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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 87/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 10/01/2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, giusta procure in allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Marzia Marchetto
(C.F. ) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Treviso;
C.F._3
- RICORRENTI -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso, in forza di mandato posto in allegato alla memoria di costituzione, dall'avv.
Alessandra del Giudice (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5
studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 29/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente rappresentava che per oltre venti anni aveva convissuto con;
che dall'unione nasceva la GL nel 2003; che la coppia Controparte_1 Pt_2
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 87/2025 era comproprietaria al 50% dell'appartamento adibito a casa familiare sito in Casale Sul Sile, Via
San Pio X;
che negli ultimi anni i rapporti di coppia andavano deteriorandosi fino a quando, nel gennaio 2024, il sig. lasciava l'abitazione familiare. Pt_2
Illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 26/03/2025 il resistente contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto.
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 29/04/2025 erano presenti le parti personalmente con i rispettivi procuratori.
Il Giudice proponeva ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue non presentando profili di illegittimità e rispondenti all'interesse della GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
1- il convenuto verserà direttamente alla GL a titolo di mantenimento la somma di euro 350.00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT, a fa data dal mese aprile 2025;
2- la suddivisione delle spese straordinarie tra i due genitori, individuate come da Protocollo del
Tribunale viene così ripartita: 60% a carico del padre, 40% a carico della madre;
3- la casa di abitazione sita in Casale Sul Sile, Via San Pio X n. 2, rimane assegnata alla ricorrente perché vi abiti in insieme alla GL;
Parte_1 Parte_2
4- l'assegnazione della casa sita in Casale Sul Sile Via San Pio X n. 2, si protrarrà sino al 30 Giugno
2030, a condizione che la GL rimanga ad abitare con la mamma;
5- dopo tale data cesserà l'assegnazione e i due comproprietari si accorderanno per uno scioglimento amichevole della comunione, anche mediante vendita;
6- spese di causa compensate.
Così deciso in Treviso in data 30/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 87/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 87/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 10/01/2025 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, giusta procure in allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Marzia Marchetto
(C.F. ) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Treviso;
C.F._3
- RICORRENTI -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso, in forza di mandato posto in allegato alla memoria di costituzione, dall'avv.
Alessandra del Giudice (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5
studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 29/04/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente rappresentava che per oltre venti anni aveva convissuto con;
che dall'unione nasceva la GL nel 2003; che la coppia Controparte_1 Pt_2
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 87/2025 era comproprietaria al 50% dell'appartamento adibito a casa familiare sito in Casale Sul Sile, Via
San Pio X;
che negli ultimi anni i rapporti di coppia andavano deteriorandosi fino a quando, nel gennaio 2024, il sig. lasciava l'abitazione familiare. Pt_2
Illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, la ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 26/03/2025 il resistente contestando quanto dedotto dalla Controparte_1
ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto.
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 29/04/2025 erano presenti le parti personalmente con i rispettivi procuratori.
Il Giudice proponeva ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue non presentando profili di illegittimità e rispondenti all'interesse della GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
1- il convenuto verserà direttamente alla GL a titolo di mantenimento la somma di euro 350.00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT, a fa data dal mese aprile 2025;
2- la suddivisione delle spese straordinarie tra i due genitori, individuate come da Protocollo del
Tribunale viene così ripartita: 60% a carico del padre, 40% a carico della madre;
3- la casa di abitazione sita in Casale Sul Sile, Via San Pio X n. 2, rimane assegnata alla ricorrente perché vi abiti in insieme alla GL;
Parte_1 Parte_2
4- l'assegnazione della casa sita in Casale Sul Sile Via San Pio X n. 2, si protrarrà sino al 30 Giugno
2030, a condizione che la GL rimanga ad abitare con la mamma;
5- dopo tale data cesserà l'assegnazione e i due comproprietari si accorderanno per uno scioglimento amichevole della comunione, anche mediante vendita;
6- spese di causa compensate.
Così deciso in Treviso in data 30/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 87/2025