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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14831/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18 settembre 2025, alle ore 12:45, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Merlo;
per parte convenuta l'avv. Granelli per delega orale dell'avv. Moretti.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 14831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14831/2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Davide Merlo, del Foro di Bergamo
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Remo Moretti, del CP_1 C.F._2
Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 18.9.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.
2 proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 3504/2024, dell'importo a titolo di capitale di € 26.400,00 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di CP_1
Quest'ultimo, in sede monitoria, aveva dedotto di aver stipulato un contratto di appalto con l'impresa individuale dell'opponente (Edil Ludriano di AR Gianfranco, poi cessata), versando a titolo di acconto l'importo di € 24.000,00 oltre IVA. Tuttavia, i lavori non erano mai iniziati, così che, a seguito della risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., era sorto l'obbligo restitutorio avente a oggetto quanto già corrisposto.
1.1 L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che il rapporto obbligatorio oggetto del ricorso monitorio era stato trasferito, all'atto della sua costituzione, a ex art. 2558 c.c. Circostanza peraltro nota all'opposto, Controparte_2 avendo quest'ultimo ricoperto la carica di presidente del c.d.a. di tale società ed essendone tuttora socio.
1.2 Si è costituito in giudizio contestando il contenuto dell'atto di citazione e CP_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il convenuto, dopo aver evidenziato che controparte non aveva contestato l'inadempimento causa della risoluzione del contratto d'appalto, ha negato l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2558 c.c., sia per la natura personale del rapporto contrattuale in questione sia in quanto tale norma non opera allorquando una delle due parti abbia già eseguito la propria prestazione, residuando così solo un debito in capo all'altra, ipotesi regolata dal successivo art. 2560 c.c.
3 1.3 La causa, dopo il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Il thema decidendum concene l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2558 c.c.
Ritiene il Tribunale che la risposta sia negativa.
La giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha chiarito quanto segue: “
2.1. L'articolo 2558 cod. civ. stabilisce che «se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale». Secondo l'articolo 2560 cod. civ., «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». L'interpretazione coordinata delle due norme, come chiarito da questa
Corte (Cass., sez. 2, 20/07/1991, n. 8121), porta a ritenere che quella dell'art. 2558 cod. civ. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 cod. civ. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente. Dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all'articolo 2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560 cod. civ. […]
2.2. La regola posta dal primo comma dell'art. 2558 cod. civ. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell'art. 2560 cod. civ., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte. […] Ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta
a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante e, per questo, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale. Perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori (Cass., n. 23581/2017, cit.)” (Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4248 del 10/02/2023).
4 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che, al momento del trasferimento dell'azienda dall'impresa individuale Edil Ludriano di AR Gianfranco a
(avvenuto in data 5.11.2021 - cfr. doc. 3 fasc. att.), l'opposto aveva già Controparte_2 integralmente eseguito la propria prestazione, dal momento che la somma direttamente posta dal contratto a carico del committente, pari a € 24.000,00 oltre IVA, era stata pacificamente corrisposta in data 22.7.2021 (cfr. doc. 4 fasc. mon., doc. 4 bis fasc. conv.; mentre per la restante parte del corrispettivo era previsto lo sconto in fattura - cfr. art. 3 contratto d'appalto, prodotto sub doc. 2 fasc. att.).
L'opponente ha sostenuto che, al momento del conferimento dell'azienda, il contratto CP_ d'appalto era ancora in corso di esecuzione e che aveva diritto all'esecuzione dell'opera e non alla restituzione dell'acconto, sorto solo successivamente con la risoluzione del contratto.
La tesi non è condivisibile.
Come visto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non rientrano nell'art. 2558 c.c., bensì nell'art. 2560 c.c., “i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite”. Nel caso in esame, al momento del trasferimento d'azienda non residuava alcuna obbligazione in capo CP_ a bensì solamente l'obbligo dell'opponente di realizzare l'opera. Né rileva il fatto che la risoluzione del contratto, a seguito di diffida ad adempiere, sia intervenuta solo nel 2024, dal momento che – come noto – la risoluzione ha effetti retroattivi (cfr. art. 1458 c.c.).
Peraltro, il fatto che tale diffida sia stata inviata a AR, e non a (cfr. Controparte_2 doc. 4 fasc. mon.), rappresenta una conferma indiretta dell'assenza di mala fede in capo a CP_
il quale ha sempre ritenuto la fattispecie in esame al di fuori del campo di applicazione dell'art. 2558 c.c.
Da ultimo, si evidenzia che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'art. 2560 c.c. è quella di tutelare i creditori aziendali, circostanza che viene in rilievo proprio nel caso in esame.
In conclusione, l'opposizione proposta da AR non può trovare accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo, già emesso immediatamente esecutivo, deve essere confermato.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
5 l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum. Con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c., così come richiesto in sede di note conclusive autorizzate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3504/2024, emesso dal Tribunale di Brescia in data 4.10.2024;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Brescia, 18 settembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
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VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18 settembre 2025, alle ore 12:45, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Merlo;
per parte convenuta l'avv. Granelli per delega orale dell'avv. Moretti.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 14831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14831/2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Davide Merlo, del Foro di Bergamo
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Remo Moretti, del CP_1 C.F._2
Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 18.9.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.
2 proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 immediatamente esecutivo n. 3504/2024, dell'importo a titolo di capitale di € 26.400,00 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di CP_1
Quest'ultimo, in sede monitoria, aveva dedotto di aver stipulato un contratto di appalto con l'impresa individuale dell'opponente (Edil Ludriano di AR Gianfranco, poi cessata), versando a titolo di acconto l'importo di € 24.000,00 oltre IVA. Tuttavia, i lavori non erano mai iniziati, così che, a seguito della risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., era sorto l'obbligo restitutorio avente a oggetto quanto già corrisposto.
1.1 L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che il rapporto obbligatorio oggetto del ricorso monitorio era stato trasferito, all'atto della sua costituzione, a ex art. 2558 c.c. Circostanza peraltro nota all'opposto, Controparte_2 avendo quest'ultimo ricoperto la carica di presidente del c.d.a. di tale società ed essendone tuttora socio.
1.2 Si è costituito in giudizio contestando il contenuto dell'atto di citazione e CP_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il convenuto, dopo aver evidenziato che controparte non aveva contestato l'inadempimento causa della risoluzione del contratto d'appalto, ha negato l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2558 c.c., sia per la natura personale del rapporto contrattuale in questione sia in quanto tale norma non opera allorquando una delle due parti abbia già eseguito la propria prestazione, residuando così solo un debito in capo all'altra, ipotesi regolata dal successivo art. 2560 c.c.
3 1.3 La causa, dopo il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente, è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Il thema decidendum concene l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2558 c.c.
Ritiene il Tribunale che la risposta sia negativa.
La giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha chiarito quanto segue: “
2.1. L'articolo 2558 cod. civ. stabilisce che «se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale». Secondo l'articolo 2560 cod. civ., «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori». L'interpretazione coordinata delle due norme, come chiarito da questa
Corte (Cass., sez. 2, 20/07/1991, n. 8121), porta a ritenere che quella dell'art. 2558 cod. civ. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 cod. civ. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente. Dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all'articolo 2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560 cod. civ. […]
2.2. La regola posta dal primo comma dell'art. 2558 cod. civ. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell'art. 2560 cod. civ., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte. […] Ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta
a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante e, per questo, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale. Perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori (Cass., n. 23581/2017, cit.)” (Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4248 del 10/02/2023).
4 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che, al momento del trasferimento dell'azienda dall'impresa individuale Edil Ludriano di AR Gianfranco a
(avvenuto in data 5.11.2021 - cfr. doc. 3 fasc. att.), l'opposto aveva già Controparte_2 integralmente eseguito la propria prestazione, dal momento che la somma direttamente posta dal contratto a carico del committente, pari a € 24.000,00 oltre IVA, era stata pacificamente corrisposta in data 22.7.2021 (cfr. doc. 4 fasc. mon., doc. 4 bis fasc. conv.; mentre per la restante parte del corrispettivo era previsto lo sconto in fattura - cfr. art. 3 contratto d'appalto, prodotto sub doc. 2 fasc. att.).
L'opponente ha sostenuto che, al momento del conferimento dell'azienda, il contratto CP_ d'appalto era ancora in corso di esecuzione e che aveva diritto all'esecuzione dell'opera e non alla restituzione dell'acconto, sorto solo successivamente con la risoluzione del contratto.
La tesi non è condivisibile.
Come visto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non rientrano nell'art. 2558 c.c., bensì nell'art. 2560 c.c., “i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite”. Nel caso in esame, al momento del trasferimento d'azienda non residuava alcuna obbligazione in capo CP_ a bensì solamente l'obbligo dell'opponente di realizzare l'opera. Né rileva il fatto che la risoluzione del contratto, a seguito di diffida ad adempiere, sia intervenuta solo nel 2024, dal momento che – come noto – la risoluzione ha effetti retroattivi (cfr. art. 1458 c.c.).
Peraltro, il fatto che tale diffida sia stata inviata a AR, e non a (cfr. Controparte_2 doc. 4 fasc. mon.), rappresenta una conferma indiretta dell'assenza di mala fede in capo a CP_
il quale ha sempre ritenuto la fattispecie in esame al di fuori del campo di applicazione dell'art. 2558 c.c.
Da ultimo, si evidenzia che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la ratio dell'art. 2560 c.c. è quella di tutelare i creditori aziendali, circostanza che viene in rilievo proprio nel caso in esame.
In conclusione, l'opposizione proposta da AR non può trovare accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo, già emesso immediatamente esecutivo, deve essere confermato.
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§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
5 l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del disputatum. Con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c., così come richiesto in sede di note conclusive autorizzate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3504/2024, emesso dal Tribunale di Brescia in data 4.10.2024;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Brescia, 18 settembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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