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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/01/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1224/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 01/08/2022 da:
, nato ad [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Angeletti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Force (Ascoli Piceno), via Montemoro n. 51;
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], residente ad Ascoli Piceno, Largo Controparte_2
Mascagni n. 15, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Dino Angelini n. 62;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2022, deduceva che, con sentenza CP_1
n. 621/2013, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ed aveva posto a carico dello il CP_3 CP_1 pagamento della somma di € 225,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore , nato ad [...] il [...], da versarsi ad Controparte_2
. CP_3
L'attore esponeva che il figlio, oltre ad avere raggiunto la maggiore età, era divenuto economicamente autosufficiente;
infatti, egli, dapprima aveva trovato un lavoro part- time dal 2020 presso centro commerciale di Ascoli Piceno e, in Org_1 Org_2 seguito, da aprile 2022, era stato assunto full time a tempo determinato dal
27/04/2022 al 31/08/2022 presso la , zona industriale Campolungo, Org_3
Ascoli Piceno.
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il figlio, fosse autosufficiente economicamente e che, dunque, che Controparte_2 nulla era più dovuto allo stesso a titolo di mantenimento dalla data della domanda in poi;
in subordine, chiedeva che venisse ridotto l'assegno di mantenimento in favore del figlio, , in considerazione della sopravvenuta indipendenza Controparte_2 economica di quest'ultimo.
Parte resistente, , costituitosi in giudizio, in via preliminare eccepiva Controparte_2
l'improcedibilità della domanda, così come formulata, dovendo applicarsi al caso di specie la disciplina di cui all'art. 710 c.p.c., in merito alla modifica di provvedimenti e sentenze rese in materia di famiglia. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza per valore, in quanto di competenza del Giudice di Pace.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda così come formulata da parte ricorrente.
Dunque, concludeva: “a) In via principale, che venga dichiarata la incompetenza del
Tribunale di Ascoli Piceno a decidere, in quanto la domanda non è stata introdotta con le forme di cui all'art. 710 CPC. b) In subordine, dichiarare la propria incompetenza per valore, a favore del Giudice di Pace di Ascoli Piceno. c) In ogni caso, respingere la domanda per le dedotte motivazioni e per la documentazione che si produce”.
Successivamente, il Giudice istruttore, nell'ordinanza istruttoria del 25/1/2023, rilevava che aveva chiesto, sostanzialmente, la modifica delle CP_1 statuizioni di cui alla sentenza n. 621/2013 resa nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e la ex coniuge;
CP_1 CP_3 pertanto, trattandosi di domanda di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio, l'attore avrebbe dovuto proporre la domanda ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970 e, quindi, secondo la normativa all'epoca vigente, con ricorso al Collegio, stante la previsione, per tali modifiche, del procedimento camerale. Si osservava, inoltre, che il precedente giurisprudenziale di questo Tribunale (proc. n. 437/2020), citato a sostegno della scelta del rito da parte attrice, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, nel procedimento citato da parte attrice, l'oggetto del giudizio era costituito da questioni relative al mantenimento di un figlio naturale;
pertanto, il Tribunale di Ascoli Piceno, sia pure con motivazione concisa, aveva ritenuto non applicabile, in quel caso, il rito camerale, in quanto tale rito - aveva osservato giustamente il Tribunale in tale occasione - trova applicazione soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra il mantenimento dei figli naturali.
In applicazione il disposto dell'art. 281 octies cpc, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova e che, pertanto, potesse essere rimessa al Collegio, ex art. 187 cpc, il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si osserva che la domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto, trattandosi di una modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio andava promosso nei confronti della ex moglie;
il figlio
, essendo maggiorenne, poteva partecipare al giudizio, ma sempre CP_2 unitamente alla madre, benché, come da consolidata giurisprudenza anche di legittimità, egli potesse essere rappresentato in giudizio dalla madre convivente.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo, ma esso non può essere recepito in questa sede, perché la sentenza deve essere emessa nei confronti della parte necessaria, , nei confronti della quale, in difetto della sua CP_3 partecipazione al giudizio, la sentenza non avrebbe efficacia, con la conseguenza che la predetta potrebbe continuare a pretendere dall'attore il versamento delle CP_3 somme stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pur essendo l contraddittore necessario, la sua partecipazione in giudizio non CP_3 poteva avvenire per disposizione del giudice, in quanto la domanda spiegata dal padre nei confronti del figlio aveva un diverso “petitum” perchè non aveva ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio;
peraltro, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il decreto legislativo 149/2022, con l'introduzione, per quanto concerne la modifica delle condizioni di divorzio, della disciplina uniforme di cui agli articoli 473 bis e seguenti cpc e con l'abrogazione del comma n. 1 dell'art. 9 L. 898/1970, concernente il rito camerale, sicché tale domanda, avuto riguardo al suo necessario oggetto, ovvero alla modifica delle condizioni di divorzio, poteva essere introdotta solo nelle forme di cui all'art. 473 bis e seguenti cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa, dichiara l'inammissibilità della domanda e condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.200,00, oltre al rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 21/12/2023
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1224/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 01/08/2022 da:
, nato ad [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Angeletti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Force (Ascoli Piceno), via Montemoro n. 51;
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], residente ad Ascoli Piceno, Largo Controparte_2
Mascagni n. 15, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Dino Angelini n. 62;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2022, deduceva che, con sentenza CP_1
n. 621/2013, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ed aveva posto a carico dello il CP_3 CP_1 pagamento della somma di € 225,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio minore , nato ad [...] il [...], da versarsi ad Controparte_2
. CP_3
L'attore esponeva che il figlio, oltre ad avere raggiunto la maggiore età, era divenuto economicamente autosufficiente;
infatti, egli, dapprima aveva trovato un lavoro part- time dal 2020 presso centro commerciale di Ascoli Piceno e, in Org_1 Org_2 seguito, da aprile 2022, era stato assunto full time a tempo determinato dal
27/04/2022 al 31/08/2022 presso la , zona industriale Campolungo, Org_3
Ascoli Piceno.
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il figlio, fosse autosufficiente economicamente e che, dunque, che Controparte_2 nulla era più dovuto allo stesso a titolo di mantenimento dalla data della domanda in poi;
in subordine, chiedeva che venisse ridotto l'assegno di mantenimento in favore del figlio, , in considerazione della sopravvenuta indipendenza Controparte_2 economica di quest'ultimo.
Parte resistente, , costituitosi in giudizio, in via preliminare eccepiva Controparte_2
l'improcedibilità della domanda, così come formulata, dovendo applicarsi al caso di specie la disciplina di cui all'art. 710 c.p.c., in merito alla modifica di provvedimenti e sentenze rese in materia di famiglia. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza per valore, in quanto di competenza del Giudice di Pace.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda così come formulata da parte ricorrente.
Dunque, concludeva: “a) In via principale, che venga dichiarata la incompetenza del
Tribunale di Ascoli Piceno a decidere, in quanto la domanda non è stata introdotta con le forme di cui all'art. 710 CPC. b) In subordine, dichiarare la propria incompetenza per valore, a favore del Giudice di Pace di Ascoli Piceno. c) In ogni caso, respingere la domanda per le dedotte motivazioni e per la documentazione che si produce”.
Successivamente, il Giudice istruttore, nell'ordinanza istruttoria del 25/1/2023, rilevava che aveva chiesto, sostanzialmente, la modifica delle CP_1 statuizioni di cui alla sentenza n. 621/2013 resa nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e la ex coniuge;
CP_1 CP_3 pertanto, trattandosi di domanda di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio, l'attore avrebbe dovuto proporre la domanda ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970 e, quindi, secondo la normativa all'epoca vigente, con ricorso al Collegio, stante la previsione, per tali modifiche, del procedimento camerale. Si osservava, inoltre, che il precedente giurisprudenziale di questo Tribunale (proc. n. 437/2020), citato a sostegno della scelta del rito da parte attrice, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, nel procedimento citato da parte attrice, l'oggetto del giudizio era costituito da questioni relative al mantenimento di un figlio naturale;
pertanto, il Tribunale di Ascoli Piceno, sia pure con motivazione concisa, aveva ritenuto non applicabile, in quel caso, il rito camerale, in quanto tale rito - aveva osservato giustamente il Tribunale in tale occasione - trova applicazione soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra il mantenimento dei figli naturali.
In applicazione il disposto dell'art. 281 octies cpc, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova e che, pertanto, potesse essere rimessa al Collegio, ex art. 187 cpc, il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si osserva che la domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto, trattandosi di una modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio andava promosso nei confronti della ex moglie;
il figlio
, essendo maggiorenne, poteva partecipare al giudizio, ma sempre CP_2 unitamente alla madre, benché, come da consolidata giurisprudenza anche di legittimità, egli potesse essere rappresentato in giudizio dalla madre convivente.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo, ma esso non può essere recepito in questa sede, perché la sentenza deve essere emessa nei confronti della parte necessaria, , nei confronti della quale, in difetto della sua CP_3 partecipazione al giudizio, la sentenza non avrebbe efficacia, con la conseguenza che la predetta potrebbe continuare a pretendere dall'attore il versamento delle CP_3 somme stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pur essendo l contraddittore necessario, la sua partecipazione in giudizio non CP_3 poteva avvenire per disposizione del giudice, in quanto la domanda spiegata dal padre nei confronti del figlio aveva un diverso “petitum” perchè non aveva ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio;
peraltro, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il decreto legislativo 149/2022, con l'introduzione, per quanto concerne la modifica delle condizioni di divorzio, della disciplina uniforme di cui agli articoli 473 bis e seguenti cpc e con l'abrogazione del comma n. 1 dell'art. 9 L. 898/1970, concernente il rito camerale, sicché tale domanda, avuto riguardo al suo necessario oggetto, ovvero alla modifica delle condizioni di divorzio, poteva essere introdotta solo nelle forme di cui all'art. 473 bis e seguenti cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa, dichiara l'inammissibilità della domanda e condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.200,00, oltre al rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 21/12/2023
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo