Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2025, proposto da:
AO Arcidiacono, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Bellizzi, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Bellizzi in Castrovillari, via Giuseppe Rescia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 273/2022 e della sentenza n. 1668/2018 del Tribunale di Castrovillari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 273/2022, non opposto, con cui il Tribunale di Castrovillari ha intimato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento, in favore della medesima ricorrente, delle differenze retributive quantificate in euro 15.066,05 in esecuzione della sentenza n. 1668/2018 dello stesso Tribunale, oltre al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 284,00 con accessori;
- nonostante la richiesta di esecuzione della pronuncia, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché l’esponente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’ottemperanza della decisione, con nomina di un commissario ad acta ;
Premesso altresì che:
- si è costituita la resistente amministrazione;
Considerato che:
- dalle emergenze documentali risulta, nel cedolino di maggio 2023 della ricorrente, il pagamento parziale dell’importo nella misura di euro 2.920,99;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e stante la mancata, completa esecuzione della pronuncia, nei termini sopra chiariti, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita comunque accoglimento;
- l’intimato Ministero deve pertanto ottemperare al decreto ingiuntivo n. 273/2022 del Tribunale di Castrovillari secondo le prescrizioni in esso contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione, decurtando la somma già liquidata a maggio 2023;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione -a cura di parte ricorrente- dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia, compiendo tutti gli atti necessari.
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare al decreto ingiuntivo n. 273/2022 del Tribunale di Castrovillari nel senso di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o suo delegato, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla pronuncia.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1286,00, oltre agli accessori di legge, da distrarre al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AS, Presidente
AR AT, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AT | GE AS |
IL SEGRETARIO