Articolo 655 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 655.

(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perche' erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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