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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3056/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20065/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20666 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3194/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 novembre 2025, la parte ha proposto reclamo contro il Comune di MARANO DI NAPOLI in relazione al preavviso di fermo amministrativo della autovettura Ford Fiesta tg Targa_1 notificato in data 29.08.2025, con il quale il Comune di Marano le ha intimato il pagamento della somma di euro 6 1 8 , 0 7 p e r I M U anni 2015 2018, eccependo la illegittimità del procedimento di riscossione a seguito di omessa notifica degli atti prodromici e l' estinzione dei crediti per decadenza e prescrizione.
L'Agente della riscossione RTI concessionario del comune di Marano con controdeduzioni del 2 febbraio
2026 si si costituiva in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato allegata la documentazione relativa alla notifica degli atti sottesi, concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
La parte impugna un preavviso di fermo amministrativo eccependo che si fonda su accertamenti mai notificati.
L'Agente della riscossione, RTI concessionario del comune di Marano su cui incombe l'onere della prova ha dimostrato, di avere notificato correttamente gli atti prodromici: accertamento n. 2164 IMU 2015 del 19 settembre 2020 per il quale è stata depositata in atti istanza di parte presentata al comune di Marano del
20 dicembre 2020 tesa ad ottenere la modifica della consistenza delle quote di proprietà indicate in accertamento;
Anno 2015 avviso di accertamento anno 2015 n. 3781 notificato il 13 ottobre 2021 di persona;
anno 2017 avviso di accertamento 3374 notificato il 7 dicembre 2022 alla moglie.
Dalla circostanza che tali atti risultano regolarmente notificate deriva che nessuna decadenza quinquennale.
La Commissione, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate,
e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20065/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20666 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3194/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 novembre 2025, la parte ha proposto reclamo contro il Comune di MARANO DI NAPOLI in relazione al preavviso di fermo amministrativo della autovettura Ford Fiesta tg Targa_1 notificato in data 29.08.2025, con il quale il Comune di Marano le ha intimato il pagamento della somma di euro 6 1 8 , 0 7 p e r I M U anni 2015 2018, eccependo la illegittimità del procedimento di riscossione a seguito di omessa notifica degli atti prodromici e l' estinzione dei crediti per decadenza e prescrizione.
L'Agente della riscossione RTI concessionario del comune di Marano con controdeduzioni del 2 febbraio
2026 si si costituiva in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato allegata la documentazione relativa alla notifica degli atti sottesi, concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
La parte impugna un preavviso di fermo amministrativo eccependo che si fonda su accertamenti mai notificati.
L'Agente della riscossione, RTI concessionario del comune di Marano su cui incombe l'onere della prova ha dimostrato, di avere notificato correttamente gli atti prodromici: accertamento n. 2164 IMU 2015 del 19 settembre 2020 per il quale è stata depositata in atti istanza di parte presentata al comune di Marano del
20 dicembre 2020 tesa ad ottenere la modifica della consistenza delle quote di proprietà indicate in accertamento;
Anno 2015 avviso di accertamento anno 2015 n. 3781 notificato il 13 ottobre 2021 di persona;
anno 2017 avviso di accertamento 3374 notificato il 7 dicembre 2022 alla moglie.
Dalla circostanza che tali atti risultano regolarmente notificate deriva che nessuna decadenza quinquennale.
La Commissione, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate,
e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.