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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2047 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2047 /2024
Tra
C.F. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
( ) CP_2 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Simona Improta, sono comparsi, in presenza, per il ricorrente con l'avv. DE LUCA ROSARIA in sost. avv. MALDARELLI DOMENICO;
per le resistenti l'avv. VINCI EDOARDO in sost. 'avv. , e l'avv. CP_3 CP_4 CP_2
NESPOLI ELISA in sost. avv. TOMMASELLI CLARA, i quali, su invito del Giudice, discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi riportate.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2047/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALDARELLI Parte_1 C.F._1
DOMENICO e domicilio eletto in Trani via della Crociate 43
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e domicilio eletto in Napoli via del Parco Margherita 33 CP_4
-resistente-
( ), con il Controparte_5 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data , proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria nr. 06876202400007698000 notificata dalla
[...]
in data 12.7.2024, con la quale gli veniva richiesto il pagamento Controparte_6 della somma di euro 82.000,00 per l'omesso versamento di importi dovuti in forza cartelle esattoriali e avvisi addebiti.
Il ricorrente impugnava specificatamente i seguenti avvisi di addebiti: avviso di addebito n. 36820160001705853000 notificato l'8.4.2026 – ente credito re – CP_2 importo di euro 2344,76;
pagina 2 di 4 avviso di addebito n. 36820160015933454000 notificato l'8.11.2016 – ente creditore – CP_2 importo di euro 2321,31; avviso di addebito n. 36820160025027440000 notificato il 20.12.2016 – ente creditore – CP_2 importo di euro 4138,70; avviso di addebito n. 368201700095922655000 notificato il 7.10.2017 . ente creditore – CP_2 importo di euro 4657,44. Il ricorrente assumeva l'intervenuta estinzione dei crediti per effetto della prescrizione quinquennale maturata a far tempo dalle date di notifica sopra indicate e quella del 12.7.2024, relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Nella specie, doveva applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, attesa la natura degli atti (avvisi di addebito-cartelle esattoriali) non assimilabile a un provvedimento giurisdizionale, ma piuttosto qualificabile alla stregua di ingiunzione fiscale, priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell 'esecutività, la nullità dell'impugnata comunicazione.
si costituiva con memoria Controparte_5 difensiva, nella quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ricadendo gli adempimenti, e dunque la tempestività degli atti successivi all'emissione e notifica degli avvisi di addebito, nell'ambito dell'azione coattiva di recupero spettante al concessionario della riscossione;
eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dall'art. 24 comma 5 d.lvo 46/99.
si costituiva con memoria difensiva, nella quale Controparte_7 contestava le deduzioni del ricorrente, cui opponeva la validità delle pretese creditorie, rispetto alle quali non era maturata alcuna prescrizione, per effetto di atti interruttivi, quali intimazioni di pagamento tempestivamente e compiutamente notificate, nonché condotte dello stesso contribuente debitore, che aveva promosso e si vedeva accolte diverse istanze di definizione agevolata, con accesso a versamenti rateizzati in parte già effettuati.
All'udienza del 10.6.2025, attesa la natura documentale della causa, si procedeva alla discussione e decisione con pronuncia di dispositivo e contestuali motivi ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto.
Premessa la ritualità della relativa proposizione, non riconducibile nella previsione del d.lvo 46/99, in quanto afferente all'estinzione dei crediti, e perciò qualificabile alla stregua di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deve constatarsi che, alla luce delle allegazioni e produzioni di nessuna prescrizione è maturata in relazione ai singoli avvisi di addebito. CP_3
Rispetto alla notifica di ciascuno, risultano infatti intervenuti diversi atti interruttivi, come l'intimazione di pagamento nr. 06820199009006118000 notificata in data 28.5.2019 con consegna a mani direttamente al destinatario;
l'intimazione di pagamento nr. 06820239007484579000 notificata a mezzo pec in data 1.6.2023; l'intimazione di pagamento nr. 06820249017923513000 notificata a mezzo pec in data 21.5.2024; risulta altresì intervenuto atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis DPR 602/1973 n. 06884201900013694001 ritualmente notificato il 10.7.2019. In ciascuno dei menzionati atti sono espressamente menzionati gli avvisi di addebito, oggetto della proposta impugnazione, sicchè è fuor di dubbio l'effetto interruttivo prodotto, preclusivo dell'integrale decorso del termine di prescrizione.
pagina 3 di 4 Il ricorso non può che essere rigettato, con onere delle spese processuali a carico del ricorrente rimasto soccombente;
spese che si liquidano in favore di ciascuna parte resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore di in euro 1000,00 CP_2 per compensi e in favore di in euro 1300,00, oltre per entrambe rimborso spese CP_3 forfettarie, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2047 /2024
Tra
C.F. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
( ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
( ) CP_2 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Simona Improta, sono comparsi, in presenza, per il ricorrente con l'avv. DE LUCA ROSARIA in sost. avv. MALDARELLI DOMENICO;
per le resistenti l'avv. VINCI EDOARDO in sost. 'avv. , e l'avv. CP_3 CP_4 CP_2
NESPOLI ELISA in sost. avv. TOMMASELLI CLARA, i quali, su invito del Giudice, discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi riportate.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2047/2024 di R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALDARELLI Parte_1 C.F._1
DOMENICO e domicilio eletto in Trani via della Crociate 43
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
e domicilio eletto in Napoli via del Parco Margherita 33 CP_4
-resistente-
( ), con il Controparte_5 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data , proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria nr. 06876202400007698000 notificata dalla
[...]
in data 12.7.2024, con la quale gli veniva richiesto il pagamento Controparte_6 della somma di euro 82.000,00 per l'omesso versamento di importi dovuti in forza cartelle esattoriali e avvisi addebiti.
Il ricorrente impugnava specificatamente i seguenti avvisi di addebiti: avviso di addebito n. 36820160001705853000 notificato l'8.4.2026 – ente credito re – CP_2 importo di euro 2344,76;
pagina 2 di 4 avviso di addebito n. 36820160015933454000 notificato l'8.11.2016 – ente creditore – CP_2 importo di euro 2321,31; avviso di addebito n. 36820160025027440000 notificato il 20.12.2016 – ente creditore – CP_2 importo di euro 4138,70; avviso di addebito n. 368201700095922655000 notificato il 7.10.2017 . ente creditore – CP_2 importo di euro 4657,44. Il ricorrente assumeva l'intervenuta estinzione dei crediti per effetto della prescrizione quinquennale maturata a far tempo dalle date di notifica sopra indicate e quella del 12.7.2024, relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Nella specie, doveva applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, attesa la natura degli atti (avvisi di addebito-cartelle esattoriali) non assimilabile a un provvedimento giurisdizionale, ma piuttosto qualificabile alla stregua di ingiunzione fiscale, priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell 'esecutività, la nullità dell'impugnata comunicazione.
si costituiva con memoria Controparte_5 difensiva, nella quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ricadendo gli adempimenti, e dunque la tempestività degli atti successivi all'emissione e notifica degli avvisi di addebito, nell'ambito dell'azione coattiva di recupero spettante al concessionario della riscossione;
eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dall'art. 24 comma 5 d.lvo 46/99.
si costituiva con memoria difensiva, nella quale Controparte_7 contestava le deduzioni del ricorrente, cui opponeva la validità delle pretese creditorie, rispetto alle quali non era maturata alcuna prescrizione, per effetto di atti interruttivi, quali intimazioni di pagamento tempestivamente e compiutamente notificate, nonché condotte dello stesso contribuente debitore, che aveva promosso e si vedeva accolte diverse istanze di definizione agevolata, con accesso a versamenti rateizzati in parte già effettuati.
All'udienza del 10.6.2025, attesa la natura documentale della causa, si procedeva alla discussione e decisione con pronuncia di dispositivo e contestuali motivi ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso non è fondato, e non può perciò essere accolto.
Premessa la ritualità della relativa proposizione, non riconducibile nella previsione del d.lvo 46/99, in quanto afferente all'estinzione dei crediti, e perciò qualificabile alla stregua di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deve constatarsi che, alla luce delle allegazioni e produzioni di nessuna prescrizione è maturata in relazione ai singoli avvisi di addebito. CP_3
Rispetto alla notifica di ciascuno, risultano infatti intervenuti diversi atti interruttivi, come l'intimazione di pagamento nr. 06820199009006118000 notificata in data 28.5.2019 con consegna a mani direttamente al destinatario;
l'intimazione di pagamento nr. 06820239007484579000 notificata a mezzo pec in data 1.6.2023; l'intimazione di pagamento nr. 06820249017923513000 notificata a mezzo pec in data 21.5.2024; risulta altresì intervenuto atto di pignoramento presso terzi ex art. 72bis DPR 602/1973 n. 06884201900013694001 ritualmente notificato il 10.7.2019. In ciascuno dei menzionati atti sono espressamente menzionati gli avvisi di addebito, oggetto della proposta impugnazione, sicchè è fuor di dubbio l'effetto interruttivo prodotto, preclusivo dell'integrale decorso del termine di prescrizione.
pagina 3 di 4 Il ricorso non può che essere rigettato, con onere delle spese processuali a carico del ricorrente rimasto soccombente;
spese che si liquidano in favore di ciascuna parte resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore di in euro 1000,00 CP_2 per compensi e in favore di in euro 1300,00, oltre per entrambe rimborso spese CP_3 forfettarie, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
pagina 4 di 4