Sentenza 13 ottobre 2014
Massime • 1
L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto del lavoratore pubblico all'indennità di fine rapporto per il periodo di lavoro non di ruolo, non ravvisando alcun comportamento doloso a carico dell'ente pubblico che si era limitato ad effettuare una regolarizzazione contributiva, operando un ricongiungimento dei periodi contributivi ai fini previdenziali, escluso per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1986).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2014, n. 21567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21567 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11790-2010 proposto da:
NE OM C.F. [...], domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MINGIARDI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SCICLI C.F. 00080070881, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE BORROMETI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F. 97095380586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso L'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato MARINUZZI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale notarile in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 803/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/01/2010 R.G.N. 835/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato MINGIARDI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata il 14 gennaio 2010, riformando la sentenza del Tribunale di Modica, accoglieva l'opposizione proposta dal Comune di Scicli avverso il decreto ingiuntivo - che revocava - recante l'ingiunzione di pagamento, in favore di IC ME, della somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto dal 16 ottobre 1979 al 31 maggio 1985, relativa al servizio non di ruolo prestato dalla lavoratrice prima dell'inquadramento in ruolo, avvenuto ai sensi della L.R. n. 39 del 1985 a decorrere dal 1 giugno 1985.
La pretesa del lavoratore si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. n. 207 del 1947, art. 8, comma 4, nella parte in cui escludeva il diritto all'indennità di fine rapporto per il personale non di ruolo nel caso di passaggio di ruolo, chiarendo che per detti periodi di servizio non di ruolo il ricongiungimento non era possibile ai fini del trattamento di fine rapporto, ma il personale aveva "diritto al conseguimento dell'indennità per cessazione dal servizio".
La Corte territoriale, dato atto del giudicato interno sulla giurisdizione, dichiarava la prescrizione del diritto, in accoglimento del primo motivo di gravame proposto dal Comune di Scicli.
Disattendeva la tesi di parte appellata secondo cui solo dal momento del disconoscimento della posizione previdenziale da parte dell'IN (nota del 5 marzo 2003) il credito era divenuto esigibile, osservando che non poteva costituire un impedimento all'esercizio del diritto l'errata interpretazione o applicazione da parte del Comune della circolare INADEL n. 12 del 29 aprile 1986, la quale aveva previsto che il personale assunto presso gli enti locali ai sensi della L. n. 285 del 1977 - come i ricorrente - sarebbe stato iscritto all'INADEL solo a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'errata regolarizzazione era stata sì cagionata dal comportamento del Comune di Scicli, che aveva inviato all'Istituto previdenziale i dati relativi al servizio prestato dal lavoratore, ma ben poteva il medesimo chiedere la liquidazione dell'indennità relativa al cessato rapporto di lavoro non di ruolo, il cui diritto era già definitivamente maturato in suo favore per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 1986. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso IC ME sulla base di tre motivi.
Resiste il Comune di Scicli con controricorso, mentre l'IN ha rilasciato procura speciale al difensore, che ha 1 partecipato alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente sul rilievo che esso non è stato notificato "presso il domicilio eletto dal Comune di Scicli", bensì "presso il Municipio".
Poiché, infatti, lo scopo di notificazione degli atti di vocatio in ius è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto medesimo, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione (cfr., ex plurimis, Cass. 1 giugno 2004 n. 10495; Cass. 6 marzo 2006 n. 4794).
2. Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 112, 324, 329, 343 e 346 cod. proc. civ., si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che fosse passato in giudicato, per mancata impugnazione sul punto, il capo della sentenza con il quale il Tribunale aveva accertato che il diritto al pagamento dell'indennità di cessazione dal servizio relativa al periodo precedente all'immissione in ruolo, avvenuta a far data dal 1 giugno 1985, fosse maturato al momento della cessazione di tale periodo non di ruolo.
Il Tribunale, aggiunge il ricorrente, aveva infatti affrontato il problema della esigibilità della prestazione e della prescrizione del diritto, ritenendo che questo non potesse essere reclamato prima del 5 marzo 2003, statuizione questa che era stata impugnata in appello dal Comune di Scicli e che il ricorrente non aveva interesse ad impugnare in via incidentale.
Non si era dunque formato alcun giudicato con riguardo al momento della maturazione del diritto ad ottenere l'indennità di fine servizio per il servizio non di ruolo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod. civ., in relazione al D.Lgs.C.P.S. n. 207 del 1947, art. 9, per avere la Corte di appello fatto decorrere la prescrizione non dalla data (5 marzo 2003) in cui era avvenuto il disconoscimento, da parte dell'IN, della prestazione previdenziale per il servizio non di ruolo, ma dalla data della sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 1986.
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, operata dalla Corte di merito, posto che il ricorrente era risultato vittorioso in primo grado.
5. I primi due motivi, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.
Il ricorrente, nel rilevare che la Corte di merito ha ritenuto che fosse passata in giudicato la statuizione del Tribunale secondo cui il diritto del ricorrente medesimo al pagamento dell'indennità di fine servizio per il periodo non di ruolo fosse maturato al momento di cessazione di tale periodo, osserva che, avendo lo stesso Tribunale dichiarato che la prestazione poteva essere reclamata solo a decorrere dal 5 marzo 2003, non aveva alcun interesse ad impugnare la prima di dette statuizioni.
Ma, la statuizione del Tribunale dianzi indicata non è stata assunta dal giudice d'appello alla base del decisum, posto che l'oggetto del presente giudizio non è costituito dall'accertamento della data in cui il lavoratore ha conseguito il diritto alla prestazione in esame - questione questa cui la Consulta ha posto fine, dichiarando l'illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. n. 207 del 1947, art. 8, comma 4, nella parte in cui escludeva il diritto all'indennità di fine rapporto per il personale non di ruolo nel caso di passaggio di ruolo - quanto piuttosto dall'accertare, ai fini della prescrizione, da quale data il diritto poteva essere fatto valere.
E su tale questione la Corte ha affermato di non condividere l'assunto - svolto dal Tribunale per disattendere l'eccezione di prescrizione - secondo cui il diritto dei lavoratori sarebbe divenuto esigibile solo dal momento del disconoscimento della posizione previdenziale avvenuto con la nota IN del 5 marzo 2003. Al riguardo la decisione impugnata va confermata, non essendo fondate le censure proposte dal ricorrente.
6. La questione per cui è controversia è stata già esaminata da questa Corte in senso sfavorevole alla dipendente con sentenza del 24 maggio 2013 n. 12917, le cui argomentazioni vanno condivise. Il ricorrente muove dall'assunto che costituirebbe impedimento all'esercizio del diritto il comportamento tenuto dal Comune di Scicli che, interpretando erroneamente la Circolare INADEL n. 12 del 1986, trasferì all'Istituto previdenziale gli elementi per consentire alla lavoratrice di fruire, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità premio di servizio anche relativamente al periodo non di ruolo.
L'assunto deve essere disatteso.
La previsione di cui all'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non consente di procrastinare il dies a quo di decorrenza se non nell'ipotesi d'impedimento legale all'esercizio del diritto e non anche - salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione - nell'ipotesi d'impedimento di fatto (Cass. n. 2913/02; Cass. n. 9618/01; Cass. n. 3796/01; Cass. n. 12825/99; Cass. n. 4939/97), al quale va ricondotta l'ignoranza del titolare,
colpevole o meno ch'essa sia (Cass. n. 15622/01; Cass. n. 4389/99;
Cass. n. 11809/97; Cass. n. 9291/97; Cass. n. 4235/96), salvo che derivi da un comportamento doloso della controparte come desumibile dalla ratio dell'art. 2941 cod. civ., n. 8 (v. Cass. n. 1547/04). A tale riguardo va osservato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 cod. civ., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 1222/04, che ha escluso che possa integrare tale ipotesi la condotta tenuta dall'Ente Ferrovie dello Stato sulla base di una circolare volta soltanto a rassicurare i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario). È stato osservato che l'art. 2935 cod. civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento soggettivo ancorché determinato dal fatto di un terzo (Cass. n. 15858/03; v. pure Cass. n. 2429/94). Nel caso in esame, il Comune di Scicli ebbe ad erogare l'indennità di buonuscita relativa al periodo di servizio non di ruolo solo per il primo anno e provvide a regolarizzare la posizione previdenziale del lavoratore per gli anni successivi versando i contributi all'INADEL, che autorizzò l'incombente. Successivamente l'IN, con nota del 5 marzo 2003, inviata a tutti gli enti locali con personale assunto ai sensi della L. n. 285 del 1977, ebbe a comunicare che l'obbligo di iscrizione, ai fini della corresponsione dell'indennità di premio servizio, decorreva dal 1 giugno 1985, ossia dalla iscrizione nell'apposita graduatoria regionale formata per l'inserimento dei giovani nei ruoli organici degli Enti utilizzatori, e invitò contestualmente gli Enti interessati a presentare domanda di rimborso per i contributi erroneamente versati. Il ricorrente, venuto a conoscenza di ciò - e segnatamente del fatto che alla fine del rapporto di lavoro non avrebbe percepito da parte dell'IN alcuna indennità di fine rapporto in relazione al periodo non di ruolo -, avanzò istanza al Comune di Scicli per la liquidazione dell'indennità di buonuscita relativa a tale periodo, impugnando poi il diniego in quanto contrastante con il dictum della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 208 del 9 luglio 1986. Tali essendo i fatti, deve ritenersi che i principi di diritto sopra indicati siano stati correttamente applicati dal giudice di appello:
nessun comportamento doloso risultava posto in essere dal Comune di Scicli, atto a trarre in inganno il ricorrente circa la possibilità di far valere il suo diritto all'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo, a seguito della sentenza n. 208/86 della Corte costituzionale; non vi erano impedimenti legali all'esercizio di tale diritto, non potendo ritenersi tale la regolarizzazione contributiva operata dal Comune per il ricongiungimento dei periodi ai fini previdenziali, che peraltro la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 208/86 aveva escluso.
7. Infondato è infine il terzo motivo, essendo il ricorrente rimasto soccombente in secondo grado ed avendo la Corte dato conto della compensazione delle spese, richiamando anche la peculiarità della vicenda.
8. Il ricorso va dunque respinto, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, avuto riguardo al diverso esito dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014