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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.500/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di AR Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
- all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “contratto a tempo determinato_ trasformazione in contratto a tempo indeterminato_risarcimento danni”,
ha emesso, mediante lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Schiavone Enrico Claudio
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Massimiliano Appellato CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 18.12.2020 la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 3 novembre 2020 dal
Giudice del Lavoro di AR con cui – su domanda di formulata nei termini CP_2 seguenti:
“premesso di lavorare alle dipendenze della dal 27.3.2019 e con scadenza al Controparte_1
28.2.2021 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e relativa proroga, con mansioni prima di addetto manutenzioni murarie di 2° livello e poi di operatore di 3° livello del CCNL metalmeccanica privata, chiedeva condannarsi la al pagamento di una Controparte_1 indennità onnicomprensiva in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dichiararsi la nullità del detto contratto e costituito ab origine tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché condannarsi la al pagamento di una indennità onnicomprensiva in misura Controparte_1 compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. così disponeva: “Dichiara il contratto a tempo determinato stipulato inter partes trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 29.3.2020; rigetta per il resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa….”. Si è costituito l'appellato . CP_2 La causa, all'udienza del 14 maggio 2025 è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Si duole in questa sede l'appellante Controparte_1 1. sebbene l'assunzione del è avvenuta con un contratto a tempo determinato ai sensi degli CP_2 artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, tale disciplina avrebbe dovuto intendersi derogata in forza dell'Accordo Sindacale Territoriale del 20.12.2018, richiamato nella lettera di assunzione e altresì sottoscritta da ST AR, quale associazione degli industriali della provincia di AR cui la aderisce;
Controparte_1
2. non riconosciuta dal Giudice di prima cure la legittimità dell'Accordo Sindacale Territoriale del 20.12.2018 ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011: a conforto di tale motivo l'appellante sostiene che , in ragione della condizione economica ed Controparte_1 occupazionale dell'area jonica, l'accordo sindacale in oggetto, stipulato ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 148/2011, deve trovare applicazione in quanto finalizzato a smorzare la rigidità della disciplina del contratto a termine al fine ultimo di contrastare le disoccupazione.
---§§ooo§§---
Ciò posto, va rilevato come dato di partenza che la disciplina del contratto a tempo determinato inter partes è all'attualità disciplinato dagli artt. 19 co. 1 e segg. del d. lgs. n. 81/2015, come modificato dal d. l. n. 87/2018 conv. in l. n.96/2018, il cui primo comma dispone:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”, ed aggiunge al comma 1-bis che “In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi, in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”.
Nel caso in esame, come ritenuto dal Giudice di prime cure, trattandosi di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi in assenza delle causali tassativamente previste dal comma 1° art. 19 appena citato, rileva parte appellata che detto contratto, Parte_1 stipulato il 29 marzo 2019 e con scadenza il 31 marzo 2020, avrebbe dovuto avere scadenza il 29 marzo 2020, e non già il 31 marzo 2020; e dunque, avuto riguardo alla data di scadenza stabilita eccedente i 12 mesi ai sensi del comma 1° art. 19, senza indicazione di alcuna causale di quelle ivi tassativamente previste, non può che essere illegittimo, come ritenuto dal Giudice di primo grado.
---§§ooo§§---
Si colloca nel contesto che qui occupa il motivo di appello, sopra indicato, e vigorosamente sostenuto dalla sugli effetti dell'Accordo Sindacale territoriale del Controparte_1 20.12.2018, stipulato non soltanto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/2015, ma anche ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, il cui testo va di seguito riportato ed accuratamente analizzato:
““1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della
Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Parte appellante premesso che l'Accordo Sindacale Territoriale, che richiama Controparte_1 espressamente i riferimenti normativi l'art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 e il D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, è finalizzato alla tutela dell'occupazione, espone che le Parti Sociali al punto 5) dell'Accordo hanno previsto che “in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici) di cui all'art. 19 comma 1 D.Lgs. n. le assunzioni a Controparte_3 termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dall'obbligo di apporre causale”: e tale Accordo troverebbe applicazione al contratto del
, in quanto:1) richiamato espressamente nella lettera di assunzione;
2) sottoscritto da CP_2
ST AR cui aderisce;
3) efficace erga omnes anche nei Controparte_1 confronti dei lavoratori aderenti a sigle sindacali non firmatarie ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato art. 8 D.L. n. 138 convertito in legge n. 148/2011”.
---§§ooo§§---
Ebbene, questo essendo il complesso materiale strutturante il processo, questa Corte, tutto analiticamente esaminato ed esposto per massima chiarezza, osserva quanto segue. 1) l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 è norma finalizzata al
“sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, e autorizza la stipulazione di accordi aziendali o territoriali in deroga alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale nei confronti di tutti i lavoratori, subordinata a talune condizioni essenziali (sul punto Corte Cost. n. 221,04/4/10/2012):
A) deve trattarsi di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011; B) devono essere sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
C) devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
D) possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
“a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA
…………….omissis…………….”; devono rispettare la Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
Le specifiche intese – laddove formalizzate in accordi che presentino tutti requisiti previsti dalla norma – possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie sulle quali l'Accordo interviene, ed alla relativa regolamentazione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Alla luce di tale disposizione, un Accordo avente i requisiti previsti dalla norma potrà intervenire per derogare tutti i profili giuridici della disciplina del contratto a termine che le parti sociali, così identificate, riterranno di modificare.
Ciò comporta la disamina della legittimità degli accordi sindacali territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 8, d. l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011
Tali accordi sindacali territoriali, prodotti dalla convenuta, sono stati stipulato da
[...]
e dalle e Controparte_4 Parte_2
associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e territoriale, e Pt_3 le cui specifiche intese sono state raggiunte a maggioranza.
Per ciò che qui più direttamente rileva, ed essendo gli accordi finalizzati alla tutela dell'occupazione, in sede sindacale le Parti si davano atto che “«la flessibilità dell'organico, quando funzionale rispetto ad accertate e condivise esigenze tecnico produttive, costituisce presupposto essenziale per perseguire migliori livelli occupazionali, nonché offrire ulteriori possibilità occupazionali a professionalità già operanti nel settore e nell'area di riferimento, ancorché non stabilizzate».
L'intesa in oggetto – come testualmente stigmatizzato da parte appellante rilevabile dalla documentazione prodotta - – con l'obiettivo di mitigare le rigidità del mercato del lavoro e, in particolare, la disciplina del contratto a termine come novellata dal c.d. Decreto Dignità – è intervenuta sulle disposizioni foriere di maggiori criticità operative: - l'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 in punto di causali da apporre a contratti di durata superiore ai 12 mesi nonché in occasione di proroghe e/o di rinnovi;
- art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 in merito all'intervallo necessario per procedere al rinnovo di un contratto a termine.
Per ciò che rileva in questa sede, le parti sociali, al punto 5 dei suddetti Accordi hanno previsto che «in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici), di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., le assunzioni a termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dell'obbligo di apporre causale».
E' corretto dunque quanto osserva l'appellante e cioè che tali Accordi, Controparte_1 Con depositati presso l' , trovano applicazione al contratto di lavoro del ricorrente in quanto:
1. sottoscritti da , Controparte_4 a cui aderisce (è pacifica, difatti, la tesi secondo cui l'efficacia soggettiva Controparte_1 degli Accordi si estende a tutte le aziende associate alle confederazioni datoriali firmatarie del contratto territoriale stante il vincolo associativo);
2. efficaci erga omnes – anche nei confronti dei lavoratori aderenti a sigle sindacali non firmatarie – ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 8 d.l. n. 138 conv. in l. n. 148/2011.
Tale orientamento è già stato fatto proprio da questa Sezione Lavoro con le sentenze Tribunale di AR del 12.01.2021, nn. 33 e 34, giudice dr. De Napoli, a mente delle quali “l'art. 8 d.l. 13.8.2011 n. 138 conv in l. 14.09.2011, stabilisce, per quanto qui interessa che: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) possono autorizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati” (co. 1); “le specifiche intese di cui al co. 1 possono riguardare: (…) c) i contratti a termine” (co. 2); “(…) le specifiche intese di cui al co. 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal co. 2” (co.3)”, ed è anche da questa Corte condiviso.
---°°°---°°°--- Alla luce della completa disamina appena esposta, non vi sono margini per ravvisare la sussistenza della doglianza pure lamentata dall'appellato per asserita violazione dell'art. 1344 c.c. (“Si reputa altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”), e ciò in quanto la violazione dell'art. 1344 c.c. sembra presupporre un intento elusivo di tutte le Parti, mentre nel caso in esame è attribuito al solo datore di lavoro;
deve dunque concludersi per la piena validità dell'Accordo Sindacale Territoriale, e per le deroghe in esso contenute rispetto alle previsioni di cui agli artt. 19 e 21 già citati, nei termini sopradetti, con immediata ricaduta nei confronti della non convertibilità del contratto di lavoro a tempo determinato del in contratto a tempo indeterminato. CP_2
Per tutti tali motivi l'appello va accolto, con riforma della sentenza di primo grado.
La peculiarità e novità della questione, nonché la presenza di non consolidati orientamenti giurisprudenziali, integrano giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite. Questa Corte deve dare atto a questo punto che, per mero refuso di stampa il dispositivo letto in udienza così invece dispone: “Rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio”.
Trattasi evidentemente di refuso di stampa, che comporta che il dispositivo corretto debba così leggersi ed intendersi:” Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza resa in data 3 novembre 2020 dal Giudice del Lavoro di AR nel proc. n. 3464/2020 r.g., per l'effetto dichiara non dovuta la conversione a tempo indeterminato del contratto stipulato fra
[...]
e dal 27.3.2019 e con scadenza al 28.2.2021.Compensa Controparte_1 CP_2 integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
AR, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di AR Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
- all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “contratto a tempo determinato_ trasformazione in contratto a tempo indeterminato_risarcimento danni”,
ha emesso, mediante lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Schiavone Enrico Claudio
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Massimiliano Appellato CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 18.12.2020 la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 3 novembre 2020 dal
Giudice del Lavoro di AR con cui – su domanda di formulata nei termini CP_2 seguenti:
“premesso di lavorare alle dipendenze della dal 27.3.2019 e con scadenza al Controparte_1
28.2.2021 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e relativa proroga, con mansioni prima di addetto manutenzioni murarie di 2° livello e poi di operatore di 3° livello del CCNL metalmeccanica privata, chiedeva condannarsi la al pagamento di una Controparte_1 indennità onnicomprensiva in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dichiararsi la nullità del detto contratto e costituito ab origine tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché condannarsi la al pagamento di una indennità onnicomprensiva in misura Controparte_1 compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. così disponeva: “Dichiara il contratto a tempo determinato stipulato inter partes trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 29.3.2020; rigetta per il resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa….”. Si è costituito l'appellato . CP_2 La causa, all'udienza del 14 maggio 2025 è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Si duole in questa sede l'appellante Controparte_1 1. sebbene l'assunzione del è avvenuta con un contratto a tempo determinato ai sensi degli CP_2 artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, tale disciplina avrebbe dovuto intendersi derogata in forza dell'Accordo Sindacale Territoriale del 20.12.2018, richiamato nella lettera di assunzione e altresì sottoscritta da ST AR, quale associazione degli industriali della provincia di AR cui la aderisce;
Controparte_1
2. non riconosciuta dal Giudice di prima cure la legittimità dell'Accordo Sindacale Territoriale del 20.12.2018 ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011: a conforto di tale motivo l'appellante sostiene che , in ragione della condizione economica ed Controparte_1 occupazionale dell'area jonica, l'accordo sindacale in oggetto, stipulato ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 148/2011, deve trovare applicazione in quanto finalizzato a smorzare la rigidità della disciplina del contratto a termine al fine ultimo di contrastare le disoccupazione.
---§§ooo§§---
Ciò posto, va rilevato come dato di partenza che la disciplina del contratto a tempo determinato inter partes è all'attualità disciplinato dagli artt. 19 co. 1 e segg. del d. lgs. n. 81/2015, come modificato dal d. l. n. 87/2018 conv. in l. n.96/2018, il cui primo comma dispone:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”, ed aggiunge al comma 1-bis che “In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi, in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”.
Nel caso in esame, come ritenuto dal Giudice di prime cure, trattandosi di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi in assenza delle causali tassativamente previste dal comma 1° art. 19 appena citato, rileva parte appellata che detto contratto, Parte_1 stipulato il 29 marzo 2019 e con scadenza il 31 marzo 2020, avrebbe dovuto avere scadenza il 29 marzo 2020, e non già il 31 marzo 2020; e dunque, avuto riguardo alla data di scadenza stabilita eccedente i 12 mesi ai sensi del comma 1° art. 19, senza indicazione di alcuna causale di quelle ivi tassativamente previste, non può che essere illegittimo, come ritenuto dal Giudice di primo grado.
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Si colloca nel contesto che qui occupa il motivo di appello, sopra indicato, e vigorosamente sostenuto dalla sugli effetti dell'Accordo Sindacale territoriale del Controparte_1 20.12.2018, stipulato non soltanto ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/2015, ma anche ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, il cui testo va di seguito riportato ed accuratamente analizzato:
““1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della
Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Parte appellante premesso che l'Accordo Sindacale Territoriale, che richiama Controparte_1 espressamente i riferimenti normativi l'art. 51 D.Lgs. n. 81/2015 e il D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, è finalizzato alla tutela dell'occupazione, espone che le Parti Sociali al punto 5) dell'Accordo hanno previsto che “in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici) di cui all'art. 19 comma 1 D.Lgs. n. le assunzioni a Controparte_3 termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dall'obbligo di apporre causale”: e tale Accordo troverebbe applicazione al contratto del
, in quanto:1) richiamato espressamente nella lettera di assunzione;
2) sottoscritto da CP_2
ST AR cui aderisce;
3) efficace erga omnes anche nei Controparte_1 confronti dei lavoratori aderenti a sigle sindacali non firmatarie ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato art. 8 D.L. n. 138 convertito in legge n. 148/2011”.
---§§ooo§§---
Ebbene, questo essendo il complesso materiale strutturante il processo, questa Corte, tutto analiticamente esaminato ed esposto per massima chiarezza, osserva quanto segue. 1) l'art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 è norma finalizzata al
“sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”, e autorizza la stipulazione di accordi aziendali o territoriali in deroga alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale nei confronti di tutti i lavoratori, subordinata a talune condizioni essenziali (sul punto Corte Cost. n. 221,04/4/10/2012):
A) deve trattarsi di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011; B) devono essere sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
C) devono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
D) possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
“a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA
…………….omissis…………….”; devono rispettare la Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
Le specifiche intese – laddove formalizzate in accordi che presentino tutti requisiti previsti dalla norma – possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie sulle quali l'Accordo interviene, ed alla relativa regolamentazione contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Alla luce di tale disposizione, un Accordo avente i requisiti previsti dalla norma potrà intervenire per derogare tutti i profili giuridici della disciplina del contratto a termine che le parti sociali, così identificate, riterranno di modificare.
Ciò comporta la disamina della legittimità degli accordi sindacali territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 8, d. l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011
Tali accordi sindacali territoriali, prodotti dalla convenuta, sono stati stipulato da
[...]
e dalle e Controparte_4 Parte_2
associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e territoriale, e Pt_3 le cui specifiche intese sono state raggiunte a maggioranza.
Per ciò che qui più direttamente rileva, ed essendo gli accordi finalizzati alla tutela dell'occupazione, in sede sindacale le Parti si davano atto che “«la flessibilità dell'organico, quando funzionale rispetto ad accertate e condivise esigenze tecnico produttive, costituisce presupposto essenziale per perseguire migliori livelli occupazionali, nonché offrire ulteriori possibilità occupazionali a professionalità già operanti nel settore e nell'area di riferimento, ancorché non stabilizzate».
L'intesa in oggetto – come testualmente stigmatizzato da parte appellante rilevabile dalla documentazione prodotta - – con l'obiettivo di mitigare le rigidità del mercato del lavoro e, in particolare, la disciplina del contratto a termine come novellata dal c.d. Decreto Dignità – è intervenuta sulle disposizioni foriere di maggiori criticità operative: - l'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 in punto di causali da apporre a contratti di durata superiore ai 12 mesi nonché in occasione di proroghe e/o di rinnovi;
- art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 in merito all'intervallo necessario per procedere al rinnovo di un contratto a termine.
Per ciò che rileva in questa sede, le parti sociali, al punto 5 dei suddetti Accordi hanno previsto che «in convenuta deroga all'obbligo di apporre causali ai contratti eccedenti mesi 12 (dodici), di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., le assunzioni a termine, nonché i rinnovi e/o le proroghe di contratti sottoscritti vigente la presente intesa, sono esentati dell'obbligo di apporre causale».
E' corretto dunque quanto osserva l'appellante e cioè che tali Accordi, Controparte_1 Con depositati presso l' , trovano applicazione al contratto di lavoro del ricorrente in quanto:
1. sottoscritti da , Controparte_4 a cui aderisce (è pacifica, difatti, la tesi secondo cui l'efficacia soggettiva Controparte_1 degli Accordi si estende a tutte le aziende associate alle confederazioni datoriali firmatarie del contratto territoriale stante il vincolo associativo);
2. efficaci erga omnes – anche nei confronti dei lavoratori aderenti a sigle sindacali non firmatarie – ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 8 d.l. n. 138 conv. in l. n. 148/2011.
Tale orientamento è già stato fatto proprio da questa Sezione Lavoro con le sentenze Tribunale di AR del 12.01.2021, nn. 33 e 34, giudice dr. De Napoli, a mente delle quali “l'art. 8 d.l. 13.8.2011 n. 138 conv in l. 14.09.2011, stabilisce, per quanto qui interessa che: i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) possono autorizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati” (co. 1); “le specifiche intese di cui al co. 1 possono riguardare: (…) c) i contratti a termine” (co. 2); “(…) le specifiche intese di cui al co. 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal co. 2” (co.3)”, ed è anche da questa Corte condiviso.
---°°°---°°°--- Alla luce della completa disamina appena esposta, non vi sono margini per ravvisare la sussistenza della doglianza pure lamentata dall'appellato per asserita violazione dell'art. 1344 c.c. (“Si reputa altresi' illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”), e ciò in quanto la violazione dell'art. 1344 c.c. sembra presupporre un intento elusivo di tutte le Parti, mentre nel caso in esame è attribuito al solo datore di lavoro;
deve dunque concludersi per la piena validità dell'Accordo Sindacale Territoriale, e per le deroghe in esso contenute rispetto alle previsioni di cui agli artt. 19 e 21 già citati, nei termini sopradetti, con immediata ricaduta nei confronti della non convertibilità del contratto di lavoro a tempo determinato del in contratto a tempo indeterminato. CP_2
Per tutti tali motivi l'appello va accolto, con riforma della sentenza di primo grado.
La peculiarità e novità della questione, nonché la presenza di non consolidati orientamenti giurisprudenziali, integrano giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite. Questa Corte deve dare atto a questo punto che, per mero refuso di stampa il dispositivo letto in udienza così invece dispone: “Rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio”.
Trattasi evidentemente di refuso di stampa, che comporta che il dispositivo corretto debba così leggersi ed intendersi:” Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza resa in data 3 novembre 2020 dal Giudice del Lavoro di AR nel proc. n. 3464/2020 r.g., per l'effetto dichiara non dovuta la conversione a tempo indeterminato del contratto stipulato fra
[...]
e dal 27.3.2019 e con scadenza al 28.2.2021.Compensa Controparte_1 CP_2 integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
AR, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella