Sentenza 5 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/2004, n. 8506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8506 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT RI QU, CONTRATTO CA LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SEVERO CARMIGNANO 9, presso lo studio dell'avvocato MAURO PIETRANGELI BERNABEI, difesi dagli avvocati CLAUDIO D'ALESSANDRO, ROSARIO DELL'ABATE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GN FL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1156/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 25/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.10.1991 IO GN convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ivrea, AS ON CO e DD Contratto Ricca deducendo che i convenuti, proprietari di un edificio confinante con il fondo di proprietà dell'istante già gravato di servitù di sporto e veduta a favore del suddetto edificio, tramite due balconi siti al primo ed al terzo piano, nel corso di una ristrutturazione edilizia del fabbricato, avevano edificato un terzo balcone al secondo piano dello stabile, trasformando inoltre in porta due preesistenti finestre, aggravando con tali trasformazioni la preesistente servitù.
Chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati alla demolizione del balcone con l'imposizione di una penale di L. 30.000 giornaliere dalla data della diffida fino alla demolizione effettiva. I convenuti, costituitisi, contestavano il dedotto aggravamento della servitù e chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza 16.3.98 il Tribunale di Ivrea, condannava i convenuti alla demolizione del balcone ed al ripristino dei luoghi, respingendo la domanda di risarcimento danni.
Su impugnazione dei convenuti, la corte di appello di Torino, con sentenza 25.7.2000 respingeva l'appello, compensando integralmente le spese del grado.
Afferma la corte territoriale, per quanto interessa il presente giudizio, che l'apertura di finestre o balconi aggiuntivi concreta sicuramente un aggravamento della preesistente servitù in quanto: le potenzialità d'uso di un balcone sono maggiori di quelle di una finestra, consentendo l'accesso simultaneo di una pluralità di soggetti in posizione di comoda inspectio ed in tutte le prospettive di veduta. Precisa, ancora, la corte che è irrilevante al fine di escludere l'aggravamento, sia che il fondo dominante sia costituito da una casa unifamiliare, in quanto l'attuale condizione di utilizzo dello stesso è puramente accidentale e suscettibile di mutamenti;
sia che la veduta risulti esercitata sul tetto della proprietà GN, dal momento che il divieto di aperture di vedute non soffre di limitazioni in relazione alla natura del bene su cui è possibile sporgersi e guardare.
Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione ON CO e Contratto Ricca.
Nessuna attività difensiva ha svolto il GN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivo di impugnazione l'arbitraria ed erronea applicazione dell'art. 1067 c. civ., nonché l'omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. - per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che la trasformazione della finestra in porta e la costruzione del balcone al quale da essa si accede costituisse aggravamento della preesistente servitù di sporto e veduta a carico del fondo servente, giudicando in astratto dal punto di vista quantitativo, prescindendo in modo assoluto dalla reale valutazione dell'aggravarsi dell'onere, senza tener conto della preesistenza di due balconi, al primo ed al terzo piano, e senza spiegare come la costruzione di un terzo balcone potesse determinare un danno, in termini economici, apprezzabile per la controparte.
Il motivo di ricorso è infondato.
La corte d'appello, infatti, nel ritenere che la costruzione di un altro balcone, oltre ai due già esistenti, con trasformazione di una finestra in porta di accesso ad esso, costituisca aggravamento della preesistente servitù, ha deciso nella piena osservanza dell'art. 1067 c. civ., secondo il quale, come la giurisprudenza di questa corte afferma (v. sentt. 4532/2003; 7220/97), l'accertamento imposto al giudice di merito è quello di verificare se il maggior godimento che la trasformazione operata produce nel fondo dominante, in relazione alla situazione in concreto esistente, comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, tenendo presenti i pregiudizi attuali e potenziali che la suddetta trasformazione può provocare.
Nella presente fattispecie la corte d'appello ha spiegato coerentemente e logicamente come l'aggravamento della servitù (quella di veduta) consegua all'accesso di una pluralità di soggetti che la struttura del balcone consente;
alla possibilità di utilizzare il balcone come ricovero per animali, deposito di masserizie ecc..
Corretto è, inoltre, il mancato rilievo dato dalla corte d'appello alla preesistenza dei due balconi, al primo e terzo piano dell'edificio di proprietà dei ricorrenti, al fine perseguito dagli stessi di ritenere la costruzione del terzo balcone ininfluente sull'onere a carico del fondo servente. Infatti, come la stessa corte ha evidenziato, l'aggiunta di un altro manufatto, con il rendere possibile un maggior esercizio della servitù, non può che incidere, aggravandolo, sul peso a carico dell'immobile asservito, e ciò anche alla luce del possibile futuro mutamento dell'attuale destinazione dell'edificio dei ricorrenti, da casa unifamiliare ad abitazione di più nuclei familiari;
tenendo, quindi, presenti le altre possibili utilizzazioni del fondo dominante che, proprio attraverso la trasformazione su di esso operata, vengono ad alterare l'originario rapporto con il fondo servente, rendendo più onerosa la sua situazione, con conseguente incidenza, indubbia, sul valore economico dell'immobile asservito.
Tale ultimo rilievo deve ritenersi implicitamente contenuto nella motivazione della corte d'appello dal momento che un maggior aggravio del peso su un fondo non può che provocare sul mercato, un minor valore commerciale del bene.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Nessuna pronuncia sulle spese è dovuta non avendo il resistente svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004