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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, trattenuta in decisione la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 05.11.2025, pronuncia, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 652/2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili
promossa da
nato a [...] il [...] e Parte_1 ivi residente in [...] - 89020 (Cod. Fisc.
), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore IMPUSINO del
Foro di Palmi (Cod. Fisc. , ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore sito in 89020 Melicucco (RC) alla Via M. M.
Romano n.47, (fax n. 0966/937971, p.e.c.:
per le comunicazioni ex lege); Email_1
-attore-
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), con CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona del pagina1 di 9 legale rappresentante, dott. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria sulla via D.
Muratori n. 45, presso lo studio degli avv.ti Attilio
TR (C.F. e NI LI (C.F. C.F._3
dai quali, giusta procura in calce al CodiceFiscale_4 presente atto, è rappresentata e difesa, con domicilio digitale ai seguenti indirizzi pec:
e Email_2
Email_3
-convenuto-
E
, nata a [...] il [...] e Controparte_3 residente in [...] (C.F.
); in qualità di conducente C.F._5
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_4 residente in [...]-Int. 2 (C.F.
); in qualità di proprietaria del C.F._6 veicolo/contraente
-convenuti/contumaci
Avente ad oggetto
Risarcimento danni derivanti da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la quale compagnia
[...] CP_1 assicurativa per la rca, con Polizza n.446523225 , dell'autovettura modello Fiat Uno targata RC445698, il pagina2 di 9 proprietario della stessa sig. e la Controparte_4 conducente sig.ra , Controparte_3
Deduceva in fatto che il giorno 08/03/2022, intorno alle ore
08:30 circa, allorchè usciva dalla propria abitazione (sita in via A. Gramsci 122, presso il centro residenziale di edilizia popolare), veniva investito da Controparte_3 che, per una mera disattenzione, perdeva il controllo del mezzo, colpendolo, con la portiera destra aperta, sul braccio destro, per poi farlo cadere rovinosamente a terra sul fianco sinistro; che al momento del sinistro , era affetto da covid sars 19, e pertanto riusciva a sottoporsi, solamente in data
15.03.2022, guarito dal covid, a visita di diagnostica radiologica domiciliare, all'esito della quale gli veniva diagnosticata una “frattura pertrocanterica al femore sinistro, moderatamente diastasato il focolaio con distacco del piccolo trocantere” ; che in data 18/03/2022 il veniva, quindi, trasportato con ambulanza privata presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale G.O.M. “Morelli” e, a seguito di accertamenti, veniva trasferito nel reparto “Ortopedia e
Traumatologia”, dove in data 19/03/2022 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi frattura femore sx con chiodo endomidollare PFNA SYNTHES 10 X200 MM.
(cfr. all. n. 1), all'esito del quale veniva indicata la necessaria terapia farmacologica e riabilitativa da seguire per il recupero dell'arto inferiore sinistro , quindi veniva dimesso in data 24.03.2022, con postumi da valutare in sede medico legale.
Attribuita a l'esclusiva responsabilità Controparte_3 per il sinistro di causa, l'attore ( forse Parte_1 il padre della conducente) chiedeva alla il CP_1 risarcimento dei danni subiti nel sinistro descritto e pagina3 di 9 quantificati in complessivi € in €. 38.691,00= somma così determinata:
13.365,00= per il danno biologico da:
- Invalidità temporanea assoluta (90 giorni);
- Invalidità temporanea parziale al 75% (30 giorni);
- Invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni);
- Invalidità temporanea parziale al 25% (30 giorni);
€. 14.385,00= per il danno biologico da invalidità permanente (10%);
€. 10.789,00= per l'intero danno non patrimoniale conseguente sia alle lesioni permanenti all'integrità psicofisica della persona (10%) con aumento personalizzato basato (49%) sulle condizioni specifiche del danneggiato, delle abitudini di vita, dell'importanza delle lesioni subite, l'intervento chirurgico subito.
Ai fini della dimostrazione dei fatti narrati parte attrice ha offerto in giudizio la seguente documentazione:
1. Copia Costituzione in mora del 17/10/2022;
2. Convocazione a visita medico-legale del 16.11.2022;
3. Riscontro Allianz 18.01.2023;
4. Costituzione in mora dell'8.03.2024;
5. Accettazione in formato eml;
6. Consegna in formato eml;
7. Riscontro del 18.03.2024; CP_1
8. Fattura fisioterapia 14.02.2023;
9. Constatazione amichevole di incidente;
10. Cartella clinica integrale – Controparte_5
Ha articolato e chiesto l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che in data 08/03/2022, intorno alle ore 08:30 circa, il sig. nell'avvicinarsi all'autovettura CP_3
Fiat Uno targata RC445698 veniva investito dalla conducente
che lo colpiva con la portiera destra Controparte_3
pagina4 di 9 aperta sul braccio destro, per poi farlo cadere rovinosamente
a terra sul fianco sinistro”;
2. Vero che a causa dell'urto il sig. a Parte_1 seguito dell'urto, ha riportato lesioni alla gamba sinistra
e lamentava forti dolori;
e chiedeva che fosse disposta ctu medica al fine di accertare i danni subiti a causa del sinistro.
Quindi in sede di precisazione delle conclusioni riportandosi all'atto di citazione chiedeva :
“Voglia l'Ill.mo Sig. GIUDICE UNICO adito accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere Parte_1 il dovuto ed integrale risarcimento per le lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo.
Per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda, voglia condannare, per le motivazioni sopra esposte, la
, in persona del L.R.P.T., al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti dal sig. , della somma CP_3 complessiva di € 38.539,00=,comunque da attualizzare alla data della decisione (l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito va determinata secondo il valore attuale al momento della pronuncia, il tempo necessario alla conclusione del processo non può dar luogo ad un nocumento per l'attore, quindi, la sua liquidazione deve essere attualizzata alla data della decisione definitiva – cfr Cass. Civ. Sez. III,
Sent. 09.03.2010 n. 5671) per le causali cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del sinistro fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che l'On. Tribunale riterrà di ragione.
Con condanna dello stesso convenuto anche al pagamento delle spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze
I convenuti e non si Controparte_3 Controparte_4 costituivano in giudizio e pertanto veniva dichiarata la loro contumacia.
Si costituiva in giudizio la resistendo alla CP_1 domanda avversaria deducendo gravi incongruenze nella pagina5 di 9 narrazione di parte attrice relativa alla dinamica del sinistro, al nesso causale fra le lesioni lamentate e sinistro, fra la scadenza temporale degli eventi narrati
(sinistro, trasporto al pronto soccorso, intervento chirurgico), eccepiva la mancanza di prova dei fatti narrati,
e contestava la pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum.
Quindi in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva a questo Tribunale: il rigetto della domanda proposta dal sig.
del tutto infondata in fatto ed in diritto, con il CP_3 favore di spese e compensi del giudizio.
LA causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante prova testimoniale.
L'attività istruttoria espletata consente di dichiarare che la domanda di parte è infondata.
LA descrizione della dinamica del sinistro appare improbabile e lacunosa sin dall'atto di citazione: il luogo viene identificato nella via di residenza dell'attore, ma non viene descritto in alcun modo dove si trovava l'autovettura al momento del sinistro, che direzione di marcia avesse, dove si trovava l'attore nel momento in cui veniva colpito con lo sportello aperto dell'autovettura,
e perché lo sportello dell'autovettura era aperto;
non è descritto se il si trovava in posizione di ingresso CP_3 in auto, o se invece si trovava dal lato opposto.
Nella constatazione amichevole del sinistro le parti descrivono così il fatto “mentre partivo la macchina è andata indietro e buttavo a terra il Sig. (dichiarazioni CP_3 di ). Controparte_3
Sul modello non sono indicati testimoni, ma nell'atto di citazione viene indicato un unico testimone ai fatti di causa: il Sig. . Testimone_1
Dopo l'incidente, che provocava forti dolori all'attore,
(questi lamenta di avere riportato la frattura del femore a causa del sinsitro), , con molta probabilità Controparte_3 la figlia dell'attore, non si curava di portarlo immediatamente al pronto soccorso, allo stesso modo il pagina6 di 9 testimone dichiara di avere lasciato il steso per CP_3 terra.
Il veniva portato con ambulanza privata in data CP_3
18.03.2022, al pronto soccorso dove dichiarava di avere subito un incidente tre giorni prima.
Il testimone indicato da parte attrice nell'atto di citazione, nel corso della sua deposizione non è sembrato a questo Giudicante attendibile, per una serie di ragioni: anzitutto prima che gli venisse rivolta domanda anticipava la risposta indicando il cognome dell'attore, e poi contraddicendosi dichiarava:
“ …
non ci siamo scambiati informazioni sui rispettivi nominativi;
Ho detto che la persona investita si chiama
poiché ho sentito questo nome qui adesso;
Anzi CP_3 preciso che prima di andare via ho dato il mio nominativo alla conducente e sono andato via; …”
Ha dichiarato che l'incidente si verificava in Melicucco, che non è il luogo di sua residenza, ma non sa indicare l'esatto indirizzo in cui si verificava.
Ed ancora descrive cosi l'incidente: ho visto che il cadeva a terra colpito dalla CP_3 portiera anteriore destra che era aperta;
l'auto che l'ha urtato , che era in sosta, stava facendo manovra, non saprei dire se in avanti o in retromarcia, per uscire dal parcheggio
e così ha urtato il;
quando ho visto che il Sig. CP_3
, cadeva mi sono avvicinato per aiutarlo ma poi CP_3 avvisato che aveva il covid 19 mi sono allontanato
… Ho visto l'impatto dell'auto con il ed ho vito CP_3 che il cadeva per terra;
non so dire di più sulla CP_3 dinamica del sinistro
ADR: QUANDO sono andato via dal luogo del sinistro il
si trovava ancora in terra. CP_3
La testimonianza, che non è sembrata attendibile , comunque, non è stata sufficiente a consentire di accertare la esatta dinamica del sinistro, l'esistenza di un nesso causale fra pagina7 di 9 incidente e danni lamentati, né a determinare le rispettive responsabilità di conducente e attore.
Le lesioni lamentate da parte attrice, considerato il notevole lasso di tempo trascorso tra la data dichiarata dell'incidente e le diagnosi delle stesse, potrebbero essere state determinate da un incidente domestico o da altro fatto lesivo.
Appare piuttosto fuori dall'ordinario, quasi irragionevole, la circostanza narrata secondo la quale la conducente, figlia dell'attore, dopo avere causato la caduta del padre e nonostante, questi, lamentasse forti dolori, non si sia immediatamente recata al pronto soccorso per le prime cure, ma che addirittura al pronto soccorso il sia recato CP_3 solo in data 18.03.2022 dopo circa dieci giorni dal sinistro di causa.
La dichiarazione resa da nel modulo di Controparte_3 constatazione amichevole di sinistro deve essere valutata per quel che è : una dichiarazione su ciò che è accaduto, che non è sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra lesioni lamentate dall'attore, come documentate da certificazione medico sanitaria di epoca successiva, e fatto.
Mancando la prova circa i danni riportati dal in CP_3 occasione del sinistro denunciato e per cui è causa, e pertanto mancando la prova del nesso di causalità fra danni lamentati e sinistro narrato, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Infatti, quand'anche si volesse ritenere accertato, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., che ha urtato Controparte_3 con lo sportello dell'auto facendolo Parte_1
pagina8 di 9 cadere a terra, non è provato che da quel fatto siano derivate le lesioni lamentate dall'attore.
Infatti, manca del tutto la prova circa i danni riportati da subito dopo il sinistro, e la documentazione CP_3 medico-sanitaria offerta in giudizio, essendo relativa a interventi sanitari successivi di ben dieci giorni rispetto alla data dell'incidente, non può essere ritenuta, da sola, sufficiente a mettere in relazione di causa-effetto il sinistro di causa e le lesioni personali ivi refertate.
La frattura di un femore, per i dolori e la menomazione fisica che provoca nella deambulazione, non avrebbe consentito al danneggiato di procrastinare l'intervento medico-sanitario di dieci giorni. Può, quindi, ragionevolmente presumersi che la frattura del femore non sia stata cagionata dal sinistro di causa ma da altro evento lesivo.
La domanda di parte attrice appare, dunque, infondata e va rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, sono poste a carico di parte attrice e liquidate, come in dispositivo, in favore di Controparte_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da rigettata ogni diversa Parte_1 istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta la domanda proposta da Parte_1
b) pone a carico di parte attrice le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale , oltre spese generali 15%, IVA e cpa come per legge.
Palmi, 25.11.2025 La Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI
in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, trattenuta in decisione la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 05.11.2025, pronuncia, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 652/2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili
promossa da
nato a [...] il [...] e Parte_1 ivi residente in [...] - 89020 (Cod. Fisc.
), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore IMPUSINO del
Foro di Palmi (Cod. Fisc. , ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore sito in 89020 Melicucco (RC) alla Via M. M.
Romano n.47, (fax n. 0966/937971, p.e.c.:
per le comunicazioni ex lege); Email_1
-attore-
nei confronti di
(C.F. e P. IVA ), con CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona del pagina1 di 9 legale rappresentante, dott. Controparte_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria sulla via D.
Muratori n. 45, presso lo studio degli avv.ti Attilio
TR (C.F. e NI LI (C.F. C.F._3
dai quali, giusta procura in calce al CodiceFiscale_4 presente atto, è rappresentata e difesa, con domicilio digitale ai seguenti indirizzi pec:
e Email_2
Email_3
-convenuto-
E
, nata a [...] il [...] e Controparte_3 residente in [...] (C.F.
); in qualità di conducente C.F._5
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_4 residente in [...]-Int. 2 (C.F.
); in qualità di proprietaria del C.F._6 veicolo/contraente
-convenuti/contumaci
Avente ad oggetto
Risarcimento danni derivanti da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la quale compagnia
[...] CP_1 assicurativa per la rca, con Polizza n.446523225 , dell'autovettura modello Fiat Uno targata RC445698, il pagina2 di 9 proprietario della stessa sig. e la Controparte_4 conducente sig.ra , Controparte_3
Deduceva in fatto che il giorno 08/03/2022, intorno alle ore
08:30 circa, allorchè usciva dalla propria abitazione (sita in via A. Gramsci 122, presso il centro residenziale di edilizia popolare), veniva investito da Controparte_3 che, per una mera disattenzione, perdeva il controllo del mezzo, colpendolo, con la portiera destra aperta, sul braccio destro, per poi farlo cadere rovinosamente a terra sul fianco sinistro; che al momento del sinistro , era affetto da covid sars 19, e pertanto riusciva a sottoporsi, solamente in data
15.03.2022, guarito dal covid, a visita di diagnostica radiologica domiciliare, all'esito della quale gli veniva diagnosticata una “frattura pertrocanterica al femore sinistro, moderatamente diastasato il focolaio con distacco del piccolo trocantere” ; che in data 18/03/2022 il veniva, quindi, trasportato con ambulanza privata presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale G.O.M. “Morelli” e, a seguito di accertamenti, veniva trasferito nel reparto “Ortopedia e
Traumatologia”, dove in data 19/03/2022 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi frattura femore sx con chiodo endomidollare PFNA SYNTHES 10 X200 MM.
(cfr. all. n. 1), all'esito del quale veniva indicata la necessaria terapia farmacologica e riabilitativa da seguire per il recupero dell'arto inferiore sinistro , quindi veniva dimesso in data 24.03.2022, con postumi da valutare in sede medico legale.
Attribuita a l'esclusiva responsabilità Controparte_3 per il sinistro di causa, l'attore ( forse Parte_1 il padre della conducente) chiedeva alla il CP_1 risarcimento dei danni subiti nel sinistro descritto e pagina3 di 9 quantificati in complessivi € in €. 38.691,00= somma così determinata:
13.365,00= per il danno biologico da:
- Invalidità temporanea assoluta (90 giorni);
- Invalidità temporanea parziale al 75% (30 giorni);
- Invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni);
- Invalidità temporanea parziale al 25% (30 giorni);
€. 14.385,00= per il danno biologico da invalidità permanente (10%);
€. 10.789,00= per l'intero danno non patrimoniale conseguente sia alle lesioni permanenti all'integrità psicofisica della persona (10%) con aumento personalizzato basato (49%) sulle condizioni specifiche del danneggiato, delle abitudini di vita, dell'importanza delle lesioni subite, l'intervento chirurgico subito.
Ai fini della dimostrazione dei fatti narrati parte attrice ha offerto in giudizio la seguente documentazione:
1. Copia Costituzione in mora del 17/10/2022;
2. Convocazione a visita medico-legale del 16.11.2022;
3. Riscontro Allianz 18.01.2023;
4. Costituzione in mora dell'8.03.2024;
5. Accettazione in formato eml;
6. Consegna in formato eml;
7. Riscontro del 18.03.2024; CP_1
8. Fattura fisioterapia 14.02.2023;
9. Constatazione amichevole di incidente;
10. Cartella clinica integrale – Controparte_5
Ha articolato e chiesto l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che in data 08/03/2022, intorno alle ore 08:30 circa, il sig. nell'avvicinarsi all'autovettura CP_3
Fiat Uno targata RC445698 veniva investito dalla conducente
che lo colpiva con la portiera destra Controparte_3
pagina4 di 9 aperta sul braccio destro, per poi farlo cadere rovinosamente
a terra sul fianco sinistro”;
2. Vero che a causa dell'urto il sig. a Parte_1 seguito dell'urto, ha riportato lesioni alla gamba sinistra
e lamentava forti dolori;
e chiedeva che fosse disposta ctu medica al fine di accertare i danni subiti a causa del sinistro.
Quindi in sede di precisazione delle conclusioni riportandosi all'atto di citazione chiedeva :
“Voglia l'Ill.mo Sig. GIUDICE UNICO adito accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere Parte_1 il dovuto ed integrale risarcimento per le lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo.
Per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda, voglia condannare, per le motivazioni sopra esposte, la
, in persona del L.R.P.T., al risarcimento di CP_1 tutti i danni subiti dal sig. , della somma CP_3 complessiva di € 38.539,00=,comunque da attualizzare alla data della decisione (l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito va determinata secondo il valore attuale al momento della pronuncia, il tempo necessario alla conclusione del processo non può dar luogo ad un nocumento per l'attore, quindi, la sua liquidazione deve essere attualizzata alla data della decisione definitiva – cfr Cass. Civ. Sez. III,
Sent. 09.03.2010 n. 5671) per le causali cui in premessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del sinistro fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che l'On. Tribunale riterrà di ragione.
Con condanna dello stesso convenuto anche al pagamento delle spese e compensi di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze
I convenuti e non si Controparte_3 Controparte_4 costituivano in giudizio e pertanto veniva dichiarata la loro contumacia.
Si costituiva in giudizio la resistendo alla CP_1 domanda avversaria deducendo gravi incongruenze nella pagina5 di 9 narrazione di parte attrice relativa alla dinamica del sinistro, al nesso causale fra le lesioni lamentate e sinistro, fra la scadenza temporale degli eventi narrati
(sinistro, trasporto al pronto soccorso, intervento chirurgico), eccepiva la mancanza di prova dei fatti narrati,
e contestava la pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum.
Quindi in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva a questo Tribunale: il rigetto della domanda proposta dal sig.
del tutto infondata in fatto ed in diritto, con il CP_3 favore di spese e compensi del giudizio.
LA causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio dalle parti e mediante prova testimoniale.
L'attività istruttoria espletata consente di dichiarare che la domanda di parte è infondata.
LA descrizione della dinamica del sinistro appare improbabile e lacunosa sin dall'atto di citazione: il luogo viene identificato nella via di residenza dell'attore, ma non viene descritto in alcun modo dove si trovava l'autovettura al momento del sinistro, che direzione di marcia avesse, dove si trovava l'attore nel momento in cui veniva colpito con lo sportello aperto dell'autovettura,
e perché lo sportello dell'autovettura era aperto;
non è descritto se il si trovava in posizione di ingresso CP_3 in auto, o se invece si trovava dal lato opposto.
Nella constatazione amichevole del sinistro le parti descrivono così il fatto “mentre partivo la macchina è andata indietro e buttavo a terra il Sig. (dichiarazioni CP_3 di ). Controparte_3
Sul modello non sono indicati testimoni, ma nell'atto di citazione viene indicato un unico testimone ai fatti di causa: il Sig. . Testimone_1
Dopo l'incidente, che provocava forti dolori all'attore,
(questi lamenta di avere riportato la frattura del femore a causa del sinsitro), , con molta probabilità Controparte_3 la figlia dell'attore, non si curava di portarlo immediatamente al pronto soccorso, allo stesso modo il pagina6 di 9 testimone dichiara di avere lasciato il steso per CP_3 terra.
Il veniva portato con ambulanza privata in data CP_3
18.03.2022, al pronto soccorso dove dichiarava di avere subito un incidente tre giorni prima.
Il testimone indicato da parte attrice nell'atto di citazione, nel corso della sua deposizione non è sembrato a questo Giudicante attendibile, per una serie di ragioni: anzitutto prima che gli venisse rivolta domanda anticipava la risposta indicando il cognome dell'attore, e poi contraddicendosi dichiarava:
“ …
non ci siamo scambiati informazioni sui rispettivi nominativi;
Ho detto che la persona investita si chiama
poiché ho sentito questo nome qui adesso;
Anzi CP_3 preciso che prima di andare via ho dato il mio nominativo alla conducente e sono andato via; …”
Ha dichiarato che l'incidente si verificava in Melicucco, che non è il luogo di sua residenza, ma non sa indicare l'esatto indirizzo in cui si verificava.
Ed ancora descrive cosi l'incidente: ho visto che il cadeva a terra colpito dalla CP_3 portiera anteriore destra che era aperta;
l'auto che l'ha urtato , che era in sosta, stava facendo manovra, non saprei dire se in avanti o in retromarcia, per uscire dal parcheggio
e così ha urtato il;
quando ho visto che il Sig. CP_3
, cadeva mi sono avvicinato per aiutarlo ma poi CP_3 avvisato che aveva il covid 19 mi sono allontanato
… Ho visto l'impatto dell'auto con il ed ho vito CP_3 che il cadeva per terra;
non so dire di più sulla CP_3 dinamica del sinistro
ADR: QUANDO sono andato via dal luogo del sinistro il
si trovava ancora in terra. CP_3
La testimonianza, che non è sembrata attendibile , comunque, non è stata sufficiente a consentire di accertare la esatta dinamica del sinistro, l'esistenza di un nesso causale fra pagina7 di 9 incidente e danni lamentati, né a determinare le rispettive responsabilità di conducente e attore.
Le lesioni lamentate da parte attrice, considerato il notevole lasso di tempo trascorso tra la data dichiarata dell'incidente e le diagnosi delle stesse, potrebbero essere state determinate da un incidente domestico o da altro fatto lesivo.
Appare piuttosto fuori dall'ordinario, quasi irragionevole, la circostanza narrata secondo la quale la conducente, figlia dell'attore, dopo avere causato la caduta del padre e nonostante, questi, lamentasse forti dolori, non si sia immediatamente recata al pronto soccorso per le prime cure, ma che addirittura al pronto soccorso il sia recato CP_3 solo in data 18.03.2022 dopo circa dieci giorni dal sinistro di causa.
La dichiarazione resa da nel modulo di Controparte_3 constatazione amichevole di sinistro deve essere valutata per quel che è : una dichiarazione su ciò che è accaduto, che non è sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra lesioni lamentate dall'attore, come documentate da certificazione medico sanitaria di epoca successiva, e fatto.
Mancando la prova circa i danni riportati dal in CP_3 occasione del sinistro denunciato e per cui è causa, e pertanto mancando la prova del nesso di causalità fra danni lamentati e sinistro narrato, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Infatti, quand'anche si volesse ritenere accertato, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., che ha urtato Controparte_3 con lo sportello dell'auto facendolo Parte_1
pagina8 di 9 cadere a terra, non è provato che da quel fatto siano derivate le lesioni lamentate dall'attore.
Infatti, manca del tutto la prova circa i danni riportati da subito dopo il sinistro, e la documentazione CP_3 medico-sanitaria offerta in giudizio, essendo relativa a interventi sanitari successivi di ben dieci giorni rispetto alla data dell'incidente, non può essere ritenuta, da sola, sufficiente a mettere in relazione di causa-effetto il sinistro di causa e le lesioni personali ivi refertate.
La frattura di un femore, per i dolori e la menomazione fisica che provoca nella deambulazione, non avrebbe consentito al danneggiato di procrastinare l'intervento medico-sanitario di dieci giorni. Può, quindi, ragionevolmente presumersi che la frattura del femore non sia stata cagionata dal sinistro di causa ma da altro evento lesivo.
La domanda di parte attrice appare, dunque, infondata e va rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, sono poste a carico di parte attrice e liquidate, come in dispositivo, in favore di Controparte_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da rigettata ogni diversa Parte_1 istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta la domanda proposta da Parte_1
b) pone a carico di parte attrice le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale , oltre spese generali 15%, IVA e cpa come per legge.
Palmi, 25.11.2025 La Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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