Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 2077/2023
TRA rapp.to e difeso dall'avv. Armando Federico, come in atti Parte 1 "
- ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. Sindaco avv.
Pasquale Di Lauro, rappresentato e difeso dall'avv.to Filomena Foccillo, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2023, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali del Sig. quale vigile urbano del Parte 1 CP 1
[...]
2) per l'effetto, condannare esso in persona del suo Controparte_1
Sindaco p.t., a corrispondere, al Sig. Parte 1 la somma di euro
41.000,00 per compensi professionali, oltre accessori per un totale di euro
58.117,50,00, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di rimborso per
Paola quale difensore di fiducia nei vari giudizi, conclusisi innanzi la Corte
d'Appello di Napoli III sez. Penale con sentenza n. 4736/15; 3) condannare, infine, l' Controparte_2 al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario...".
Nello specifico, ha dedotto: di essere stato dipendente del Comune di CP 1 svolgendo funzioni di Pubblico Ufficiale, vigile urbano;
di essere stato sottoposto, in costanza di lavoro, a procedimento penale in quanto accusato di reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
di essersi trovato implicato in fatti in diretto rapporto con le mansioni svolte e connesse all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei propri doveri di Ufficio;
il processo di primo grado si concludeva con sentenza di condanna pronunciata in data 12.-14.04.2007, successivamente riformata dalla seconda sezione della Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 17 dicembre 2008, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
contro tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione;
la Corte di
Cassazione con sentenza dell'11.05.2010 annullava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione (la terza) della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio;
la terza sezione della Corte d'Appello di Napoli in data 4.06.2015 con sentenza 4736/2015 assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p. e la pronuncia passava in giudicato in data 21.07.2015; il ricorrente, per le sue difese corrispondeva al proprio legale la complessiva somma di € 58.117,50,00 come dettagliatamente indicato in ricorso;
in data 24.04.2018 presentava richiesta al Comune di per il rimborso delle spese legali CP 1 sostenute;
in data 19.09.2018 il rigettava la richiesta, Controparte_1 asserendo la mancanza di uno dei presupposti necessari ai fini del rimborso, previsti dall'art. 28 del CCNL 14.09.2000, in quanto i capi di imputazione e quindi i fatti per i quali il ricorrente fu rinviato a giudizio non risultavano connessi all'espletamento del servizio;
in data 14.11.2022 il ricorrente inoltrava sollecito pagamento spese legali in suo favore al Controparte_1
eccependo che il rimborso era stato Si è costituito il Controparte_1 correttamente negato in base al disposto di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 dal momento che il ricorrente era accusato di fatti non occorsigli in ragione del servizio svolto, ma addirittura in conflitto di interessi con l'Amministrazione, non dovendosi confondersi l'occasione di lavoro con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento in base al decreto n. 131.2025 del Presidente del
Tribunale ha deciso la causa
La domanda va rigettata per le dirimenti argomentazioni di seguito esposte.
La materia del contendere concerne il diritto del dipendente dell'ente locale ad ottenere il rimborso delle spesi legali sostenute per il procedimento penale apertosi nei suoi confronti per fatti asseritamente connessi all'adempimento dei compiti d'ufficio. CP 1 con nota del 19.09.18 negava il rimborso, in
,Nella specie, il comune di applicazione dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.
La citata norma contrattuale (art. 28 del C.C.N.L. 14 settembre 2000), nel ricalcare la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67 prevede che: "1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1."
Infatti, attualmente, la possibilità di richiedere il rimborso in parola è, in astratto, riconosciuta ai dipendenti degli enti locali dall'art. 28 cit., non risultando necessario fondare la pretesa sull'art. 18 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con l.
23 maggio 1997 n. 135, il quale, rubricato "Rimborso delle spese di patrocinio legale", recita: “Le spese legali relativi a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato....".
Tanto premesso, il Controparte_1 ha rilevato che nel caso di specie manca uno dei requisiti necessari ai fini del rimborso, previsti dall'art. 28 del CCNL 14.09.2000, in quanto i capi di imputazione e quindi i fatti per i quali il ricorrente era rinviato a giudizio non sono connessi all'espletamento del servizio.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato, come si desume dal dettato normativo, che nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente.
Perché l'ente locale possa legittimamente assumersi l'onere di prestare assistenza legale ai propri dipendenti, devono verificarsi specifici presupposti a fronte di rigorose valutazioni che gravano sull'ente. Solo così sarà possibile garantire una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche anche in una materia così spinosa. I presupposti che occorre verificare sono: la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
la tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente; l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente; la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione (Cass. sez. I, 13 dicembre 2000,
n. 15724, più recentemente Corte d'Appello Napoli, Sez. IX, 20/04/2022, n. 1673).
In particolare, merita di essere sottolineato che: "Il rimborso delle spese legali, sostenute nel procedimento penale svoltosi a carico del dipendente, deve riguardare fatti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, quale ineliminabile ed imprescindibile presupposto”. (Cass. SS.UU. n. 111/2000).
La ratio sottesa alla norma in parola è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione "può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'amministrazione di appartenenza". Non è quindi sufficiente che l'imputato sia stato prosciolto con formula liberatoria, ma occorre che il dipendente sia implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio.
Nella specie, incontestata la non colpevolezza del ricorrente, il fatto a lui imputato durante il procedimento penale delle cui spese legali richiede in questa sede il rimborso, pur se non penalmente rilevante, non risulta in alcun modo riconducibile all'espletamento delle sue funzioni e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio, risultando addirittura con essi in netta contrapposizione. I fatti al ricorrente contestati non sono in alcun modo riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'amministrazione, ma, a ben vedere, all'assunta violazione dei doveri dell'ufficio da parte del dipendente. Manca in tal caso la necessaria connessione oggettiva tra il reato contestato e il rapporto funzionale che lega il dipendente all'amministrazione di appartenenza.
Peraltro, la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, III sez. pen., con la quale il ricorrente è stato assolto, non sembra portare elementi decisivi, in ordine alla connessione con l'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio. È evidente che, considerata anche la ratio della norma, in questo caso si deve dare la prova che i fatti che hanno condotto al procedimento penale siano stati determinata proprio, si ripete, dall'espletamento del servizio o dall'adempimento dei compiti di ufficio. Atteso che non deve confondersi l'occasione di lavoro con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In altri termini il dipendente pubblico non può pretendere di essere rimborsato, in ogni caso, delle spese relative a procedimenti penali scaturiti da fatti occorsi in occasione di lavoro.
Inoltre, in materia, la Cassazione, sez. lav., ha sottolineato che "presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente" (Cassazione civile, sez. lav., 11 luglio 2018, n.
18256).
Pertanto, "se l'accusa era quella di aver commesso un reato che vedeva l'ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorgeva affatto e non già sorgeva solo nel momento in cui il dipendente fosse stato, in ipotesi assolto dall'accusa" (Cass. S.U.
4.6.2007 n.
13048).
In definitiva, considerati i fatti addebitati così come documentati in sede penale, pur se incontestata la non colpevolezza del ricorrente, deve ritenersi sussistente un conflitto di interessi con il che si definisce persona offesa Controparte_1 dal reato.
La novità delle questioni giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, il 26.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè