Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Anna Carla Catalano Presidente dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1384/2022 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
– c.f. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Marra, presso il cui studio in Caserta alla via Dorso n. 16 elettivamente domicilia -PE-
E
Controparte_1
-appellato non cost.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.6.2022, ha proposto appello Parte_1 nei confronti dell' ed avverso la sentenza n. 873 del 29.3.2022 con la CP_1 quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta da esso ricorrente, dipendente della - a seguito della cessazione del rapporto di Controparte_2 lavoro, promossa istanza di fallimento della società datrice di lavoro e presentata istanza di ammissione al passivo - intesa ad ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR maturato. Deduceva nel
S.M. Capua Vetere. Chiedeva quindi la liquidazione dei suddetti emolumenti al Fondo di Garanzia CP_1
L' non si è costituito. CP_1
Alla prima udienza del 9.12.2024 il Collegio, lette le note scritte del
, rilevato l'omesso deposito dell'appello notificato all' , ha Parte_1 CP_1 concesso termine alla parte PE, onerandola del deposito del suddetto atto e rinviando per l'incombente all'udienza del 13.1.2025.
Alla udienza del 13.1.2025, in prosieguo di trattazione scritta, l'PE ha presentato le note senza ottemperare al deposito dell'atto di appello notificato all' così che la causa è stata riservata in decisione. CP_1
L'appello è improcedibile.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della S.C., invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
– alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'PE, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass.,
SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Ove invece la notifica sia stata compiuta, ma risulti invalida, deve ammettersene la rinnovazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2526 del
07/02/2006).
La mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina dunque l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso;
il che differenzia l'ipotesi in esame da quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente alla funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (così anche Cass. n. 6159/2018). Il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente “insanabile” e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità
(così Cass. n. 20603/2013).
A tale persuasivo orientamento, ribadito in molteplici successive decisioni delle Suprema Corte (cfr., da ultimo, ord. n. 14839/2018 e n. 453/2020), questa Corte ritiene di prestare adesione.
Nel caso in esame, all'odierna udienza, fissata al precipuo scopo di consentire alla parte PE la produzione della copia dell'atto di appello notificata alla controparte, il ricorrente ha presentato le note scritte senza depositare il suddetto atto;
d'altro canto, la parte appellata non risulta costituita nel presente grado.
Ebbene, attraverso la consultazione del sistema degli archivi informatici in uso all'Ufficio, è possibile affermare che è stato ritualmente comunicato a mezzo p.e.c., all'indirizzo di posta elettronica all'uopo fornito dalla difesa dell'PE (cfr. ricevuta nel fascicolo telematico in data 11.12.2024 ore
9.18, come da biglietto di cancelleria), il rinvio all'odierna udienza del
13.1.2025, per l'assolvimento del predetto incombente processuale, così che non si può imputare a disguido d'ufficio la mancata conoscenza del contenuto dell'ordinanza del 9.12.2024 da parte dell'PE (il quale ha peraltro presenziato all'udienza in trattazione scritta mediante il deposito di note secondo le modalità previste dall'art. 83 co. 7, D.L. 18/2020 lett. h) come convertito dalla L. 24.4.2020 n. 27), sul quale, pertanto, ricadrà il rischio di non aver documentato l'avvenuta notifica del ricorso a controparte nel rispetto dei termini di legge.
Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente previdenziale, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Va quindi emessa la relativa declaratoria.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte PE a titolo di rifusione delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- nulla per le spese.
Napoli, 13.1.2025
Il consigliere est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente