TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8087 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
; , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rapp.ti e difesi dall'Avv DI BUCCIO PATRIZIA Parte_4
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
interna
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/12/2022 i ricorrenti evidenziavano che con decreto di omologa del 14.11.2016 reso nel proc. R.G. n 10640/2014 era stato accertato il diritto del loro dante causa,
, al beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 09.03.2012 al 19/07/2013 Parte_4
CP_ (data del decesso); di aver provveduto, in data 27/02/2017, all'invio del modello AP70 all' di avere in data 23/7/20 diffidato l'Ente al pagamento, di aver presentato ricorso amministrativo in data 27/01/2022 senz'esito; deducevano di aver diritto, per l'anno 2012 all'importo di euro CP_ 4.929,70 e per l'anno 2013 all'importo di euro 3.494,89 e concludevano per la condanna dell' convenuto al pagamento dell'importo di euro 8.424,59, a titolo di sorta capitale e di euro 2444,19
a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte
1 convenuta per dedurre che dal mese di marzo 2017 era stata messa a disposizione dei ricorrenti la somma di euro 7853,28 (come da modello te08 che allegava) e che l'importo non era stato pagato perché gli attori non avevano mai trasmesso il modello AP23 necessario per poter liquidare a ciascuno di loro le quote di spettanza;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore degli attori
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L' ha dedotto di non aver liquidato la prestazione ai ricorrenti perché non avevano mai presentato il modello AP23;
Gli attori, con le note del 22.10.25, hanno esibito copia del modello AP23 che hanno trasmesso all'Ente, tramite Patronato, in data 25.3.20;
Il documento, anche se prodotto tardivamente, viene acquisito agli atti del giudizio perché indispensabile ai fini della decisione;
Considerato pertanto che è documentata l'avvenuta trasmissione del modello AP23 va accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento spettante al loro dante causa;
Per quanto riguarda il dovuto considerando che il sig presentava domanda Parte_4
amministrativa al fine della prestazione in data 9.3.2012 e decedeva in data 19.7.2013 (cfr prod ricorrente CTU omologata) agli eredi spettano i ratei maturati dal loro dante causa dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al decesso -ovvero l'importo di euro 4.436,73 per l'anno 2012 (492,97 per 9 mensilità) e di euro 3494,89 per l'anno 2013
(499,27 per 7 mensilità)-
Appare in ogni caso opportuno osservare che le somme dovute agli attori a titolo di sorta capitale CP_ (7931,62 euro complessivi) corrispondono al ricalcolo compito dall' con provvedimento del
10.3.2017 (modello te8 in atti) e che gli attori, pur deducendo con le note di trattazione scritta del 3.6.23 e del 22.10.25, che il modello era “riferito ad altre prestazioni con annualità antecedenti” non hanno fornito alcun elemento probatorio sul punto;
CP_ Considerato infine che l non poteva liquidare la prestazione prima della trasmissione del modello AP23 gli accessori dovuti decorrono dal 121 giorno successivo alla trasmissione del suddetto modello da parte dei ricorrenti (avvenuta in data 25.3.20)
2 Per quanto riguarda le spese di lite le stesse possono essere compensate tra le parti per la metà
-considerando che l'accertamento della fondatezza (comunque solo parziale) del ricorso è avvenuta in seguito al tardivo deposito di documentazione da parte dei ricorrenti- e vengono CP_ poste per la residua metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
8087 / 2022 CP_ Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti del complessivo importo di euro 7931,62 oltre accessori dal 121 giorno successivo alla data del 25.3.20 CP_ Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che liquida in euro 1.350,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario
Santa Maria Capua Vetere ,04/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
; , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rapp.ti e difesi dall'Avv DI BUCCIO PATRIZIA Parte_4
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
interna
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/12/2022 i ricorrenti evidenziavano che con decreto di omologa del 14.11.2016 reso nel proc. R.G. n 10640/2014 era stato accertato il diritto del loro dante causa,
, al beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 09.03.2012 al 19/07/2013 Parte_4
CP_ (data del decesso); di aver provveduto, in data 27/02/2017, all'invio del modello AP70 all' di avere in data 23/7/20 diffidato l'Ente al pagamento, di aver presentato ricorso amministrativo in data 27/01/2022 senz'esito; deducevano di aver diritto, per l'anno 2012 all'importo di euro CP_ 4.929,70 e per l'anno 2013 all'importo di euro 3.494,89 e concludevano per la condanna dell' convenuto al pagamento dell'importo di euro 8.424,59, a titolo di sorta capitale e di euro 2444,19
a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte
1 convenuta per dedurre che dal mese di marzo 2017 era stata messa a disposizione dei ricorrenti la somma di euro 7853,28 (come da modello te08 che allegava) e che l'importo non era stato pagato perché gli attori non avevano mai trasmesso il modello AP23 necessario per poter liquidare a ciascuno di loro le quote di spettanza;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore degli attori
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L' ha dedotto di non aver liquidato la prestazione ai ricorrenti perché non avevano mai presentato il modello AP23;
Gli attori, con le note del 22.10.25, hanno esibito copia del modello AP23 che hanno trasmesso all'Ente, tramite Patronato, in data 25.3.20;
Il documento, anche se prodotto tardivamente, viene acquisito agli atti del giudizio perché indispensabile ai fini della decisione;
Considerato pertanto che è documentata l'avvenuta trasmissione del modello AP23 va accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento spettante al loro dante causa;
Per quanto riguarda il dovuto considerando che il sig presentava domanda Parte_4
amministrativa al fine della prestazione in data 9.3.2012 e decedeva in data 19.7.2013 (cfr prod ricorrente CTU omologata) agli eredi spettano i ratei maturati dal loro dante causa dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al decesso -ovvero l'importo di euro 4.436,73 per l'anno 2012 (492,97 per 9 mensilità) e di euro 3494,89 per l'anno 2013
(499,27 per 7 mensilità)-
Appare in ogni caso opportuno osservare che le somme dovute agli attori a titolo di sorta capitale CP_ (7931,62 euro complessivi) corrispondono al ricalcolo compito dall' con provvedimento del
10.3.2017 (modello te8 in atti) e che gli attori, pur deducendo con le note di trattazione scritta del 3.6.23 e del 22.10.25, che il modello era “riferito ad altre prestazioni con annualità antecedenti” non hanno fornito alcun elemento probatorio sul punto;
CP_ Considerato infine che l non poteva liquidare la prestazione prima della trasmissione del modello AP23 gli accessori dovuti decorrono dal 121 giorno successivo alla trasmissione del suddetto modello da parte dei ricorrenti (avvenuta in data 25.3.20)
2 Per quanto riguarda le spese di lite le stesse possono essere compensate tra le parti per la metà
-considerando che l'accertamento della fondatezza (comunque solo parziale) del ricorso è avvenuta in seguito al tardivo deposito di documentazione da parte dei ricorrenti- e vengono CP_ poste per la residua metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
8087 / 2022 CP_ Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti del complessivo importo di euro 7931,62 oltre accessori dal 121 giorno successivo alla data del 25.3.20 CP_ Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che liquida in euro 1.350,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario
Santa Maria Capua Vetere ,04/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
3