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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai SInori Magistrati:
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel.
3 ) dott. F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 21/1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n.879/2023 r.g. promosso da nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall' avv. Roberto Alecci e dall'avv. Letterio Donato
………………………………..…..… ricorrente in revocazione
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Maria Cammaroto
…………………………………… resistente in revocazione
OGGETTO: revocazione della sentenza della Corte d'Appello sezione lavoro di Messina n. 456/2023 del 14/6/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti del 09/03/2018, Parte_1
stante la propria condizione di soggetto inabile al lavoro, chiedeva il riconoscimento del
[...]
proprio diritto alla reversibilità della pensione di invalidità (cat. IO n. 07999546) di cui godeva il defunto padre adottivo nato il [...] e deceduto il 7/7/2014. Nella Persona_1
CP_ resistenza dell' - disposta CTU medica che accertava la sussistenza della inabilità totale a carico della ricorrente - il Giudice del Lavoro, con sentenza dell'8/7/2021, rigettava la domanda, ritenendo indimostrato il requisito della vivenza a carico. Proposto appello con ricorso del 5/01/2022 dalla questa Corte Parte_1
di Appello, con sentenza n. 456 del 14/6/2023, ribadiva la carenza del requisito socioeconomico.
Rilevava, in particolare, che, in primo grado, detta prova del mantenimento da parte del pensionato deceduto non fosse stata per nulla fornita, e, ancor prima, non fosse stata neanche delineata in ricorso una pista probatoria in ordine alla ricorrenza di detto requisito, invero neanche allegato, che avrebbe giustificato l'integrazione probatoria da parte del giudice.
Anche in appello, evidenziava che il requisito della vivenza a carico era rimasto del tutto indimostrato.
Nella specie la SI.ra si era limitata a ridepositare la dichiarazione di esenzione dalle spese Parte_1 di giustizia ex art. 152 disp. att. c.p.c e certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Quanto alla prima, rilevava la Corte che nessun valore probatorio potesse essere attribuito alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al proprio reddito, avendo detta documentazione un'attitudine certificativa e probatoria esclusivamente nelle procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale. Quanto all'attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi (positiva solo per l'anno 2017) la riteneva comunque insufficiente, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione richiamati in sentenza, mancando definitivamente la prova in ordine al carattere prevalente e decisivo dell'apporto economico fornito dal genitore ai fini del suo sostentamento.
Rilevava pure che non potesse escludersi che la ricorrente avesse provveduto ex sè al proprio mantenimento atteso che, come comprovato dalla domanda amministrativa avanzata dalla stessa
CP_
alla competente sede in data 17/03/2015, la stessa aveva dichiarato di avere diritto Parte_1
alle detrazioni di imposta per reddito da lavoro dipendente, ovvero che comunque vi avessero provveduto altri parenti, come individuati dai documenti agli atti.
CP_
“Risultava infatti - precisava la Corte - dalla documentazione prodotta dall' che l'appellante era stata adottata nel 2011 sicché rimaneva pure possibile - e nulla era stato neanche dedotto al riguardo
- che al suo sostentamento concorresse ancora in misura prevalente il nucleo familiare di origine composto da due genitori naturali entrambi viventi con i quali non era nemmeno dato di escludere la convivenza”.
Rigettava pertanto l'appello, con esonero dal pagamento delle spese ex art.152 disp. att. al c.p.c..
Avverso detta sentenza, la ha oggi proposto ricorso per Parte_1
revocazione, lamentando un errore di fatto ex art. 395 comma 4 c.p.c. in cui questa Corte sarebbe incorsa a seguito di una lettura della documentazione depositata a fondamento della dedotta assenza di requisiti economici di autonomo sostentamento. La Corte avrebbe, invero, errato nel ritenere che dalla attestazione resa dall'Agenzia delle Entrate fosse emersa la sussistenza di un reddito da lavoro e, allo stesso modo, che la stessa interessata avesse dichiarato, in sede amministrativa, di avere diritto al riconoscimento delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente. Da detta documentazione risulterebbe piuttosto un dato opposto, ovvero che il reddito percepito da essa ricorrente – peraltro nel solo 2017 - sarebbe inferiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. E ciò in quanto detto reddito sarebbe da pensione e non sarebbe, come tale, computabile ai fini della valutazione patrimoniale della propria posizione. Ciò risulterebbe corroborato dalla recentissima documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che dimostrerebbe che essa ricorrente sarebbe stata percettrice di reddito di pensione
(inabilità) e non anche di reddito da lavoro dipendente. L'errore sarebbe stato determinato dal fatto che ai fini fiscali il reddito da pensione è assimilato al reddito da lavoro dipendente.
Parimenti anche nell'esame della dichiarazione la Corte sarebbe incorsa in errore, ritenendola riferita a redditi da lavoro suscettibili di detrazione, trattandosi, invece, di redditi da pensione. Detto errato convincimento circa la sussistenza di reddito in capo ad essa ricorrente avrebbe poi comportato l'esclusione della ricorrenza della presunzione rispetto al requisito della c.d. vivenza a carico.
Ribadisce pure che sarebbero irrilevanti le ulteriori argomentazioni rese dalla Corte in ordine alla possibilità del mantenimento da parte dei genitori originari. Deduce di contro che il proprio mantenimento sarebbe stato sempre a carico del proprio padre adottivo , Persona_1 che le avrebbe pure acquisto un'auto e con il quale conviveva. CP_ A ciò si aggiungerebbe l'omessa contestazione da parte dell' dell'asserito requisito del mantenimento abituale.
Insiste per il riconoscimento dell'errore revocatorio e, all'esito della fase rescissoria, per l'ottenimento della chiesta pensione di reversibilità. CP_ Si è costituito l' sostenendo l'inammissibilità del rimedio adito, stante l'insussistenza del lamentato errore revocatorio.
Concesso alle parti, dopo un breve rinvio, termine per note fino al 21/1/2015, la causa è stata oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (così da ultimo Cass. 7/3/2022 n. 7401).
Nel caso di specie non vi è stato alcun errore di percezione, nel senso come sopra chiarito.
Invero, in riferimento alla attestazione delle Agenzia delle Entrate, questa Corte si è limitata a ritenere la stessa “insufficiente”, alla stregua dei richiamati principi affermati dalla Corte di Cassazione, al fine di ritenere provato il requisito della vivenza a carico. Non ha mai operato alcuna valutazione sulla natura ed entità del reddito ivi indicato e men che meno in contrasto con quanto risultante dal suddetto documento, affermando solo che la situazione finanziaria che dalla stessa emergeva
(“positiva solo per l'anno 2017”) non era, comunque, sufficiente, “mancando la prova in ordine al carattere prevalente e decisivo dell'apporto economico fornito dal genitore ai fini del suo sostentamento”.
Neppure il richiamo al contenuto della domanda amministrativa inoltrata dalla stessa Parte_1
CP_ all' nel marzo 2015 risulta affetto dal preteso errore percettivo, avendo questa Corte solo riportato quello che era ivi indicato, ovvero che la stessa “aveva dichiarato di avere diritto alle detrazioni di imposta per reddito da lavoro dipendente”.
Né evidentemente qualunque errata valutazione di detto dato, reputato dalla Corte come indizio di una possibile autosufficienza economica della ricorrente e che andrebbe escluso, secondo la ricorrente, in quando reddito da pensione, può essere in questa sede fatto valere, trattandosi, semmai di un errore di giudizio, come tale escluso dall'area degli errori revocatori. E ciò vale anche per le contestazioni relative alle ulteriori considerazioni rese in sentenza, riguardanti possibili legami della con il proprio nucleo familiare di origine. Pt_1
Sul punto infatti si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., l'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà……ovvero di un errore esclusivamente percettivo che in nessun modo interessa l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. sez. un. 18\2\2021 n. 4328).
In più non sarebbe comunque ammissibile la produzione del nuovo attestato rilasciato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il 18/9/2023 (e dal quale emergerebbe la natura pensionistica del reddito del 2017), non potendo l'errore di fatto revocatorio, di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c., in quanto errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, essere mai configurabile tenendo conto di atti o documenti che non siano stati prodotti.
Le considerazioni di cui sopra portano pertanto ad escludere la ravvisabilità, nel caso di specie, dell'errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma primo, n.4) c.p.c. e determinano la declaratoria di inammissibilità della proposta revocazione.
Nulla per le spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. al c.p.c..
Stante la proposizione dell'impugnazione successivamente al 31 gennaio 2013 e la declaratoria di inammissibilità della stessa, ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L.
24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo
Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. S.U. 4315\2020).
PQM.
definitivamente pronunziando sulla revocazione proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 456/2023 del 14/6/2023 resa dalla Corte di Appello di Messina, così provvede:
- Dichiara inammissibile la revocazione della sentenza impugnata;
- Nulla per le spese;
- Dichiara, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n.
115, la sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 22/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini