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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 100625/2010 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/10/2023 e promossa
D A
nato a [...] l'[...], CF. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MEDICI N.252 98076 S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'Avv. MANFREDI GIGLIOTTI MARIA CRISTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, congiuntamente e separatamente, con l'Avv. MANFREDI GIGLIOTTI
MICHELE;
ATTORE
C O N T R O
CF elettivamente domiciliato/a Controparte_1 P.IVA_1 in VIA CAMPIDOGLIO,26 S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'Avv.
MANASSERI BENEDETTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13/10/2023 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_2 premettendo che in data 25 gennaio 2002 era stata stipulata tra le parti una scrittura privata con la quale il Prof. permutava un'area (terreno sito in S. Agata di Parte_1
Militello, catasto f. 11 part. 1681) in cambio di alcuni appartamenti così descritti nella convezione. Ha dedotto che, dopo diverse vicende, aveva trasmesso alla controparte una nota in cui veniva dichiarata l'inefficacia della scrittura privata per inadempimento della CP_1
1 Ha precisato che, per tale ragione, era stato instaurato dall'odierna convenuta una causa presso il Tribunale di Messina, R.G: 544/2008, nella quale la società aveva svolto domanda ex art. 2932 c.c; che, costituitosi, l'odierno attore aveva contestato la fondatezza e l'ammissibilità della domanda svolta, stante il silenzio di quasi un anno prima dell'intenzione di recedere dal contratto manifestata alla società; che la società non aveva risposto alle richieste di informazioni (tra cui l'esito dei mandati di intermediazione per le pratiche amministrative con l' di Sant'Agata di Militello, in realtà mai Organizzazione_1 poste in essere dalla;
che era stato proposto ricorso per sequestro degli immobili, CP_1 rigettato dal Tribunale di Messina. Ha contestato, dunque, che nonostante dette premesse la aveva trascritto la citazione del giudizio n. 544/2008 RG del Tribunale di Messina CP_1 comportando all'attore ingentissimi danni patrimoniali quali il blocco del trasferimento del lotto medesimo ad altro imprenditore con il quale era intervenuto regolare preliminare. Ha concluso, quindi, per il riconoscimento dei danni conseguenti alla trascrizione volontaria dell'atto di citazione effettuato dalla con la condanna di quest'ultima al pagamento CP_1 della somma di € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e ordine di cancellazione della trascrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Cristina Gigliotti Manfredi, dichiaratasi antistataria.
Si è costituito quale legale rappresentante della , il quale ha Controparte_3 CP_1 eccepito l'inammissibilità delle domande proposte, in luogo di un'azione ex art. 96 c.p.c. nel giudizio già instaurato presso il Tribunale di Messina, l'inammissibilità della richiesta di cancellazione, l'incompetenza del Tribunale adito e l'infondatezza nel merito sia in relazione all'an dell'illegittimità della trascrizione sia con riferimento al quantum, per l'inesistenza di alcun danno risarcibile. Ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande con vittoria di spese.
Istruita la causa documentalmente, la stessa veniva poi riassegnata allo scrivente ex DP
50/2022 nonché provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio in data 30 novembre
2022.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e degli incombenti ex art. 190 c.p.c. la causa viene decisa.
Preliminarmente deve darsi atto che parte attrice ha dichiarato, con memoria depositata in data 1° febbraio 2024, la morte di parte attrice, chiedendo l'applicazione dell'art. 300 c.p.c.
Sul punto, tuttavia, può condividersi l'orientamento della giurisprudenza secondo cui in tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è
2 equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio. (vedi Cass. n. 14472/2017).
Invero, essendo stata dichiarata la morte (peraltro non in udienza ma con un deposito telematico non notificato a controparte) dopo la scadenza dei termini per le comparse conclusionali e di replica, nessun effetto interruttivo può applicarsi al caso di specie.
Per il resto, la causa viene decisa secondo il criterio della ragione più liquida.
Invero, ogni valutazione in merito alla fondatezza - o meno – dell'azione svolta (in via diretta ed in via riconvenzionale) nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Messina è, in questa sede, preclusa. Ciò sia perché non vi è un'esplicita domanda in tal senso, sia perché ciò comporterebbe una violazione del ne bis in idem, non potendo l'odierno giudicante valutare gli elementi probatori nonché le domande formulate in autonomo giudizio.
Infatti, thema decidendum della domanda svolta in questo giudizio è la richiesta di risarcimento danni conseguente alla trascrizione dell'atto di citazione effettuata dalla CP_1
La giurisprudenza, sul punto, ha affermato che l'azione di risarcimento danni in caso di trascrizione illegittimamente eseguita al di fuori dei presupposti previsti dagli artt. 2652 e
2653 c.c. (nella specie, effettuata per un appezzamento di terreno più grande di quello oggetto della controversia) può essere proposta - a differenza dell'istanza risarcitoria per la trascrizione ingiusta (relativa ad una domanda poi risultata infondata) che va presentata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., allo stesso giudice della causa oggetto di trascrizione - anche in via autonoma ex art. 2043 c.c., che integra uno strumento idoneo ad assicurare una tutela estesa alla colpa lieve (invece esclusa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), commisurata alle maggiori responsabilità dell'autore del fatto, e si giustifica per la diversità dell'oggetto dell'accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta la trascrizione (vedi Cass. n.
16272/2015).
Ciò in ottemperanza al dettato delle Sezioni Unite che già aveva riconosciuto che l'assenza di una specifica previsione del legislatore in ordine alla comprensione dell'ipotesi di trascrizione di domanda illegittima fra quelle dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. induce, condivisibilmente, le Sezioni unite a concludere nel senso che in mancanza di indicazioni normative debba, comunque, essere privilegiata un'interpretazione in sintonia con i principi costituzionali, nella specie il riconoscimento e la tutela del diritto di agire in giudizio di cui all'art. 24 Cost. (Cass. SS UU n. 6597/2011).
Va, dunque, differenziata l'ipotesi della trascrizione illegittima, poiché posta in essere in violazione dei dettami previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. da quella della trascrizione ingiusta, poiché relativa ad una domanda rilevatasi non fondata.
Per il primo caso, l'art. 2652 c.c. n. 2 prevede che vadano trascritte le domande, relative ai diritti ex art. 2643 c.c. dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a
3 contrarre. Incontestato è che il contratto originariamente stipulato tra le parti fosse una permuta a carattere immobiliare che rientra, dunque, nelle ipotesi di trascrizioni sopra indicate. Ancora, detta trascrizione della domanda giudiziaria rimane una scelta della parte, la quale non deve essere autorizzata dal giudice.
Ne consegue che, nel caso di specie, non appare vi siano elementi di illegittimità in relazione alla trascrizione della domanda giudiziaria oggetto di odierna contestazione.
Per quanto riguarda, invece, l'ingiustizia della trascrizione, l'art. 96 c.p.c. prevede che Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
Dunque, tale valutazione è comunque correlata all'individuazione – nel merito – della fondatezza delle originarie domande proposte (e trascritte). Se già, quindi, sarebbe ontologicamente precluso allo scrivente una valutazione in tal senso (il che, in senso contrario, porterebbe ad una duplicazione dei giudizi con violazione del principio del ne bis in idem), anche la formulazione della norma è chiara nell'attribuire al giudice della domanda principale ogni ulteriore valutazione sulla richiesta di risarcimento del danno per trascrizione della domanda giudiziaria per un diritto accertato quale inesistente (esattamente l'ipotesi del caso di specie).
Le Sezioni Unite della corte di Cassazione, componendo precedenti contrasti, hanno escluso che la domanda di cui all'articolo 96, comma secondo, c.p.c., possa essere proposta in un giudizio autonomo, ed hanno per contro stabilito che essa debba essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di diritto o di fatto. Si legge, in particolare, nella sentenza delle sezioni unite 25478/21: "può (...) verificarsi (...) che tale domanda risarcitoria [scilicet, quella per lite temeraria o esecuzione incauta, n.d.e.] non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione;
perché quel giudizio si è già concluso, o perché sussistono preclusioni di carattere processuale (sono state, ad esempio, già precisate le conclusioni); oppure perché il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sé esclude che si svolgano accertamenti di mento che possono richiedere attività istruttoria (si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di cassazione). In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza possibilità di ricorrere al meccanismo di estinzione anticipata della procedura delineato dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.
4 49, comma 3, della legge n. 69 del 2009. Tale conseguenza, che può apparire singolare, si giustifica in considerazione del fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale non può imputare ad altri il rischio del possibile allungamento dei tempi processuali. La possibilità per il danneggiato di introdurre un giudizio autonomo, inteso a ottenere il risarcimento del danno da esecuzione illegittima, pertanto, alla luce dei princìpi appena esposti "non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate" (vedi Cass. n. 42119/2021 che richiamano
SS. UU n. 25478/2021).
Non appare, dunque, che nel caso di specie vi siano elementi tali da giustificare una proposizione in via autonoma di una domanda ex art. 96 c.p.c. Ciò anche tenendo conto che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. n.
14911/2018).
Le superiori argomentazioni impongono, dunque, il rigetto delle domande attoree.
L'esistenza, tuttavia, di contrasti giurisprudenziali poi risolti con interventi nomofilattici intervenuti solo nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta tutte le domande;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 30 aprile 2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 100625/2010 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/10/2023 e promossa
D A
nato a [...] l'[...], CF. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MEDICI N.252 98076 S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'Avv. MANFREDI GIGLIOTTI MARIA CRISTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, congiuntamente e separatamente, con l'Avv. MANFREDI GIGLIOTTI
MICHELE;
ATTORE
C O N T R O
CF elettivamente domiciliato/a Controparte_1 P.IVA_1 in VIA CAMPIDOGLIO,26 S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'Avv.
MANASSERI BENEDETTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13/10/2023 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_2 premettendo che in data 25 gennaio 2002 era stata stipulata tra le parti una scrittura privata con la quale il Prof. permutava un'area (terreno sito in S. Agata di Parte_1
Militello, catasto f. 11 part. 1681) in cambio di alcuni appartamenti così descritti nella convezione. Ha dedotto che, dopo diverse vicende, aveva trasmesso alla controparte una nota in cui veniva dichiarata l'inefficacia della scrittura privata per inadempimento della CP_1
1 Ha precisato che, per tale ragione, era stato instaurato dall'odierna convenuta una causa presso il Tribunale di Messina, R.G: 544/2008, nella quale la società aveva svolto domanda ex art. 2932 c.c; che, costituitosi, l'odierno attore aveva contestato la fondatezza e l'ammissibilità della domanda svolta, stante il silenzio di quasi un anno prima dell'intenzione di recedere dal contratto manifestata alla società; che la società non aveva risposto alle richieste di informazioni (tra cui l'esito dei mandati di intermediazione per le pratiche amministrative con l' di Sant'Agata di Militello, in realtà mai Organizzazione_1 poste in essere dalla;
che era stato proposto ricorso per sequestro degli immobili, CP_1 rigettato dal Tribunale di Messina. Ha contestato, dunque, che nonostante dette premesse la aveva trascritto la citazione del giudizio n. 544/2008 RG del Tribunale di Messina CP_1 comportando all'attore ingentissimi danni patrimoniali quali il blocco del trasferimento del lotto medesimo ad altro imprenditore con il quale era intervenuto regolare preliminare. Ha concluso, quindi, per il riconoscimento dei danni conseguenti alla trascrizione volontaria dell'atto di citazione effettuato dalla con la condanna di quest'ultima al pagamento CP_1 della somma di € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e ordine di cancellazione della trascrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Cristina Gigliotti Manfredi, dichiaratasi antistataria.
Si è costituito quale legale rappresentante della , il quale ha Controparte_3 CP_1 eccepito l'inammissibilità delle domande proposte, in luogo di un'azione ex art. 96 c.p.c. nel giudizio già instaurato presso il Tribunale di Messina, l'inammissibilità della richiesta di cancellazione, l'incompetenza del Tribunale adito e l'infondatezza nel merito sia in relazione all'an dell'illegittimità della trascrizione sia con riferimento al quantum, per l'inesistenza di alcun danno risarcibile. Ha concluso, pertanto, per il rigetto delle domande con vittoria di spese.
Istruita la causa documentalmente, la stessa veniva poi riassegnata allo scrivente ex DP
50/2022 nonché provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio in data 30 novembre
2022.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e degli incombenti ex art. 190 c.p.c. la causa viene decisa.
Preliminarmente deve darsi atto che parte attrice ha dichiarato, con memoria depositata in data 1° febbraio 2024, la morte di parte attrice, chiedendo l'applicazione dell'art. 300 c.p.c.
Sul punto, tuttavia, può condividersi l'orientamento della giurisprudenza secondo cui in tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è
2 equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio. (vedi Cass. n. 14472/2017).
Invero, essendo stata dichiarata la morte (peraltro non in udienza ma con un deposito telematico non notificato a controparte) dopo la scadenza dei termini per le comparse conclusionali e di replica, nessun effetto interruttivo può applicarsi al caso di specie.
Per il resto, la causa viene decisa secondo il criterio della ragione più liquida.
Invero, ogni valutazione in merito alla fondatezza - o meno – dell'azione svolta (in via diretta ed in via riconvenzionale) nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Messina è, in questa sede, preclusa. Ciò sia perché non vi è un'esplicita domanda in tal senso, sia perché ciò comporterebbe una violazione del ne bis in idem, non potendo l'odierno giudicante valutare gli elementi probatori nonché le domande formulate in autonomo giudizio.
Infatti, thema decidendum della domanda svolta in questo giudizio è la richiesta di risarcimento danni conseguente alla trascrizione dell'atto di citazione effettuata dalla CP_1
La giurisprudenza, sul punto, ha affermato che l'azione di risarcimento danni in caso di trascrizione illegittimamente eseguita al di fuori dei presupposti previsti dagli artt. 2652 e
2653 c.c. (nella specie, effettuata per un appezzamento di terreno più grande di quello oggetto della controversia) può essere proposta - a differenza dell'istanza risarcitoria per la trascrizione ingiusta (relativa ad una domanda poi risultata infondata) che va presentata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., allo stesso giudice della causa oggetto di trascrizione - anche in via autonoma ex art. 2043 c.c., che integra uno strumento idoneo ad assicurare una tutela estesa alla colpa lieve (invece esclusa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), commisurata alle maggiori responsabilità dell'autore del fatto, e si giustifica per la diversità dell'oggetto dell'accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta la trascrizione (vedi Cass. n.
16272/2015).
Ciò in ottemperanza al dettato delle Sezioni Unite che già aveva riconosciuto che l'assenza di una specifica previsione del legislatore in ordine alla comprensione dell'ipotesi di trascrizione di domanda illegittima fra quelle dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. induce, condivisibilmente, le Sezioni unite a concludere nel senso che in mancanza di indicazioni normative debba, comunque, essere privilegiata un'interpretazione in sintonia con i principi costituzionali, nella specie il riconoscimento e la tutela del diritto di agire in giudizio di cui all'art. 24 Cost. (Cass. SS UU n. 6597/2011).
Va, dunque, differenziata l'ipotesi della trascrizione illegittima, poiché posta in essere in violazione dei dettami previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. da quella della trascrizione ingiusta, poiché relativa ad una domanda rilevatasi non fondata.
Per il primo caso, l'art. 2652 c.c. n. 2 prevede che vadano trascritte le domande, relative ai diritti ex art. 2643 c.c. dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a
3 contrarre. Incontestato è che il contratto originariamente stipulato tra le parti fosse una permuta a carattere immobiliare che rientra, dunque, nelle ipotesi di trascrizioni sopra indicate. Ancora, detta trascrizione della domanda giudiziaria rimane una scelta della parte, la quale non deve essere autorizzata dal giudice.
Ne consegue che, nel caso di specie, non appare vi siano elementi di illegittimità in relazione alla trascrizione della domanda giudiziaria oggetto di odierna contestazione.
Per quanto riguarda, invece, l'ingiustizia della trascrizione, l'art. 96 c.p.c. prevede che Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
Dunque, tale valutazione è comunque correlata all'individuazione – nel merito – della fondatezza delle originarie domande proposte (e trascritte). Se già, quindi, sarebbe ontologicamente precluso allo scrivente una valutazione in tal senso (il che, in senso contrario, porterebbe ad una duplicazione dei giudizi con violazione del principio del ne bis in idem), anche la formulazione della norma è chiara nell'attribuire al giudice della domanda principale ogni ulteriore valutazione sulla richiesta di risarcimento del danno per trascrizione della domanda giudiziaria per un diritto accertato quale inesistente (esattamente l'ipotesi del caso di specie).
Le Sezioni Unite della corte di Cassazione, componendo precedenti contrasti, hanno escluso che la domanda di cui all'articolo 96, comma secondo, c.p.c., possa essere proposta in un giudizio autonomo, ed hanno per contro stabilito che essa debba essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di diritto o di fatto. Si legge, in particolare, nella sentenza delle sezioni unite 25478/21: "può (...) verificarsi (...) che tale domanda risarcitoria [scilicet, quella per lite temeraria o esecuzione incauta, n.d.e.] non sia più proponibile davanti al giudice della cognizione;
perché quel giudizio si è già concluso, o perché sussistono preclusioni di carattere processuale (sono state, ad esempio, già precisate le conclusioni); oppure perché il grado del giudizio nel quale la causa si trova di per sé esclude che si svolgano accertamenti di mento che possono richiedere attività istruttoria (si pensi al caso in cui la caducazione del titolo esecutivo giudiziale consegua ad una sentenza della Corte di cassazione). In siffatte ipotesi, e solo in queste, la domanda risarcitoria dovrà essere proposta al giudice dell'opposizione all'esecuzione; il quale sarà chiamato necessariamente a dare corso alla fase di merito del relativo giudizio, senza possibilità di ricorrere al meccanismo di estinzione anticipata della procedura delineato dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.
4 49, comma 3, della legge n. 69 del 2009. Tale conseguenza, che può apparire singolare, si giustifica in considerazione del fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta dal debitore esecutato, il quale non può imputare ad altri il rischio del possibile allungamento dei tempi processuali. La possibilità per il danneggiato di introdurre un giudizio autonomo, inteso a ottenere il risarcimento del danno da esecuzione illegittima, pertanto, alla luce dei princìpi appena esposti "non è frutto di una libera scelta della parte, bensì dell'impossibilità di percorrere le strade in precedenza delineate" (vedi Cass. n. 42119/2021 che richiamano
SS. UU n. 25478/2021).
Non appare, dunque, che nel caso di specie vi siano elementi tali da giustificare una proposizione in via autonoma di una domanda ex art. 96 c.p.c. Ciò anche tenendo conto che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttoria (Cass. n.
14911/2018).
Le superiori argomentazioni impongono, dunque, il rigetto delle domande attoree.
L'esistenza, tuttavia, di contrasti giurisprudenziali poi risolti con interventi nomofilattici intervenuti solo nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta tutte le domande;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 30 aprile 2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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