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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/07/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto N.R.G. 627/2025 promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Giacinti - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Macerata, via Carducci n. 21;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Parte_2 C.F._2
Tarulli - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Massa Fermana, via Roma n.18;
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
13/2/2025, e hanno chiesto la parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 990/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data
1/12/2023 e pubblicata il 22/12/2023 nel procedimento R.G.N.R. 522/2022 (che ha recepito l'accordo dei coniugi) - limitatamente all'obbligo di mantenimento (di complessivi euro 600,00) posto a carico del padre in favore dei figli, (nato il [...]), e CP_1 CP_2 [...]
(entrambi nati in data 14/09/2008), dando atto che dal mese di settembre 2024 il figlio CP_3 maggiorenne percepisce una retribuzione mensile come dipendente di una società. CP_1
I ricorrenti hanno, pertanto, congiuntamente domandato la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 990/2023 in recepimento del seguente accordo:
“Il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € Parte_3
500,00 mensili per dodici mensilità entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo;
Per il resto chiedono di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Spese compensate”.
2. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 21/2/2025 ha espresso
“parere favorevole”. All'udienza del 6/6/2025 le parti presenti personalmente hanno confermato la volontà di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato. A seguito del deposito di documentazione economica delle parti domandata dal giudice, i difensori all'udienza del 3/7/2025 hanno precisato le conclusioni chiedendo il recepimento dell' accordo.
3. Il Collegio preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ritiene che le predette condizioni, sopra riportate, possano essere integralmente recepite – non risultando contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, nè in contrasto con il superiore interesse della prole.
Nulla a provvedere sulle spese di lite in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale - in accoglimento del ricorso congiunto delle parti - così decide, a parziale modifica della sentenza n. 990/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data
1/12/2023 nel procedimento R.G.N.R. 522/2022 e pubblicata il 22/12/2023:
pagina 2 di 3 DICHIARA che le condizioni inerenti il contributo economico posto a carico di in Parte_2 favore dei figli, sono quelle di cui all'accordo raggiunto tra le parti – riportato in parte motiva e da intendersi ivi integralmente trascritto.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto N.R.G. 627/2025 promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Giacinti - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Macerata, via Carducci n. 21;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Parte_2 C.F._2
Tarulli - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Massa Fermana, via Roma n.18;
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
13/2/2025, e hanno chiesto la parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 990/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data
1/12/2023 e pubblicata il 22/12/2023 nel procedimento R.G.N.R. 522/2022 (che ha recepito l'accordo dei coniugi) - limitatamente all'obbligo di mantenimento (di complessivi euro 600,00) posto a carico del padre in favore dei figli, (nato il [...]), e CP_1 CP_2 [...]
(entrambi nati in data 14/09/2008), dando atto che dal mese di settembre 2024 il figlio CP_3 maggiorenne percepisce una retribuzione mensile come dipendente di una società. CP_1
I ricorrenti hanno, pertanto, congiuntamente domandato la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 990/2023 in recepimento del seguente accordo:
“Il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di € Parte_3
500,00 mensili per dodici mensilità entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Fermo;
Per il resto chiedono di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Spese compensate”.
2. Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale in data 21/2/2025 ha espresso
“parere favorevole”. All'udienza del 6/6/2025 le parti presenti personalmente hanno confermato la volontà di modificare le condizioni di divorzio alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato. A seguito del deposito di documentazione economica delle parti domandata dal giudice, i difensori all'udienza del 3/7/2025 hanno precisato le conclusioni chiedendo il recepimento dell' accordo.
3. Il Collegio preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ritiene che le predette condizioni, sopra riportate, possano essere integralmente recepite – non risultando contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, nè in contrasto con il superiore interesse della prole.
Nulla a provvedere sulle spese di lite in considerazione della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale - in accoglimento del ricorso congiunto delle parti - così decide, a parziale modifica della sentenza n. 990/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data
1/12/2023 nel procedimento R.G.N.R. 522/2022 e pubblicata il 22/12/2023:
pagina 2 di 3 DICHIARA che le condizioni inerenti il contributo economico posto a carico di in Parte_2 favore dei figli, sono quelle di cui all'accordo raggiunto tra le parti – riportato in parte motiva e da intendersi ivi integralmente trascritto.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3