Articolo 1669 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1668Articolo 1625
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9 ottobre 2010
Art. 1669. Mobilitazione urgente 1. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all'articolo 1668, i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l'elenco nominativo del personale precettato. 2. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al piu' presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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