Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 500 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 500 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide di Pantaleo e Giovanni Ronconi
Appellante/Appellata incidentale
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla
Appellati/Appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi depositati in data 18 novembre 2022, successivamente riuniti dal Tribunale del lavoro di Bari ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp att. c.p.c., gli odierni appellati - dipendenti
1
dal 1.9.2019, e dal 12.8.2019, dal CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_3
9.9.2019, tutti con qualifica di “operatore di esercizio” parametro 140 - hanno lamentato l'erronea determinazione della retribuzione percepita durante il periodo feriale.
In particolare, i lavoratori hanno chiesto innanzitutto che fosse accertato il loro diritto ad ottenere l'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi maturati a titolo di: 1) indennità di trasferta e di diaria 2) indennità di disponibilità (divenuta poi indennità riservista e indennità aggiuntiva), 3) indennità fuori nastro (divenuta poi indennità di flessibilità dal febbraio
2021), 4) indennità di produttività, 5) indennità giornaliera di cui all'accordo aziendale del 7 luglio
1997, 6) premio produttività, 7) indennità ordinaria notturna, 8) lavoro straordinario, 9) indennità ore di scorta, istituita dal CIA del 1998, poi divenuta compenso produttività scorta a pieno e a vuoto, 10) indennità di presenza di cui al c.c.n.l. del 21 maggio 1981 artt. 3, 4 e 5a e 5b; il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali e aziendali, nella parte in cui essi avevano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo.
Cont Hanno domandato altresì che la fosse condannata all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa e corrisposti ai ricorrenti in ragione del parametro e delle mansioni assegnate dall'azienda, oltre agli arretrati maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive.
A sostegno delle domande i ricorrenti hanno richiamato alcune pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Cont La si è costituita contestando integralmente i ricorsi e chiedendone il totale rigetto.
2. Con sentenza n. 3554/2023 del 13 dicembre 2023 il Tribunale di Bari ha così statuito sulla domanda: “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, - dichiara il diritto dei ricorrenti alla inclusione di diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario ed ore di scorta nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie (4 settimane annue);- condanna al pagamento Parte_1
2 delle differenze retributive maturate dai ricorrenti, sin dalla data della loro assunzione, per effetto della mancata inclusione, nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie (4 settimane annue), di diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario (a partire dall'anno 2020) ed ore di scorta;
2) condanna, altresì, la società convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in €.
2.900,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Le domande, in base al richiamo a quanto addotto in motivazione, sono state disattese solo in relazione alla pretesa dei ricorrenti di vedere inclusa, ai fini di cui sopra, l'indennità di presenza dal momento che la difesa di parte attorea non aveva contrastato le difese della società.
Cont 3. Avverso la sentenza di primo grado la ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e chiedendo che, in riforma delle stesse, le domande formulate negli atti introduttivi del giudizio vengano integralmente rigettate.
Con apposita memoria dell'11.4.2025 i lavoratori hanno resistito al gravame, spiegando appello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 24.4.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Prima di procedere alla disamina degli appelli, deve preliminarmente darsi atto che è passata in giudicato la statuizione gravata nella parte in cui ha escluso dal computo delle ferie annuali l'indennità di presenza ex art. 5 b) di cui all'A.N. 21.05.1981 (c.d. domenicale), avendo i lavoratori, nell'appello incidentale, lamentato soltanto la omessa inclusione dell'indennità di presenza di cui all'art. 5 lett a AN 21.5.1981, nonché del compenso di riserva di cui all'art. 17 punto
4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019, compenso di produttività “guida a pieno” e compenso di produttività “guida a vuoto” istituiti con l'art. 17 punti 2 e 3 del menzionato accordo sulle quali insistono in questa sede invocandone la spettanza.
Sempre preliminarmente, nel sottolineare che i lavoratori non hanno mai richiesto nei rispettivi ricorsi il riconoscimento dell'indennità domenicale integrativa istituita dall'art. 4 comma 3 dell'accordo del 13.12.2019, e nel dar atto che il Tribunale di Bari non si è affatto soffermato su questa indennità, l'appello principale non è ammissibile per carenza di interesse ad impugnare
3 laddove appunto denuncia che la statuizione del primo Giudice è errata nella parte in cui ha riconosciuto tale indennità.
Cont 5. L'appello proposto da consta di cinque motivi di doglianza.
Cont 5.1. Con il primo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 , l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla nozione retribuzione feriale e l'omesso esame di questioni decisive espressamente prospettate.
Cont In particolare, censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della
CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società deduce che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 – che, come tutte le direttive, stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare – si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno, senza individuare alcun criterio di calcolo della relativa retribuzione.
Osserva che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
A dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi,
è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
La società evidenzia altresì che la normativa interna e quella sovranazionale (che non si occupano degli aspetti quantitativi della retribuzione feriale) si esprimono in termini di paragonabilità della retribuzione feriale e ordinaria, concetto evidentemente ben diverso da quello di piena e assoluta coincidenza.
Cont Ancora, addebita al Giudice di prime cure di non aver considerato il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione della misura della retribuzione feriale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, la determinazione della retribuzione
(compresa quella feriale) è limitata dal necessario rispetto, da parte dell'autonomia privata, dell'art. 4 36, primo comma, Cost., imponendo di riconoscere al lavoratore – anche durante il periodo di riposo – una retribuzione “proporzionata e sufficiente”; è in relazione a tale parametro che il giudice
è tenuto a valutare le clausole della contrattazione collettiva che prevedono la retribuzione dei giorni di ferie.
5.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e 2067 e ss.
c.c.
Segnatamente, censura la parte della sentenza appellata in cui è stato disatteso il principio – desumibile dal citato art. 39 – secondo cui il contratto collettivo, che reca la disciplina concreta del trattamento economico dei lavoratori, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie.
5.3. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata una motivazione carente o contraddittoria circa i criteri di inclusione delle voci che devono comporre la retribuzione feriale, con particolare riguardo al disagio che tali voci devono compensare ed al nesso intrinseco con le mansioni svolte dai lavoratori.
Parte appellante premette che, per poter essere incluse nella retribuzione feriale, le indennità devono avere natura prettamente retributiva, devono essere “intrinsecamente connesse” alle mansioni svolte, devono andare a compensare uno “specifico disagio” patito dai lavoratori e, infine, che dalla loro mancata inclusione deve derivare un “effetto dissuasivo” rispetto all'esercizio del diritto a fruire del periodo feriale.
Rileva che, nel caso di specie, le controparti si erano limitate ad elencare in maniera generica alcune indennità affermando che esse sono intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ma senza illustrare le caratteristiche e la natura delle indennità stesse né indicare il disagio collegato alle specifiche mansioni assegnate, né tantomeno dimostrare che tali voci retributive erano ricollegabili agli specifici status professionali.
5.4. Nel quarto motivo viene addebitato al Tribunale l'omessa o erronea valutazione delle risultanze documentali (buste paga, accordi aziendali e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, con particolare riguardo alla continuità nella percezione ed alla apprezzabilità degli importi percepiti.
Ribadito che il trattamento economico applicato ai lavoratori in ferie del settore autoferrotranviario
è sempre stato quello della retribuzione c.d. “normale” (con l'esclusione, dunque, di tutti quegli elementi carenti della componente continuativa e fissa), la società deduce che, contrariamente a
5 quanto affermato dalle controparti, le indennità di cui è stato chiesto l'inserimento nella retribuzione feriale non sono percepite in maniera fissa e continuativa, per cui il Tribunale aveva erroneamente accolto le domande in relazione ad emolumenti corrisposti esclusivamente in ragione della disponibilità effettiva dei lavoratori.
L'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo Giudice ( indennità diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario ed ore di scorta) evidenziando, da un lato, la non continuità della relativa percezione e, dall'altro, l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalle controparti.
5.5. Tramite il quinto motivo la società si duole dell'omesso esame delle risultanze documentali
(buste paga) e lamenta l'erroneità o comunque l'insufficienza della motivazione della sentenza appellata in ordine alla valutazione del c.d. “effetto dissuasivo”.
La censura attiene alla parte della pronuncia impugnata in cui il primo Giudice ha ritenuto che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci retributive avrebbe potuto indurre i lavoratori a rinunciare alle ferie.
Partendo dall'assunto secondo cui la retribuzione relativa al periodo feriale non deve Cont necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, nega che la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale degli elementi indicati dalle controparti abbiano inciso al punto da disincentivare i lavoratori ad esercitare il proprio diritto alle ferie, dal momento che, operando un raffronto tra la retribuzione globale di fatto annuale percepita e l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti rivendicati, la mancata inclusione di tali voci avrebbe avuto un'incidenza sulla retribuzione complessiva davvero minima.
Parte appellante deduce, altresì, che in ogni caso l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate dev'essere riferita, come stabilito dalla stessa Corte di Giustizia, al periodo minimo di durata delle ferie (4 settimane, equivalenti a 24 giorni), sicché, non può trovare accoglimento la richiesta di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale dei giorni eccedenti tale
“minimo garantito” pari a 24 giorni.
Cont 5.6. Nel sesto motivo, infine, lamenta l'omesso esame della questione – espressamente sollevata in primo grado – relativa al verbale di accordo nazionale di rinnovo del c.c.n.l. del 10 maggio 2022, il quale, con una disciplina del tutto innovativa sul punto, Controparte_5 ha riconosciuto in favore dei lavoratori una c.d. “indennità retribuzione ferie”, a decorrere dalla
6 mensilità di luglio 2022, del valore di 8,00 euro giornalieri da corrispondersi ai lavoratori esclusivamente nelle giornate di ferie.
Secondo la società, alla luce del suddetto accordo l'accertamento avrebbe dovuto essere limitato temporalmente al 30 giugno 2022, come peraltro statuito dal medesimo Tribunale di Bari in altre pronunce, e in considerazione del fatto che dalla documentazione versata – id est mensilità di luglio
2022 – si evince che i lavoratori hanno percepito E8,00a titolo di indennità di ferie
Cont 5.7. ha quindi concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda formulata in primo grado perché infondata e comunque non provata con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
6. Tramite l'appello incidentale , e impugnano la sentenza del CP_1 CP_3 CP_2 CP_3
Tribunale di Bari n. 3554/2023 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di escludere dalla base di calcolo della retribuzione feriale la indennità di presenza di cui all'art 5 lett. a) AN
21.5.1981, il compenso di riserva di cui all'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre
2019, il compenso di produttività “guida a pieno” e il compenso di produttività “guida a vuoto” istituiti con l'art. 17 punti 2 e 3 dell'accordo del 13 dicembre 2019.
Quanto all'indennità di presenza i lavoratori sottolineano che la decisione assunta dal Tribunale collide con la circostanza che tale indennità è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione corrisposta per ogni effettiva giornata di prestazione e, quindi, è intrinsecamente collegata allo svolgimento della mansione svolta dai lavoratori.
In merito alle altre indennità gli appellanti in via incidentale rilevano che: a) il compenso di riserva rientra nella retribuzione ordinaria perché è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda ed è pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore per svolgere la man-sione di guida;
b) il compenso di produttività “guida a pieno” e “guida a vuoto” sono commisurati alle ore effettive di guida finalizzate – rispettivamente – al trasporto o al non trasporto dei passeggeri, il che lascia intendere che anche detti compensi sono correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni rientranti nel profilo professionale di 'operatore di esercizio'..
7. Per evidenti ragioni di connessione gli appelli possono essere trattati congiuntamente.
Essi devono reputarsi fondati nei limiti e per i motivi di seguito illustrati.
7.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha
7 precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n.
88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_2
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “Europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della
8 disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di
9 base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3 Persona_1
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
7.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella
10 specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo-cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in-dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata
7.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
8. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nella retribuzione feriale è stata chiesta dai lavoratori, ed applicando i riferiti principi al caso di specie, in relazione all'indennità di trasferta/diaria (voce che è stata riconosciuta dal Tribunale),va disatteso l'appello principale
Cont proposto da .
Il fatto che, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio ( l'art 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in
11 rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.)
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dai lavoratori, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto;
v. buste paga in atti); sicchè, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero state in Pt_1 concreto rimborsate con la voce “diaria” in questione.
Inoltre, la "franchigia" delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa - più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art.20”.
8.1 Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola).
8.2 Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece,
12 funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale
e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n.
27826/2009 e n. 18479/2014).
Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594/2018, la quale ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
In termini si veda, da ultimo, Cass. n. 14011/2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321/2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di CP_4
calcolo delle indennità di trasferta e diaria ridotta) che, in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. nn. 13425/2019 e 3758/2021).
9. Va parimenti confermato il diritto dei dipendenti all'inclusione:
A) dell'indennità di disponibilità divenuta indennità riservista prevista da ultimo dall'accordo
13 aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13 luglio 2004).
Il Tribunale di Bari ha riconosciuto l'indennità di disponibilità ma non si è pronunciato sul compenso di riserva previsto dall'art 17 punto 4 del verbale di accordo del 13.12.2019, riconosciuto in favore del 'personale comandato in turno di riserva', ossia comandato a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda; trattasi di 'un compenso giornaliero pari a 8,00 E', laddove
'le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30 E/h se con trasporto passeggeri;
1,60 E/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8 del compenso per il turno di riserva'.
Ebbene, tale compenso - correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni di operatore di esercizio, che rimane a disposizione dell'azienda ed è pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore per svolgere la mansione di 'guida' – va riconosciuto avendo i ricorrenti proposto appello incidentale, segnalando che, sia pure saltuariamente, hanno goduto anche di tale compenso di riserva pur richiesto nei ricorsi (cfr. in special modo nell'anno
2020 e 2021: cfr. buste paga in atti)
B) del compenso di flessibilità (di cui al punto 5 dell'art 17 dell'accordo del 13.12.2019), che ha formato oggetto di domanda unitamente all'indennità fuori nastro, giacché – si legge nei ricorsi di primo grado – quest'ultima è divenuta indennità di flessibilità a partire dal mese di febbraio 2021
(v. pag. 4 degli atti introduttivi).
Il compenso di flessibilità di cui all'art. 17, comma 5, del verbale di accordo del 13 dicembre 2019
è riconosciuto “per ogni ora di servizio successiva alla undicesima” nella misura “pari a € 1,60”, per cui trattasi ancora una volta di un emolumento correlato alle specifiche mansioni di guida o comunque destinato a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso.
Tale emolumento, a seguito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità di fuori nastro di cui all'accordo del 1 agosto 1997, corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a
10 ore) ed indipendentemente dal superamento dell'orario normale, per cui risulta pacificamente
14 correlata alle specifiche mansioni in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo.
Peraltro, va considerato che l'indennità di flessibilità si rinviene nelle buste paga dei ricorrenti dal
2020 in poi.
C) Va inclusa, in accoglimento dell'appello incidentale, l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a), dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (specificamente risultante in busta paga); è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (nella misura di 0,52 euro al giorno), sicché è intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa e costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria dei lavoratori, tant'è che è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito;
ragion per cui non vi è alcun motivo che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale.
D) In accoglimento dell'appello incidentale, va incluso il compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, di cui agli artt. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019.
Si tratta del “compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora”, mentre “per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60
€ per ora”.
E' di evidenza che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al trasporto passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio, risultando quindi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame.
I ricorrenti che sul punto hanno proposito appello incidentale e che, è bene rimarcarlo, svolgono mansioni di guida risultano aver beneficiato anche di detta indennità almeno nel corso degli anni
2020 e 2021 e 2022 (cfr. busta paga in atti ove risultano espressamente detti emolumenti) sicchè anche detta indennità, a differenza di quanto preteso da parte appellante, deve essere riconosciuta limitatamente ai periodi in è stata corrisposta.
Va chiarito che – diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Bari - non compete agli odierni appellati, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i periodi di ferie, l'indennità per le ore “di scorta” prevista in relazione all'attività di scorta treni e di controlleria saltuaria, anche con compiti di qualità del servizio, come da accordi del 3 febbraio 1998 e del 9 giugno 1998; trattasi invero di
15 emolumento non previsto per il profilo professionale rivestito dai lavoratori e da questi mai percepito, come risulta dalle buste paga relative all'intero periodo controverso. D'altro canto, nei ricorsi di primo grado i ricorrenti avevano precisato che l'indennità per le ore di scorta è stata istituita dall'accordo del 1998, poi rivista nel corso del 2014, per essere infine denominata
“compenso produttività scorta a pieno e a vuoto”.
E) Va esclusa l'indennità di produttività giornaliera di cui all'accordo del 7 luglio 1997; essa è costituita da una parte fissa - che congloba e sostituisce le indennità derivanti dai verbali di accordo del 4 luglio 1991 e del 30 maggio 1992 e che viene erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate) - e da una parte aggiuntiva (della quale non risulta dedotta né documentata la corresponsione) - che viene erogata per l'effettiva prestazione lavorativa svolta a fronte del raggiungimento degli obiettivi (economici) di cui al punto 4 -; sicché quest'ultima non compete, in quanto non correlata alle mansioni né alla professionalità ma a fattori esterni meramente eventuali.
Tale indennità di produttività, peraltro, come il premio produttività – di cui all'accordo del 2 giugno
1988 poi divenuto indennità aziendale prevista dall'Accordo 23.7.2009 specificatamente prevista per il personale che ricopre la qualifica di macchinista e capotreno in relazione alla disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc anche in considerazione della vacanza attuali di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione - non sono state mai rinvenute nelle buste paga dei lavoratori.
F) Infine, vanno escluse, in accoglimento dell'appello principale, l'indennità per lavoro straordinario e per lavoro ordinario notturno.
Come affermato con indirizzo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. L, ord.
n. 38172/2022), le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno non occasionali costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e come tali concorrono - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c. ed in assenza di deroghe introdotte successivamente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 - alla composizione della base di computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987) mentre, quanto agli altri istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità di ferie), “ anche con riferimento alla stessa maggiorazione retributiva per lavoro notturno…la circostanza che il lavoro notturno sia prestato con regolarità secondo turni periodici - e cioè con modalità che, a norma dell'art. 2108,
16 secondo comma c.c., escluderebbero la necessità di una maggiorazione retributiva - non comporta la necessaria incidenza della maggiorazione retributiva spettante per il lavoro notturno nel computo di quei trattamenti economici - quali le mensilità supplementari - per i quali la legge non impone il riferimento ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione (Cass. 17 ottobre 2001, n. 12683), salva diversa disposizione contrattuale collettiva od individuale (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4270;
Cass. 7 febbraio 2008, n. 2872) … (Cass. 12920/03; Cass. 17769/03; Cass. 4270/07)…ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio di omnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, stabilendone la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.” (Cass. 21 maggio 2012 n. 7987).
Orbene, nella specie, i lavoratori non hanno fatto menzione di alcuna disposizione contrattuale che preveda l'inclusione del lavoro straordinario e/o notturno nel computo della retribuzione dovuta durante le ferie, avendo invocato esclusivamente la connotazione continuativa della prestazione del lavoro straordinario connessa alle mansioni di operatore di esercizio svolte – tali da rendere necessario, a dir loro, lo svolgimento del lavoro straordinario e/o notturno in ragione di esigenze datoriali predeterminate ed in forza di appositi turni di lavoro – che, per quanto detto, non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della rivendicazione in parte qua.
Né rileva ai fini di causa in senso favorevole agli appellati la pronuncia della CGUE del 13.12.2018 sulla necessità di computare nella retribuzione feriale dovuta al lavoratore le maggiorazioni per il lavoro straordinario “quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale...la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale”, non avendo gli appellati versato in atti la documentazione probatoria da cui desumere l'effettiva turnizzazione del lavoro straordinario per effetto della sua pianificazione preventiva sulla base delle esigenze aziendali e la dedotta ma indimostrata strutturazione dei turni di lavoro su fasce orarie idonee a coprire l'intero arco della giornata lavorativa (dalle ore 4,00 alle ore 24,00); né, invero, la calendarizzazione del lavoro straordinario può desumersi dai prospetti paga in atti, in cui la corrispondente remunerazione compare sempre in misura variabile ed in talune mensilità è del tutto assente, sicché non vi è prova dell'attinenza delle prestazioni lavorative eccedenti la misura ordinaria con la professionalità dei ricorrenti e con le modalità esecutive delle sue mansioni piuttosto che con esigenze aziendali
17 variabili e discontinue.
10. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali, occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione
e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni dei lavoratori non possono eccedere i 24
Cont giorni di ferie, come correttamente dedotto da .
Inoltre, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime” va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo”
(cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
11. Con riguardo alla dedotta esiguità, occasionalità o mancata percezione in talune annualità delle indennità riconosciute come dovute, si tratta di profili che non incidono sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che -potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore- potrebbero formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
12. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dai dipendenti e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte dei lavoratori, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso
18 evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
19 Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto Per_5
49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., C-
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock,
C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
Cont 13. Infine, è da ritenersi fondato il motivo con cui chiede che il diritto dei lavoratori a percepire le chieste differenze sia escluso per il periodo successivo al 30 giugno 2022, sul presupposto che dal mese seguente è entrato in vigore l'Accordo nazionale del 10 maggio 2022, il quale attribuisce ai lavoratori la somma giornaliera di 8,00 euro a titolo di indennità ferie.
In effetti, deve rilevarsi che il primo Giudice ha omesso di esaminare i rilievi proposti dal datore di lavoro in merito all'avvenuta corresponsione, in favore dei lavoratori, della “indennità retribuzione
20 ferie” disciplinata dall'accordo nazionale del 10 maggio 2022.
Osserva la Corte che, attesa la non contestazione sul punto da parte dei lavoratori, la fondatezza del rilievo avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una pronuncia di rigetto della domanda per il periodo successivo al 1° luglio 2022 (data di decorrenza della disciplina della nuova indennità denominata
“indennità retribuzione ferie”, stabilita nell'Accordo Nazionale citata).
Si consideri che la domanda attorea principale è stata proposta con ricorso depositato il 18 novembre 2022, ovvero in epoca successiva all'entrata in vigore del suddetto accordo nazionale e che nella narrativa dell'atto difensivo assolutamente nulla è stato prospettato e dedotto quanto alla presunta inadeguatezza della citata “indennità retribuzione ferie” istituita proprio a far data dal luglio 2022. Con la conseguenza che tale ultima questione non rientrava affatto nel thema decidendum devoluto al primo Giudice.
Pertanto, in adesione al motivo di doglianza in esame, l'accoglimento delle domande dei lavoratori vanno limitate sino al 30 giugno 2022, atteso che l'accordo nazionale del 10 maggio 2022 ha previsto, con effetti dal 1° luglio 2022, una disciplina innovativa sul punto e che i lavoratori nulla hanno dedotto in merito alla inadeguatezza di tale compenso.
14. Alla luce delle su esposte considerazioni, gli appelli proposti in via principale dalla
[...]
con ricorso depositato in data 12.6.2024 e in via Parte_1
incidentale da , con Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_3 memoria del l'11.4.2025 sono dunque fondati solo in parte, nei limiti di cui s'è poc'anzi detto, sicchè la gravata sentenza va riformata come da dispositivo, restando assorbita ogni altra questione controversa.
15. Considerato l'esito finale della lite, che vede i lavoratori quale parte sostanzialmente ma parzialmente vittoriosa nei due gradi di giudizio, con riferimento ad un numero di indennità in misura inferiore alla originaria richiesta e a quanto pure statuito dal primo giudice, si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali del doppio grado in misura di 1/3 e porre a carico della società datrice i residui 2/3.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, del numero delledella sua complessità e delle attività difensive e fasi processuali effettivamente svolte.
P Q M
21 definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale dalla Parte_1
con ricorso depositato in data 12.6.2024 e in via incidentale da
[...] [...]
, con memoria depositata CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_3
l'11.4.2025, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 13.12.2023, così provvede:
accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di , a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_3
percepire per i periodi di ferie usufruiti dalla data di assunzione e sino al 30.6.2022, nei limiti di 24 giorni all'anno, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie in misura piena, indennità disponibilità/compenso di riserva, fuori nastro/compenso di flessibilità, indennità di presenza, compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
Cont condanna al pagamento, in favore di ciascun lavoratore, delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
condanna la al pagamento di due terzi delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 2.000,00 quelle di primo grado e in
€ 1.900,00 quelle di secondo grado, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensa tra le parti il residuo terzo.
Bari, 24.4.2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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