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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2350/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESSANTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BENZONI GIUSEPPE P.IVA_1
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. ) CP_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale – azione di risarcimento del danno
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore: a) "adersis reiectis", voglia il Tribunale accertare l'accadimento del sinistro, il danno subito dall'attore ed il nesso eziologico e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 141 CDA, Controparte_3
al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, subiti da nella misura Parte_1
accertanda in corso di Causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) con la rifusione delle spese.
pagina 1 di 6 Per il convenuto: a) reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
b) assolversi la compagnia assicuratrice convenuta da ogni avversa domanda. c) con vittoria delle spese e competenze del giudizio ex DM 55/2014.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 31.08.2020 ha convenuto in giudizio la sig.ra e Parte_1 CP_2 la chiedendo la condanna di Controparte_4 quest'ultima al pagamento della somma da accertarsi in corso di causa a titolo di risarcimento di tutti i danni subìti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 18.07.2017 nella via Savoia di Sassari.
L'attore ha esposto che in tale frangente si trovava -come terzo trasportato- a bordo dell'autovettura
Fiat Panda tg. EG251TF, di proprietà della , condotta da Controparte_5 Persona_1 assicurata , in qualità di istruttore Controparte_4 di scuola guida e che, in seguito alla collisione con l'autovettura Toyota Auris tg. DF208FE, evento determinato dalla condotta di guida imprudente della conducente di quest'ultima, sig.ra CP_2
(convenuta rimasta contumace), avrebbe urtato l'aletta parasole con il lato sinistro del volto ed avrebbe riportato lesioni personali consistenti in “trauma anteriore facciale” con conseguente “riduzione della sensibilità retinica e notevole perdita del visus” (danno biologico permanente nella misura del 20 - 21% con pari incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto).
Ha quindi azionato il presente procedimento di richiesta di risarcimento del danno precisando trattasi di azione ex art. 141 CDA;
norma che sancisce la possibilità per il terzo trasportato coinvolto in un sinistro, di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava per richiedere il risarcimento del danno subìto e ciò a prescindere dalle responsabilità dei conducenti.
si è costituita in giudizio in data Controparte_4
23.12.2020 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo in rigetto della domanda;
in particolare ha eccepito: 1) che il non è concepibile come “terzo trasportato” in quanto si trovava Pt_1 nell'autovettura come istruttore di guida munito di doppi comandi, 2) di aver già risarcito l'attore
(come da quietanza del 28.03.2018 – contesto nel quale l'attore aveva dichiarato di essere
“conducente” dell'auto assicurata), 3) l'insussistenza del nesso di causalità tra il fatto (il sinistro stradale) e l'evento dannoso (riduzione della sensibilità retinica e notevole perdita del visus); la convenuta ha inoltre formulato domanda riconvenzionale (cit: “c) in via riconvenzionale annullarsi per dolo ex art. 1439 codice civile o, in subordine, ex art. 1975 codice civile la transazione stipulata in
pagina 2 di 6 data 28.03.2018 tra le odierne parti in causa e, per l'effetto, condannarsi il a restituire Parte_1
alla la somma di euro 18.500,00 - allo stesso corrisposta senza Controparte_3 titolo”) sulla quale non ci si sofferma avendo la stessa rinunciato alla stessa in corso di giudizio.
Il procedimento è stato istruito con le produzioni documentali delle parti, escussione dei testimoni sulla dinamica del sinistro e mediante effettuazione di CTU medico legale;
all'udienza del 30.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*
L'azione, basata sul disposto del risarcimento diretto ex art. 141 CDA, deve essere respinta in quanto norma non applicabile al caso di specie ove il danneggiato non è qualificabile come semplice “terzo trasportato”: considerato che la vettura Fiat Panda tg. EG251TF di proprietà dell' Controparte_5
[...
, assicurata , era pacificamente Controparte_4
dotata di doppi comandi, ai fini della valutazione della domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro, sono da ritenere “conducenti” sia l'allievo sia l'istruttore di guida (v. art. 122 CdS).
A ciò si aggiunga che il Tribunale non può non rilevare che il nella sua qualità di “conducente” ha Pt_1
già ricevuto il risarcimento del danno dovuto, avendo egli sottoscritto in data 28.03.2018 con la atto di transazione (v. doc. 1 all Controparte_4
comparsa) riguardante il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.
Tanto basterebbe per rigettare la domanda, considerato che la voce di danno biologico oggi richiesta
(rif. alterazioni a carico dell'apparato visivo) era già all'epoca (della sottoscrizione della transazione) nella sfera di conoscenza del danneggiato (v. consulenza medico legale del prof. datata Per_2
27.10.2017).
A ciò si aggiungono ulteriori motivi del rigetto della domanda: dall'istruttoria espletata non è emersa in modo certo ed univoco la precisa dinamica dell'evento dedotto in giudizio, posto che tutti i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni generiche, imprecise e perlopiù ipotetiche/valutative per cui non può certamente ritenersi raggiunta la prova
1) né in ordine alla dedotta esclusiva responsabilità della convenuta (conducente CP_2
della Toyota Auris tg. DF208FE) circa la causazione del sinistro de quo
2) né in ordine alle conseguenze lesive sull'attore così come dedotte da quest'ultimo.
pagina 3 di 6 In particolare, la testimone oculare sentita sui capi 1, 2 e 3 della memoria istruttoria Testimone_1 di parte attrice, ha dichiarato: “E' vero quanto mi si chiede. Confermo pienamente la dinamica dell'incidente così come mi viene domandata. Io ho potuto assistere al sinistro perché ero alla guida della mia auto e procedevo vicino alla Toyota che aveva fatto una manovra azzardata in quanto era uscita dall'incrocio senza avere una visuale adeguata ed ha invaso la corsia opposta, percorsa dalla
Panda che arrivava da via Savoia. La Panda procedeva regolarmente all'interno della sua corsia di marcia. Credo fosse impossibile per loro evitare l'urto con la Toyota, la cui manovra era stata improvvisa”. Sul capo 4: “Ho visto il ragazzo che guidava ed ho visto che al suo fianco c'era l'istruttore. Non so dire esattamente dove l'istruttore di guida avesse urtato”.
Il testimone oculare , sentito sul capo 1 e sul capo 2 della memoria istruttoria di parte Testimone_2 attrice, ha dichiarato: “E' vero quanto mi si chiede. Ho visto l'incidente mentre ero parcheggiato di fronte al civico 36 della via Savoia (all'angolo con la via Pasubio). Mi trovavo a circa tre ml ed ho visto la Toyota che si allargava un po' ed andava ad urtare la Panda che stava percorrendo la via Savoia normalmente. La via Savoia ha poco spazio, quindi la Toyota aveva preso la Panda”. Sul capo 3: “E' vero, l'ho constatato personalmente, come ho già riferito”. Sul capo 4: “Non ho potuto constatare dove il sig. che era a bordo della Panda, alla destra del conducente (e che ho conosciuto in Pt_1 quell'occasione), avesse sbattuto, non ci ho fatto caso”.
La testimone oculare (terza trasportata sul veicolo Panda) sentita sui capi da 1 a 3 Testimone_3 della memoria di parte attrice, ha dichiarato: “Ricordo il sinistro, viaggiavo come terza trasportata, nel sedile posteriore, a bordo della Fiat Panda condotta da o meglio, forse da un altro ragazzo, non Pt_1 ricordo bene. Ricordo che stavamo facendo scuola guida, anche io ero un'allieva il il sig. Parte_1 era istruttore della scuola. Ricordo che la signora che guidava l'altra auto aveva invaso la corsia percorsa dalla Panda dove io viaggiavo, ricordo, anche se in modo un po' vago, che all'altra auto aveva invaso la nostra corsia”. Sul capo 4: “Non ricordo se il sig. avesse urtato contro il parasole Pt_1 secondo le modalità di cui mi si chiede, a dire il vero ho un ricordo piuttosto vago dell'incidente”.
Inoltre, la domanda attrice è rimasta totalmente priva del benché minimo riscontro probatorio in ordine alla natura ed alla entità delle lesioni di cui alla richiesta di risarcimento del sig. posto che il CTU, Pt_1
dott.ssa dopo una lunga e scrupolosa analisi sul paziente e sulla documentazione Persona_3
clinica dallo stesso prodotta, ha escluso la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro stradale avvenuto in data 18.07.2017 e la sintomatologia lamentata dal paziente che ha comportato la parziale perdita della funzione visiva.
pagina 4 di 6 In particolare, la CTU, nelle sue conclusioni, dimostrando di ver tenuto in massima considerazione il contenuto della CTP allegata dall'attore a firma del prof. ha evidenziato: Per_2
“Al fine di accertare la presenza di esiti compatibili con il deficit visivo lamentato, ho richiesto i seguenti esami:
- RM encefalo con mezzo di contrasto del 16.03.2022: sono presenti piccole aree di alterato segnale, iperintense nelle sequenze a TR lungo, che interessano il parenchima periventricolare nei lobi frontali e occipitali, da gliosi di tipo aspecifico, dello spessore massimo di qualche millimetro. Strutture mediane in asse. Cavità ventricolari normali. Non evidenti lesioni nel tronco e negli emisferi cerebellari. Normali gli angoli ponto-cerebellari. Non evidenti lesioni a carico delle orbite. Non evidenti lesioni a carico della regione sellare. Non si osservano accumuli patologici del contrasto. Regolare pneumatizzazione dei seni frontali e mascellari.
- Esame Retinografico e OCT del 16.03.2022: OO nella norma per morfologia e spessore in tutti i settori.
Assenza di asimmetrie tra OS e OD che depongano per otticopatie.
I suddetti esami, al pari dei PEV e della RMN, non mostrano alterazioni morfologiche compatibili con una diagnosi di neurite ottica retrobulbare post-traumatica; inoltre, per il fatto di essere degli esami oggettivi sono da ritenersi assolutamente attendibili, al contrario di un esame del Campo Visivo dove c'è un'importante componente soggettiva volontaria che potrebbe condizionare in maniera importante l'affidabilità del risultato.
In aggiunta, i Potenziali Evocati Visivi PEV eseguiti in data 18.10.2017 e richiesti dal prof.dr. ed eseguiti Per_2 presso l'Unità Operativa di Neurologia di Ozieri, risultavano “nella norma bilateralmente”.
Come riportato nella relazione del Prof. facendo riferimento al manuale di Neuroftalmologia (F.Carta, Per_2
A.Carta. 1997) alle pagine 128 vengono riportati i traumi indiretti del nervo ottico, in cui la “sintomatologia soggettiva dei traumi contusivi consiste in cecità. Ai fini prognostici e terapeutici è molto importante accertare la sua in sorgenza dopo il trauma. La cecità può insorgere al momento del trauma, dopo alcuni minuti, o dopo alcune ore”
Ma il soggetto non ha lamentato dolorabilità o calo del visus al momento dell'incidente e si reca dall'ortopedico ed è questi che richiede una visita oculistica che viene effettuata due giorni dopo, proprio poiché l'ortopedico Per_ dr. evidenziava un “trauma anteriore di faccia con stravaso emocongiuntivale sinistro”.
Sempre continuando sul manuale citato dal Prof. alla pag. 128 si legge: “questo lasso di tempo sarebbe Per_2 importante ai fini del trattamento;
infatti, quando la cecità sia insorta contemporaneamente al trauma è indice della necrosi contusiva diretta e non richiede alcun trattamento, mentre se è intercorso un lasso di tempo tra trauma e insorgenza della cecità, ciò denota una lesione contusiva di tipo secondario, che può migliorare con una immediata decompressione del canale ottico”. Proseguendo nel testo: “la sintomatologia obiettiva è caratterizzata dalla totale integrità del globo oculare, il fundus è normale e talvolta si osserva un transitorio spasmo arterioso. Il riflesso fotomotore diretto è molto attenuato o indebolito, ma in genere non compare anisocoria. All'esame del campo visivo si riscontrano scotomi centrali, paracentrali, a settori, o emianopsia altitudinale. I PEV dal lato corrispondente sono alterati”.
Dal punto di vista obiettivo, dice il testo di Oftalmologia più volte citato e ripreso dallo stesso CTP
Prof.dr. i PEV sono alterati. Per_2
Il campo visivo effettuato dal dr. e due mesi dopo dalla dr.ssa sovrapponibili, sono indicativi di Per_5 Per_6 una “ridotta sensibilità retinica”.
Lo studio del Campo visivo, che viene effettuato con la collaborazione del paziente, si può così descrivere: Al paziente viene richiesto di appoggiare mento e fronte su un apposito supporto posizionato davanti ad una cupola pagina 5 di 6 illuminata. Si lavora con un occhio alla volta (quando si esegue l'esame sull'occhio destro il sinistro viene coperto da un tampone oculare e viceversa) e si chiede al paziente di mantenere lo sguardo fisso su una mira luminosa posta dritta davanti a lui. Una volta iniziato l'esame il paziente deve segnalare la presenza di spot luminosi (più o meno grandi, più o meno luminosi) all'interno della cupola. Per segnalare la presenza degli spot luminosi il paziente dovrà premere un pulsante che gli verrà consegnato all'inizio dell'esame”.
Si tratta dunque di un esame eseguito su risposta volontaria del paziente, al contrario degli esami strumentali eseguiti, quali PEV, RM encefalo, Retinografia, OCT che risultano essere negativi per neurite ottica o atrofia del nervo ottico, e che sono esami obiettivi.
Pertanto, sulla base delle incongruenze rilevate, non ritengo vi sia un nesso causale tra l'incidente occorso in data 18.07.2017 e la sintomatologia lamentata dal paziente”.
Questo Giudice ritiene di condividere e di fare proprie le suddette conclusioni del CTU, in quanto le stesse appaiono sorrette da congrue indagini tecniche;
con tale richiamo tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, alla stregua dell'insegnamento della Corte di
Cassazione (sentenze 30 aprile 2009 n. 10123, 3 aprile 2002 n. 4763, 9 marzo 2001 n. 3519, 21 febbraio 2001 n. 2486 e 13 settembre 2000 n. 12080) secondo la quale “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento”.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e devono essere liquidate a favore della convenuta, in applicazione dell'art. 5, c. 1, D.M. n. 55/2014 e della disciplina parametrica ad esso allegata, siccome rinnovata con D.M. 147/2022, scaglione di valore “indeterminato” e approssimazione ai valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande dell'attore;
- condanna l'attore alla refusione delle spese del giudizio in favore della convenuta liquidate in €
3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 22.01.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2350/2020 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESSANTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BENZONI GIUSEPPE P.IVA_1
PARTE CONVENUTA nonché contro
(C.F. ) CP_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale – azione di risarcimento del danno
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore: a) "adersis reiectis", voglia il Tribunale accertare l'accadimento del sinistro, il danno subito dall'attore ed il nesso eziologico e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 141 CDA, Controparte_3
al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, subiti da nella misura Parte_1
accertanda in corso di Causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) con la rifusione delle spese.
pagina 1 di 6 Per il convenuto: a) reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
b) assolversi la compagnia assicuratrice convenuta da ogni avversa domanda. c) con vittoria delle spese e competenze del giudizio ex DM 55/2014.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 31.08.2020 ha convenuto in giudizio la sig.ra e Parte_1 CP_2 la chiedendo la condanna di Controparte_4 quest'ultima al pagamento della somma da accertarsi in corso di causa a titolo di risarcimento di tutti i danni subìti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 18.07.2017 nella via Savoia di Sassari.
L'attore ha esposto che in tale frangente si trovava -come terzo trasportato- a bordo dell'autovettura
Fiat Panda tg. EG251TF, di proprietà della , condotta da Controparte_5 Persona_1 assicurata , in qualità di istruttore Controparte_4 di scuola guida e che, in seguito alla collisione con l'autovettura Toyota Auris tg. DF208FE, evento determinato dalla condotta di guida imprudente della conducente di quest'ultima, sig.ra CP_2
(convenuta rimasta contumace), avrebbe urtato l'aletta parasole con il lato sinistro del volto ed avrebbe riportato lesioni personali consistenti in “trauma anteriore facciale” con conseguente “riduzione della sensibilità retinica e notevole perdita del visus” (danno biologico permanente nella misura del 20 - 21% con pari incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto).
Ha quindi azionato il presente procedimento di richiesta di risarcimento del danno precisando trattasi di azione ex art. 141 CDA;
norma che sancisce la possibilità per il terzo trasportato coinvolto in un sinistro, di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava per richiedere il risarcimento del danno subìto e ciò a prescindere dalle responsabilità dei conducenti.
si è costituita in giudizio in data Controparte_4
23.12.2020 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo in rigetto della domanda;
in particolare ha eccepito: 1) che il non è concepibile come “terzo trasportato” in quanto si trovava Pt_1 nell'autovettura come istruttore di guida munito di doppi comandi, 2) di aver già risarcito l'attore
(come da quietanza del 28.03.2018 – contesto nel quale l'attore aveva dichiarato di essere
“conducente” dell'auto assicurata), 3) l'insussistenza del nesso di causalità tra il fatto (il sinistro stradale) e l'evento dannoso (riduzione della sensibilità retinica e notevole perdita del visus); la convenuta ha inoltre formulato domanda riconvenzionale (cit: “c) in via riconvenzionale annullarsi per dolo ex art. 1439 codice civile o, in subordine, ex art. 1975 codice civile la transazione stipulata in
pagina 2 di 6 data 28.03.2018 tra le odierne parti in causa e, per l'effetto, condannarsi il a restituire Parte_1
alla la somma di euro 18.500,00 - allo stesso corrisposta senza Controparte_3 titolo”) sulla quale non ci si sofferma avendo la stessa rinunciato alla stessa in corso di giudizio.
Il procedimento è stato istruito con le produzioni documentali delle parti, escussione dei testimoni sulla dinamica del sinistro e mediante effettuazione di CTU medico legale;
all'udienza del 30.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*
L'azione, basata sul disposto del risarcimento diretto ex art. 141 CDA, deve essere respinta in quanto norma non applicabile al caso di specie ove il danneggiato non è qualificabile come semplice “terzo trasportato”: considerato che la vettura Fiat Panda tg. EG251TF di proprietà dell' Controparte_5
[...
, assicurata , era pacificamente Controparte_4
dotata di doppi comandi, ai fini della valutazione della domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro, sono da ritenere “conducenti” sia l'allievo sia l'istruttore di guida (v. art. 122 CdS).
A ciò si aggiunga che il Tribunale non può non rilevare che il nella sua qualità di “conducente” ha Pt_1
già ricevuto il risarcimento del danno dovuto, avendo egli sottoscritto in data 28.03.2018 con la atto di transazione (v. doc. 1 all Controparte_4
comparsa) riguardante il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.
Tanto basterebbe per rigettare la domanda, considerato che la voce di danno biologico oggi richiesta
(rif. alterazioni a carico dell'apparato visivo) era già all'epoca (della sottoscrizione della transazione) nella sfera di conoscenza del danneggiato (v. consulenza medico legale del prof. datata Per_2
27.10.2017).
A ciò si aggiungono ulteriori motivi del rigetto della domanda: dall'istruttoria espletata non è emersa in modo certo ed univoco la precisa dinamica dell'evento dedotto in giudizio, posto che tutti i testimoni escussi hanno reso dichiarazioni generiche, imprecise e perlopiù ipotetiche/valutative per cui non può certamente ritenersi raggiunta la prova
1) né in ordine alla dedotta esclusiva responsabilità della convenuta (conducente CP_2
della Toyota Auris tg. DF208FE) circa la causazione del sinistro de quo
2) né in ordine alle conseguenze lesive sull'attore così come dedotte da quest'ultimo.
pagina 3 di 6 In particolare, la testimone oculare sentita sui capi 1, 2 e 3 della memoria istruttoria Testimone_1 di parte attrice, ha dichiarato: “E' vero quanto mi si chiede. Confermo pienamente la dinamica dell'incidente così come mi viene domandata. Io ho potuto assistere al sinistro perché ero alla guida della mia auto e procedevo vicino alla Toyota che aveva fatto una manovra azzardata in quanto era uscita dall'incrocio senza avere una visuale adeguata ed ha invaso la corsia opposta, percorsa dalla
Panda che arrivava da via Savoia. La Panda procedeva regolarmente all'interno della sua corsia di marcia. Credo fosse impossibile per loro evitare l'urto con la Toyota, la cui manovra era stata improvvisa”. Sul capo 4: “Ho visto il ragazzo che guidava ed ho visto che al suo fianco c'era l'istruttore. Non so dire esattamente dove l'istruttore di guida avesse urtato”.
Il testimone oculare , sentito sul capo 1 e sul capo 2 della memoria istruttoria di parte Testimone_2 attrice, ha dichiarato: “E' vero quanto mi si chiede. Ho visto l'incidente mentre ero parcheggiato di fronte al civico 36 della via Savoia (all'angolo con la via Pasubio). Mi trovavo a circa tre ml ed ho visto la Toyota che si allargava un po' ed andava ad urtare la Panda che stava percorrendo la via Savoia normalmente. La via Savoia ha poco spazio, quindi la Toyota aveva preso la Panda”. Sul capo 3: “E' vero, l'ho constatato personalmente, come ho già riferito”. Sul capo 4: “Non ho potuto constatare dove il sig. che era a bordo della Panda, alla destra del conducente (e che ho conosciuto in Pt_1 quell'occasione), avesse sbattuto, non ci ho fatto caso”.
La testimone oculare (terza trasportata sul veicolo Panda) sentita sui capi da 1 a 3 Testimone_3 della memoria di parte attrice, ha dichiarato: “Ricordo il sinistro, viaggiavo come terza trasportata, nel sedile posteriore, a bordo della Fiat Panda condotta da o meglio, forse da un altro ragazzo, non Pt_1 ricordo bene. Ricordo che stavamo facendo scuola guida, anche io ero un'allieva il il sig. Parte_1 era istruttore della scuola. Ricordo che la signora che guidava l'altra auto aveva invaso la corsia percorsa dalla Panda dove io viaggiavo, ricordo, anche se in modo un po' vago, che all'altra auto aveva invaso la nostra corsia”. Sul capo 4: “Non ricordo se il sig. avesse urtato contro il parasole Pt_1 secondo le modalità di cui mi si chiede, a dire il vero ho un ricordo piuttosto vago dell'incidente”.
Inoltre, la domanda attrice è rimasta totalmente priva del benché minimo riscontro probatorio in ordine alla natura ed alla entità delle lesioni di cui alla richiesta di risarcimento del sig. posto che il CTU, Pt_1
dott.ssa dopo una lunga e scrupolosa analisi sul paziente e sulla documentazione Persona_3
clinica dallo stesso prodotta, ha escluso la sussistenza del nesso eziologico tra il sinistro stradale avvenuto in data 18.07.2017 e la sintomatologia lamentata dal paziente che ha comportato la parziale perdita della funzione visiva.
pagina 4 di 6 In particolare, la CTU, nelle sue conclusioni, dimostrando di ver tenuto in massima considerazione il contenuto della CTP allegata dall'attore a firma del prof. ha evidenziato: Per_2
“Al fine di accertare la presenza di esiti compatibili con il deficit visivo lamentato, ho richiesto i seguenti esami:
- RM encefalo con mezzo di contrasto del 16.03.2022: sono presenti piccole aree di alterato segnale, iperintense nelle sequenze a TR lungo, che interessano il parenchima periventricolare nei lobi frontali e occipitali, da gliosi di tipo aspecifico, dello spessore massimo di qualche millimetro. Strutture mediane in asse. Cavità ventricolari normali. Non evidenti lesioni nel tronco e negli emisferi cerebellari. Normali gli angoli ponto-cerebellari. Non evidenti lesioni a carico delle orbite. Non evidenti lesioni a carico della regione sellare. Non si osservano accumuli patologici del contrasto. Regolare pneumatizzazione dei seni frontali e mascellari.
- Esame Retinografico e OCT del 16.03.2022: OO nella norma per morfologia e spessore in tutti i settori.
Assenza di asimmetrie tra OS e OD che depongano per otticopatie.
I suddetti esami, al pari dei PEV e della RMN, non mostrano alterazioni morfologiche compatibili con una diagnosi di neurite ottica retrobulbare post-traumatica; inoltre, per il fatto di essere degli esami oggettivi sono da ritenersi assolutamente attendibili, al contrario di un esame del Campo Visivo dove c'è un'importante componente soggettiva volontaria che potrebbe condizionare in maniera importante l'affidabilità del risultato.
In aggiunta, i Potenziali Evocati Visivi PEV eseguiti in data 18.10.2017 e richiesti dal prof.dr. ed eseguiti Per_2 presso l'Unità Operativa di Neurologia di Ozieri, risultavano “nella norma bilateralmente”.
Come riportato nella relazione del Prof. facendo riferimento al manuale di Neuroftalmologia (F.Carta, Per_2
A.Carta. 1997) alle pagine 128 vengono riportati i traumi indiretti del nervo ottico, in cui la “sintomatologia soggettiva dei traumi contusivi consiste in cecità. Ai fini prognostici e terapeutici è molto importante accertare la sua in sorgenza dopo il trauma. La cecità può insorgere al momento del trauma, dopo alcuni minuti, o dopo alcune ore”
Ma il soggetto non ha lamentato dolorabilità o calo del visus al momento dell'incidente e si reca dall'ortopedico ed è questi che richiede una visita oculistica che viene effettuata due giorni dopo, proprio poiché l'ortopedico Per_ dr. evidenziava un “trauma anteriore di faccia con stravaso emocongiuntivale sinistro”.
Sempre continuando sul manuale citato dal Prof. alla pag. 128 si legge: “questo lasso di tempo sarebbe Per_2 importante ai fini del trattamento;
infatti, quando la cecità sia insorta contemporaneamente al trauma è indice della necrosi contusiva diretta e non richiede alcun trattamento, mentre se è intercorso un lasso di tempo tra trauma e insorgenza della cecità, ciò denota una lesione contusiva di tipo secondario, che può migliorare con una immediata decompressione del canale ottico”. Proseguendo nel testo: “la sintomatologia obiettiva è caratterizzata dalla totale integrità del globo oculare, il fundus è normale e talvolta si osserva un transitorio spasmo arterioso. Il riflesso fotomotore diretto è molto attenuato o indebolito, ma in genere non compare anisocoria. All'esame del campo visivo si riscontrano scotomi centrali, paracentrali, a settori, o emianopsia altitudinale. I PEV dal lato corrispondente sono alterati”.
Dal punto di vista obiettivo, dice il testo di Oftalmologia più volte citato e ripreso dallo stesso CTP
Prof.dr. i PEV sono alterati. Per_2
Il campo visivo effettuato dal dr. e due mesi dopo dalla dr.ssa sovrapponibili, sono indicativi di Per_5 Per_6 una “ridotta sensibilità retinica”.
Lo studio del Campo visivo, che viene effettuato con la collaborazione del paziente, si può così descrivere: Al paziente viene richiesto di appoggiare mento e fronte su un apposito supporto posizionato davanti ad una cupola pagina 5 di 6 illuminata. Si lavora con un occhio alla volta (quando si esegue l'esame sull'occhio destro il sinistro viene coperto da un tampone oculare e viceversa) e si chiede al paziente di mantenere lo sguardo fisso su una mira luminosa posta dritta davanti a lui. Una volta iniziato l'esame il paziente deve segnalare la presenza di spot luminosi (più o meno grandi, più o meno luminosi) all'interno della cupola. Per segnalare la presenza degli spot luminosi il paziente dovrà premere un pulsante che gli verrà consegnato all'inizio dell'esame”.
Si tratta dunque di un esame eseguito su risposta volontaria del paziente, al contrario degli esami strumentali eseguiti, quali PEV, RM encefalo, Retinografia, OCT che risultano essere negativi per neurite ottica o atrofia del nervo ottico, e che sono esami obiettivi.
Pertanto, sulla base delle incongruenze rilevate, non ritengo vi sia un nesso causale tra l'incidente occorso in data 18.07.2017 e la sintomatologia lamentata dal paziente”.
Questo Giudice ritiene di condividere e di fare proprie le suddette conclusioni del CTU, in quanto le stesse appaiono sorrette da congrue indagini tecniche;
con tale richiamo tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, alla stregua dell'insegnamento della Corte di
Cassazione (sentenze 30 aprile 2009 n. 10123, 3 aprile 2002 n. 4763, 9 marzo 2001 n. 3519, 21 febbraio 2001 n. 2486 e 13 settembre 2000 n. 12080) secondo la quale “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento”.
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Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e devono essere liquidate a favore della convenuta, in applicazione dell'art. 5, c. 1, D.M. n. 55/2014 e della disciplina parametrica ad esso allegata, siccome rinnovata con D.M. 147/2022, scaglione di valore “indeterminato” e approssimazione ai valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande dell'attore;
- condanna l'attore alla refusione delle spese del giudizio in favore della convenuta liquidate in €
3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
I.v.a. e C.p.a.
Sassari, il 22.01.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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