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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1102 \2024 R.G.
promossa da
c.f.: , Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BOTTARO ROSARIA;
contro c.f.: Controparte_1
, nato a [...], il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. LO PRESTI GIUSEPPE;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO
MINISTERO. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni ed hanno chiesto che fosse pronunziata la separazione, secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/10/2024, Parte_1
ha premesso di aver contratto matrimonio con
[...]
che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 [...]
, il 23.11.2013 e il Persona_1 Persona_2
24.10.2015. Ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Disposta la comparizione delle parti, unitamente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza,
si è costituito il quale ha dato atto Controparte_1
che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione.
All'udienza del 17/01/2025, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e le parti hanno chiesto che fosse pronunciata la separazione secondo le condizioni dalle stesse concordate.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta. Le deduzioni e le richieste delle parti danno inequivoca conferma del venir meno di una comunione materiale e spirituale tra le stesse. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
2 In ordine agli ulteriori profili, va rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo. Le condizioni di cui alla suddetta scrittura non appaiono contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e dei figli nati dall'unione. Non sussistono quindi ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
In considerazione dei rapporti tra le parti, così come rappresentati nell'atto introduttivo del giudizio e nella documentazione allegata dalla ricorrente, occorre prescrivere ai
Servizi Sociali di adoperarsi con tutte le iniziative necessarie a supporto del nucleo familiare e di vigilare e monitorare l'andamento delle relazioni genitori - figli, segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Le parti hanno formulato cumulativamente domanda di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.; pertanto, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, non definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1102/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e i Parte_1 Controparte_1
3 quali hanno contratto matrimonio in data 07/07/2012, giusto atto di matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Capri Leone,
all'atto n.8, p. II, serie A, anno 2012, alle condizioni dagli stessi concordate;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune
competente di procedere alla prescritta annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n.
396/2000, e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, gli sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria;
- prescrive ai Servizi Sociali territorialmente competenti la predisposizione in favore delle parti e dei minori di ogni forma di intervento e di supporto in favore ed ausilio della genitorialità, come specificato in parte motiva, segnalando alle competenti Autorità Giudiziarie territoriali eventuali situazioni di pregiudizio per gli stessi, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata come da separata ordinanza;
- spese in esito alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del
19/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
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