Sentenza 22 luglio 2022
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/02/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01336/2025REG.PROV.COLL.
N. 09297/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9297 del 2022, proposto dalla Regione del ET, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi 5;
contro
la S.I.M.O. S.r.l. - Società Immobiliare LI ET, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
del Comune di LI ET, della Immobiliare Olympia S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il ET (Sezione Seconda) n. 00567/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione ET impugna la sentenza del T.a.r. per il ET, sezione II, n. 567/2022, pubblicata in data 15 aprile 2022, che, in accoglimento del ricorso nrg 1149/2009, proposto dalla società S.I.M.O. srl, ha annullato, in uno con gli atti presupposti, la deliberazione della Giunta regionale del veneto, n. 3654 del 25 novembre 2008, avente ad oggetto: “Comune di LI ET (TV), Piano Regolatore Generale - Variante n. 63. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 – l.r. 27.06.1985, n. 61”.
2. Il ricorso nrg 1149/2009 veniva introdotto dalla società S.I.MO. – Società Immobiliare LI ET S.r.l. – che, nella qualità di proprietaria in LI ET (TV) di due terreni (Censiti al foglio 30 del Catasto come mappali 145 e 2739) dell’estensione complessiva di 3.800 mq, lamentava l’illegittima compressione del proprio ius aedificandi a seguito della approvazione della su menzionata variante parziale n. 63 al p.r.g.
Con la suddetta variante parziale, veniva impressa a una importante porzione della proprietà di S.I.MO (della superficie di 4.500 mq) la destinazione ZTO F1.2 (Aree di interesse comune), al fine di realizzarvi la sede della Polizia Municipale e della Protezione civile nonché la Caserma dei Carabinieri.
In precedenza, con la variante n. 30 al p.r.g., l’area in questione, prima inserita nel Programma Integrato n. 2, era stata classificata come Z.T.O. C2/106 con specifiche prescrizioni, tra le quali l’incremento fino ad un massimo del 70% della possibilità di riconvertire a residenza la volumetria esistente.
La Società S.I.M.O. lamentava che: a) ancora prima della conclusione dell’iter relativo alla variante n. 30, il consiglio comunale di LI ET, con deliberazione n. 44 del 24 febbraio 2005, avesse adottato un’ulteriore variante parziale (n. 63); b) l’insediamento di tale “cittadella della sicurezza”, oltre che in contrasto con la precedente variante, risultava del tutto inadeguato in relazione alle dimensioni dell’area e alla sua ubicazione, oltre che alla viabilità di collegamento.
A seguito di alcuni incontri con il Comune, la società IM, e quella confinante, condividevano con l’amministrazione comunale l’opportunità di una rimodulazione delle previsioni urbanistiche dichiarandosi disponibili ad assumere l’impegno a farsi carico della realizzazione, sull’area, di 1.000 mq di verde pubblico e di 360 mc di uffici pubblici, con successiva cessione all’ente territoriale, a condizione chela regione approvasse tali modifiche.
Sennonché, la variante n. 63 entrava in vigore nel testo originario.
3. Da qui, la proposizione del ricorso nrg 1149/2009 innanzi al T.a.r. per il ET.
3.1. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
A) Con riferimento alle delibere del Consiglio comunale di adozione e approvazione della variante n. 63 al P.R.G.
i) Violazione dell’art. 19 della legge 1159/1942. Violazione dell’art. 50 della l.r. n. 61/1985. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di presupposto. Carenza di potere. Difetto di motivazione.
ii) Violazione dell’art. 46 della L.R. 61/85. Difetto di presupposto. Carenza assoluta di potere. Difetto di motivazione. Illogicità. Sviamento.
iii) Difetto di motivazione. Illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento e di efficienza della P.A. Omessa istruttoria.
iv) Contraddittorietà sotto altro profilo. Illogicità. Carenza di motivazione. Difetto di presupposto. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Sviamento.
v) Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di buona fede. Omessa motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio. Disparità di trattamento.
vi) Violazione degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
B) Con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 3654 del 25 novembre 2008.
i) Invalidità derivata da quella dei provvedimenti comunali.
ii) Difetto di presupposto. Erroneità. Difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di motivazione.
III) Ulteriore contraddittorietà. Difetto di presupposto. Ancora sul difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell’art. 199 ter delle NTA della VPRG di adeguamento al PALAV.
3.2. Si costituivano, per resistere, la Regione ET e il comune di LI ET che eccepivano, altresì, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, la Regione ET rappresentava “come, nel corso del giudizio, il Comune di LI ET si fosse dotato di un Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), con conseguente introduzione di una nuova disciplina su tutto il territorio comunale, di tal chè il precedente piano regolatore approvato dalla Regione - e della cui variante parziale si stava controvertendo - era stato sostituito da altra strumentazione urbanistica facente capo ad enti (Provincia e Comune) diversi dalla Regione, per cui il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
Il Comune di LI ET rappresentava anch’esso, a fondamento della ritenuta improcedibilità del gravame, l’intervenuto mutamento della disciplina urbanistica.
3.3. Il T.a.r. per il ET, con la sentenza n. 567 del 15 aprile 2022, respingeva le eccezioni di improcedibilità del gravame, riteneva fondati i soli motivi sopra rubricati sub 3.1-A-punti iii)-iv) - a mezzo dei quali la Società aveva dedotto “l’illogicità e la incoerenza delle scelte urbanistiche compiute con l’impugnato strumento urbanistico che, da un lato, reitera le previsioni di recupero e riqualificazione urbanistica già compiute per l’area in questione, con la possibilità quindi di riconversione della volumetria già realizzata anche a fini residenziali, dall’altro prevede l’insediamento delle sedi della Polizia Municipale e della Protezione civile e della Caserma dei carabinieri” – respingeva i restanti motivi, condannava alle spese la Regione e il Comune.
Il giudice territoriale, in particolare:
a)respingeva le eccezioni di improcedibilità del gravame per mancata impugnazione dei successivi atti di pianificazione del Comune di LI ET, che avrebbero sostituito lo strumento urbanistico oggetto dell’odierno gravame, sul rilievo che “le disposizioni della variante al P.R.G. oggetto dell’odierna impugnativa sono ancora attuali e vigenti, fino all’entrata in vigore del P.I., atteso che a seguito dell'approvazione del PAT il vigente Piano Regolatore Generale, per le parti compatibili con lo stesso, ha valenza di Piano degli Interventi in applicazione dell'articolo 48 della L.R. n. 11/2004. Tale disposizione prevede infatti che “5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. 5 bis. A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi”.
Non è quindi allo stato intervenuto un successivo strumento urbanistico disciplinante l’area de qua, continuando ad operare il preesistente P.R.G. Inoltre non vi era un onere per la ricorrente di impugnare il successivo strumento di pianificazione, atteso che l’attuale formulazione del P.I. – come evidenziato dalla difesa della società – modifica la precedente destinazione urbanistica in termini per la stessa satisfattivi. (…)”;
b) nel merito:
i) ravvisava la “illogicità e la incongruenza di tale scelta urbanistica rispetto agli obiettivi di recupero dichiarati dallo strumento urbanistico … sottolineate, peraltro, dalla stessa Regione in sede di approvazione dello strumento urbanistico” (allegato A1 alla D.G.R. 2654/2008), sicché il Piano sarebbe entrato in vigore senza le verifiche e le modifiche auspicate in sede regionale;
ii) riteneva “La scelta urbanistica effettuata con la variante n. 63 … in sé illogica perché reca due distinte prospettive di sviluppo dell’area Sotreva, tra loro non coordinate e non pienamente compatibili, nonchè in contrasto con le finalità di tutela e di recupero dell’area espresse sia nella variante n. 30 che nella variante n. 63.
4. Ha appellato la Regione ET, che censura la sentenza per un unico articolato motivo: “Illegittimità della sentenza per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 48, comma 5-bis, della legge regionale veneta n. 11/2004 e per travisamento dei fatti in relazione al rigetto dell’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse”.
4.1. Come seguono le censure.
a) Il rigetto della preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso è stato disposto dal Tar ET “fondando il proprio convincimento su un’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 48, comma 5-bis, della legge regionale veneta n. 11/2004.
Il Giudice Amministrativo, pur riportando il testo dell’art. 48, comma 5-bis, della l.r. ET n. 11/2004 attualmente in vigore, ha costruito il proprio opinamento parafrasando l’art. 48, comma 5, della l.r. n. 11/2004, nel testo storico, cioè nel testo anteriore alla modifica allo stesso apportata dall’art. 4, comma 2, della l.r.v. n. 30/2010 (che ha aggiunto all’art. 48, comma 5, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater) che così recitava: “(…) 5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.”
Con le modifiche apportate tramite la l.r.v. n. 30/2010 all’art. 48 della l.r. n. 11/2004, il legislatore regionale ha volto rendere incontrovertibile il fatto che una volta approvato il primo Piano di Assetto del Territorio il Piano Regolatore Generale, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi e non ne ha più solo valore ed efficacia, come invece sostenuto dal Tar ET e come era contemplato dall’art. 48 nella previgente formulazione (…) Con l’intervento dei nuovi strumenti urbanistici del PAT e del PI si è realizzata l’integrale sostituzione della ‘vecchia’ pianificazione urbanistica territoriale ed il definitivo trasferimento delle competenze urbanistiche in capo a Provincia e Comune, con esautoramento dell’Amministrazione regionale (…) L’Amministrazione regionale non ha più competenze in merito all’approvazione dei Piani, né ha la possibilità di rideterminarsi ai fini di un eventuale adeguamento a pronunce giurisdizionali …”.
b) “Nelle more della decisione del giudizio avanti al Tar ET, il Comune di LI ET si è dotato di un Piano di Assetto del Territorio con conseguente introduzione di una nuova disciplina su tutto il territorio comunale.
L’approvazione del PAT, a seguito del trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Treviso, è stata ratificata con decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 3 giugno 2019.
A seguito dell'approvazione del PAT, il vigente Piano Regolatore Generale, per le parti compatibili con il PAT stesso, è diventato il Piano degli Interventi in base a quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 bis della l.r.v. n. 11/2004 e, in applicazione di quanto previsto dall’art. 18 della medesima legge regionale, il P.I. rientra nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale di LI ET.
Conseguentemente, il precedente piano regolatore approvato dalla Regione - la cui variante parziale era stata impugnata dalla società IM srl - è stato interamente sostituito da un nuovo strumento urbanistico comunale articolato in PAT e P.I. e facente capo ad altri Enti (cioè Provincia di Treviso e Comune di LI ET)”.
c) il T.a.r., nel respingere la predetta eccezione, si sarebbe posto “anche in palese contrasto con il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa per cui, quando nelle more dell’impugnazione di uno strumento pianificatorio, sopravvenga altro strumento sostituivo del precedente, si determinerà l’improcedibilità del ricorso impugnatorio quand’anche il nuovo strumento abbia riprodotto le prescrizioni impugnate”.
d) Se, come riconosciuto dal Giudice di prime cure, “l’attuale formulazione del P.I. modifica la precedente destinazione urbanistica in termini per la stessa satisfattivi” allora “è lecito ritenere che sia stato integralmente soddisfatto l’interesse azionato in giudizio: ma allora, tale circostanza avrebbe dovuto comportare una decisione di improcedibilità del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
e) neppure una eventuale pretesa risarcitoria poteva ritenersi sufficiente per affermare l’esistenza di un residuo interesse in capo alla S.I.M.O. srl alla decisione del ricorso di primo grado poiché la società, nella memoria datata 28 febbraio 2022, avrebbe effettuate solo delle affermazioni di principio sulla esperibilità di un’azione risarcitoria; in ogni caso, anche ipotizzando la sussistenza dell’interesse in ragione di una eventuale pretesa risarcitoria, “(…) La cognizione dei motivi di ricorso condotta nell'ambito della domanda di risarcimento del danno non elide la possibilità di decretare l'improcedibilità della diversa domanda di annullamento trattandosi, come evidente, di due azioni, comunque, distinte e, come tali, suscettibili di sorti processuali differenti.”.
4.2. Nessuno si è costituito per le controparti.
5. All’udienza del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Con un unico motivo di gravame, la Regione ET chiede la riforma della sentenza impugnata per errata pronuncia di rigetto sulla eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado.
7. L’appellante sostiene che, a seguito delle sopravvenienze pianificatorie (PAT e PI), si sarebbe realizzata l’integrale sostituzione della precedente pianificazione urbanistica territoriale (oggetto di impugnativa).
La Regione richiama la fonte normativa di cui alla legge regionale n. 11 del 2004. nel testo modificato dalla legge regionale n. 30 del 2010, per inferirne la non corretta applicazione al caso di specie da parte del giudice di primo grado..
7.1. L’art. 48, commi 5 e segg., della l.r. ET 23 aprile 2004, n. 11, nel testo ratione temporis vigente (per effetto dei commi 5-bis, 5-ter, 5-quater aggiunti dalla l.r. n. 30/2010) così recita: “5: I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. 5-bis: A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi. 5-ter: Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione nel caso di approvazione di PATI che disciplinano solo in parte il territorio dei comuni interessati o affrontano singoli tematismi ai sensi dell’articolo 16, comma 1. 5-quater: Dall’approvazione del primo PAT decorre, per il piano degli interventi di cui al comma 5-bis, il termine di decadenza di cui all’articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all’esproprio prevista dalla normativa vigente”.
7.2. Sulla scorta di tale regime normativo, parte appellante sostiene che il legislatore regionale, con le modifiche apportate tramite la l.r. n. 30/2010 all’art. 48 della l.r. n. 11/2004, ha “voluto rendere incontrovertibile il fatto che una volta approvato il primo Piano di Assetto del Territorio il Piano Regolatore Generale, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi e non ne ha più solo valore ed efficacia, come invece sostenuto dal Tar ET e come era contemplato dall’art. 48 nella previgente formulazione”.
8. Di contro, il T.a.r. ha condiviso la tesi della società ricorrente in primo grado secondo cui, ai sensi dei commi 5 e 5-bis (disposizioni transitorie) dell'art. 48 della legge regionale 11/2004:
- i piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all'approvazione del primo P.A.T.;
- a seguito dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio, il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il P.A.T, diventa il Piano degli Interventi (P.I.).
Conseguentemente, sarebbe (proprio) il prg impugnato ( rectius, la variante n. 63) ad aver assunto valore di P.I.: per l’effetto, assumendosi la persistenza del concreto effetto lesivo indotto dalle previsioni di tale strumento urbanistico, siccome in prime cure avversate.
9. L’appello è fondato.
10. Il P.I. (Piano Interventi) è strumento attuativo del P.A.T., ai sensi dell'art. 17 della stessa legge regionale 11/2004: e non può, evidentemente, discostarsi dalle previsioni in esso contenute.
Il richiamo dal suddetto art. 17 operato all'art. 12, comma 3, della stessa legge (per il quale “Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”), conferma che tale livello di pianificazione non può prescindere dalla programmazione generale del P.A.T. e, tanto meno, diversamente introdurre previsioni relative agli insediamenti sul territorio.
11. La tesi che accredita una “sopravvivenza” del p.r.g. (nella specie, della variante n. 63), sia pure nei limiti come sopra delineati dalla normativa regionale transitoria precedentemente riportata, è, con ogni evidenza, insuscettibile di superare l’elemento preclusivo integrato, ai fini della valutazione della persistenza dell’interesse in capo alla società Simo, dalla mancata impugnazione del P.A.T.
12. Sul punto il Collegio non può omettere di rammentare come l’attualità dell’interesse alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale avverso uno strumento di pianificazione generale venga meno per effetto dell’approvazione di sopravvenienze pianificatorie.
La disciplina ex novo introdotta viene a sostituirsi alla pregressa normazione disciplinante gli insediamenti sul territorio.
Deve, pertanto, escludersi che anche un eventuale accoglimento dell’impugnativa riveli attitudine a garantire il soddisfacimento dell’interesse sostanziale, in presenza di una nuova regolamentazione urbanistica.
13. Come è ben noto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il giudizio non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado, ovvero appellante (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6256, circa l’estensione, per effetto dell’art. 38 c.p.a., della disciplina di cui all’art. 35 c.p.a. anche ai procedimenti in grado d’appello).
13.1. Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta nel giudizio di primo grado dalla società IM (cfr. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2020, n. 2707; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, 16 dicembre 2016, n. 5340 e 22 novembre 2013, n. 5551; Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1361 e 23 giugno 2014, n. 3138, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4673; Sez. III, 22 maggio 2018, n.3061).
14. Alla stregua di quanto osservato, nessun interesse giuridicamente apprezzabile residuava in capo alla società IM, originaria ricorrente, atteso che, anche nell’ipotesi di riscontrata fondatezza delle doglianze articolate nel ricorso di primo grado, l’inoppugnata introduzione del nuovo Piano di Assetto del Territorio precludeva alla IM il conseguimento dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
15. E invero, se anche il P.A.T. ha operato una scelta in linea con quella in precedenza effettuata dalla variante n. 63, da IM prime cure avversata, va, tuttavia e con ogni evidenza, escluso che il Piano degli interventi (atteggiandosi quale strumento di dettaglio) potesse (non soltanto disattendere, bensì, anche) modificare tali indirizzi, la cui attitudine lesiva va, per l’effetto, con sicurezza individuata nello stesso P.A.T. ( cfr Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 4467 del 10 luglio 2020).
16. In altri termini, il PAT (di competenza della Provincia) si è frapposto, come sopravvenienza autonomamente lesiva, tra il “vecchio” p.r.g. (approvato dalla Regione) e il nuovo assetto territoriale di cui al relativo Piano adottato dal Comune, rappresentando esso la rinnovata fonte (lesiva), urbanistica sovraordinata allo stesso p.r.g., rispetto alla quale il piano di dettaglio deve peraltro conformarsi.
17. Deve, pertanto, affermarsi che la mancata impugnazione, nelle more del giudizio di primo grado, di uno strumento urbanistico sopravvenuto (nel caso di specie, appunto. del PAT oltre che del relativo PRG, inteso non quale precedente Piano bensì, quale “primo P.I.”), comporta l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avverso il Piano precedente.
18. Va aggiunto altresì che, nell’ipotesi de qua, gli atti pianificatori sopravvenuti (approvazione del Pat e adozione del Piano degli interventi) risultano essere stati adottati da soggetti (id est, la Provincia di Treviso e il Comune di LI ET) diversi da quelli che avevano adottato il Piano precedente (la Regione), ciò a seguito del definitivo trasferimento, in forza delle citate leggi regionali, delle competenze urbanistiche in capo a Provincia e Comune, con esautoramento dell’Amministrazione regionale.
18.1. Ragion per cui, anche nell’ipotesi di riscontrata fondatezza delle doglianze, la Regione non avrebbe modo di potersi alla stessa conformare non disponendo più della necessaria competenza in merito all’approvazione dei Piani.
18. Ciò che corrobora ancor più l’assunto che, nel caso de quo, si è in presenza di immutazioni urbanistiche consequenziali alle suddette sopravvenienze pianificatorie, queste ultime espressioni di separata, autonoma valutazione da parte di enti diversi dalla Regione.
19. Da qui, l’attitudine pienamente sostitutiva delle previsioni da esso recate rispetto ai pregressi strumenti di pianificazione urbanistica e, con essa, l’autonoma capacità lesiva di tali sopravvenienze.
20. Accede a tale percorso argomentativo, in uno con l’accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
21. Le ragioni sottese alla decisione possono giustificare la compensazione, fra le parti, delle spese relative al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado, proposto dalla società S.I.M.O., improcedibile nei sensi in motivazione.
Compensa, fra le parti, le spese del doppio grado di giudizi.
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO