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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese ConIGliere
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 248/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Salis dell'Avvocatura interna della società, con sede in Torino via Alfieri n. 10;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, via Peveragno CP_2 C.F._1
n. 15, presso lo Studio dell'Avv. Paola Gabriella Aimaretti che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
In accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di
Torino n. 3177/2022, pubblicata in data 20.07.2022 e non notificata per le ragioni infra descritte, e, per pagina 1 di 13 l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto da parte del Sig.ra al rimborso CP_2
del oggetto di causa, condannando parte appellata alla restituzione di tutte le Controparte_3
somme percepite: a titolo di capitali, interessi e spese, in esecuzione della sentenza qui impugnata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in diritto e, per Controparte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 3177/2022, pubblicata in data
20.7.2022, nel giudizio recante R.G. n. 13782/2021.
Con vittoria delle spese in favore del legale antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato in data 1.7.2021, la IG.ra ha evocato CP_2 Controparte_1 avanti al Tribunale di Torino, chiedendo di condannarla al pagamento della somma di € 6.647,01
[...]
a titolo di rimborso del Buono Fruttifero Postale a termine n. 54555710338 o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno, allegando che: in data 12.10.2001 ha emesso il BFP Controparte_1
indicato, dell'importo nominale di € 2.500,00, in favore di e Parte_1 CP_2
cointestatarie con pari facoltà di rimborso;
nel giugno del 2020 la IG.ra si è recata presso CP_2
l'Ufficio Postale per la riscossione del buono, ma l'impiegato le ha comunicato l'intervenuta prescrizione;
il buono ha utilizzato un modulo cartaceo sul cui fronte è riportata la dicitura “a termine”
e sul cui retro è apposto unicamente il timbro di emissione dell'Ufficio Postale, senza l'indicazione della serie di appartenenza, della durata o della scadenza;
al momento della sottoscrizione non è stato consegnato il foglio informativo previsto dagli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000; la IG.ra è stata CP_2
indotta a supporre di essere in possesso di un buono non diverso da quelli ordinari, con termine di scadenza ventennale;
nello stesso D.M. del 29.3.2001, che ha istituito 2 nuove serie di Buoni Fruttiferi
Postali (serie A2 e serie AA2) non vi è alcun riferimento a buoni postali “a termine”, essendo anche la serie ordinaria A2 una serie con termine di scadenza (di 20 anni); la circostanza di essere in possesso di un buono ordinario è stata avvalorata da stessa, che ha rilasciato in diversa Controparte_1
occasione una ricevuta attestante il rendimento del buono alla data del 12.10.2021 con la dicitura “Tipo buono: buono ordinario”; il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e i possessori del buono hanno diritto al rimborso;
in subordine, nel caso di mancato rimborso dei buoni, è Controparte_1
tenuta a risarcire il danno per omessa consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione di un buono privo di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza.
pagina 2 di 13 costituendosi, ha chiesto preliminarmente di dichiarare l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del BFP e, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata, eccependo che: a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 156/1973 ad opera del D.Lgs. 284/1999, le norme di riferimento per i BFP sono contenute nel D.M. 19.12.2000, nonché nei successivi D.M. di volta in volta emessi;
i BFP sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non è contenuta solo in un contratto tra (mero collocatore delle risorse finanziarie) e il titolare, ma anche nelle CP_1
norme di cui ai relativi D.M. che ne disciplinano la materia nel tempo;
unitamente al titolo oggetto di causa, ai sottoscrittori è stato consegnato il foglio informativo sul quale sono descritte la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni relative alla serie stessa;
ha inoltre esposto, nei CP_1
propri locali aperti al pubblico, gli avvisi sulle condizioni praticate ai titoli, nonché ogni utile avviso rivolto alla clientela;
il diritto della IG.ra alla riscossione del buono si è prescritto nel 2018, CP_2
poiché ai sensi dell'art. 8 D.M. 19.12.2000 i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo e, ai sensi dell'art. 8 D.M. 29.03.2001, i buoni fruttiferi della serie AA2 possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione;
nel caso di specie il buono è stato sottoscritto il 12.10.2001, è scaduto sette anni dopo, il
12.10.2008, e si è prescritto dieci anni dopo la scadenza, il 12.10.2018; il buono non è più rimborsabile per causa imputabile a parte attrice, che non ha esercitato il proprio diritto neppure nei dieci anni successivi alla data di scadenza;
il comportamento di deve considerarsi immune da CP_1
qualsivoglia censura e, in ogni caso, parte attrice avrebbe potuto chiedere informazioni presso l'ufficio postale.
Con sentenza n. 3177/2022 pubblicata il 20.07.2022, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda attorea e condannato a pagare alla IG.ra l'importo di € 6.647,01 a Controparte_1 CP_2
titolo di rimborso del BFP, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, e a rimborsarle le spese di lite.
Il Tribunale ha rilevato che: ai sensi dell'art. 8 D.M. 19.12.2000 e dell'art. 8 D.M. 29.3.2001, i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo relativamente al capitale e agli interessi, e i BFP della serie AA2 possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione;
tuttavia, come sancito dall'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed esiste un nesso causale tra il comportamento omissivo di posto in essere in violazione dei propri obblighi di Controparte_1
trasparenza e di informazione, e il ritardo nella richiesta di rimborso della IG.ra , la quale si è CP_2 trovata nell'impossibilità di conoscere la data di scadenza del proprio buono e di presentare quindi tempestivamente tale istanza;
in capo a sussistono infatti obblighi di trasparenza e di CP_1
pagina 3 di 13 informare i clienti relativamente ai servizi offerti, che si sostanziano anche nel dovere di mettere a disposizione i documenti necessari a renderli edotti circa le principali caratteristiche dei prodotti sottoscrivibili o sottoscritti;
in particolare, ai sensi degli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, deve CP_1
consegnare il foglio informativo contenente le condizioni di sottoscrizione e la descrizione delle caratteristiche del buono fruttifero;
il buono in questione non indica la data di scadenza, informazione da ritenersi di carattere essenziale ai fini della possibilità per il cliente di esercitare il diritto al rimborso del titolo e alla riscossione degli interessi, che doveva quindi essere fornita da in altro CP_1
modo, nello specifico attraverso la consegna del foglio informativo contenente le condizioni di sottoscrizione e la descrizione delle caratteristiche del prodotto;
si è limitata ad affermare CP_1
che il foglio informativo è stato consegnato al cliente contestualmente alla sottoscrizione, senza tuttavia dimostrare di averne effettuato la consegna alla IG.ra nel caso di specie;
l'eventuale avviso CP_2 generale alla clientela circa l'invito al controllo della scadenza dei propri buoni non può essere ritenuto sufficiente per considerare assolto l'obbligo di informazione;
deve inoltre considerarsi che l'attrice ha allegato di essersi recata presso l'Ufficio Postale al fine di richiedere il valore del rimborso del buono in suo possesso e di avere ottenuto la ricevuta recante “Tipo buono: buono ordinario” con scadenza al
12.10.2021, circostanza che non può da sola costituire prova di un macroscopico errore di
[...]
, in quanto non sono riportati né il numero del buono oggetto della richiesta né la data di CP_1
emissione – sebbene l'importo del buono sottoscritto coincida con quello oggetto di causa – ma può costituire indizio al fine di dimostrare che la stessa non avesse contezza del termine di decorrenza della prescrizione e delle caratteristiche del titolo.
II. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, di cui ha chiesto la Controparte_1
riforma formulando le conclusioni sopra riportate.
L'appello è articolato in quattro motivi di gravame, che vengono trattati congiuntamente presentando profili di connessione.
Con il primo motivo - “Assenza di responsabilità di nel collocamento dei buoni – Controparte_1
Errata ritenuta violazione delle regole di diligenza per l'asserita mancata consegna del foglio informativo”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato la violazione dei doveri di trasparenza e informazione, allegando che: in primo luogo, il Giudice ha errato nell'operare l'inversione dell'onere della prova poiché l'art. 2697 c.c. non è derogato in caso di prova di fatti negativi, nel caso di specie la mancata consegna del foglio informativo;
la IG.ra si è CP_2
limitata ad affermare di non aver ricevuto il foglio informativo, ma non ha offerto alcuna prova di tale circostanza;
in secondo luogo, i BFP non sono titoli di credito ma meri titoli di legittimazione ex art.
pagina 4 di 13 2002 c.c., pertanto vengono disciplinati da atti normativi e amministrativi che li integrano all'esterno ed è conseguentemente onere del titolare del buono attivarsi per conoscere dette fonti (Cass. S.U. n.
3963/2019); al momento del collocamento del buono oggetto di causa, gli obblighi informativi sono stati espletati mediante la pubblicazione sulla G.U. dei D.M. attraverso i quali è avvenuta l'emissione
(per “serie”) dei BFP, ove sono indicate le caratteristiche del titolo;
nel caso di specie sul buono è ben evidente - sia sul fronte che sul retro - la dicitura “a termine” ed era onere del titolare attivarsi per conoscere le caratteristiche del medesimo;
la IG.ra , tenuta a conoscere la disciplina legislativa CP_2
dei buoni, avrebbe potuto trovare ogni altra informazione necessaria consultando il D.M. 29.03.2001; pertanto, il diritto al rimborso si è prescritto esclusivamente per l'inerzia degli intestatari e nessuna violazione dei principi di correttezza o informazione è ravvisabile nella condotta dell'appellante.
Con il secondo motivo - “Errata e/o omessa valutazione della documentazione versata in atti -
Sull'errata valutazione del mancato versamento della prova liberatoria” - lamenta Controparte_1
che erroneamente la sentenza ha ritenuto decisivo che non sia stata provata la consegna del foglio informativo al cliente, in quanto: la sola pubblicazione in G.U. costituisce condizione necessaria e sufficiente alla conoscibilità/conoscenza delle informazioni relative ai BFP;
nessuna norma imponeva la sottoscrizione “per ricevuta” dei fogli informativi consegnati al cliente;
anche se si volesse applicare l'art. 119 TUB e/o l'art. 2220 c.c., l'obbligo di conservazione della documentazione viene meno con il termine di prescrizione ordinario, a far data dall'estinzione del rapporto ex art. 2946 c.c., nel caso di specie decorso;
l'appellante non può quindi essere considerata responsabile della mancata prova della consegna del foglio informativo;
sotto altro profilo, il Giudice non ha operato un'interpretazione letterale dell'art. 3 D.M. 19.12.2000, violando l'art. 12 delle preleggi, poiché dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha omesso di utilizzare termini impositivi o obbligatori per la consegna del foglio informativo, e ciò perché tutte le informazioni necessarie erano demandate all'emissione del
D.M. pubblicato in G.U..
Con il terzo motivo – “Sulla legittimità dell'operato di Violazione delle norme Controparte_1
regolatrici della materia in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non prescritto il diritto al rimborso del BFP, deducendo che: il Giudice non ha tenuto in debita considerazione il fatto che il titolo oggetto di causa riporta sia sul fronte che sul retro la dicitura “a termine”; ai sensi dell'art. 2935 c.c. l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, e non comprende l'ignoranza del fatto generatore del diritto né il dubbio circa la sua esistenza;
l'appellata era nella obiettiva possibilità di esercitare correttamente il suo diritto entro il termine di prescrizione;
la sentenza è altresì errata nella pagina 5 di 13 parte in cui attribuisce valore di indizio alla ricevuta prodotta come doc. 4 da controparte, in quanto il
D.M. 29.3.2001 ha emesso due serie di buoni, la serie ordinaria A2 e la serie speciale “a termine” AA2, dunque il documento (ricevuta) depositato dalla IG.ra è riconducibile alla serie ordinaria A2, CP_2
ancora in vigore;
in secondo luogo, la richiesta di valore di rimborso è stata avanzata all'Ufficio Postale dalla controparte in data 12.10.2021 (data ricavabile dalla dicitura “valore di rimborso”), ovvero successivamente alla ricezione della nota dell'appellante 2.11.2020 ove veniva comunicata l'impossibilità di liquidare il titolo perché prescritto.
Con il quarto motivo - “Sul regime di prescrizione dei buoni postali fruttiferi – Omessa applicazione dell'art. 8 del D.M. 19.12.2000”- l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nell'applicazione della normativa sulla prescrizione, poiché ai sensi dell'art. 8 D.M. 19.12.2000 i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo e ai sensi dell'art. 8 del D.M. 29.03.2001 i buoni fruttiferi della serie AA2 possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione;
il buono è stato sottoscritto il 12.10.2001, scaduto sette anni dopo, il 12.10.2008, e prescritto dieci anni dopo la scadenza il, 12.10.2018; il documento di legittimazione è da considerare dormiente ai sensi dell'art. 1 lett. b) DPR 116/2007 e l'importo è confluito, ex art. 1 comma 345 quinquies L.266/2005, nel fondo gestito da Consap s.p.a.; il buono è quindi prescritto e non più rimborsabile per causa imputabile al solo intestatario, che non ha esercitato il proprio diritto nemmeno nei successivi dieci anni dalla data di scadenza.
, costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello formulando le conclusioni sopra riportate. CP_2
Ha replicato ai motivi di gravame richiamando le deduzioni svolte in primo grado e le argomentazioni della sentenza, osservando in particolare che:
-sussiste in capo a l'obbligo di informare il sottoscrittore del BFP delle caratteristiche del CP_1
medesimo, tra cui la data di scadenza, mediante la consegna del foglio informativo espressamente prevista dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000 e in applicazione delle regole poste a tutela della buona fede oggettiva, della correttezza e della trasparenza nei rapporti con l'investitore; nel caso in esame è palese la violazione di tale obbligo, considerato che il buono non indicava la data di scadenza e la serie di appartenenza, sicché l'informazione circa le caratteristiche del medesimo e in particolare la data di scadenza, dovevano essere fornite mediante consegna del foglio informativo;
-l'onere di provare la consegna del foglio informativo incombeva sull'appellante applicando i principi generali in materia di inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001) e tale prova non è stata fornita;
la pubblicazione in G.U. dei D.M. di emissione dei BFP non è sufficiente ad ottemperare allo specifico obbligo informativo gravante su;
CP_1
pagina 6 di 13 -la violazione ha determinato l'impossibilità per l'appellata di conoscere la data di scadenza del buono e dunque la data da cui far decorrere il termine della prescrizione, impedendo il decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c., come ritenuto dal Giudice di primo grado e da parte della giurisprudenza;
altre sentenze hanno condannato al risarcimento del danno ravvisando la responsabilità CP_1
precontrattuale e/o contrattuale per la violazione dell'obbligo informativo;
infatti, oltre a rilevare ai fini della prescrizione, l'inadempimento di all'obbligo informativo incide anche sulla responsabilità CP_1
extracontrattuale o contrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono, in quanto la violazione informativa può ritenersi la causa unica e diretta del mancato uso della facoltà di chiedere la liquidazione del titolo nei termini previsti;
-in data 24.3.2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato il procedimento
“PS11287 – BFP in forma cartacea” nei confronti di per pratiche commerciali scorrette CP_1
relativamente alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione dei BFP in forma cartacea, in quanto (tra l'altro) in fase di collocamento dei buoni, ometterebbe di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini e/o fornirebbe tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva, concludendo l'istruttoria mediante irrogazione di una sanzione a carico di Controparte_1
per violazione dei doveri di diligenza professionale ragionevolmente eIGibili in base ai principi
[...]
generali di correttezza e di buona fede;
-il doc. 4 è stato rilasciato da non in data 12.10.2021, come affermato dall'appellante, CP_1
bensì in periodo antecedente addirittura al reclamo inviato alla controparte;
infatti reca la dicitura
“Valori di rimborso al: 12/10/2021” e non reca la data del 12.10.2021; risulta chiaro che il documento è antecedente alla comunicazione di del 2.11.2020 in quanto è stato già prodotto in CP_1 occasione dell'istanza di mediazione promossa in data 15.10.2020 (ove risulta tra i documenti prodotti);
-non è mai stato contestato che il termine di prescrizione sia di dieci anni dalla data di scadenza del titolo, ma il fatto che sia incerta la data di decorrenza del termine perché la IG.ra non è stata CP_2
messa in grado di conoscere il giorno in cui avrebbe potuto far valere il suo diritto alla riscossione del buono.
III. Questa Corte ritiene che la condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di € 6.647,01, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al
[...]
saldo, debba essere confermata, ma a titolo di risarcimento del danno anziché a titolo di rimborso del buono fruttifero postale.
pagina 7 di 13 Nel presente giudizio d'appello è pacifico tra le parti che il BFP oggetto di causa, emesso il
12.10.2001, sia della serie “AA2” istituita con D.M. 29.3.2001, che ne prevede la scadenza dopo sette anni dall'emissione (ai sensi dell'art. 8 <i>>) e che il termine di prescrizione dei diritti del titolare previsto dall'art. 8 D.M. 19.12.2000 sia di dieci anni dalla scadenza.
I dieci anni dalla scadenza (12.10.2008-12.10.2018) erano già decorsi quando, nel 2020, la IG.ra CP_2
ne ha chiesto il rimborso.
Oggetto del contendere è la sussistenza della violazione da parte di degli obblighi Controparte_1
informativi a suo carico e la conseguenza di tale violazione, sotto il profilo dell'impedimento all'inizio della decorrenza del termine di prescrizione o del risarcimento del danno per l'avvenuta prescrizione dei diritti.
La domanda di condanna al risarcimento del danno cagionato per la violazione dell'obbligo informativo è stata proposta dalla IG.ra in primo grado in via subordinata (come tale, non CP_2
esaminata dal Tribunale, che ha accolto la domanda principale) e deve intendersi richiamata in appello attraverso i riferimenti alla giurisprudenza che ha condannato al risarcimento del danno CP_1
per mancata consegna del foglio informativo in situazioni analoghe, ravvisando una responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, e mediante la deduzione secondo cui, oltre a rilevare ai fini della prescrizione, l'inadempimento di all'obbligo informativo incide anche sulla CP_1
responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono, in quanto la violazione informativa può ritenersi la causa unica e diretta del mancato uso della facoltà di chiedere la liquidazione del titolo nei termini previsti;
si può così ritenere esclusa la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
(fermo restando che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione eccezioni o domande superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo: cfr. Cass. civ.
25840/2021).
Come correttamente rilevato dal Tribunale, sussistono in capo a gli obblighi di Controparte_1
operare secondo canoni di trasparenza e di informare i clienti sulle condizioni dei servizi offerti, che si sostanziano anche nel dovere di mettere a disposizione i documenti necessari a renderli edotti delle principali caratteristiche dei prodotti da essi sottoscrivibili o sottoscritti.
pagina 8 di 13 L'obbligo è espressamente previsto dal D.M. 19.12.2000 (che detta condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi, effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.284/1999) all'art. 3 - “Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento” – che dispone: “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, l'art. 3 prevede un obbligo, e non solo una facoltà, per di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione Controparte_1 delle caratteristiche dell'investimento; dispone infatti che detto foglio informativo “viene consegnato”, non potendo la lettera della norma condurre ad un'interpretazione diversa dall'obbligo di provvedere in tal senso.
E l'art. 6 del medesimo D.M. 19.12.2000 - “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”- dispone che espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, Controparte_1
rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, confermando che ai sottoscrittori dei BFP deve essere consegnato il foglio informativo con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei medesimi.
L'obbligo informativo di costituisce d'altronde applicazione dei principi di buona fede e CP_1
correttezza (artt. 1175, 1337, 1375 c.c.), che devono permeare la condotta dei contraenti nella fase precontrattuale e nell'esecuzione del contratto.
Il BFP n. 54555710338 di € 2.500,00 oggetto di causa, rappresentato da documento cartaceo, reca esclusivamente la data di emissione e la dicitura “a termine”; non indica la data di scadenza, il termine di prescrizione, la “serie” di appartenenza.
Pertanto le informazioni circa le caratteristiche del buono, in particolare la data di scadenza, dovevano essere fornite mediante consegna del foglio informativo al momento della sua sottoscrizione.
Il <foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei buoni fruttiferi postali della serie>“AA2” rappresentati da documento cartaceo>>, prodotto in giudizio dall'appellante, indica infatti tutti i dati occorrenti al sottoscrittore per avere le informazioni essenziali circa la scadenza (“i buoni sono liquidati, in linea capitale e interesse, al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione”), la prescrizione (“i diritti dei titolari sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”) e le altre caratteristiche, segnalando che “All'atto della sottoscrizione è consegnato il foglio informativo dell'emissione”.
Nel caso di specie il foglio informativo analitico non è stato consegnato al sottoscrittore, non avendo
, su cui incombeva il relativo onere, fornito prova della consegna. CP_1
pagina 9 di 13 La contraria allegazione dell'appellante in ordine alla ripartizione dell'onere della prova è infondata;
la IG.ra ha dedotto l'inadempimento di all'obbligo di consegnare il foglio CP_2 CP_1 informativo, provando l'esistenza di tale obbligo;
incombeva sull'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo contrattuale assunto con il collocamento del buono;
come statuito dalla
Cassazione “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. 13685/2019; Cass. civ. S.U. 13533/2001).
Non sono pertinenti le deduzioni dell'appellante che fanno riferimento alla mancata previsione normativa della sottoscrizione “per ricevuta” dei fogli informativi consegnati al cliente o al venir meno dell'obbligo di conservazione dei documenti ai sensi degli artt. 119 TUB o 2220 c.c., trattandosi di questioni estranee alla ripartizione dell'onere della prova nel rapporto tra le parti e alla mancanza di prova dell'appellante circa l'adempimento al proprio obbligo.
La violazione di dell'obbligo informativo è stata la causa della mancata conoscenza da CP_1
parte della IG.ra della data di scadenza del buono e, conseguentemente, della mancata richiesta CP_2
di rimborso entro il termine di prescrizione.
Sono infondate le contrarie allegazioni svolte nei motivi di appello.
In particolare, l'obbligo informativo non può ritenersi adempiuto mediante la sola pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del D.M. attraverso il quale è avvenuta l'emissione per “serie” dei BFP, ove sono indicate le caratteristiche del titolo.
E' vero che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (S.U. 13979/2009), i buoni fruttiferi postali sono qualificabili non come titoli di credito, ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., con eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato e soggezione dei diritti dei sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali.
Tuttavia tale natura non preclude l'applicazione, al rapporto negoziale instauratosi tra l'emittente e il sottoscrittore, dei principi dettati dall'ordinamento giuridico in materia contrattuale e in particolare dei principi di correttezza e buona fede.
Sicché l'onere del risparmiatore di attivazione, volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, può essere assolto purché , adempiendo al CP_1 suo obbligo di informazione, renda l'investitore in grado di poterlo adempiere.
pagina 10 di 13 In questa prospettiva si collocano gli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, la cui funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sull'intera operazione, tutelando il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art. 47 Cost.).
La IG.ra , si ribadisce, era in possesso di un buono cartaceo che non indicava la serie di CP_2
emissione, né la data di scadenza;
a fronte della sola dicitura “a termine” non si può quindi ritenere che la stessa dovesse, con un comportamento da pretendere da parte del risparmiatore secondo l'ordinaria diligenza, comprendere che si trattasse di un buono della serie AA2 con scadenza, quindi, di sette anni
(anziché di venti, come erroneamente ritenuto), in assenza di informazione in tal senso fornita da
[...]
; questo anche considerato che il D.M. 29.3.2001 prevede l'emissione di due buoni, uno (A2) CP_1 della durata di venti anni e l'altro (AA2) della durata di sette anni, ma non qualifica espressamente come “a termine” solo il secondo.
Quanto alle deduzioni svolte dall'appellante in ordine alla ricevuta prodotta dalla IG.ra come CP_2
doc. 4, si rileva che oggetto di contestazione è la valutazione del Tribunale che ha attribuito a tale ricevuta il valore di indizio al fine di dimostrare che la IG.ra non avesse contezza del termine di CP_2
decorrenza della prescrizione e delle caratteristiche del titolo;
la valutazione viene condivisa, osservando che: non vi è prova che la ricevuta si riferisca ad un altro buono, della serie ordinaria A2, considerato che la stessa riporta dati corrispondenti a quelli del buono in questione (data di emissione
12.10.2001, taglio di euro 2.500, valore di rimborso di euro 6.647,01) e non risulta che la IG.ra CP_2
fosse in possesso di buoni ordinari della serie A2 con tali caratteristiche;
la data 12.10.2021 riportata nella ricevuta non si riferisce alla data di emissione del documento, ma alla data a cui è riferito il valore di rimborso, e il documento è stato prodotto dalla IG.ra con l'istanza di mediazione del CP_2
15.10.2020. Si osserva peraltro che il valore indiziario della ricevuta non risulta determinante ai fini della decisione della causa, in considerazione di tutto quanto sopra esposto.
Questa Corte ritiene che la violazione dell'obbligo informativo da parte dell'appellante non possa incidere sulla prescrizione del diritto al rimborso BFP, maturata nel 2018.
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto (Cass. civ. 22072/2018; Cass. civ. 14193/2021).
pagina 11 di 13 Nel caso di specie viene in questione l'ignoranza da parte della IG.ra del fatto generatore del CP_2
suo diritto e non una impossibilità derivante da cause giuridiche che ne hanno ostacolato l'esercizio.
E non si ravvisa la causa di sospensione dell'occultamento doloso del debito da parte di CP_1 ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., non essendovi prova di un comportamento del debitore intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. civ. 21567/2014).
Sussistono invece i presupposti per la condanna di al risarcimento del danno cagionato CP_1 alla IG.ra ; violando gli obblighi di trasparenza e informazione, l'appellante le ha infatti CP_2
cagionato un danno corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale e degli interessi pattiziamente dovuti.
Viene pertanto confermata la condanna dell'appellante al pagamento della somma oggetto della sentenza di primo grado, per il diverso titolo e con la diversa motivazione di cui sopra;
la fondatezza del profilo di appello concernente la prescrizione diviene irrilevante sull'esito del giudizio, essendo per il resto l'appello infondato e venendo accolta la domanda risarcitoria.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Paola Gabriella Aimaretti, che si dichiara antistatario.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
3177/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 20.07.2022,
pagina 12 di 13 -conferma la condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore della IG.ra , dell'importo di € 6.647,01 oltre agli interessi calcolati CP_2 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal 1.7.2021 al saldo, disposta con la detta sentenza, per il diverso titolo di risarcimento del danno e con la motivazione parzialmente diversa di cui sopra;
-conferma per il resto la sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.
Paola Gabriella Aimaretti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di conIGlio del 4.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il ConIGliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese ConIGliere
Dott.ssa Silvia Orlando ConIGliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 248/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Salis dell'Avvocatura interna della società, con sede in Torino via Alfieri n. 10;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, via Peveragno CP_2 C.F._1
n. 15, presso lo Studio dell'Avv. Paola Gabriella Aimaretti che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
In accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di
Torino n. 3177/2022, pubblicata in data 20.07.2022 e non notificata per le ragioni infra descritte, e, per pagina 1 di 13 l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto da parte del Sig.ra al rimborso CP_2
del oggetto di causa, condannando parte appellata alla restituzione di tutte le Controparte_3
somme percepite: a titolo di capitali, interessi e spese, in esecuzione della sentenza qui impugnata.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in diritto e, per Controparte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 3177/2022, pubblicata in data
20.7.2022, nel giudizio recante R.G. n. 13782/2021.
Con vittoria delle spese in favore del legale antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato in data 1.7.2021, la IG.ra ha evocato CP_2 Controparte_1 avanti al Tribunale di Torino, chiedendo di condannarla al pagamento della somma di € 6.647,01
[...]
a titolo di rimborso del Buono Fruttifero Postale a termine n. 54555710338 o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno, allegando che: in data 12.10.2001 ha emesso il BFP Controparte_1
indicato, dell'importo nominale di € 2.500,00, in favore di e Parte_1 CP_2
cointestatarie con pari facoltà di rimborso;
nel giugno del 2020 la IG.ra si è recata presso CP_2
l'Ufficio Postale per la riscossione del buono, ma l'impiegato le ha comunicato l'intervenuta prescrizione;
il buono ha utilizzato un modulo cartaceo sul cui fronte è riportata la dicitura “a termine”
e sul cui retro è apposto unicamente il timbro di emissione dell'Ufficio Postale, senza l'indicazione della serie di appartenenza, della durata o della scadenza;
al momento della sottoscrizione non è stato consegnato il foglio informativo previsto dagli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000; la IG.ra è stata CP_2
indotta a supporre di essere in possesso di un buono non diverso da quelli ordinari, con termine di scadenza ventennale;
nello stesso D.M. del 29.3.2001, che ha istituito 2 nuove serie di Buoni Fruttiferi
Postali (serie A2 e serie AA2) non vi è alcun riferimento a buoni postali “a termine”, essendo anche la serie ordinaria A2 una serie con termine di scadenza (di 20 anni); la circostanza di essere in possesso di un buono ordinario è stata avvalorata da stessa, che ha rilasciato in diversa Controparte_1
occasione una ricevuta attestante il rendimento del buono alla data del 12.10.2021 con la dicitura “Tipo buono: buono ordinario”; il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e i possessori del buono hanno diritto al rimborso;
in subordine, nel caso di mancato rimborso dei buoni, è Controparte_1
tenuta a risarcire il danno per omessa consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione di un buono privo di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza.
pagina 2 di 13 costituendosi, ha chiesto preliminarmente di dichiarare l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del BFP e, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata, eccependo che: a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 156/1973 ad opera del D.Lgs. 284/1999, le norme di riferimento per i BFP sono contenute nel D.M. 19.12.2000, nonché nei successivi D.M. di volta in volta emessi;
i BFP sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non è contenuta solo in un contratto tra (mero collocatore delle risorse finanziarie) e il titolare, ma anche nelle CP_1
norme di cui ai relativi D.M. che ne disciplinano la materia nel tempo;
unitamente al titolo oggetto di causa, ai sottoscrittori è stato consegnato il foglio informativo sul quale sono descritte la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni relative alla serie stessa;
ha inoltre esposto, nei CP_1
propri locali aperti al pubblico, gli avvisi sulle condizioni praticate ai titoli, nonché ogni utile avviso rivolto alla clientela;
il diritto della IG.ra alla riscossione del buono si è prescritto nel 2018, CP_2
poiché ai sensi dell'art. 8 D.M. 19.12.2000 i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo e, ai sensi dell'art. 8 D.M. 29.03.2001, i buoni fruttiferi della serie AA2 possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione;
nel caso di specie il buono è stato sottoscritto il 12.10.2001, è scaduto sette anni dopo, il
12.10.2008, e si è prescritto dieci anni dopo la scadenza, il 12.10.2018; il buono non è più rimborsabile per causa imputabile a parte attrice, che non ha esercitato il proprio diritto neppure nei dieci anni successivi alla data di scadenza;
il comportamento di deve considerarsi immune da CP_1
qualsivoglia censura e, in ogni caso, parte attrice avrebbe potuto chiedere informazioni presso l'ufficio postale.
Con sentenza n. 3177/2022 pubblicata il 20.07.2022, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda attorea e condannato a pagare alla IG.ra l'importo di € 6.647,01 a Controparte_1 CP_2
titolo di rimborso del BFP, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, e a rimborsarle le spese di lite.
Il Tribunale ha rilevato che: ai sensi dell'art. 8 D.M. 19.12.2000 e dell'art. 8 D.M. 29.3.2001, i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo relativamente al capitale e agli interessi, e i BFP della serie AA2 possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione;
tuttavia, come sancito dall'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed esiste un nesso causale tra il comportamento omissivo di posto in essere in violazione dei propri obblighi di Controparte_1
trasparenza e di informazione, e il ritardo nella richiesta di rimborso della IG.ra , la quale si è CP_2 trovata nell'impossibilità di conoscere la data di scadenza del proprio buono e di presentare quindi tempestivamente tale istanza;
in capo a sussistono infatti obblighi di trasparenza e di CP_1
pagina 3 di 13 informare i clienti relativamente ai servizi offerti, che si sostanziano anche nel dovere di mettere a disposizione i documenti necessari a renderli edotti circa le principali caratteristiche dei prodotti sottoscrivibili o sottoscritti;
in particolare, ai sensi degli artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000, deve CP_1
consegnare il foglio informativo contenente le condizioni di sottoscrizione e la descrizione delle caratteristiche del buono fruttifero;
il buono in questione non indica la data di scadenza, informazione da ritenersi di carattere essenziale ai fini della possibilità per il cliente di esercitare il diritto al rimborso del titolo e alla riscossione degli interessi, che doveva quindi essere fornita da in altro CP_1
modo, nello specifico attraverso la consegna del foglio informativo contenente le condizioni di sottoscrizione e la descrizione delle caratteristiche del prodotto;
si è limitata ad affermare CP_1
che il foglio informativo è stato consegnato al cliente contestualmente alla sottoscrizione, senza tuttavia dimostrare di averne effettuato la consegna alla IG.ra nel caso di specie;
l'eventuale avviso CP_2 generale alla clientela circa l'invito al controllo della scadenza dei propri buoni non può essere ritenuto sufficiente per considerare assolto l'obbligo di informazione;
deve inoltre considerarsi che l'attrice ha allegato di essersi recata presso l'Ufficio Postale al fine di richiedere il valore del rimborso del buono in suo possesso e di avere ottenuto la ricevuta recante “Tipo buono: buono ordinario” con scadenza al
12.10.2021, circostanza che non può da sola costituire prova di un macroscopico errore di
[...]
, in quanto non sono riportati né il numero del buono oggetto della richiesta né la data di CP_1
emissione – sebbene l'importo del buono sottoscritto coincida con quello oggetto di causa – ma può costituire indizio al fine di dimostrare che la stessa non avesse contezza del termine di decorrenza della prescrizione e delle caratteristiche del titolo.
II. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, di cui ha chiesto la Controparte_1
riforma formulando le conclusioni sopra riportate.
L'appello è articolato in quattro motivi di gravame, che vengono trattati congiuntamente presentando profili di connessione.
Con il primo motivo - “Assenza di responsabilità di nel collocamento dei buoni – Controparte_1
Errata ritenuta violazione delle regole di diligenza per l'asserita mancata consegna del foglio informativo”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato la violazione dei doveri di trasparenza e informazione, allegando che: in primo luogo, il Giudice ha errato nell'operare l'inversione dell'onere della prova poiché l'art. 2697 c.c. non è derogato in caso di prova di fatti negativi, nel caso di specie la mancata consegna del foglio informativo;
la IG.ra si è CP_2
limitata ad affermare di non aver ricevuto il foglio informativo, ma non ha offerto alcuna prova di tale circostanza;
in secondo luogo, i BFP non sono titoli di credito ma meri titoli di legittimazione ex art.
pagina 4 di 13 2002 c.c., pertanto vengono disciplinati da atti normativi e amministrativi che li integrano all'esterno ed è conseguentemente onere del titolare del buono attivarsi per conoscere dette fonti (Cass. S.U. n.
3963/2019); al momento del collocamento del buono oggetto di causa, gli obblighi informativi sono stati espletati mediante la pubblicazione sulla G.U. dei D.M. attraverso i quali è avvenuta l'emissione
(per “serie”) dei BFP, ove sono indicate le caratteristiche del titolo;
nel caso di specie sul buono è ben evidente - sia sul fronte che sul retro - la dicitura “a termine” ed era onere del titolare attivarsi per conoscere le caratteristiche del medesimo;
la IG.ra , tenuta a conoscere la disciplina legislativa CP_2
dei buoni, avrebbe potuto trovare ogni altra informazione necessaria consultando il D.M. 29.03.2001; pertanto, il diritto al rimborso si è prescritto esclusivamente per l'inerzia degli intestatari e nessuna violazione dei principi di correttezza o informazione è ravvisabile nella condotta dell'appellante.
Con il secondo motivo - “Errata e/o omessa valutazione della documentazione versata in atti -
Sull'errata valutazione del mancato versamento della prova liberatoria” - lamenta Controparte_1
che erroneamente la sentenza ha ritenuto decisivo che non sia stata provata la consegna del foglio informativo al cliente, in quanto: la sola pubblicazione in G.U. costituisce condizione necessaria e sufficiente alla conoscibilità/conoscenza delle informazioni relative ai BFP;
nessuna norma imponeva la sottoscrizione “per ricevuta” dei fogli informativi consegnati al cliente;
anche se si volesse applicare l'art. 119 TUB e/o l'art. 2220 c.c., l'obbligo di conservazione della documentazione viene meno con il termine di prescrizione ordinario, a far data dall'estinzione del rapporto ex art. 2946 c.c., nel caso di specie decorso;
l'appellante non può quindi essere considerata responsabile della mancata prova della consegna del foglio informativo;
sotto altro profilo, il Giudice non ha operato un'interpretazione letterale dell'art. 3 D.M. 19.12.2000, violando l'art. 12 delle preleggi, poiché dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha omesso di utilizzare termini impositivi o obbligatori per la consegna del foglio informativo, e ciò perché tutte le informazioni necessarie erano demandate all'emissione del
D.M. pubblicato in G.U..
Con il terzo motivo – “Sulla legittimità dell'operato di Violazione delle norme Controparte_1
regolatrici della materia in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non prescritto il diritto al rimborso del BFP, deducendo che: il Giudice non ha tenuto in debita considerazione il fatto che il titolo oggetto di causa riporta sia sul fronte che sul retro la dicitura “a termine”; ai sensi dell'art. 2935 c.c. l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, e non comprende l'ignoranza del fatto generatore del diritto né il dubbio circa la sua esistenza;
l'appellata era nella obiettiva possibilità di esercitare correttamente il suo diritto entro il termine di prescrizione;
la sentenza è altresì errata nella pagina 5 di 13 parte in cui attribuisce valore di indizio alla ricevuta prodotta come doc. 4 da controparte, in quanto il
D.M. 29.3.2001 ha emesso due serie di buoni, la serie ordinaria A2 e la serie speciale “a termine” AA2, dunque il documento (ricevuta) depositato dalla IG.ra è riconducibile alla serie ordinaria A2, CP_2
ancora in vigore;
in secondo luogo, la richiesta di valore di rimborso è stata avanzata all'Ufficio Postale dalla controparte in data 12.10.2021 (data ricavabile dalla dicitura “valore di rimborso”), ovvero successivamente alla ricezione della nota dell'appellante 2.11.2020 ove veniva comunicata l'impossibilità di liquidare il titolo perché prescritto.
Con il quarto motivo - “Sul regime di prescrizione dei buoni postali fruttiferi – Omessa applicazione dell'art. 8 del D.M. 19.12.2000”- l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nell'applicazione della normativa sulla prescrizione, poiché ai sensi dell'art. 8 D.M. 19.12.2000 i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo e ai sensi dell'art. 8 del D.M. 29.03.2001 i buoni fruttiferi della serie AA2 possono essere liquidati al termine del settimo anno successivo a quello di emissione;
il buono è stato sottoscritto il 12.10.2001, scaduto sette anni dopo, il 12.10.2008, e prescritto dieci anni dopo la scadenza il, 12.10.2018; il documento di legittimazione è da considerare dormiente ai sensi dell'art. 1 lett. b) DPR 116/2007 e l'importo è confluito, ex art. 1 comma 345 quinquies L.266/2005, nel fondo gestito da Consap s.p.a.; il buono è quindi prescritto e non più rimborsabile per causa imputabile al solo intestatario, che non ha esercitato il proprio diritto nemmeno nei successivi dieci anni dalla data di scadenza.
, costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello formulando le conclusioni sopra riportate. CP_2
Ha replicato ai motivi di gravame richiamando le deduzioni svolte in primo grado e le argomentazioni della sentenza, osservando in particolare che:
-sussiste in capo a l'obbligo di informare il sottoscrittore del BFP delle caratteristiche del CP_1
medesimo, tra cui la data di scadenza, mediante la consegna del foglio informativo espressamente prevista dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000 e in applicazione delle regole poste a tutela della buona fede oggettiva, della correttezza e della trasparenza nei rapporti con l'investitore; nel caso in esame è palese la violazione di tale obbligo, considerato che il buono non indicava la data di scadenza e la serie di appartenenza, sicché l'informazione circa le caratteristiche del medesimo e in particolare la data di scadenza, dovevano essere fornite mediante consegna del foglio informativo;
-l'onere di provare la consegna del foglio informativo incombeva sull'appellante applicando i principi generali in materia di inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001) e tale prova non è stata fornita;
la pubblicazione in G.U. dei D.M. di emissione dei BFP non è sufficiente ad ottemperare allo specifico obbligo informativo gravante su;
CP_1
pagina 6 di 13 -la violazione ha determinato l'impossibilità per l'appellata di conoscere la data di scadenza del buono e dunque la data da cui far decorrere il termine della prescrizione, impedendo il decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c., come ritenuto dal Giudice di primo grado e da parte della giurisprudenza;
altre sentenze hanno condannato al risarcimento del danno ravvisando la responsabilità CP_1
precontrattuale e/o contrattuale per la violazione dell'obbligo informativo;
infatti, oltre a rilevare ai fini della prescrizione, l'inadempimento di all'obbligo informativo incide anche sulla responsabilità CP_1
extracontrattuale o contrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono, in quanto la violazione informativa può ritenersi la causa unica e diretta del mancato uso della facoltà di chiedere la liquidazione del titolo nei termini previsti;
-in data 24.3.2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato il procedimento
“PS11287 – BFP in forma cartacea” nei confronti di per pratiche commerciali scorrette CP_1
relativamente alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione dei BFP in forma cartacea, in quanto (tra l'altro) in fase di collocamento dei buoni, ometterebbe di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini e/o fornirebbe tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva, concludendo l'istruttoria mediante irrogazione di una sanzione a carico di Controparte_1
per violazione dei doveri di diligenza professionale ragionevolmente eIGibili in base ai principi
[...]
generali di correttezza e di buona fede;
-il doc. 4 è stato rilasciato da non in data 12.10.2021, come affermato dall'appellante, CP_1
bensì in periodo antecedente addirittura al reclamo inviato alla controparte;
infatti reca la dicitura
“Valori di rimborso al: 12/10/2021” e non reca la data del 12.10.2021; risulta chiaro che il documento è antecedente alla comunicazione di del 2.11.2020 in quanto è stato già prodotto in CP_1 occasione dell'istanza di mediazione promossa in data 15.10.2020 (ove risulta tra i documenti prodotti);
-non è mai stato contestato che il termine di prescrizione sia di dieci anni dalla data di scadenza del titolo, ma il fatto che sia incerta la data di decorrenza del termine perché la IG.ra non è stata CP_2
messa in grado di conoscere il giorno in cui avrebbe potuto far valere il suo diritto alla riscossione del buono.
III. Questa Corte ritiene che la condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di € 6.647,01, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al
[...]
saldo, debba essere confermata, ma a titolo di risarcimento del danno anziché a titolo di rimborso del buono fruttifero postale.
pagina 7 di 13 Nel presente giudizio d'appello è pacifico tra le parti che il BFP oggetto di causa, emesso il
12.10.2001, sia della serie “AA2” istituita con D.M. 29.3.2001, che ne prevede la scadenza dopo sette anni dall'emissione (ai sensi dell'art. 8 <i>>) e che il termine di prescrizione dei diritti del titolare previsto dall'art. 8 D.M. 19.12.2000 sia di dieci anni dalla scadenza.
I dieci anni dalla scadenza (12.10.2008-12.10.2018) erano già decorsi quando, nel 2020, la IG.ra CP_2
ne ha chiesto il rimborso.
Oggetto del contendere è la sussistenza della violazione da parte di degli obblighi Controparte_1
informativi a suo carico e la conseguenza di tale violazione, sotto il profilo dell'impedimento all'inizio della decorrenza del termine di prescrizione o del risarcimento del danno per l'avvenuta prescrizione dei diritti.
La domanda di condanna al risarcimento del danno cagionato per la violazione dell'obbligo informativo è stata proposta dalla IG.ra in primo grado in via subordinata (come tale, non CP_2
esaminata dal Tribunale, che ha accolto la domanda principale) e deve intendersi richiamata in appello attraverso i riferimenti alla giurisprudenza che ha condannato al risarcimento del danno CP_1
per mancata consegna del foglio informativo in situazioni analoghe, ravvisando una responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, e mediante la deduzione secondo cui, oltre a rilevare ai fini della prescrizione, l'inadempimento di all'obbligo informativo incide anche sulla CP_1
responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono, in quanto la violazione informativa può ritenersi la causa unica e diretta del mancato uso della facoltà di chiedere la liquidazione del titolo nei termini previsti;
si può così ritenere esclusa la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
(fermo restando che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione eccezioni o domande superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo: cfr. Cass. civ.
25840/2021).
Come correttamente rilevato dal Tribunale, sussistono in capo a gli obblighi di Controparte_1
operare secondo canoni di trasparenza e di informare i clienti sulle condizioni dei servizi offerti, che si sostanziano anche nel dovere di mettere a disposizione i documenti necessari a renderli edotti delle principali caratteristiche dei prodotti da essi sottoscrivibili o sottoscritti.
pagina 8 di 13 L'obbligo è espressamente previsto dal D.M. 19.12.2000 (che detta condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi, effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.284/1999) all'art. 3 - “Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento” – che dispone: “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, l'art. 3 prevede un obbligo, e non solo una facoltà, per di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione Controparte_1 delle caratteristiche dell'investimento; dispone infatti che detto foglio informativo “viene consegnato”, non potendo la lettera della norma condurre ad un'interpretazione diversa dall'obbligo di provvedere in tal senso.
E l'art. 6 del medesimo D.M. 19.12.2000 - “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”- dispone che espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, Controparte_1
rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, confermando che ai sottoscrittori dei BFP deve essere consegnato il foglio informativo con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei medesimi.
L'obbligo informativo di costituisce d'altronde applicazione dei principi di buona fede e CP_1
correttezza (artt. 1175, 1337, 1375 c.c.), che devono permeare la condotta dei contraenti nella fase precontrattuale e nell'esecuzione del contratto.
Il BFP n. 54555710338 di € 2.500,00 oggetto di causa, rappresentato da documento cartaceo, reca esclusivamente la data di emissione e la dicitura “a termine”; non indica la data di scadenza, il termine di prescrizione, la “serie” di appartenenza.
Pertanto le informazioni circa le caratteristiche del buono, in particolare la data di scadenza, dovevano essere fornite mediante consegna del foglio informativo al momento della sua sottoscrizione.
Il <foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei buoni fruttiferi postali della serie>“AA2” rappresentati da documento cartaceo>>, prodotto in giudizio dall'appellante, indica infatti tutti i dati occorrenti al sottoscrittore per avere le informazioni essenziali circa la scadenza (“i buoni sono liquidati, in linea capitale e interesse, al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione”), la prescrizione (“i diritti dei titolari sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”) e le altre caratteristiche, segnalando che “All'atto della sottoscrizione è consegnato il foglio informativo dell'emissione”.
Nel caso di specie il foglio informativo analitico non è stato consegnato al sottoscrittore, non avendo
, su cui incombeva il relativo onere, fornito prova della consegna. CP_1
pagina 9 di 13 La contraria allegazione dell'appellante in ordine alla ripartizione dell'onere della prova è infondata;
la IG.ra ha dedotto l'inadempimento di all'obbligo di consegnare il foglio CP_2 CP_1 informativo, provando l'esistenza di tale obbligo;
incombeva sull'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo contrattuale assunto con il collocamento del buono;
come statuito dalla
Cassazione “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. 13685/2019; Cass. civ. S.U. 13533/2001).
Non sono pertinenti le deduzioni dell'appellante che fanno riferimento alla mancata previsione normativa della sottoscrizione “per ricevuta” dei fogli informativi consegnati al cliente o al venir meno dell'obbligo di conservazione dei documenti ai sensi degli artt. 119 TUB o 2220 c.c., trattandosi di questioni estranee alla ripartizione dell'onere della prova nel rapporto tra le parti e alla mancanza di prova dell'appellante circa l'adempimento al proprio obbligo.
La violazione di dell'obbligo informativo è stata la causa della mancata conoscenza da CP_1
parte della IG.ra della data di scadenza del buono e, conseguentemente, della mancata richiesta CP_2
di rimborso entro il termine di prescrizione.
Sono infondate le contrarie allegazioni svolte nei motivi di appello.
In particolare, l'obbligo informativo non può ritenersi adempiuto mediante la sola pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del D.M. attraverso il quale è avvenuta l'emissione per “serie” dei BFP, ove sono indicate le caratteristiche del titolo.
E' vero che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (S.U. 13979/2009), i buoni fruttiferi postali sono qualificabili non come titoli di credito, ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., con eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato e soggezione dei diritti dei sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali.
Tuttavia tale natura non preclude l'applicazione, al rapporto negoziale instauratosi tra l'emittente e il sottoscrittore, dei principi dettati dall'ordinamento giuridico in materia contrattuale e in particolare dei principi di correttezza e buona fede.
Sicché l'onere del risparmiatore di attivazione, volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel titolo, può essere assolto purché , adempiendo al CP_1 suo obbligo di informazione, renda l'investitore in grado di poterlo adempiere.
pagina 10 di 13 In questa prospettiva si collocano gli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, la cui funzione è quella di rendere edotto il risparmiatore sull'intera operazione, tutelando il suo interesse al risparmio costituzionalmente tutelato (art. 47 Cost.).
La IG.ra , si ribadisce, era in possesso di un buono cartaceo che non indicava la serie di CP_2
emissione, né la data di scadenza;
a fronte della sola dicitura “a termine” non si può quindi ritenere che la stessa dovesse, con un comportamento da pretendere da parte del risparmiatore secondo l'ordinaria diligenza, comprendere che si trattasse di un buono della serie AA2 con scadenza, quindi, di sette anni
(anziché di venti, come erroneamente ritenuto), in assenza di informazione in tal senso fornita da
[...]
; questo anche considerato che il D.M. 29.3.2001 prevede l'emissione di due buoni, uno (A2) CP_1 della durata di venti anni e l'altro (AA2) della durata di sette anni, ma non qualifica espressamente come “a termine” solo il secondo.
Quanto alle deduzioni svolte dall'appellante in ordine alla ricevuta prodotta dalla IG.ra come CP_2
doc. 4, si rileva che oggetto di contestazione è la valutazione del Tribunale che ha attribuito a tale ricevuta il valore di indizio al fine di dimostrare che la IG.ra non avesse contezza del termine di CP_2
decorrenza della prescrizione e delle caratteristiche del titolo;
la valutazione viene condivisa, osservando che: non vi è prova che la ricevuta si riferisca ad un altro buono, della serie ordinaria A2, considerato che la stessa riporta dati corrispondenti a quelli del buono in questione (data di emissione
12.10.2001, taglio di euro 2.500, valore di rimborso di euro 6.647,01) e non risulta che la IG.ra CP_2
fosse in possesso di buoni ordinari della serie A2 con tali caratteristiche;
la data 12.10.2021 riportata nella ricevuta non si riferisce alla data di emissione del documento, ma alla data a cui è riferito il valore di rimborso, e il documento è stato prodotto dalla IG.ra con l'istanza di mediazione del CP_2
15.10.2020. Si osserva peraltro che il valore indiziario della ricevuta non risulta determinante ai fini della decisione della causa, in considerazione di tutto quanto sopra esposto.
Questa Corte ritiene che la violazione dell'obbligo informativo da parte dell'appellante non possa incidere sulla prescrizione del diritto al rimborso BFP, maturata nel 2018.
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto (Cass. civ. 22072/2018; Cass. civ. 14193/2021).
pagina 11 di 13 Nel caso di specie viene in questione l'ignoranza da parte della IG.ra del fatto generatore del CP_2
suo diritto e non una impossibilità derivante da cause giuridiche che ne hanno ostacolato l'esercizio.
E non si ravvisa la causa di sospensione dell'occultamento doloso del debito da parte di CP_1 ai sensi dell'art. 2941 n.8 c.c., non essendovi prova di un comportamento del debitore intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. civ. 21567/2014).
Sussistono invece i presupposti per la condanna di al risarcimento del danno cagionato CP_1 alla IG.ra ; violando gli obblighi di trasparenza e informazione, l'appellante le ha infatti CP_2
cagionato un danno corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale e degli interessi pattiziamente dovuti.
Viene pertanto confermata la condanna dell'appellante al pagamento della somma oggetto della sentenza di primo grado, per il diverso titolo e con la diversa motivazione di cui sopra;
la fondatezza del profilo di appello concernente la prescrizione diviene irrilevante sull'esito del giudizio, essendo per il resto l'appello infondato e venendo accolta la domanda risarcitoria.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Paola Gabriella Aimaretti, che si dichiara antistatario.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
3177/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 20.07.2022,
pagina 12 di 13 -conferma la condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore della IG.ra , dell'importo di € 6.647,01 oltre agli interessi calcolati CP_2 ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dal 1.7.2021 al saldo, disposta con la detta sentenza, per il diverso titolo di risarcimento del danno e con la motivazione parzialmente diversa di cui sopra;
-conferma per il resto la sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta;
con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.
Paola Gabriella Aimaretti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di conIGlio del 4.4.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il ConIGliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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