad Ancona, Corso Mazzini n°107
APPELLANTE (proc. n. 897.2022)
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona pubblicata il 05/02/2021 in materia di appalto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – Cenni al procedimento di primo grado
, e convenivano in giudizio la CP_4 Persona_1 CP_10 CP_11
società in accomandita semplice ed il suo socio accomandatario, per il risarcimento dei CP_2
danni ai sensi dell'articolo 1669 codice civile o, in subordine, ai sensi dell'articolo 2043 codice civile, in relazione a vizi esistenti negli immobili di loro rispettiva proprietà.
CP_1 Veniva autorizzata la chiamata in causa di e della ditta nelle loro CP_12 Parte_1
rispettive qualità di impresa che aveva realizzato la posa in opera del pavimento e fornitrice del materiale.
Nel costituirsi, eccepiva come ad essa non opponibile l'atp espletata prima del giudizio di Parte_1
merito.
Contestava, del resto, ogni richiesta nei suoi confronti, così come tutte le altre ditte, convenute o chiamate in causa, declinavano la responsabilità loro ascritta.
Il primo giudice emetteva sentenza non definitiva, con la quale provvedeva a pronunciarsi su alcune questioni, mentre riteneva necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del direttore dei lavori, geometra CP_3
pagina 3 di 18 In sintesi, la decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi in fatto in diritto:
1) sussisteva la responsabilità solidale di e di , avendo quest'ultima non solo CP_2 Parte_1
aveva fornito il materiale, ma anche assunto un ruolo attivo nella realizzazione dei manufatti, come accertato nell'accertamento tecnico preventivo, ma anche successivamente nella c.t.u. disposta nel corso del giudizio di merito
2) Nei confronti del direttore dei lavori, nonostante evocato in giudizio nelle modalità come sopra richiamate “…Nessuna delle parti sembra aver coltivato la richiesta di risarcimento danni……. nonostante l'evidente responsabilità ad esso addebitabile.1Pertanto non essendo emerso che siano stati
effettuati adeguati atti interruttivi nei suoi confronti della prescrizione, non potrà che procedersi alla declaratoria di sopraggiunta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per ciò che concerne il suo operato”.
3) La domanda nei confronti di , terzo chiamato in causa dalla va Parte_3 CP_12
dichiarata inammissibile. Difatti già dall'analisi della polizza stessa (polizza n. 76946402 Multirischi dell'Impresa In Azienda corredata del relativo fascicolo informativo, documenti prodotti da detta parte in allegato all'atto di costituzione), emerge chiaramente sia il fatto che la polizza sia stata stipulata in data 27.04.2011 sia che non v'erano clausole relative alla eventuale retroattività della copertura assicurativa, quanto ai lavori contestati nell'anno 2009.
4) Sia l'ATP, sia il supplemento di perizia dell'Ing. ha rilevato per tutti gli appartamenti per Per_2
cui è causa i lamentati difetti, quantificando i lavori necessari per la demolizione, il rifacimento del massetto autolivellante, della pavimentazione, della guaina coibente e dei battiscopa, e complessivamente in € 81.421,41 la somma necessaria all'effettuazione delle dovute riparazioni, e per le singole proprietà immobiliari per gli importi seguenti: proprietà € 14.377,95 (un Parte_4 appartamento); proprietà € 12.626,04 (un appartamento); proprietà € 54.417,47 Per_1 CP_4
(quattro appartamenti). 5) Non si poteva liquidare il c.d. danno figurato, per un somma pari ad un canone di locazione di
€.600 per ciascun appartamento, in quanto dall' ATP in poi le parti si sarebbero potute attivare per ripristinare i vizi riscontrati, che in realtà non hanno impedito ai proprietari di abitarvi per anni.
6) Le spese di lite relative alla posizione del Geom. andavano compensate alla luce del fatto CP_3
che è stata riconosciuta l'evidente responsabilità dello stesso, ma la contestuale prescrizione del diritto delle controparti a esigerlo. Vanno altresì compensate le spese di lite della stante la Controparte_17
formulazione di conclusioni nei suoi confronti da parte della le rimanenti spese di CP_12
lite seguono la soccombenza e sono comprensive delle spese della fase di ATP.
§ 2 – L'appello di Parte_1
L' ha proposto appello senza specifica indicazione dei motivi, ma limitandosi a censurare vari Parte_1
passaggi della sentenza di primo grado con varie argomentazioni, per cui innanzitutto occorre porsi le seguenti domande :
1) Se sia possibile, da parte di questa Corte, enucleare i motivi d'appello, direttamente dalle argomentazioni che vengono esposte nell'atto d'appello stesso.
2) Fino a che punto possano spingersi i poteri del giudice d'appello nel fare tale tipo di operazione.
Il primo quesito deve avere risposta affermativa, alla luce del vecchio testo dell'articolo 342 del codice di procedura civile. Vale a dire prima dell'intervento della riforma Cartabia, la cui ultima novella non interessa il presente procedimento, e che sicuramente restringe ulteriormente la valenza dell'appello come mezzo di gravame “a critica libera” : il n. 2) del vecchio testo viene sostituito e si articola nella nuova formulazione dello stesso e dell'aggiunta dell'ulteriore n 3) .
Dal momento, però, che la modifica si applica alle impugnazioni proposte successivamente alla data del 28 Febbraio 2023, occorre tener fermo l'orientamento di questa Corte, che sottolinea come i giudici di legittimità propendano per un'interpretazione elastica dell'articolo 342 cpc, nel senso che, ad esempio, per Cass. n. 2681/2022 (ordinanza)
“l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico.”
pagina 5 di 18 Sulla stessa linea, ad esempio, Cass. 7675/2019, secondo la quale non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
In disparte restando, ovviamente, altre questioni quali quelle dell'incidenza sulla liquidazione del quantum delle spese processuali, segnatamente in caso di vittoria della parte che ha scarsamente articolato i propri motivi di appello.
Il secondo quesito merita una risposta che tenga conto del fatto che, in un certo senso, anche solo quale
“estrazione” dei motivi d'appello al fine di rendere conto dell'iter logico-giuridico attraverso il quale la decisione viene raggiunta dal giudice di II grado, l'enucleazione dei motivi di appello va condotto tramite criteri di massima obiettività.
Il che, tra l'altro, impone che, delle argomentazioni proposte dall'appellante, debbano essere tenute in considerazione solamente quelle che non comportino un'integrazione, da parte del Giudice, dei motivi stessi, anche solo al fine di rendere più comprensibile quanto è inespresso, che dunque resterà fuori dal perimetro di quanto deve essere esaminato.
Tale integrazione, infatti, comporterebbe, in ultima analisi, l'esercizio di poteri officiosi incompatibili col sistema processuale.
Date queste premesse, i motivi possono così sintetizzarsi
1) Illogicità e contraddittorietà e, in parte, invalidità della ctu su cui si è fondata la sentenza
2) Mancata idonea prova che sia stata proprio la fornitura di componenti effettuata da ad Parte_1
essere stata utilizzata per realizzare il massetto difettoso
3) Mancata verifica se le opere di realizzazione del massetto siano state eseguite da
[...]
secondo la regola d'arte e, in particolare, seguendo le indicazioni contenute nelle CP_12
schede tecniche del prodotto MG 710 fornito da – errata reiezione della prova Parte_1 richiesta dall'appellante
4) Prescrizione e decadenza del diritto alla garanzia per il materiale acquistato – erronea ricomprensione nell'alveo della normativa in materia di appalto, anziché in quello della compravendita, per ciò che concerne la posizione dell'appellante;
5) Mancata valutazione, in ogni caso, della diversa e minore incidenza nella causazione del danno da parte di Parte_1 pagina 6 di 18 6) Errata ed immotivata reiezione di richieste istruttorie
Nel procedimento relativo, il n. 876.22, si costituivano CP_4 Controparte_5 CP_7
e , in qualità di eredi della sig.ra , nonché
[...] Controparte_8 Controparte_9 Persona_1
e chiedendo il rigetto dell'appello . Controparte_10 CP_11
§ 3 – L'appello di CP_2
Presentava appello pure incorrendo nch'essa, almeno in parte, nella stessa CP_2 genericità/discorsività dell'atto d'appello non sempre incardinato su specifici motivi, che comunque si possono così riassumere:
7) Decadenza dell'azione del committente ex artt. 1667 e/o 1669 del codice civile
8) Insussistenza dei vizi e/o difetti denunciati – insussistenza di una responsabilità' ex art. 1669
c.c. e/o art. 2043 c.c.
9) Carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva della Controparte_2
in riferimento ai vizi lamentati, riconducibili non alla realizzazione dei lavori svolti
[...]
dalla ma alla qualità del materiale utilizzato CP_2
10) Errata quantificazione dei danni
11) Violazione dell'art. 112 cpc in quanto la parte attrice ha chiesto la condanna solamente dell'impresa appaltatrice ovvero dell' (non richiedendo quindi alcuna condanna in CP_2
solido tra le parti del giudizio), mentre il Giudice di Primo Grado ha invece condannato in solido tutte le parti, non pronunciandosi sulla domanda di manleva dell' CP_2
12) Erronea declaratoria di responsabilità solidale dell'appellante, la quale, ex art. 1669 c.c. andrebbe riconosciuta solo tra appaltatore e progettista e/o direttore dei lavori e non anche tra appaltatore ed altre figure che fossero intervenute – conseguente vizio di ultrapetizione
13) Erroneo accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del chiamato in causa CP_3
§ 4 – L'appello di Parte_5
, ha impugnato la sentenza con atto d'appello che presenta le maggiori criticità in
[...] CP_12
punto di specificità dei motivi, soffermandosi diffusamente sugli accertamenti dei consulenti tecnici d'ufficio succedutisi, con osservazioni che occupano le prime 15 pagg. dell'appello (e poi ancora pagg.
19-20-21). pagina 7 di 18 Per quanto può essere considerato minimamente specifico, i motivi sono
14) Mancato rilievo della decadenza ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.
§ 5 – La posizione delle altre parti processuali
Negli appelli così riuniti, gli attori originari, proprietari degli appartamenti o aventi causa, hanno chiesto il rigetto degli appelli stessi.
Il Geometra ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti nel merito, ma prima CP_3
ancora per motivi di rito.
non si è costituita, peraltro che l'aveva chiamata in giudizio in primo grado, CP_1 CP_12 non ha presentato appello contro la statuizione del primo giudice favorevole all'impresa di assicurazione.
§ 6 – I danni dichiarati dal primo giudice, la loro denuncia, la tempestività
Tutte le censure che, dal punto di vista tecnico, vengono mosse alle ccttuu espletate sono infondate.
Innanzitutto, non può essere considerata tardiva una denuncia, proprio per il tipo di vizi accertato, se non a seguito di quanto in un primo tempo rilevato in corso di atp .
La conoscenza dei gravi difetti non può riguardare, infatti, solamente la loro probabile esistenza, ma anche le cause dei difetti stessi. La stessa Cassazione civile sez. II, con la sentenza n. 27693 del
29/10/2019, tra le tante, circa il termine per la denunzia, osserva che esso “…non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause…”.
Ciò, ovviamente, è valido sia per il discorso dell'appalto sia nel caso si trattasse di sola vendita, come prospetta il motivo d'appello di cui sopra, sub 4).
§ 7 – L'origine dei danni e la loro imputabilità
pagina 8 di 18 Nonostante le parti abbiano scritto sin troppo, e spesso in maniera tutt'altro che chiara e sintetica, i danni sono stati accertati come derivanti da una cattiva esecuzione, da un cattivo controllo (del dir.
Lavori, su cui peraltro si dovrà ritornare separatamente ) e da una cattiva qualità del materiale utilizzato
.
Sul punto il primo giudice osserva, con argomentazione sostanzialmente da condividere :
“Nei confronti del costruttore sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale non può essere superata con la generica prova di diligenza, ma deve allegare fatti positivi, precisi e concordanti (C. Cass 12106/98; 2123/91), non emersi nel caso di specie. Risponde altresì qualora l'opera sia realizzata, in tutto o in parte da un terzo su proprio incarico, nei cui confronti potrà agire in via di regresso ai sensi dell'art. 1670 c.c. sulla responsabilità dei subappaltatori (C. Cass.
8109/97).
E altresì responsabile ai sensi dell'art. 1669 ce. nei casi in cui ha provveduto direttamente alla costruzione dell'immobile con gestione diretta di uomini e mezzi, sia quando ha affidato la realizzazione dei lavori a specifiche figure professionali
(progettista, direttore dei lavori), sia nei casi l'opera sia stata eseguita da un terzo ed egli abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza, cosicché risulti ad egli comunque riferibile la realizzazione dell'opera (C. Cass
18891/17; 2238/12; 4249/10 tra le altre).
Nel caso concreto, la convenuta ditta esecutrice dei lavori risulta legittimata alla chiamata in causa delle imprese che con essa hanno collaborato alla costruzione dell'immobile, sebbene l'iniziale
contratto di appalto non sia stato dal committente con quest'ultima stipulato…”.
I motivi d'appello n. 11 e 12 vanno esaminati a questo punto, in quanto consentono di bene inquadrare il tipo di responsabilità, che conduce necessariamente a dichiarare una loro infondatezza, già in diritto.
Sul punto è necessario richiamare l'attenta giurisprudenza che afferma, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, che la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio2.
Si ricollega, poi, a tale problematica il motivo d'appello avanzato da e trascritto sub 5) Parte_1
Mancata valutazione, in ogni caso, della diversa e minore incidenza nella causazione del danno da parte di . Una volta statuita una responsabilità solidale, colui che, nel caso di sua declaratoria Parte_1
di responsabilità in solido, abbia interesse a vedere dichiarata – ma, si badi, sempre e solo nei rapporti 2 App. Napoli 14 febbraio 2019, in www.Judicium.it . I commentatori non mancano di rilevare che ciò sia in continuità al costante orientamento di legittimità secondo il quale nell'ipotesi in cui il convenuto in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di una espressa dichiarazione in tal senso dell'attore. pagina 9 di 18 interni agli obbligati, dal momento che non può parcellizzarsi in maniera diversa la responsabilità nei confronti del creditore, ex art. 1294 c.c., salvo ipotesi eccezionali che qui non rilevano – una sua minore responsabilità, deve farne specifica domanda, il che non ha fatto. Parte_1
Del pari condivisibile il rilievo, in punto di fatto, avanzato dal primo giudice sui rispettivi comportamenti rilevanti per tale responsabilità solidale :
“Da entrambi gli atti sopra richiamati [ATP reso all'esito di apposito procedimento e della successiva CTU integrativa redatta dall'Ing. ] (e di quanto premesso) condivisibili entrambi e privi di vizi logico Persona_3 giuridici, si può affermare che appare riscontrabile la responsabilità solidale imputabile in capo alla convenuta
e del suo socio , la cui attività è consistita si nel concedere Controparte_2 Controparte_2 in "subappalto" la realizzazione del massetto alla , che ha fornito e posato il massetto e la ditta CP_12 che ha fornito il materiale sfuso e premiscelato per il massetto, ma anche Parte_1 collaborando con dette quanto all'attività di posa in opera delle mattonelle, assumendo un ruolo attivo nella realizzazione dei manufatti per cui è causa, successivamente risultati errati e difettosi. Pertanto sussiste nesso causale tra i danni patiti dagli attori ed il comportamento della ditta appaltatrice si ritiene che la stessa debba essere dichiarata responsabile dei danni patiti dalle parti attrici, i solido con le altre due ditte incaricate della realizzazione dei lavori de-quo….” .
§ 8 – Le ulteriori censure alla ricostruzione tecnica resa nella sentenza di primo grado
Non sussiste alcuna invalidità della ctu come affermato nell'atto di Appello , che sul punto Parte_1 afferma
“il Direttore e Responsabile Scientifico del “
[...]
“, al quale, come evidenziato, il Parte_6
CTU ha, di fatto, demandato la risposta al quesito postogli dal Giudicante, è l'Ing. di Persona_4
Ancona, tecnico di parte della società (sic!)…”. Controparte_2
Appare evidente che la questione si può porre solo in termini di opportunità, in quanto è una struttura tecnica in sé, non il suo responsabile giuridico, della quale il ctu si è avvalso per esami strumentali.
In ogni caso, appare assorbente sopra ogni altra considerazione il fatto che successivamente si è avuta una ctu a cognizione piena, nel giudizio di merito e che il risultato finale, anche dal versante più strettamente tecnico, appare ugualmente sfavorevole tanto a che ad . Controparte_2 Parte_1
Del tutto generiche sono poi le investigazioni sollecitate circa il fatto che il materiale utilizzato sarebbe
CP_1 stato preso da altrove (non si capisce il perché, visto che la fornitura edilcalce era stata pagata ed il relativo materiale non risulta essere stato in alcun modo dismesso).
Si tratta di sollecitazioni esplorative che pretenderebbero, a distanza di oltre 10 anni, di verificare una realtà fattuale non altrimenti verificabile. Dello stesso tipo appare la lagnanza circa la mancata visione, da parte del ctu, di uno degli appartamenti, avendo visitato tutti gli altri, quasi che il massetto, comune pagina 10 di 18 a tutti i locali , per qualche particolare motivo, fosse regolare proprio nell'appartamento non visionato
.
§ 9 – sulla quantificazione del danno
Le quantificazioni operate dai tecnici d'ufficio circa il danno vengono considerate “eccessive” ma con un mero ed aspecifico richiamo a quanto contestato in primo grado , in una maniera così generica che non può rendere possibile neppure l'esame del nucleo effettivo di censura .
§ 10 – La posizione del direttore dei lavori CP_3
La sola insiste nella domanda nei confronti del CP_2 CP_3
In proposito, lo stesso avanza varie eccezioni, ma preliminare e potenzialmente assorbente sarebbe la verifica della validità o meno del motivo d'appello svolto contro di lui .
Sul punto giova trascrivere le censure circa la dichiarata prescrizione :
“Sul punto la difesa di parte appellante fa rilevare che la prescrizione è stata interrotta con le lettere stragiudiziali e/o gli atti relativi alle azioni giudiziale sia il procedimento per a.t.p. che il giudizio di merito) notificati nei confronti delle altre parti in causa, che hanno interrotto la prescrizione anche nei confronti del Geom. in applicazione di quanto CP_3 previsto dall'art. 1310 c.c.
Pertanto, anche nel voler applicare alla fattispecie, come dedotto da controparte, l'art. 1669 c.c. sussiste una responsabilità solidale, del Direttore dei Lavori( sul punto: "Il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente genera a suo carico l'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola
d'arte" (v., da ultimo, Cass. n. 3855/2020).
Trattasi quindi, in ogni caso, sia che si tratti di una responsabilità contrattuale e/o di una responsabilità extra-contrattuale, di una responsabilità di natura solidale del D.L. con conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 1310 c.c.
Il termine decadenziale (eccepito dalla difesa del Geom. vale solo ed esclusivamente nel rapporto tra committente CP_3 e appaltatore(in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, con sentenza n. 15781 del 28 luglio 2005, la Corte di Cassazione ha affermato l'inapplicabilità delle eccezioni di decadenza e della prescrizione dell'azione di garanzia alle prestazioni d'opera del progettista e del direttore dei lavori - si vedano anche le sentenze della
Corte di Cassazione: 20 dicembre 2013, n. 28575; 22 giugno 2015, n. 12871).
Inoltre al professionista che abbia assunto l'onere della redazione di un progetto di ingegneria, o della direzione dei lavori
o dell'uno o dell'altro compito non si applica l'art. 2226 del Codice civile che - genericamente per i casi di lavoro autonomo consistente nella realizzazione di un "opus" - prevede che i vizi possano essere fatti rilevare entro un anno dalla consegna dell'opus e comunque entro otto giorni dalla scoperta. Si applicano pertanto (a prescindere che l'obbligazione possa essere definita "di mezzi" o "di risultato"), le norme generali sull'inadempimento contrattuale e sulle relative conseguenze
(articolo 1218 del Codice civile) e l'ordinaria prescrizione decennale (articolo 2946 del Codice civile);
pagina 11 di 18 E' quindi evidente come nella fattispecie possa sussistere una responsabilità di natura "omissiva" del D.L. per una carente attività di controllo nell'operato delle varie ditte e quindi si chiede, sul punto, una modifica della sentenza impugnata in accoglimento della domanda proposta con la comparsa di costituzione e risposta da parte della ”. CP_18
La censura è, sostanzialmente, condivisibile.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata le SU della Cassazione hanno ritenuto che poiché gli articoli 1667 e 1668 c.c. nulla dispongono sulla posizione del progettista
e del direttore dei lavori, la responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti, da quelle sulle professioni intellettuali e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d'opera;
In altre parole
“dev'essere privilegiata l'interpretazione secondo cui sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 del Codice civile”,
trovando al contrario applicazione le norme generali sull'inadempimento contrattuale e sulle relative conseguenze (articolo 1218 del Codice civile) e l'ordinaria prescrizione decennale (articolo 2946 del
Codice civile): v. Cass. SU n. 15781 del 28 luglio 2005; Cass. n. 28575 del 20 dicembre 2013).
Orbene, nella fattispecie in esame il direttore dei lavori avrebbe ben dovuto rilevare l'inesattezza/erroneità del progetto e/o dell'esecuzione, per tale ragione l'erroneità ed inadeguatezza della direzione dei lavori, costituisce inadempimento dell'incarico professionale da parte del direttore lavori stesso e tale inadempimento di natura contrattuale, non risulta regolato dagli articoli 1667 e
1668 c.c., bensì dalle norme generali sull'inadempimento dei contratti, da quelle sulle professioni intellettuali e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d'opera.(Cass. SU n. 15781 del 28 luglio 2005).
Sul punto dunque, deve correttamente ricondursi la prescrizione dell'azione di responsabilità verso il progettista e direttore lavori alla disciplina prevista dalle norme civilistiche relative alla violazione di un'obbligazione contrattuale, facendo decorrere il termine di prescrizione ordinario decennale dal momento in cui si è verificato il danno o da quando si è avuta contezza del vizio fino a quel momento sconosciuto.
pagina 12 di 18 A questo punto, è giocoforza esaminare le ulteriori difese del che sono, oltre la già esaminata CP_3 questione della prescrizione, l'eccepita nullità insanabile della sua chiamata in causa per maturate preclusioni processuali a carico della – mancata instaurazione di un valido contraddittorio. CP_2
Precisamente il eccepisce CP_3
“….la dopo la iniziale richiesta di chiamata in garanzia del medesimo che veniva respinta dal Giudice CP_2 originariamente assegnatario della causa (cf. ordinanze del 17/03 e 23/06 del 2016 ddott.ssa Mari), rinunciava alla chiamata del terzo dal momento che non reiterava tale richiesta né nelle note conclusive autorizzate dal Giudice in CP_3 vista dell'udienza di precisazione della conclusioni, né in sede di udienza di p.c. (udienza del 18/10/2021).
La stessa impresa appaltatrice non si è neppure fatta parte diligente dell'integrazione del contraddittorio nei CP_2 confronti del geom. che il nuovo Giudice assegnatario della causa dott. (succeduto alla dott.ssa Mari) ha CP_3 Per_5 disposto dopo che era terminata la fase istruttoria con lo svolgimento della CTU integrativa e la causa era andata a p.c. (si era resa infatti parte diligente nella notifica dell'atto chiamata in causa la la quale ha poi rinunciato ad CP_12 ogni domanda nei confronti del D.L.), non avendo notificato al medesimo alcun atto di citazione, né avanzato nei suoi confronti alcuna domanda neanche alla prima udienza ex art. 183 cpc tenutasi in data 02/02/2022 (avendo formulato domanda di manleva nei riguardi del predetto geometra solo con la prima memoria istruttoria, peraltro rinviando alle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta depositata all'indomani dell'originaria citazione in giudizio nel 2015 ad opera degli attori, in una fase temporale procedurale in cui il geom. non era parte in causa ed al CP_3 medesimo mai notificata), dimostrando pertanto con il suo comportamento processuale di non aver alcun reale interesse alla chiamata in causa del geom. non avendo concretamente fatto e/o rivolto a lui, ex art. 269 cpc, nei termini CP_3 processuali legislativamente previsti alcuna domanda e quindi non avendo instaurato alcun valido contraddittorio nei suoi riguardi.
Né può essere ritenuta ammissibile e valida, proceduralmente, la formulazione della domanda da parte della convenuta in primo grado (appellante) nei riguardi del geom. con la prima memoria istruttoria, atteso che il thema decidendum CP_3 deve essere definito all'esito della (e non oltre la) prima udienza (con la prima memoria di cui all'art. 183, VI co, cpc sono infatti ammesse precisazioni di domande già proposte e/o avanzate); al contrario, se cioè si ammettesse la regolarità e
l'ammissibilità procedurale della domanda proposta da nei confronti del geom. nella prima memoria CP_2 CP_3 istruttoria, si creerebbe una macroscopica violazione delle norme che presiedono l'instaurazione del contraddittorio ed una evidente e grave violazione del diritto di difesa del terzo chiamato in causa (ex art. 24 Cost.).”
Le questioni che rimangono coinvolte da una posizione difensiva così richiamata, sono sostanzialmente due, e sono tra loro ben differenti:
a) La ha mostrato disinteresse rispetto ad una iniziale richiesta nei confronti del CP_2
ed ovviamente, si può aggiungere, tale disinteresse si è giuridicamente consolidato CP_3
tanto da equivalere ad una vera e propria rinuncia alla domanda b) La non ha correttamente instaurato il contraddittorio necessario alla delibazione CP_2
della sua domanda, originariamente contenuta nella chiamata in garanzia, disattesa dal primo giudice istruttore, coltivata dal Giudice poi subentrato, con rimessione in istruttoria, con ordine pagina 13 di 18 CP_1 cui ha fatto seguito la notifica, non già di , bensì di , che peraltro non ha poi Parte_1
svolto più domande nei confronti del CP_3
La prima questione è di più facile risoluzione, atteso che il comportamento di una parte deve essere ben altrimenti “vestito” per provocare le conseguenze postulate dalla difesa del . CP_3
La seconda questione si trova a scontare alcune singolarità : la richiesta viene fatta, tempestivamente, in limine da , viene disattesa dal primo g.i., viene disposta l'integrazione del contraddittorio, Parte_1 ottemperata, con la rituale notifica da altra “parte diligente”.
Ma, a questo punto, il entra a pieno titolo nel processo, tanto che si difende e fa le sue attività CP_3 processuali. Ora, delle due l'una : o il comportamento di è significativo nel senso della Parte_1
rinuncia implicita, e si è detto che così non è, o la domanda collegata alla richiesta – si ripete, tempestiva – rimane da delibare ed è in effetti delibata dal primo giudice, sia pure con l'immediato (ed erroneo, come si è visto) arresto alla prescrizione.
In altre parole, per il rispetto del contraddittorio è irrilevante la modalità con la quale il è stato CP_3
evocato in giudizio, per la semplice ragione che, una volta entrato nel processo, è a conoscenza di tutto quello che nei suoi confronti viene proposto.
Né appare corretto il dire che , per così dire, “si svegli tardi ” ribadendo la sua domanda Parte_1
contro il con la memoria istruttoria. La domanda è già stata formulata : o è rinunciata, o è CP_3
modificata, o rimane tale .
Si è già detto sopra di quale tipo di domanda si tratti e come vada intesa : v. § 7 e nota 2.
§ 11 – La regolamentazione delle spese processuali
CP_1
, ed soccombono contro Parte_1 CP_2 CP_4 Controparte_5 CP_7
e , in qualità di eredi della sig.ra , nonché
[...] Controparte_8 Controparte_9 Persona_1
e mentre tra queste tre imprese vengono disattese le richieste Controparte_10 CP_11
reciproche.
Quindi debbono pagare in solido secondo i seguenti criteri.
l'aumento percentuale per il numero delle parti vittoriose ( ed altri), che in questo caso sono 7, CP_4
per le prestazioni concluse dopo il 23 ottobre 2023, deve essere necessariamente applicato, e nella pagina 14 di 18 misura di regolamento, senza alcuna facoltà per il Giudice di disattenderlo. Ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b), 6 e 7 d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Sul punto è perspicuo l'arresto costituito da Cass. Ord. 10367/2024, che fra l'altro afferma “…
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche…”.Conforme Cassazione anche più recente.
Giova richiamare il (vecchio) testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 : Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Con novella introdotta dal DM 147/2022 che, rispetto al dato letterale, non è affatto precisa, ma non può comunque dare luogo a diversa interpretazione, specificamente viene detto all'art. 2, come in moltissimi altri luoghi, che c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
ciò nell'ambito di una forte limitazione delle varie discrezionalità, già previste nel pregresso dm, che invece caratterizza proprio il dm 147.22. Pertanto, è evidente che il testo attualmente, e per le prestazioni professionali concluse (anche qui per espressa previsione normativa ) dopo il 23.10.23 è
Nuovo testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 : Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Occorre, tuttavia, sempre muovendo dalla citata decisione della Cassazione, che risolve varie questioni, osservare la rilevanza della distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, variando di conseguenza la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14: - se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per pagina 15 di 18 una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
- se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come sopra;
- sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
Cosicchè, applicandosi tali regole si avrà
Valore della domanda più elevata = quella relativa proprietà € 54.417,47. - Parti 7 - Dim 30 % CP_4
identità questioni
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 180 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
€ 25.770,60
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 40.087,60
RIDUZIONI ( in % sul compenso maggiorato )
Riduzione del 30 % su € 40.087,60 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -12.026,28
pagina 16 di 18 Compenso al netto delle riduzioni € 28.061,32
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.317,00
Totale variazioni in aumento + € 25.770,60
Totale variazioni in diminuzione - € 12.026,28
Compenso totale € 28.061,32
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 4.209,20
COMPENSO € 32.270,52 oltre cpa ed iva
è vittoriosa nella sua domanda di manleva, da intendersi come più volte specificato, nei CP_2
confronti del : contro di lui vi sono le spese del doppio grado. CP_3
Non vi sono altri rapporti da regolare in tema di spese processuali.
CP_1 Sussiste il presupposto per il raddoppio del CU limitatamente all'appello di e Parte_1
p.q.m.
La Corte, ogni diversa domanda disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide
1) condanna e del suo socio , Controparte_2 Controparte_2
e , in solido CP_12 Parte_1 CP_3 tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 14.377,95 per l'appartamento proprietà
[...]
e € 12.626,04 per l'appartamento proprietà (e Controparte_10 CP_11 Persona_6 aventi causa); € 54.417,47 per i quattro appartamenti di proprietà , oltre interessi CP_4
al tasso legale su dette somme dalla data della messa in mora ed alla rivalutazione monetaria per la parte in cui supera gli interessi legali e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna e del suo socio , Controparte_2 Controparte_2
ed in solido fra loro, al CP_12 Parte_1 pagamento delle spese del grado d'appello in favore di CP_4 Controparte_5 [...]
, e , in qualità di eredi della sig.ra CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Per_1
pagina 17 di 18 nonché e spese che si liquidano in € Per_1 Controparte_10 CP_11
28.061,32 oltre rimborso for 15 %, iva e cpa
3) Condanna alle spese processuali del doppio grado in favore di CP_3 CP_2 spese che si liquidano, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, in €
2.552,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00, per la Fase istruttoria in €
5.670,00, per Fase decisionale, in € 4.253,00 e quando al grado d'appello, per la Fase di studio della controversia, in € 2.977,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911,00, per la Fase di trattazione, in € 4.326,00, per la Fase decisionale, in € 5.103, oltre rimborso for 15 %, iva e cpa
CP_1 4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU riguardo agli appelli di ed
Parte_1
Così deciso in Ancona li 12.5.2025
Il cons. est
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta peraltro, di affermazione evidentemente errata in punto di fatto. Come si evince dalla trascrizione delle conclusioni, in primo grado richiede “… n mento anche parziale delle domande CP_2 C proposte da nere e dichiarare che la società , in persona del legale rappresentante CP_14 pro-tempore, la società in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 ed il GEOM. nella qualità di Direttore dei Lavori, terzi chiamati in causa…”. CP_3
Parimenti formulava le seguenti conlusioni: "Pi ale Ill.mo - contrariis reiectis: In via CP_12 prelimina re la chiamata in causa del Geom. con studio in Castelfidardo, Via IV CP_3
Novembre n°36, quale soggetto responsabile sia solidalmente, che parzialmente e/o totalmente in via alternativa ed escludente, rispetto alle altre parti in causa, dei lamentati danni, al fine di manlevare e/o tenere totalmente o parzialmente indenne la n ogni ipotesi di soccombenza nel presente giudizio…” CP_16 pagina 4 di 18