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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 14/01/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1980/2023 (alla quale è stata riunita la causa n. r.g. 2646/2023) tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NASO DOMENICO nel Parte_1 giudizio n. r.g. 1980/2023 e dagli avv. NASO DOMENICO e VENTURA DAMIANO nel giudizio n. r.g. 2646/2023
Appellante
Contro
, Controparte_1
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 4164 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da , dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dal 1.9.2014 con qualifica di Controparte_1 collaboratore scolastico, volto ad ottenere la condanna della suddetta amministrazione ad effettuare l'esatta ricostruzione della carriera considerando, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva CEE 1999/70/CE, l'anzianità maturata durante l'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e previo riconoscimento, relativamente al periodo in cui aveva prestato servizio in virtù di contratti tempo determinato, della progressione stipendiale prevista dal CCNL 2006/2009 del comparto scuola e dei relativi aumenti stipendiali (ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL del 2011), con inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni e con l'anzianità di servizio utile ai fini giudici ed economici di anni 5, mesi 7 e giorni 17, ed al pagamento, in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni maturate, della somma di € 3.608,50, per l'esatta ricostruzione della carriera e l'inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e delle tabelle di riferimento ivi annesse, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Ha lamentato, in particolare, la ricorrente la mancata esatta ricostruzione della carriera operata dall'amministrazione scolastica nonché di aver percepito, durante il periodo di precariato, lo stipendio iniziale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio in relazione ai servizi pre-ruolo prestati, tenuto altresì conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/2009 e delle tabelle ivi richiamate, nonchè della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL comparto scuola del 2011.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che il servizio relativo all'anno 2013 (pari a mesi 9 e giorni 26) non poteva essere considerato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B) del dpr. n. 122/2013.
Avverso tale sentenza la lavoratrice ha presentato appello – con ricorso depositato il 28.7.2023 (giudizio r.g. n. 1980/2023) - chiedendone la riforma.
Con successivo ricorso depositato il 23.10.2023 (giudizio r.g. n. 2646/2023) la medesima lavoratrice ha presentato ulteriore gravame avverso la medesima sentenza, chiedendo sempre la riforma.
Il appellato non si è costituito in entrambi giudizio, pur ritualmente CP_1 evocato.
2 Alla odierna udienza – previa riunione dei giudizi disposta dal Collegio in data
10.12.2024 - la causa è stata discussa e decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in via preliminare, essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da con il ricorso depositato il 23.10.2023 (r.g. n. 2646/2023) perché Parte_1 tardivo, in quanto presentato oltre il termine breve di 30 giorni di cui agli artt. 325 e 327 cpc, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione (28.7.2023).
Ciò in quanto (Cass. ord. n. 26309 del 2021) “…. costituisce vero e proprio “diritto vivente” l'affermazione secondo cui, nel processo civile, “il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità (ex art. 358 cpc), possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensì del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante” da ultimo Cass. Sez.
6-3. Ord. 4 giugno 2018, n. 14214…”.
Ha chiarito ancora il Supremo Collegio che “Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tenere conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere già spirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante” (Cass. sent. n. 18604 del 2014).
In applicazione dei suddetti principi consegue, quindi, che l'appello proposto dalla con ricorso depositato il 23.10.2023 deve essere dichiarato inammissibile Pt_1 perché tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla proposizione della precedente impugnazione del 28.7.2023, tenuto conto che per le cause in cui si applica il diritto del lavoro la pendenza del giudizio di appello si ha con il deposito del ricorso (“Nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l'inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi altrimenti l'effetto di consumazione dell'impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che essa al fine della conoscenza
3 legale deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza, laddove per le cause cui si applica il rito del lavoro il termine decorre dalla data di deposito del ricorso, determinandosi, con tale atto, la pendenza del giudizio di appello” (Cass. ord. n. 2478 del 2016).
Nel merito, quanto all'appello r.g. n. 1980/2023, con l'unico motivo di gravame, l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata per avere escluso la violazione da parte dell'amministrazione datrice di lavoro del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, nonché per erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
Il motivo è fondato.
La questione può ritenersi ormai risolta dal nuovo intervento della giurisprudenza di legittimità, successivo alla nota pronuncia della Corte di Giustizia c.d. Motter, con cui è stato affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (ex plurimis Cass. n. 31150/2019, Cass. n. 2924/2020, Cass. n. 3472/2020 e successive conformi).
I giudici di legittimità hanno, altresì, affermato, nella sent. n. 22558 del 2016 (anche Cass. sent. n. 20918 del 2019), che nel settore scolastico la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal
CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
4 Le ragioni espresse dai giudici di legittimità, alle quali ex artt. 132 e 118 disp att c.p.c. si rinvia integralmente, in assenza di ogni contestazione svolta in primo grado dal in ordine ai servizi pre-ruolo prestati dall'appellante Controparte_1
(peraltro comprovati dal decreto di ricostruzione della carriera in atti), sono sufficienti ad affermare la fondatezza su tale punto del gravame.
Né rileva - ai fini del rigetto della domanda - quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, vale a dire che il servizio relativo all'anno 2013 (pari a mesi 9 e giorni 26) non poteva essere considerato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B) del dpr. n. 122/2013, tenuto conto che tale norma – che ha previsto il blocco, per il personale della scuola, della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il 2013– è già stata tenuta in considerazione dalla signora nel ricorso introduttivo, la quale Pt_1 nel calcolare l'anzianità maturata al 1 settembre 2014 – e di cui chiede l'integrale riconoscimento (anni 5, mesi 7 e giorni 17) - ha detratto dai servizi pre-ruolo svolti (pari a anni 6, mesi 5 e giorni 13 – v. decreto di ricostruzione della carriera in atti) il periodo relativo all'anno 2013 (mesi 0 mesi 9 e giorni 26 – v. prospetto a pagina 4 del ricorso introduttivo).
Alla luce delle considerazioni esposte, poiché non risulta contestato che alla pacificamente appartenente al personale ATA, non sia stata effettuata la Pt_1 richiesta ricostruzione delle carriera, con riconoscimento integrale dei periodi di servizio pre-ruolo prestati, né riconosciuta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, deve ritenersi che la stessa abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Deve, pertanto, affermarsi il diritto di al riconoscimento ad ogni Parte_1 effetto, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del Comparto Scuola, dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato (ivi compresi gli scatti contrattuali maturati in virtù dell'anzianità di servizio maturata durante i contratti a tempo determinato, nel corso dei quali ha pacificamente svolto mansioni identiche a quelle poi espletate una volta assunta a tempo indeterminato) pari, quest'ultimo, alla data di immissione in ruolo del 1/9/2014, pacificamente (per come risultante dal doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente e dal prospetto di calcolo di cui all'atto introduttivo – tenuto conto del “blocco” relativo all'anno 2013 - ed in mancanza di ogni contestazione sul punto) a complessivi anni 5, mesi 7 e giorni 17, con conseguente suo diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni ed alla maturazione di maggiori retribuzioni, da quantificarsi alla stregua dei conteggi contenuti nel ricorso di primo grado (che non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell'amministrazione appellata), in complessivi € 3.608,50.
5 Per tale importo, maggiorato di interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, dovrà pertanto essere emessa sentenza di condanna in favore dell'odierna appellante.
Ciò tenuto conto che la ha diritto ad ottenere la progressione di carriera Pt_1 secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola 2006/2009, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL comparto scuola 2011.
Il contratto collettivo sottoscritto il 19.7.2011 ha, infatti, previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali per i dipendenti assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2011, con previsione di sei fasce stipendiali invece delle sette previgenti e con accorpamento della prima (0-2) e della seconda fascia (3-8), portandola a 0-8.
Tuttavia l'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 2011 ha previsto che la nuova rimodulazione stipendiale non può pregiudicare i diritti già acquisiti dai dipendenti già in servizio a tempo indeterminato che, alla data in vigore dello stesso, avevano già maturato il diritto all'inquadramento nel previgente scaglione 3-8 anni o che fossero già in servizio in tale data e posizionati nella fascia stipendiali 0-2 (v. art. 2
CCNL comparto scuola 2011).
E tale misura di carattere transitorio, per come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, deve trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori a termine, poi immessi nei ruoli dell'amministrazione (quale la odierna appellante), con disapplicazione della medesima norma contrattuale, la quale viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato (“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” – Cass. sent. 2924 del 2020).
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6 La condanna del appellato al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, liquidate come in dispositivo e con il beneficio della distrazione, segue la soccombenza.
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile l'appello di cui al giudizio r.g. n. 2646/2023;
-In accoglimento dell'appello r.g. n. 1980/2023 ed in riforma della sentenza impugnata accerta il diritto dell'appellante al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato ed all'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni, con qualifica di collaboratore scolastico, a decorrere dal 1.9.2014 ed anzianità maturata di anni 5, mesi 7 e giorni 17, con condanna del
[...]
al pagamento della somma di € 3.608,50, oltre interessi Controparte_1 legali dalla maturazione dei ratei al saldo, a titolo di differenze retributive maturate a seguito dell'esatta ricostruzione della carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto delle tabelle annesse al CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola;
-Condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio CP_2 grado di giudizio, che liquida in € 2.200,00,00 per il primo grado e in € 2.000,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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