TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4206/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4206/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
E. Argelli n. 13, C.F. (avv.ti Giorgia Montanari e Beatrice Spinelli) C.F._1
e
, nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(RA), Via A. Costa n. 1 lettera A, C.F. (avv. Filippo Lorenzi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 28.12.2020 in Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 231, Parte I, anno 2020; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I Signori e rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, Pt_2 Parte_1 essendo economicamente autosufficienti.
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale. I coniugi dichiarano, infatti, di avere già regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
4. Ciascun coniuge sopporterà le spese legali relative alla propria difesa.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4206/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
E. Argelli n. 13, C.F. (avv.ti Giorgia Montanari e Beatrice Spinelli) C.F._1
e
, nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
(RA), Via A. Costa n. 1 lettera A, C.F. (avv. Filippo Lorenzi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 28.12.2020 in Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 231, Parte I, anno 2020; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I Signori e rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, Pt_2 Parte_1 essendo economicamente autosufficienti.
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale. I coniugi dichiarano, infatti, di avere già regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
4. Ciascun coniuge sopporterà le spese legali relative alla propria difesa.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè