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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Donati, con domicilio eletto presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Denis Faedi, con domicilio eletto presso il suo studio, ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera COA del 25.09.2024
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23.4.2025 le parti hanno concluso come segue:
“1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Brisighella in data 23.4.1983 tra le parti con rito concordatario;
2. il sig. partire dal 15 maggio 2025 verserà alla sig.ra Pt_1
un assegno di concorso al mantenimento di euro 75,00 mensili aggiornabili CP_1
annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 15 di ogni
pagina 1 di 4 mese. Spese compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con in data 23.4.1983 in Brisighella. Ha riferito che Controparte_1
dalla loro unione è nato in data [...] economicamente autosufficiente. Persona_1
Ha narrato che, in seguito al deteriorarsi della convivenza coniugale, i coniugi si sono determinati a separarsi ed il Tribunale di Ravenna con decreto in data 19/10/2004 ha omologato la separazione consensuale. Esposte le condizioni economiche di entrambi i coniugi, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza la previsione di assegno divorzile.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale, aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio, ha tuttavia chiesto un assegno divorziale a suo favore, pari a euro 200,00 mensili.
All'udienza del 23.4.2025 le parti e i loro procuratori hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Brisighella in data 23.4.1983 tra le parti con rito concordatario;
2. il sig. partire dal Pt_1
15 maggio 2025 verserà alla sig.ra un assegno di concorso al mantenimento di euro CP_1
75,00 mensili aggiornabili annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 15 di ogni mese. Spese compensate”. Il Giudice, pertanto, preso atto della volontà delle parti che hanno personalmente confermato le condizioni dell'accordo, ha invitato le parti a concludere e i procuratori hanno concluso come da accordo. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio.
Si deve rilevare che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 30.9.2004) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 19.10.2004; deve pertanto escludersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 4 In data 10 maggio 2024 interveniva in giudizio il Pubblico Ministero.
Tutto ciò premesso, si rileva che non vi sono ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiunte, di seguito integralmente trascritte, che risultano non contrarie a norme imperative e di ordine pubblico: “1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Brisighella in data
23.4.1983 tra le parti con rito concordatario;
2. il sig. a partire dal 15 maggio 2025 Pt_1
verserà alla sig.ra un assegno di concorso al mantenimento di euro 75,00 mensili CP_1
aggiornabili annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento sarà effettuato entro il giorno
15 di ogni mese. Spese compensate”
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, istanza o deduzione, con l'intervento del Pubblico Ministero,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23/04/1983 nel comune di
Brisighella (RA) tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in epigrafe, da CP_1
intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brisighella (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza Anno 1983 Atto n° 10 Parte II Serie A Ufficio 1
- spese di lite compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est. e rel. dott.ssa Serena Chimichi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Donati, con domicilio eletto presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Denis Faedi, con domicilio eletto presso il suo studio, ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera COA del 25.09.2024
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23.4.2025 le parti hanno concluso come segue:
“1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Brisighella in data 23.4.1983 tra le parti con rito concordatario;
2. il sig. partire dal 15 maggio 2025 verserà alla sig.ra Pt_1
un assegno di concorso al mantenimento di euro 75,00 mensili aggiornabili CP_1
annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 15 di ogni
pagina 1 di 4 mese. Spese compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.2024 ha chiesto la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con in data 23.4.1983 in Brisighella. Ha riferito che Controparte_1
dalla loro unione è nato in data [...] economicamente autosufficiente. Persona_1
Ha narrato che, in seguito al deteriorarsi della convivenza coniugale, i coniugi si sono determinati a separarsi ed il Tribunale di Ravenna con decreto in data 19/10/2004 ha omologato la separazione consensuale. Esposte le condizioni economiche di entrambi i coniugi, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza la previsione di assegno divorzile.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la quale, aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio, ha tuttavia chiesto un assegno divorziale a suo favore, pari a euro 200,00 mensili.
All'udienza del 23.4.2025 le parti e i loro procuratori hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: “1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Brisighella in data 23.4.1983 tra le parti con rito concordatario;
2. il sig. partire dal Pt_1
15 maggio 2025 verserà alla sig.ra un assegno di concorso al mantenimento di euro CP_1
75,00 mensili aggiornabili annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento sarà effettuato entro il giorno 15 di ogni mese. Spese compensate”. Il Giudice, pertanto, preso atto della volontà delle parti che hanno personalmente confermato le condizioni dell'accordo, ha invitato le parti a concludere e i procuratori hanno concluso come da accordo. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio.
Si deve rilevare che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 30.9.2004) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 19.10.2004; deve pertanto escludersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 2 di 4 In data 10 maggio 2024 interveniva in giudizio il Pubblico Ministero.
Tutto ciò premesso, si rileva che non vi sono ragioni ostative all'accoglimento delle conclusioni congiunte, di seguito integralmente trascritte, che risultano non contrarie a norme imperative e di ordine pubblico: “1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Brisighella in data
23.4.1983 tra le parti con rito concordatario;
2. il sig. a partire dal 15 maggio 2025 Pt_1
verserà alla sig.ra un assegno di concorso al mantenimento di euro 75,00 mensili CP_1
aggiornabili annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento sarà effettuato entro il giorno
15 di ogni mese. Spese compensate”
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, istanza o deduzione, con l'intervento del Pubblico Ministero,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23/04/1983 nel comune di
Brisighella (RA) tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in epigrafe, da CP_1
intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brisighella (RA) di procedere all'annotazione della presente sentenza Anno 1983 Atto n° 10 Parte II Serie A Ufficio 1
- spese di lite compensate tra le parti;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est. e rel. dott.ssa Serena Chimichi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4