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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc iscritto al n. r.g. 2241/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/12/2025, ha emesso - ai sensi dell'art. 1, comma 60, della legge n. 92 del 2012 ed all'esito della camera di consiglio - la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1
TO ES
Ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
Convenuta in riassunzione contumace
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20677 del 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 SVOLIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1413 del 2023 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede n. 8475 del 2022, ha condannato la società a pagare a una Controparte_1 Parte_1 indennità risarcitoria sostitutiva della reintegra commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento al 27.10.21 (detratto l'aliunde perceptum da altre attività lavorative svolte dopo l'estromissione), in considerazione della circostanza che il lavoratore aveva inoltrato con Pec del
27.10.2021 richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
Con l'originario ricorso il lavoratore aveva dedotto di essere stato assunto di fatto in qualità di cameriere in data 2.5.2010, di essere stato licenziato verbalmente in data 30.6.2011 e quindi riassunto il 20.12.2013 con regolarizzazione successiva del rapporto in data 4.2.2014 con qualifica di apprendista e rapporto a tempo parziale e quindi nuovamente licenziato verbalmente in data 3.6.2017.
Il Tribunale, all'esito della opposizione proposta dal lavoratore ha dichiarato inefficace il licenziamento del 3.6.2017 e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto nelle more percepito dal lavoratore per l'espletamento di altre attività lavorative, rigettando nel resto il ricorso. Rispetto alla pronuncia di primo grado la Corte territoriale ha, altresì, rideterminato la retribuzione globale di fatto in € 2.004,58, tenendo conto delle mensilità aggiuntive e del TFR;
ha quindi condannato la
[...]
a pagare le spese di lite secondo soccombenza. CP_1
2 Avverso la sentenza n. 1413 del 2023 della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per Cassazione la datrice di lavoro per cinque motivi e ricorso incidentale per un motivo il lavoratore e la Suprema Corte, con l'ordinanza n.
20677 del 2025, dopo aver respinto i motivi di impugnazione della società, in accoglimento del ricorso incidentale con cui il signor aveva lamentato la Pt_1 violazione dell'art. 91 cpc per violazione dei minimi tabellari, ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame anche delle spese di legittimità.
Si riportano le parti di interesse della pronuncia di rinvio:
“…. Venendo al ricorso incidentale, l'unico motivo lamenta violazione dell'art. 91 per violazione dei minimi tabellari.
Al fine di potere stabilire lo scaglione applicabile alla fattispecie, va precisato il valore della controversia in relazione all'indennità risarcitoria maturata dal giorno del recesso alla data del 27.10.21, pari a complessivi 52 mesi, per retribuzione globale di fatto di euro 2.004,58, con indennità totale dunque di euro 104.238, 16, oltre accessori: si rientra dunque nello scaglione da euro 52.000 a euro 260.000.
Il ricorrente incidentale ha operato i calcoli dei compensi professionali sulla base di detto scaglione: anche solo a considerare le attività di studio, quella introduttiva e quella decisionale, senza tener conto della fase istruttoria a merito pieno, in difetto di prova di svolgimento in appello, risultano violati i minimi tariffari, che ammontano ad euro 4.522 per la fase sommaria ed euro
5.103 per l'opposizione di primo grado (secondo tabelle all'epoca vigenti) e
4.997 per l'appello (secondo le nuove tabelle medio tempore entrate in vigore), laddove la sentenza impugnata ha liquidato euro 2500 per la fase sommaria, 4000 per la fase di opposizione e 4.500 per l'appello.
In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza va cassata in parte qua in relazione al motivo e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di legittimità”.
3 Ha, quindi, riassunto il giudizio chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare le spese e i compensi di lite delle due fasi di primo grado avanti al Tribunale nonché i compensi e le spese di lite per il subprocedimento sulla sospensiva e il giudizio ordinario di secondo grado avanti la Corte d'Appello pari ad € 42.518,00 oltre spese generali al 15% e cpa come per legge ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
2) Accertare e dichiarare altresì le spese e i compensi di lite del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione pari ad € 7.655,00 oltre spese generali al 15%
e cpa come per legge ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
3) Per l'effetto condannare la resistente alla rifusione delle Controparte_1 spese e compensi di lite come accertate e dichiarate. Da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
4) Con vittoria di spese e compensi di grado, oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, da distrarre.
La società benché ritualmente evocata in giudizio, è Controparte_1 rimasta contumace.
All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto statuito nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 20677/25, alla quale questa Corte di Appello, in sede di rinvio, è tenuta ad uniformarsi - ai sensi dell'art. 384, secondo comma cpc - rileva il Collegio come la domanda proposta dalla attuale parte ricorrente in riassunzione deve essere accolta nei limiti che seguono.
4 Occorre - preliminarmente - rilevare che, avendo la Corte di legittimità accolto il solo motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, si è formato giudicato su ogni altra statuizione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1413 del 2023.
Il giudizio di rinvio ha, quindi, ad oggetto la sola liquidazione delle spese legali, quantificate nella pronuncia cassata in violazione dei minimi tabellari, per come statuito dal giudice di legittimità, che ha rilevato come, in relazione al valore della controversia in oggetto – pari ad € 104.238,16, oltre accessori, rientrante nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 – “anche solo a considerare le attività di studio, quella introduttiva e quella decisionale, senza tener conto della fase istruttoria a merito pieno, in difetto di prova di svolgimento in appello, risultano violati i minimi tariffari, che ammontano ad euro 4.522 per la fase sommaria ed euro 5.103 per l'opposizione di primo grado (secondo tabelle all'epoca vigenti) e 4.997 per l'appello (secondo le nuove tabelle medio tempore entrate in vigore), laddove la sentenza impugnata ha liquidato euro
2500 per la fase sommaria, 4000 per la fase di opposizione e 4.500 per
l'appello”.
Ciò posto e tenuto conto dello scaglione applicabile da € 52.000,00 a €
260.000,00, per come individuato nella pronuncia di rinvio, consegue che la società deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 dell'odierno ricorrente in riassunzione, delle spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio da quantificarsi, in applicazione dei valori minimi delle tabelle medio tempore vigenti (per come affermato dalla Suprema Corte) e tenuto conto della fase istruttoria espletata nel corso della sola fase sommaria in: € 6.669,00 quanto alla fase sommaria, € 5.103,00 quanto alla fase di opposizione, € 5.500,00 quanto alla fase di appello/reclamo
(comprensiva del subprocedimento di sospensiva), € 2.800,00 quanto al giudizio di legittimità ed € 2.000,00 quanto al presente giudizio di rinvio (il cui valore è pari alla differenza tra quanto liquidato a titolo di spese dalla
Corte di Appello di Roma per il giudizio di primo e secondo grado e quanto
5 liquidato con la presente pronuncia) oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase, tutte da distrarsi ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20677 del 2025 e nei limiti del devoluto:
-Condanna la società al pagamento, in favore dell'odierno Controparte_1 ricorrente in riassunzione, delle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, quantificate in € 6.669,00 quanto alla fase sommaria, € 5.103,00 quanto alla fase di opposizione, € 5.500,00 quanto alla fase di appello/reclamo, €
2.800,00 quanto al giudizio di legittimità ed € 2.000,00 quanto al presente giudizio di rinvio oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase, tutte da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 16/12/2025
La consigliera est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valente La Presidente
Dott.ssa Donatella Casablanca
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