Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 655.
(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perche' erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
(Legato di cosa da prendersi da certo luogo).
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perche' erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Commentari • 81
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 28 agosto 2024 · 260.42117
L'articolo 655 del Codice Civile, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 655 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 655 del Codice Civile. "Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; […] disciplinato dell'art. 655 cod. civ. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del "de cuius" verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca".
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Giurisprudenza • 47
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