Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sul rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n. R.G. 3156 dell'anno 2022 trattenuta in decisione alla scadenza del termine del 14.12.2024, vertente t r a
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Russo e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, via della
Giuliana n. 32, per procura allegata al ricorso in riassunzione appellante e
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
appellato contumace e con la partecipazione del Procuratore Generale oggetto: appello alla ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 28.6.2017 su rinvio della Corte di cassazione
1
parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, In via principale accertare e dunque dichiarare il diritto del Sig. nato in [...] il Parte_1
01.01.1983, alla protezione internazionale ovvero in ossequio a quanto disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione ovvero accertare e conseguentemente dichiarare il diritto dell'appellante ad altre forme di protezione internazionale, in considerazione delle aggravate condizioni socio-politiche della Mali e del grado integrazione n dallo stesso raggiunto In via istruttoria Si chiede l'audizione personale dell'appellante con l'ausilio di un interprete di lingua bambara ai fine di specificare meglio le condizioni socio-politiche del paese di provenienza in relazione alla storia personale dello stesso. Con riserva di depositare ulteriore documentazione probatoria e articolazione dei mezzi istruttori, ivi compreso il deposito di documentazione. Con vittoria delle spese e delle competenze per il doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”
Premesso che con ordinanza del 3.7.2017 il Tribunale di Roma rigettava l'impugnazione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di rigetto della domanda delle Parte_1
protezioni maggiori e, in via subordinata, della protezione sussidiaria e umanitaria emesso dalla Commissione territoriale il 21.10.2015 e a lui notificato il 9.2.2016. Avanti alla
Commissione territoriale il richiedente aveva narrato di avere lasciato il Mali il 3 giugno
2013, non potendo più convivere con i suoi familiari, di religione cattolica, a causa della sua conversione alla religione musulmana. Il padre ed i fratelli, infatti, con i quali conviveva, non avevano accettato la sua conversione e gli avevano intimato che se non avesse aderito alla religione cattolica, avrebbe dovuto lasciare la casa. Così non avendo un altro posto in cui andare a vivere, era espatriato. Precisava che non vi erano state altre ragioni che lo avevano indotto a lasciare il paese di provenienza, aggiungendo che se fosse tornato in Mali avrebbero potuto scoppiare altri conflitti nella sua famiglia, che sarebbero potuti sfociare anche in uccisioni. La medesima versione era stata confermata avanti al tribunale.
2 Questa Corte, adita con appello proposto dal il 25.7.2017, con sentenza pubblicata Pt_1
in data 8.7.2019, nel confermare le motivazioni del giudice di primo grado, che aveva escluso che i fatti narrati dal richiedente potessero rilevare ai fini del riconoscimento delle forme di protezione richieste - trattandosi di questioni esclusivamente attinenti al contesto familiare, escludendo che l'azione persecutoria temuta assurgesse a carattere collettivo ed indiscriminato con caratteri di diffusività nazionale - rigettava l'impugnazione ritenendo insussistenti i presupposti sia per le protezioni maggiori che per la protezione umanitaria.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso in cassazione con quattro Parte_1
motivi: con il primo lamentava che la Corte d'appello non avesse riconosciuto la protezione sussidiaria senza svolgere le opportune indagini sul paese di provenienza del richiedente e senza indicare specificamente le fonti informative consultate;
con il secondo lamentava l'omesso esame delle dichiarazioni del richiedente e delle sue allegazioni documentali in ordine alle condizioni del paese di provenienza;
con il terzo lamentava la violazione dell'art. 14 d. lgs. n. 251 del 2007 per la mancata concessione della protezione sussidiaria;
con il quarto motivo lamentava la mancata concessione della protezione umanitaria, per il mancato esame del grado di integrazione lavorativa del richiedente in
Italia.
La Corte di Cassazione con ordinanza del 12.4.2022, cassava la sentenza di appello, ritenendo fondati i primi tre motivi di ricorso, che venivano esaminati congiuntamente e dichiarava assorbito il quarto. In particolare, la Corte, richiamati, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 i principi dell'obbligo officioso di cooperazione istruttoria da parte del giudice ex art. 8, c. 3 d. lgs. n. 25/2007 sulle condizioni del Paese di provenienza a prescindere dalla credibilità del racconto del richiedente, ed il correlativo obbligo di indicare specificamente le fonti dalle quali tali informazioni sono state tratte, ha posto in rilievo come la Corte d'Appello avesse solo genericamente escluso che la
“condizione attuale del Mali, Paese di origine del richiedente, fosse interessata da un elevato grado di violenza indiscriminata, richiamando genericamente i report dei principali siti di informazione internazionali senza nessuna altra indicazione, così rendendo impossibile la verifica delle fonti utilizzate.”
3 Con atto notificato il 31.5.2022, depositato in pari data, il ha riassunto il giudizio Pt_1
chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, il riconoscimento, in via principale, dello status di protezione internazionale e, in subordine, della protezione sussidiaria o umanitaria.
Il , ritualmente raggiunto dalla notifica dell'atto di citazione in Controparte_1
riassunzione presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
All'udienza del 19.9.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, il ricorrente non depositava le note scritte sostitutive dell'udienza e veniva concesso a quest'ultimo termine fino al 14.12.2024 per il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Sulle note a tal fine depositate dall'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Motivazione
L'appello è fondato ritenendo il Collegio che, esclusa l'esistenza delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 14 del d. lgs. n. 251 del 2007, non potendosi prevedere, alla luce delle informazioni di cui si dirà in seguito che il qualora rientrasse in Mali, correrebbe Pt_1
un rischio individuale e concreto di subire un danno grave, consistente nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte, nella tortura o in altra forma di trattamento inumano o degradante, rischio che peraltro egli non ha neanche dedotto, siano configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007.
Risulta, infatti, che “da anni il Mali è segnato da una complessa crisi politica che è iniziata nel 2012 e negli anni non ha fatto che deteriorarsi, portando a due colpi di stato militari tra il 2020 e il 2021 e a conflitti ricorrenti tra i diversi gruppi armati presenti nel paese.
Questi conflitti si sono intensificati a partire dall'agosto del 2022, quando il ritiro delle truppe francesi dal paese ha posto fine a una operazione militare durata nove anni.
L'attuale governo di transizione ha rinviato a data da destinarsi le elezioni presidenziali che
4 prima erano state fissate, dopo lunghe trattative con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), per febbraio 2024. La tensione nel paese continua quindi a salire, con il rischio di manifestazioni e violenze nelle strade, tensione che potrebbe ulteriormente aggravarsi in seguito all'annuncio congiunto, lo scorso 28 gennaio, con cui
RK FA, Mali e hanno dichiarato il ritiro dall'Ecowas. Tale decisione potrebbe CP_2
avere pesanti conseguenze sulla già compromessa situazione economica del
Mali. Dall'agosto 2023 si è intensificato il conflitto nel Nord del paese, in gran parte sotto il controllo di gruppi militanti islamisti, con un impatto senza precedenti sui civili: interi insediamenti e città nell'area sono stati completamente abbandonati dalle persone che cercano riparo dalle violenze. Questa insicurezza costante rende l'accesso ai terreni agricoli estremamente difficile con gravi ripercussioni sulla sicurezza alimentare della popolazione.
Le regioni di Ségou e dette “granaio del Paese”, sono le più colpite della mancanza Per_1
di accesso dovuta al conflitto. Il 25% della popolazione soffre di insicurezza alimentare moderata o acuta e quasi un milione di bambini al di sotto dei cinque anni soffre di malnutrizione acuta. Nelle aree dove i gruppi islamisti hanno stabilito una presenza più forte, dilaga la violenza sulle donne e sui bambini. Si registra un aumento dei casi di sfruttamento e abuso sessuale e di reclutamento di donne e bambini da parte dei gruppi armati. Sono poi sempre più presenti fenomeni di matrimonio forzato, tratta di donne e ragazze a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato e non retribuito e altre forme di abuso. Per le donne e le ragazze sfollate nelle località desertiche, con scarsa copertura dei servizi sociali di base, il rischio di subire abusi è poi ancora più alto (The State of the
World's Human Rights;
Mali 2024 (ecoi.net aprile 2025)
Ancora sul sito di Amnesty international nel report dell'aprile 2025 (https// www.ecoi.net) si legge che: il “Mali, e RK FA hanno lasciato l'ECOWAS a gennaio e hanno CP_2
formato una confederazione a luglio. A marzo, il governo militare ha prorogato il periodo di transizione politica che aveva seguito il colpo di stato militare del 2020.
L'accordo di pace del 2015 tra il governo e i gruppi separatisti del nord è crollato e i combattimenti sono continuati nel nord. I gruppi armati islamici hanno continuato ad attaccare le posizioni militari e le comunità locali, mentre il personale militare straniero russo ha combattuto a fianco delle forze governative. Secondo i dati delle Nazioni Unite,
5 al 31 luglio quasi 331.000 persone erano sfollate all'interno del paese. L'OCHA ha affermato che il 32% della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria.
Il Comitato interministeriale per la gestione delle crisi e dei disastri ha dichiarato che
264.646 persone sono state colpite dalle inondazioni che hanno causato almeno 177 morti entro ottobre.
Coloro che esercitavano i loro diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica sono stati spesso arrestati e detenuti arbitrariamente”. Molte persone sono state arrestate ed il luogo della loro detenzione non è noto.
“Il governo ha sciolto diverse associazioni della società civile, tra cui l'Osservatorio per le elezioni e il buon governo, KA OU, CMAS, EM e la Sinergia di azioni per il Mali. Tra il 10 aprile e il 10 luglio, il governo ha sospeso tutte le attività dei partiti politici.
Sempre ad aprile, le autorità hanno vietato la copertura mediatica delle attività dei partiti politici e delle "associazioni politiche. Le parti in conflitto hanno ucciso illegalmente centinaia di civili;
alcune uccisioni potrebbero essere ritenute crimini di diritto internazionale.
Il 3 gennaio 24 abitanti del villaggio di Boura, nella regione di Sikasso, sono stati rapiti dai cacciatori di Giorni dopo, i corpi di 17 di loro sono stati scoperti, secondo Per_2
l'organizzazione locale Tabital Pulaaku. Il 6 gennaio, i cacciatori di Dozo hanno ucciso 13 persone nel villaggio di Kalala-Peul, nel Mali centro-meridionale, vicino a Ségou.
A maggio, sospetti membri del Gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani (GSIM) hanno ucciso nove giovani sulla strada tra i villaggi di Goundam e nella regione di Per_3
Timbuctù, mentre partecipavano a un programma di reclutamento dell'esercito. Nello stesso mese, presunti membri del GSIM hanno ucciso 19 sfollati interni nelle loro fattorie nella città di Diallassagou, nella regione di secondo fonti locali e dei media. Secondo Per_1
fonti governative, a luglio hanno ucciso circa 23 persone nei villaggi di Djiguibombo e nella regione di distruggendo proprietà, tra cui un centro sanitario. Persona_4 Per_1
Hanno anche attaccato il villaggio di Dembo, sempre a uccidendo 20 piccoli Per_1
proprietari. Il 17 marzo, due attacchi di droni dell'esercito hanno causato la morte di almeno 13 civili, tra cui sette bambini, e il ferimento di più di altri 12 ad Amasrakad, nella regione di Gao. Una settimana dopo, un altro attacco di droni ha colpito un complesso
6 nel villaggio di Douna, nella regione di uccidendo 14 persone, tra cui 11 bambini, Per_1
e ferendone altre nove.
Il 21 ottobre, attacchi di droni hanno ucciso otto civili, tra cui sei bambini, a Inadiatafane, nella regione di Timbuctù.
Ritiene la Corte che dalle informazioni sopra riportate emerga con chiarezza che nello stato di appartenenza del sussista una situazione di violenza generalizzata tale da Pt_1
porre in pericolo la vita di un civile per il solo fatto di trovarsi in quello Stato.
Deve, pertanto, essere riconosciuto al il diritto al rilascio del permesso di soggiorno Pt_1
per protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007.
In considerazione dell'esito complessivo della lite e tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio del richiedente nel presente grado sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità .
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riconosce il diritto di al rilascio del Parte_1
permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007.
Compensa interamente le spese di lite del presente grado e di quello di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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